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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 24/04/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE CIVILE DI LANCIANO
riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori Magistrati
Dr. Massimo CANOSA Presidente Dr.ssa Chiara D'ALFONSO Giudice Dr.ssa Maria Rosaria BONCOMPAGNI Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 468/2024 R.G., vertente
TRA
n. ad Atessa il 25.5.1999, CF Parte_1
, difeso dall'Avv. Concetta Di Risio C.F._1
ATTORE E
n. in Romania il 16.2.2001 Controparte_1
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale.
CONCLUSIONI
L'Avv. Concetta Di Risio per conclude: “Affidare Parte_1 in via esclusiva al padre , con Parte_2 Parte_1 collocamento stabile del minore presso il padre nella sua residenza abituale sita in Archi C.da Sant'Amico n 68/bs2;
3. disporre che gli incontri madre-figlio si svolgano alla presenza di
o in spazio neutri per due ore alla settimana, dopo Parte_1 aver accertato l'idoneità psicofisica della resistente. 5. Disporre che provveda al mantenimento del Persona_1 figlio, in via indiretta, mediante versamento a Parte_1 dell'importo di Euro 200,00 mensili a titolo di mantenimento della minore, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese sul conto corrente di cui verranno communicate le coordinate;
6. Disporre che entrambi i genitori provvedano al pagamento, in misura pari al 50% ciascuno, delle spese straordinarie in favore della figlia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: spese mediche non coperte dal
SNN, dentistiche, scolastiche, sportive e ricreative comunque sostenute nell'interesse della prole) previo accordo tra le parti ed in ogni caso documentate.
7. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il ricorrente, premesso di aver avuto una convivenza con Controparte_1 in costanza della quale era nato il [...] in [...] il piccolo
[...]
, dedotte circostanze ed episodi verificatisi nel corso del tempo a Parte_2 dimostrazione dell'instabilità della resistente, visto che la madre tratteneva il minore in Romania senza l'autorizzazione del padre, chiedeva in via preliminare l'adozione dei provvedimenti inaudita altera parte per consentire il rientro del minore in Italia, nel merito l'affido esclusivo, con regolamentazione degli incontri madre-figlio, e richiesta di contribuzione al mantenimento a carico della CP_1
Con successiva memoria ex art 473 bis 17, deduceva di aver inoltrato, Pt_1 come previsto dalla Convenzione dell'Aja del 1980, al Ministero della Giustizia
l' “Istanza di Ritorno del minore”, e successivamente che tale procedimento era stato definito dal Tribunale di Bucarest, obbligando la a CP_1 restituire il minore , presso la residenza abituale del Persona_2 minore in Italia, presso il padre.
Nonostante la regolarità della notifica, non si costituiva Controparte_1
e, all'udienza del 8.11.2024 ne veniva dichiarata la contumacia. Con ordinanza del 9.11.2024, venivano adottati provvedimenti urgenti per la regolamentazione dell'esercizio della potestà genitoriale sul figlio
[...]
, disponendo l'affidamento esclusivo al padre, regolamentando il Parte_2 diritto di visita della madre e fissando l'obbligo in capo a quest'ultima di un contributo economico per il mantenimento del figlio.
Preliminarmente si rileva che al fine di regolamentare l'esercizio della potestà genitoriale è stato correttamente adito il Giudice Italiano, in quanto ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n.2201/2003 la pronuncia di provvedimenti relativi all'affidamento è di competenza del giudice dello Stato della residenza abituale del minore, in tale caso in maniera incontestabile lo Stato italiano.
Nel merito la domanda del ricorrente, di affidamento esclusivo del minore al padre, alla quale la resistente rimasta contumace non si è opposta, deve essere accolta.
Gli elementi esistenti vanno valutati alla stregua del consolidato principio secondo cui in materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.
L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore;
alla regola dell'affidamento condiviso dei figli può derogarsi solo ove la sua applicazione risulti "pregiudizievole per l'interesse del minore" (ex multis
Cass. n. 6535/2019). Sulla scorta di quanto esposto e documentato dallo , appare Pt_1 ineludibile un provvedimento che disponga l'affidamento esclusivo del piccolo al padre. Parte_2
La resistente potrà vedere il figlio solo in presenza del padre in giorni ed orari da concordare con quest'ultimo
Va, infine, confermato l'obbligo di contribuzione economica della in CP_1 favore del figlio nella misura di euro 200,00 mensili (somma soggetta a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT), tale somma dovrà essere versata giorno 10 di ogni mese;
la resistente sarà altresì Parte_1 obbligata a contribuire per il 50% alle spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio da Parte_1
Le spese del giudizio possono essere compensate non essendovi stata una formale opposizione della alle richieste del ricorrente. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Lanciano, come sopra composto, definitivamente pronunciandosi nel procedimento n. 468/2024 R.G., così decide:
- Dispone l'affido esclusivo di al padre Parte_2 Parte_1
, presso il quale il minore dovrà essere collocato
[...]
- potrà vedere il figlio solo in presenza del padre in giorni Controparte_1 ed orari da concordare con quest'ultimo
- Fissa in euro 200 mensili (somma soggetta ad adeguamento annuale in base agli indici ISTAT) il contributo di mantenimento del figlio ad opera di
obbligata altresì anche a contribuire per il 50% alle spese Controparte_1 straordinarie sostenute nell'interesse del figlio da Parte_1
- Dichiara integralmente compensate le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Lanciano il 24.4.2025
Il Presidente Massimo Canosa