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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 24/07/2025, n. 1458 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1458 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2360/2019 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione orale del 12 giugno 2025, promossa da
, già Controparte_1 Controparte_2
– Agente per la riscossione per la Provincia di Messina (p. iva
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta, giusta procura in atti, appellante (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via XXVII Luglio 103, presso lo studio dell'avv. Roberto Alecci, giusta procura in atti, appellato oggetto: appello.
In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 29 aprile 2019,
ora ha proposto Controparte_2 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 443/2019 depositata in data 15.3.2019 dal giudice di pace di Messina, il quale aveva accolto l'opposizione azionata da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
29520169013347429000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520030065528154000 emessa per contravvenzione al codice della strada, sul presupposto dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. In particolare, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza del giudice di pace per avere ritenuto retroattivamente applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012 dichiarando così l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 29520030065528154000 per omessa produzione della lettera raccomandata con la quale era stata data al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 luglio 2020, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Parte_1 avversario e riproponendo in subordine le medesime doglianze già spiccate in primo grado. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione. L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale, ha effettuato la notificazione della cartella di Controparte_2 pagamento n. 29520030065528154000 a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. all'esito della quale, riscontrata l'assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa) ha dato atto di avere inviato la raccomandata informativa senza tuttavia produrla in atti. La censura azionata in appello verte essenzialmente sulla impossibilità di applicare retroattivamente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012. In merito, va osservato, innanzitutto, che in tema di notificazione delle cartelle esattoriali emesse dall'agente per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada trovano applicazione gli art. 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, tramite il combinato disposto degli art. 27 della L. n. 689 del 1981 e 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cfr. Cassazione civ., sez. I, 05 agosto 2005, n. 16522; Tribunale Messina sez. I, 04 maggio 2012, n. 957). L'art. 60 del predetto D.P.R. nella formulazione vigente ratione temporis, trattandosi di cartella notificata nel 2003 prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto”. Sulla base di tale procedura, l'atto è stato depositato con avviso affisso all'albo della casa comunale, senza che fosse però necessaria la raccomandata informativa (all'epoca non prevista). Occorre poi precisare che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 che ha disposto, con l'art. 37, comma 27, l'introduzione della lett. b-bis), a cui tenore "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
2 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata" non sono dotate di efficacia retroattiva, essendo entrate in vigore il 4.7.2006. Traslando i superiori principi al caso di specie deve ritenersi, pertanto, che considerato che la notifica oggetto di causa è stata eseguita nella vigenza della pregressa disciplina debba escludersi l'onere, introdotto solo successivamente dal legislatore, di dare prova del perfezionamento. Ritiene questo Giudice che non può trovare poi applicazione retroattiva nel caso di specie la sentenza n. 258/12 della Corte costituzionale che aveva introdotto l'obbligo della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica. Con la predetta sentenza infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente anteriormente alla modifica operata dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., in l. n. 122 del 2010 (e corrispondente all'attualmente vigente comma 4) nella parte in cui dispone che, "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600", invece che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1, alinea e lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600". Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto n. 600 del 1973” e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa).
3 Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza. Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge. Nel descritto contesto, il ricorrente in primo grado, odierno appellato, sostiene che, essendo la pronuncia della Corte costituzionale retroattiva con il limite solo dei rapporti esauriti, ed essendo il rapporto in questione ancora controverso essendo sub judice, l'obbligo della raccomandata informativa debba trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente inidoneità della notifica della cartella, in quanto irritualmente effettuata per mancato rispetto del detto obbligo, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione del credito. La pretesa del ricorrente riposa essenzialmente sul mancato esaurimento del rapporto e sulla correlata applicabilità della sentenza costituzionale. L'assunto del ricorrente, invero, non può essere condiviso atteso che all'epoca in cui intervenne la sentenza costituzionale era già decorso il termine perentorio per fare opposizione alla cartella, notificata ritualmente secondo le norme all'epoca vigenti: il decorso di tale termine, implicava infatti l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella, con conseguente inapplicabilità della sentenza costituzionale alla fattispecie. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto che la sentenza della Consulta (mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta). Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, “quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati
4 all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati)” (Così Sez. 5, Sentenza n. 14377 del 09/06/2017, Rv. 644428 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13071 del 25/07/2012, Rv. 623864 – 01; più di recente, n. 35692/21che ha affermato che “in tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa”; idem Cass. Civ. n. 8910/25). Ne' può ritenersi che la disciplina che regola la notifica venga ad integrare e completare, costituendone il presupposto normativo, la norma che prevede la decadenza, essendone questa travolta dalla pronuncia costituzionale, e ciò in quanto la notifica resta un presupposto esterno rispetto alla disciplina della decadenza, maturando la stessa in relazione al decorso del termine, ancorato alla notifica effettuata secondo le regole al tempo vigenti. Ne deriva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso azionato in primo grado dal non potendosi dichiarare la prescrizione del credito e dovendo le Pt_1 ulteriori censure essere spiccate con l'impugnazione della cartella. Ogni altra questione resta assorbita. Tenuto conto dell'orientamento non unanime in giurisprudenza al momento dell'esperimento dell'azione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da Controparte_2 contro nel procedimento n. 2360/2019 R.G., così dispone: Parte_1
1. accoglie l'appello proposto da ora Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 443/19 depositata in data 15 Controparte_1 marzo 2019 dal Giudice di Pace di Messina e per l'effetto rigetta il ricorso azionato in primo grado dal Pt_1
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
5 6
, già Controparte_1 Controparte_2
– Agente per la riscossione per la Provincia di Messina (p. iva
[...]
, in persona del legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta, giusta procura in atti, appellante (c.f.: ), elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Messina, via XXVII Luglio 103, presso lo studio dell'avv. Roberto Alecci, giusta procura in atti, appellato oggetto: appello.
In fatto e in diritto Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. in data 29 aprile 2019,
ora ha proposto Controparte_2 Controparte_1 appello avverso la sentenza n. 443/2019 depositata in data 15.3.2019 dal giudice di pace di Messina, il quale aveva accolto l'opposizione azionata da avverso l'intimazione di pagamento n. CP_3
29520169013347429000 limitatamente alla cartella di pagamento n. 29520030065528154000 emessa per contravvenzione al codice della strada, sul presupposto dell'invalidità della notifica della cartella di pagamento dichiarando assorbiti gli ulteriori motivi di opposizione. In particolare, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza del giudice di pace per avere ritenuto retroattivamente applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012 dichiarando così l'invalidità della notifica della cartella di pagamento n. 29520030065528154000 per omessa produzione della lettera raccomandata con la quale era stata data al destinatario la comunicazione di avvenuto deposito. Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 1 luglio 2020, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello Parte_1 avversario e riproponendo in subordine le medesime doglianze già spiccate in primo grado. In assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e assunta in decisione. L'appello è fondato e va accolto per i motivi che seguono. Come emerge dalle allegazioni delle parti e dalla produzione documentale, ha effettuato la notificazione della cartella di Controparte_2 pagamento n. 29520030065528154000 a norma degli artt. 137 e segg. c.p.c. all'esito della quale, riscontrata l'assenza del destinatario (c.d. irreperibilità relativa) ha dato atto di avere inviato la raccomandata informativa senza tuttavia produrla in atti. La censura azionata in appello verte essenzialmente sulla impossibilità di applicare retroattivamente il principio enunciato dalla Corte Costituzionale n. 258 del 19 novembre 2012. In merito, va osservato, innanzitutto, che in tema di notificazione delle cartelle esattoriali emesse dall'agente per la riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione delle disposizioni del codice della strada trovano applicazione gli art. 25 e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, e l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, tramite il combinato disposto degli art. 27 della L. n. 689 del 1981 e 206 del D.Lgs. n. 285 del 1992 (cfr. Cassazione civ., sez. I, 05 agosto 2005, n. 16522; Tribunale Messina sez. I, 04 maggio 2012, n. 957). L'art. 60 del predetto D.P.R. nella formulazione vigente ratione temporis, trattandosi di cartella notificata nel 2003 prevede che “la notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, con le seguenti modifiche:a ) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b ) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto”. Sulla base di tale procedura, l'atto è stato depositato con avviso affisso all'albo della casa comunale, senza che fosse però necessaria la raccomandata informativa (all'epoca non prevista). Occorre poi precisare che le modifiche apportate al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 dal D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 che ha disposto, con l'art. 37, comma 27, l'introduzione della lett. b-bis), a cui tenore "se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o
2 indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto. Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata" non sono dotate di efficacia retroattiva, essendo entrate in vigore il 4.7.2006. Traslando i superiori principi al caso di specie deve ritenersi, pertanto, che considerato che la notifica oggetto di causa è stata eseguita nella vigenza della pregressa disciplina debba escludersi l'onere, introdotto solo successivamente dal legislatore, di dare prova del perfezionamento. Ritiene questo Giudice che non può trovare poi applicazione retroattiva nel caso di specie la sentenza n. 258/12 della Corte costituzionale che aveva introdotto l'obbligo della raccomandata informativa in caso di irreperibilità relativa del destinatario della notifica. Con la predetta sentenza infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, vigente anteriormente alla modifica operata dal d.l. n. 78 del 2010, conv., con mod., in l. n. 122 del 2010 (e corrispondente all'attualmente vigente comma 4) nella parte in cui dispone che, "nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600", invece che "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, la notificazione della cartella di pagamento si esegue con le modalità stabilite dall'art. 60, comma 1, alinea e lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600". Per effetto di tale pronuncia, nei casi di irreperibilità "relativa" (cioè nei casi di cui all'art. 140 c.p.c., dovuta alla temporanea assenza dalla casa di abitazione o dal luogo in cui ha l'ufficio od esercita l'industria o il commercio, nonché alla mancanza, incapacità o rifiuto di altri soggetti legittimati alla ricezione dell'atto), sarà applicabile, con riguardo alla notificazione delle cartelle di pagamento, il disposto dell'ultimo comma dello stesso art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973, in forza del quale “per quanto non è regolato dal presente articolo, si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto n. 600 del 1973” e, quindi, in base all'interpretazione data a tale normativa dal diritto vivente, quelle dell'art. 140 c.p.c., cui anche rinvia l'alinea del comma 1 dell'art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 (analiticamente, per perfezionare la notificazione de qua occorrono: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi;
b) l'affissione dell'avviso di deposito, in busta chiusa e sigillata, alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario;
c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento;
d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa).
3 Le sentenze costituzionali di accoglimento, come noto, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. n. 87 del 1953, art. 30, producono effetto dal giorno successivo alla pubblicazione e tale effetto si produce ex tunc, non potendo la norma incisa trovare più alcuna applicazione, con il limite tuttavia dei rapporti esauriti, intendendosi per tali non solo quelli coperti dal giudicato ma anche quelli rispetto ai quali sia decorso il termine di prescrizione o di decadenza. Così, gli effetti della dichiarazione di incostituzionalità non operano in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, quando questa sia divenuta definitiva per mancata impugnazione nel termine di legge. Nel descritto contesto, il ricorrente in primo grado, odierno appellato, sostiene che, essendo la pronuncia della Corte costituzionale retroattiva con il limite solo dei rapporti esauriti, ed essendo il rapporto in questione ancora controverso essendo sub judice, l'obbligo della raccomandata informativa debba trovare applicazione nel caso di specie, con conseguente inidoneità della notifica della cartella, in quanto irritualmente effettuata per mancato rispetto del detto obbligo, a costituire valido atto interruttivo della prescrizione del credito. La pretesa del ricorrente riposa essenzialmente sul mancato esaurimento del rapporto e sulla correlata applicabilità della sentenza costituzionale. L'assunto del ricorrente, invero, non può essere condiviso atteso che all'epoca in cui intervenne la sentenza costituzionale era già decorso il termine perentorio per fare opposizione alla cartella, notificata ritualmente secondo le norme all'epoca vigenti: il decorso di tale termine, implicava infatti l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella, con conseguente inapplicabilità della sentenza costituzionale alla fattispecie. Tale conclusione è in linea con la giurisprudenza della Suprema Corte, che ha ritenuto che la sentenza della Consulta (mentre incide sui rapporti pendenti, non spiega effetti rispetto a quelli già esauriti, tali dovendosi intendere quelli in cui sia intervenuto un giudicato, od un atto amministrativo definitivo, o comunque siano scaduti i termini concessi al contribuente per mettere in discussione la debenza dell'imposta). Pertanto, l'invocabilità di detta sentenza, e, conseguentemente, il diritto del contribuente al rimborso dell'imposta pagata, devono essere esclusi, in caso di pagamento eseguito in base ad iscrizione a ruolo, “quando questa sia divenuta definitiva, per mancata impugnazione entro il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella esattoriale, previsto dal D.P.R. n. 636 del 1972, art. 16, nonché, in caso di versamento diretto (autotassazione), quando non sia stata presentata domanda di rimborso all'Intendente di finanza nel termine di diciotto mesi dal pagamento, fissato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, tenendo conto che tale ultima norma trova applicazione per tutti i versamenti diretti, cioè non preceduti da atto impositivo, senza possibilità di distinguere quelli effettuati
4 all'esattoria e quelli effettuati alle sezioni di tesoreria dello Stato (tramite gli istituti di credito all'uopo delegati)” (Così Sez. 5, Sentenza n. 14377 del 09/06/2017, Rv. 644428 - 01; Sez. 5, Ordinanza n. 13071 del 25/07/2012, Rv. 623864 – 01; più di recente, n. 35692/21che ha affermato che “in tema di riscossione dei contributi previdenziali, la notifica della cartella esattoriale avvenuta, nell'irreperibilità relativa del destinatario, senza l'invio della raccomandata informativa - non prevista secondo la legislazione vigente al momento di effettuazione della predetta notifica -, rimane rituale anche dopo la pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 2012, con la quale è stato introdotto l'obbligo della raccomandata in questione, a condizione che il termine perentorio per proporre opposizione avverso la cartella sia decorso, in tal caso configurandosi l'esaurimento del rapporto, ormai consolidato per l'inoppugnabilità della cartella stessa”; idem Cass. Civ. n. 8910/25). Ne' può ritenersi che la disciplina che regola la notifica venga ad integrare e completare, costituendone il presupposto normativo, la norma che prevede la decadenza, essendone questa travolta dalla pronuncia costituzionale, e ciò in quanto la notifica resta un presupposto esterno rispetto alla disciplina della decadenza, maturando la stessa in relazione al decorso del termine, ancorato alla notifica effettuata secondo le regole al tempo vigenti. Ne deriva l'accoglimento dell'appello e per l'effetto l'annullamento della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso azionato in primo grado dal non potendosi dichiarare la prescrizione del credito e dovendo le Pt_1 ulteriori censure essere spiccate con l'impugnazione della cartella. Ogni altra questione resta assorbita. Tenuto conto dell'orientamento non unanime in giurisprudenza al momento dell'esperimento dell'azione, le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa d'appello promossa da Controparte_2 contro nel procedimento n. 2360/2019 R.G., così dispone: Parte_1
1. accoglie l'appello proposto da ora Controparte_2 [...]
, avverso la sentenza n. 443/19 depositata in data 15 Controparte_1 marzo 2019 dal Giudice di Pace di Messina e per l'effetto rigetta il ricorso azionato in primo grado dal Pt_1
2. compensa integralmente le spese di entrambi i gradi. Manda la Cancelleria per quanto di competenza. Così deciso in Messina, il 22 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Emanuela Lo Presti
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