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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 18/06/2025, n. 932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 932 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1521 2024 R.G.C.L., promossa da
(rappr. e dif. dall'avv. DI ROSA Parte_1
PINA ) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), CP_1 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in ricorso;
che l' ha provveduto all'annullamento d'ufficio di CP_1 tali provvedimenti;
che va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno poste a carico dell' CP_1 nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva concretamente posta in essere;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. Ragusa,18/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
2
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa di previdenza n. 1521 2024 R.G.C.L., promossa da
(rappr. e dif. dall'avv. DI ROSA Parte_1
PINA ) contro (rappr. e dif. dall'avv. M. Galeano), CP_1 avente ad oggetto: opposizione ad ordinanza ingiunzione;
lette le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
rilevato
che parte ricorrente ha proposto opposizione avverso le ordinanze ingiunzione meglio descritte in ricorso;
che l' ha provveduto all'annullamento d'ufficio di CP_1 tali provvedimenti;
che va dichiarata, pertanto, la cessazione della materia del contendere;
che le spese processuali vanno poste a carico dell' CP_1 nella misura indicata in dispositivo, avuto riguardo alla consistenza dell'attività difensiva concretamente posta in essere;
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così decide: dichiara cessata la materia del contendere;
condanna l' a rifondere a parte ricorrente le spese CP_1 processuali, liquidate in complessivi € 1.000,00, oltre accessori di legge. Ragusa,18/06/2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott.ssa Claudia M. A. Catalano)
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