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Sentenza 15 marzo 2025
Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 15/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 262 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to PILEGGI Parte_1
ANTONIO appellante
E
con l'avv.to URSO MASSIMO Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/2012depositato il 9.11.2020 Controparte_1
impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro in data
31.07.2020, chiedendo la declaratoria della nullità o illegittimità o inefficacia dello stesso per assoluta insussistenza del fatto e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento (31.07.2020) a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale, ovvero al risarcimento e/o indennità nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale, così come quantificati dall'art. 18, L. n. 300/70, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
in subordine,
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, nonché per violazione dell'art. 7 della L. n. 300/70 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5 e 7, della L. n. 300/70, la condanna della al pagamento di una somma compresa tra le Parte_1
12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Deduceva che era stato dipendente della dal 25.07.2014 con contratto di lavoro a Parte_1
tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato dal 25.06.2015, con qualifica di
III livello e mansioni di coordinatore Punto Vendita del contratto collettivo Terziario,
Distribuzione e Servizi;
che il rapporto era cessato in conseguenza del licenziamento del
31.07.2020 per giusta causa;
che il licenziamento era nullo in quanto intimato in violazione del termine previsto dall'art. 227 del CCNL applicato al rapporto;
che, inoltre, il licenziamento era ingiustificato per insussistenza dei fatti addebitati ed in ultimo illegittimo per violazione dell'art. 7 dello Stat.lav.
eccepiva che il licenziamento era stato giustamente intimato per le condotte Controparte_2
tenute dal lavoratore in costanza di malattia, durante il quale periodo non aveva fornito un valido indirizzo di reperibilità, aveva comunque ripetutamente violato le fasce di reperibilità, aveva svolto ripetutamente molteplici attività – sia extralavorative sia lavorative in favore e presso il ed il ” –indicative, in via alternativa ma con Parte_2 Pt_3 Parte_4 pari gravità, della simulazione della malattia ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare quindi la sua assenza dal lavoro, nonché, qualora sussistente la malattia, anche della ripetuta violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro, e in ogni caso in violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi diligenza e fedeltà.
Il tribunale di Paola – disposto il mutamento del rito - accoglieva l'eccezione relativa alla pretesa tardività dell'intimazione del licenziamento rispetto ai termini previsti dal contratto collettivo applicato, e dichiarava quindi la nullità del licenziamento, condannando la Pt_1
[... alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 della L. 300 del 1970, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad 1.873,12 lordi mensili) maturata dal giorno del licenziamento (31.07.2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Avverso tale decisione interpone gravame la società e lamenta che il tribunale ha ritenuto fondata la difesa relativa alla pretesa tardività dell'intimazione del licenziamento rispetto ai
Pag. 2 di 22 termini previsti dall'art. 227 del contratto collettivo applicato, senza considerare l'avvenuto svolgimento dell'audizione a difesa su richiesta dello stesso lavoratore che si era tenuta – dopo un rinvio sempre richiesto dal dipendente della prima convocazione del 21.7.2020 - in data
23.7.2020 con conseguente erroneo calcolo sulla decorrenza del termine di 15 gg. previsto dalla disposizione di CCNL per irrogare la sanzione: in particolare sostiene la tempestività del licenziamento, in quanto intimato in data 31 luglio 2020, dopo soli 8 giorni dall'audizione a difesa del 23 luglio 2020, nel pieno rispetto del termine di 15 giorni previsto dal contratto collettivo.
In via subordinata denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 6 L.300 del
1970 e la inconfigurabilità della nullità per vizio procedurale.
Sostiene che il giudice di prime cure ha citato precedenti giurisprudenziali inconferenti in materia di pubblico impiego, senza peraltro chiarire in alcun modo il passaggio, che consiste in una forzatura arbitraria, tra la natura perentoria del termine e la nullità del recesso.
In sostanza lamenta che il tribunale ha errato nell'applicare la reintegra ad un mero vizio procedimentale del licenziamento disciplinare.
In via ulteriormente gradata censura la statuizione, laddove il tribunale, nel dichiarare la nullità del licenziamento (già erronea per le ragioni esposte ai punti precedenti), ha condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento Parte_1
di una indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento della relativa contribuzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 300 del 1970 che, al contrario, non è in alcun modo applicabile al rapporto instaurato a termine in data 25 luglio 2014 e convertito a tempo indeterminato soltanto in data
25 giugno 2015 e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (tant'è che il Tribunale di Paola, su eccezione della società, con ordinanza del 5 febbraio 2021, aveva mutato il rito ravvisando l'inapplicabilità della disciplina sostanziale di cui all'art.18 L.300 del
1970 e del rito “Fornero”) che ha modificato il regime di tutele, introducendo le c.d. tutele crescenti.
Conclude che, poichè al rapporto, in base all'espressa previsione della legge, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 18 della L.300 del 1970, fermo il primo motivo di gravame, il capo di sentenza di condanna alla reintegra ed al risarcimento dovrà essere, se del caso, riformato con espressa dichiarazione di inapplicabilità delle relative tutele.
Chiede che “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, richiamate tutte le deduzioni e le difese già svolte nel corso del giudizio primo grado, in riforma della sentenza impugnata voglia
Pag. 3 di 22 rigettare tutte le domande proposte nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
L'appellato eccepisce che a) la decorrenza del termine per il licenziamento deve farsi risalire alla scadenza del termine di 5 giorni dalla contestazione (avvenuta nella fattispecie in data
10.07.2020) e non come sostenuto dalla parte appellante dall'audizione; b) che le parti collettive hanno previsto un termine perentorio per l'adozione del provvedimento disciplinare, prorogabile, previa preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato, “per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito”, proroga mai richiesta dal datore di lavoro, il quale ha ritenuto di “autosospendere” il termine di decadenza di 15 giorni previsto dall'art. 227 del CCNL;
c) in ogni caso, l'audizione è avvenuta all'interno dello spatium deliberandi di 15 giorni (precisamente il 23.07.2020), per cui la società datoriale avrebbe potuto intimare il licenziamento entro il 30.07.2020.
Sostiene conseguentemente che “il diritto potestativo di sanzionare il lavoratore è estinto per la sopravvenuta decadenza;
la norma collettiva (art. 227 ccnl commercio) combinata con le regole civilistiche (art. 2964 e segg. c.c), comporta la nullità del recesso con applicazione della reintegra e di tutte le retribuzioni fino alla reintegra ex art. 2 D.lgs n. 23/2015 e quindi la sentenza è corretta indipendentemente se sono stati richiamati i primi tre commi dell'art.
18 della L. n. 300/1970 in luogo dell'art. 2, commi 1 e 2 del D. lgs n. 23/2015”.
Ripropone ex art. 346 c.p.c. le questioni non esaminate dal giudice di prime cure e cioè:
1.Violazione del principio del ne bis idem. Ribadisce che per il periodo di malattia 27.04.2020
– 23.05.2020, la società ha aperto due procedimenti disciplinari: a) il primo procedimento disciplinare risulta aperto con la contestazione degli addebiti del 18 maggio 2020, dove la società contesta al ricorrente la mancata comunicazione del certificato di continuazione della malattia iniziata in data 27.04.2020, nonché la mancata attivazione della procedura previsti per i lavoratori iper suscettibili e cioè cagionevoli di salute e, quindi, particolarmente esposti all'emergenza sanitaria. Tale contestazione si è conclusa con l'adozione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non avendo accolto le osservazioni del ricorrente, di cui alla giustificazione del 26 maggio 2020; b) il secondo procedimento, oggetto dell'attuale giudizio, riguarda sempre il periodo di malattia 27.04.2020
– 23.05.2020, ma questa volta viene messa in discussione la stessa malattia e cioè lo stato di morbilità, ritenuto incompatibile con una presunta attività extralavorativa. In tale seconda contestazione disciplinare, per lo stesso periodo di malattia, la società datoriale ha avanzato accuse di simulazione della malattia, fino a giungere alla decisione di licenziamento disciplinare.
Pag. 4 di 22 E ciò in violazione del divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica.
2.Violazione del principio di specificità della contestazione. Ribadisce che la seconda contestazione risulta contraddittoria e vaga rispetto alla prima, adducendo addebiti differenti o incompatibili tra loro per il medesimo periodo di malattia;
inoltre la contestazione non specifica in che modo la presunta attività extralavorativa sarebbe incompatibile con lo stato di salute e non fornisce dettagli concreti o documentazione a supporto delle accuse mosse;
in conclusione l'assenza di chiarezza e coerenza tra le contestazioni, e la sovrapposizione di accuse diverse e incomprensibili, ha impedito al lavoratore di esercitare il diritto di difesa in modo adeguato e informato.
Conclude che il procedimento disciplinare è nullo e di conseguenza lo è anche il licenziamento per mancanza di specificità della contestazione.
3.Insussistenza dei fatti addebitati.
Premette che, per come emerge dal contenuto della contestazione disciplinare del 9 luglio
2020 e dalla lettera di licenziamento impugnata del 31 luglio 2020, che riproduce integralmente la suddetta contestazione, la società datoriale, previa indagine investigativa attraverso pedinamenti nei giorni 19, 20, 21, 22, e 23 maggio 2020, ha posto a base del recesso i seguenti addebiti:
1) “non aver fornito un valido indirizzo di reperibilità;
2) violato ripetutamente le fasce di reperibilità;
3) aver svolto molteplici attività sia extralavorative che lavorative in favore del Parte_2
“ ed il “ ” indicative della simulazione della malattia, ovvero Pt_3 Parte_4 dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare
l'assenza dal lavoro;
4) violato il dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro”.
Sul primo addebito ribadisce che risulta per tabulas che il ricorrente è residente, sin dal
01.09.2000, in UZ, Via San Leo, civico 62, indirizzo ove è stata inviata la contestazione del 18.5.2020 (per il mancato inoltro del certificato di continuazione e la qualità di lavoratore fragile) e la comunicazione della sanzione in relazione a tale contestazione;
sostiene che in realtà la contestazione di non avere fornito un valido indirizzo di reperibilità è un abuso datoriale conseguente al fatto che egli aveva rivendicato il suo diritto alla qualifica superiore ed il risarcimento danni con l'introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Cosenza n.
R.G. 367/2020, conclusosi in seguito con la sentenza del 10.11.2023, n. 1822/2023.
Pag. 5 di 22 Sul secondo addebito ribadisce che la società, durante tutto il periodo di malattia, non ha mai richiesto una visita fiscale per verificare il suo stato di salute e quindi manca una verifica ufficiale mediante accertamento medico d'ufficio: il datore di lavoro può contestare la violazione delle fasce di reperibilità solo laddove abbia richiesto un accertamento medico fiscale, a tutela della genuinità delle assenze per malattia.
Aggiunge che l' , con provvedimento n. 1061/2020, aveva sospeso, fino al 10 agosto CP_3
2020, su tutto il territorio nazionale, le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale
(VMC) nei confronti dei lavoratori incapaci temporaneamente al lavoro per malattia.
Quindi l'illecito è palesemente insussistente in quanto “viola la reperibilità chi non si fa trovare in casa al momento d'accesso del medico fiscale”.
Sul terzo e quarto addebito - premesso che gli indizi sulla falsità consisterebbe nell'aver guidato l'auto, svolto attività lavorativa per conto del , nonché esercitato Parte_5
Parte l'attività di affitta camere attraverso un – nega di avere svolto attività lavorativa subordinata, sostenendo che ciò non è stato provato dalla società datoriale, così come non è
Parte stato dimostrato lo svolgimento di attività di affitta camere e/o
Sottolinea che “quello che è stato dimostrato, peraltro pacifico, in quanto mai contestato dal ricorrente, è il compimento degli atti quotidiani della vita che non risultano incompatibili con la malattia denunciata, né ritardano la guarigione: allontanarsi in macchina o a piedi dalla propria abitazione per svolgere alcune incombenze della vita quotidiana (spostamenti in città per acquisti ed altro) non pregiudica la guarigione, né tantomeno è indice di simulazione della malattia .
In ogni caso, l'istruttoria svolta ha confermato che nessun rapporto di lavoro è mai esistito tra il ricorrente ed il salvo un rapporto di clientela, nel senso che il Parte_5
ricorrente frequentava il negozio per gli acquisiti (cfr. testimonianza , così Testimone_1 come pure è emerso che nessuna attività di “ ” è stata mai esercitata dal Parte_4
ricorrente (cfr. testimonianza . Testimone_2
Essersi recati al bar, dopo 24 -27 giorni dall'evento di lombosciatalgia, mantenere la posizione eretta, recarsi con l'auto presso il supermercato per gli acquisiti, durante il periodo di malattia, sono comportamenti irrilevanti e/o comunque del tutto inidonei a ritardare e a compromettere il processo di ripresa dell'attività lavorativa ordinaria, in quanto non gravanti sullo stato di salute. A maggior ragione, la mera iscrizione presso la camera di Commercio come amministratore di una società inattiva sin dal 2009, risulta priva di rilevanza disciplinare con riferimento alla contestazione formulata dalla società resistente.
Pag. 6 di 22 Infine l'allontanamento dall'abitazione negli orari coincidenti con le fasce di reperibilità e in generale la sottrazione alla visita di controllo non comportano di per sé che l'infermità regolarmente comunicata e documentata possa essere ritenuta simulata e/o l'assenza dal posto di lavoro ingiustificata.
4. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione: “Ed invero, l'autenticità della malattia, documentata anche attraverso esami strumentali, unitamente alle certificazioni mediche che attestano tale stato, rendono del tutto sproporzionata l'intimazione del licenziamento rispetto alla presunta infrazione commessa e ciò in considerazione pure del fatto che l'indirizzo di reperibilità era corretto, nessuna violazione delle fasce di orarie di reperibilità si è consumata, in quanto le visite di controllo ex art. 5 L. n. 300/70 risultavano sospese, e il compimento di atti privati, senza sforzo alcuno, non giustificano la sanzione del licenziamento che risulta ingiustificato, siccome provvedimento sproporzionato ed eccessivo”.
Formula appello incidentale nella parte in cui vengono determinate le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danni, quantificati dal tribunale in € 1.873,12 lordi mensili, avendo omesso il giudice di considerare la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro del 10.11.2023, n. 1822/2023 - r.g. 367/2020, ritualmente depositata con le note autorizzate, che accerta l'inquadramento superiore del lavoratore nella qualifica di I livello del ccnl (nonché il demansionamento subito dallo stesso, passato da responsabile – gerente dell'unità produttiva di Montalto Uffugo, Località Pantoni, presso il Centro Commerciale
con 40 dipendenti, ad addetto al reparto ortofrutta nei vari punti vendita della Pt_6
provincia di Cosenza)
Sostiene quindi che il risarcimento del danno, quale conseguenza della nullità e/o illegittimità del licenziamento, non va parametrato ad € 1873,12 mensili, previsti per il III livello del ccnl, ma al trattamento economico previsto per il I livello del ccnl con la qualifica di gerente che, secondo la suddetta contrattazione collettiva ammonta ad € 2.449,33 mensili.
Conclude chiedendo:
“- rigettare l'appello proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale, così provvedere:
- dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 31.07.2020 dalla al sig. per Parte_1 Controparte_1
tardività del licenziamento, ovvero per violazione del ne bis ide, ovvero ancora per assoluta insussistenza del fatto e, per l'effetto, condannare la società resistente alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle
Pag. 7 di 22 retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento (31.07.2020) a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale, ovvero al risarcimento e/o indennità nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale, così come quantificati dall'art. 18, L.
n. 300/70, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- In via subordinata, dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inesistenza, la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 31.07.2020 dalla Pt_1
per insussistenza degli estremi della giusta causa, nonché per violazione dell'art. 7 della
[...]
L. n. 300/70 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5 e 7, della L. n. 300/70, condannare la al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le Parte_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.
Sospesa con ordinanza del 12.11.2024 l'esecutorietà della sentenza appellata, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello principale è fondato.
L'art. 227 CCNL Commercio in atti stabilisce quanto segue: “L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.”.
Il chiese di essere sentito personalmente con l'assistenza di un rappresentante CP_1
sindacale il 15.7.2020 , come suo diritto ai sensi dell'art. 7 della L.300 del 1970; fu, dunque, fissata l'audizione per il giorno 21.7.2020, ma poi il lavoratore stesso chiese una nuova convocazione che gli fu accordata per il 23.7.2020 (cfr doc. 16,17,18,19 fasc.parte resistente di primo grado): è evidente che il termine per l'irrogazione della sanzione è iniziato a decorrere dalla data dell'audizione, allorché la società ha avuto piena contezza delle difese del lavoratore (secondo quanto evincibile dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15324/2024 in tema di interpretazione dell'art. 227 CCNL Commercio, cfr parte motiva p. 8), sicchè il licenziamento intimato in data 31 luglio 2020, dopo soli 8 giorni dall'audizione, è stato adottato nel pieno rispetto del termine di 15 giorni previsto dal contratto collettivo.
Pag. 8 di 22 2.Sennonche' avendo riproposto il lavoratore le altre questioni di merito, non esaminate dal giudice di prime cure, occorre procedere al loro esame, onde verificare l'illegittimità del recesso sotto gli altri aspetti prospettati nel ricorso di primo grado, cui conseguirebbe secondo la prospettazione difensiva del ricorrente di primo grado la tutela reintegratoria e/o indennitaria.
2.1.La contestazione del 9.7.2020 è la seguente:
Le contestiamo le condotte di seguito specificate, da Lei adottate nei giorni dal 19 al 23 maggio ultimi scorsi, nel mentre era assente per malattia dal posto di lavoro -il nostro punto vendita sito in San Lucido ove svolge a tempo pieno attività di addetto vendita reparto come da attestati di malattia telematici prot. n.257210357 e n.256672832, Pt_7 rispettivamente di “inizio” per il periodo dal 27.04.2020 all'11.05.2020 e di “continuazione” per il periodo dal 12.05 al 23.05.2020, entrambi riportanti via San Leo n.62 in UZ (CS) quale “indirizzo di residenza o domicilio fiscale abituale” e dunque di reperibilità durante la malattia.
In data 19 maggio 2020
Alle ore 9:20 Lei alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata EA825NY si dirigeva in direzione Bisignano transitando dal bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248.
Alle ore 10:20, ancora alla guida della citata Fiat Panda e con a bordo un uomo, attraversava nuovamente il bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248 dirigendosi verso il centro storico di UZ dove si fermava in via Incoronata, davanti al bar “Il Gelartista”, cui quindi accedeva.
Pochi minuti dopo, uscito dal citato bar, si riavviava alla guida della Fiat Panda, accompagnava il suddetto uomo in prossimità della chiesa di San Francesco di Paola in
UZ e si raggiungeva quindi il tabaccaio “ , cui accedeva rimanendovi alcuni CP_4
minuti.
Risalito a bordo della Fiat Panda, alle ore 10:45 giungeva e parcheggiava nei pressi della palazzina sita al civico 62 del tratto della SP 248 denominato via Nazionale, in UZ.
Alle ore 17:50 alla guida della Fiat Panda Lei transitava dal bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248 verso il centro storico di UZ per dirigersi su via Nazionale, nei pressi del civico 62.
Alle ore 18:05 ancora alla guida della Fiat Panda Lei circolava nel centro urbano di UZ per poi poco dopo ritornare su via Nazionale dove parcheggiava nei pressi del civico 62.
Si precisa che la suddetta Fiat Panda alle ore 8:00 della mattina del 19 maggio 2020 si trovava parcheggiata davanti al civico 62 di via Nazionale in UZ e che detta autovettura è
Pag. 9 di 22 di proprietà della società Idea della quale Lei risulta amministratore unico a far CP_5
data dal 19.05.2014 e la cui sede legale è sita in UZ alla via San Leo n. 62, medesimo indirizzo di residenza e reperibilità riportato sui sopra indicati attestati di malattia telematici, dove risulta ubicato un magazzino/garage.
In data 20 maggio 2020
Alle ore 10:05 Lei percorreva le vie del centro cittadino di UZ alla guida della Fiat Panda
e raggiungeva via Incoronata per fermarsi davanti al bar “Il Gelartista”, cui accedeva.
Uscito dal citato bar dopo alcuni minuti, si intratteneva a conversare con una donna per poi, poco dopo, rimettersi alla guida della Fiat Panda e raggiungere un'abitazione sita al civico
13 della SP 248 in UZ.
Alle ore 12:35 da tale abitazione, rimessosi alla guida della Fiat Panda, ritornava al bar “Il
Gelartista” e qui si intratteneva sino alle 13:00, allorquando risaliva a bordo della Fiat
Panda e si recava su via Nazionale per parcheggiare nei pressi del civico 62.
Alle ore 15:20 si rimetteva nuovamente alla guida della Fiat Panda e percorrendo la SP248 raggiungeva l'area di servizio IP, ivi fermandosi per accedere all'annesso bar “Antica
Caffetteria Emily”.
Dopo 10 minuti, uscito dal citato bar, si riavviava alla guida della Fiat Panda per raggiungere alle ore 15:40 Contrada Taverna in Montalto Uffugo (CS) dove si fermava al bar della stazione di Servizio Q/8 “Enercafè One Coffee”, sito sul corso Italia, e qui incontrava un uomo con il quale si intratteneva per alcuni minuti. Rimessosi alla guida della
Fiat Panda alle ore 15:50 raggiungeva la palazzina sita al civico 163 del medesimo corso
Italia in Montalto Uffugo e dopo aver posteggiato l'autovettura nel parcheggio condominiale si allontanava a piedi per raggiungere la vicina attività commerciale “Cicli Sport”, sita pure sul corso Italia.
Pochi minuti dopo tornava indietro ed accedeva alla palazzina sita al civico 163 di corso
Italia recando con sé un sacchetto prelevato dalla Fiat Panda.
Uscito da tale palazzina alle ore 16:10 si rimetteva alla guida dalla Fiat Panda e percorrendo la SS 19 in direzione sud raggiungeva il centro storico di UZ dove parcheggiava su via Incoronata, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Parte_2
“ , accanto ad un automezzo Iveco targato CS526415, sul cui cassone aperto vi era Pt_3
una donna, la medesima con cui si era trattenuto la mattina davanti al bar “Il Gelartista”, intenta a movimentare dei fardelli di acqua.
Fatto accesso al citato dopo un andirivieni tra l'esterno e l'interno, Lei si Parte_2 soffermava fuori, davanti all'accesso di servizio posto lateralmente e qui si dedicava alla
Pag. 10 di 22 sistemazione per lo più di cassette vuote ivi presenti, del tipo utilizzato per la frutta e verdura, nel mentre interloquiva con la suddetta donna.
Alle ore 17:00 Lei si metteva alla guida dell'autocarro Iveco su indicato, il cui cassone era stato svuotato, ed andava parcheggiarlo nella vicina via Madonna della Cava della Sanità per poi ritornare a piedi presso il al cui interno si intratteneva sino alle 17:35. Parte_2
Rimessosi alla guida della Fiat Panda raggiungeva il piazzale antistante lo stabile sito al civico 42 di via Nazionale, ivi parcheggiando davanti all'esercizio commerciale
“Porcellanosa Ceramica F.lli Pepe”, e qui rimaneva sino alle ore 17:55 allorquando si rimetteva alla guida della Fiat Panda per raggiungere l'attività commerciale “Lirangi s.r.l.”, specializzata in giardinaggio, agricoltura, ferramenta e casalinghi e sita in contrada
Putinaro n. 9 in UZ.
Alle ore 18:30, lasciata la citata attività commerciale “Lirangi s.r.l.”, alla guida della Fiat
Panda Lei si dirigeva presso il centro storico di UZ, lasciava l'autovettura davanti al bar
“Il Gelartista”, vi accedeva e tornava all'esterno in compagnia di una donna.
Congedatosi poco dopo da tale donna Lei raggiungeva a piedi il vicino Supermarket
“ e nuovamente vi accedeva, ivi rimanendo fino alle ore 19:05, allorquando si Pt_3
rimetteva alla guida dalla Fiat Panda per ritornare al civico 42 di via Nazionale e da qui, poco dopo, riavviarsi verso il centro cittadino.
Alle ore 20:00, percorrendo via Incoronata, Lei ritornava in via Nazionale n.42 e da qui poco dopo raggiungeva il civico 62 della medesima via Nazionale, ivi parcheggiando come al solito.
Si precisa che presso la su indicata palazzina sita al corso Italia n.163 in Montalto Uffugo, dove Lei si era recato nel primo pomeriggio, vi è un bed and breakfast denominato “
[...]
”, del quale Lei ha la gestione ed è referente commerciale ed i cui contatti email e Pt_4
telefonico, rispettivamente e 349.1205083, sono infatti a Lei Email_1
riconducibili.
In data 21 maggio 2020
Alle ore 10:35 alla guida dell'autovettura Fiat Panda -che alle ore 8.00 continuava ad essere parcheggiata dinnanzi al civico 62 di via Nazionale in UZ, dove l'aveva lasciata alle ore
20:00 del precedente giorno 20 maggio- Lei si dirigeva verso il centro di UZ e giunto in prossimità della chiesa di San Francesco da Paola effettuava un'inversione per poi fermarsi alcuni minuti a conversare con un uomo incontrato lungo la strada e da qui dirigersi presso il bar “ Il Gelartista” presso cui, parcheggiata l'autovettura, faceva accesso per poi poco dopo intrattenersi all'esterno a conversare con un uomo.
Pag. 11 di 22 Rimessosi alla guida della Fiat Panda alle ore 10:55 raggiungeva Montalto Uffugo (CS) e più precisamente l'attività commerciale “Andreotta Infissi s.r.l., sita al civico 40 di corso
Italia, cui accedeva alle ore 11:15 per poi, dopo alcuni minuti, allontanarsi a piedi ed ivi tornare poco dopo in compagnia di una donna.
Alle ore 12:30, uscito dalla citata attività commerciale “Andreotta Infissi s.r.l., si rimetteva alla guida della Fiat Panda e raggiungeva la palazzina sita al civico 163 di corso Italia, sede del “ ”, presso cui accedeva dopo aver parcheggiato l'autovettura nel cortile Parte_4
condominiale.
Alle ore 13:08, uscito dalla citata palazzina, si rimetteva alla guida della Fiat Panda e ritornava a UZ, giungendo alle ore 13:30 in via Nazionale n.62, dove parcheggiava
l'autovettura come di consueto.
Alle ore 15:40 riprendeva l'autovettura Fiat Panda dirigendosi in direzione Montalto Uffugo.
Lasciata l'autovettura nel parcheggio condominiale della palazzina sita al civico 163 di corso Italia in Montalto Uffugo, alle ore 16:55 faceva accesso a tale palazzina, dove ha sede il “ ”, e qui si intratteneva sino alle ore 18:05, allorquando riprendeva la Fiat Parte_4
Panda per recarsi presso la vicina stazione di servizio “Q8” dove si fermava alcuni minuti a parlare con degli uomini.
Lasciata alle ore 18:20 la “Q8” si dirigeva verso UZ raggiungendo alle ore 18:35 contrada Putinaro e precisamente l'attività commerciale “Lirangi s.r.l.” cui accedeva per ivi intrattenersi sino alle ore 19:00, allorquando alla guida della Fiat Panda si dirigeva verso il centro di UZ.
Alle ore 20:10 tornava in via Nazionale 62 ed ivi parcheggiava come di consueto.
In data 22 maggio 2020
Alle ore 10:20 Lei alla guida della Fiat Panda raggiungeva il centro di UZ e si fermava in via Incoronata per accedere al bar “Il Gelartista” da cui usciva pochi minuti dopo per rimettersi alla guida della Fiat Panda e raggiungere alle ore 11.00 il parcheggio attiguo al centro commerciale “Marconi Più” in Rende (CS) alla via G. Marconi.
Lasciata l'autovettura in tale parcheggio raggiungeva a piedi l'autovettura Ford Eco Sport targata FZ076WB, che l'attendeva su via G. Marconi con una donna alla guida, e si allontanava quindi a bordo della stessa per raggiungere alle ore 11:10 via Buenos Aires in
Rende, ivi fermandosi nell'area di parcheggio sino alle ore 13:00, rimanendo a bordo unitamente alla citata donna che, poi, La riaccompagnava presso il parcheggio adiacente il centro commerciale “Marconi Più”.
Pag. 12 di 22 Sceso dalla suddetta Ford Eco Sport, Lei si rimetteva alla guida della Fiat Panda e faceva ritorno a UZ parcheggiando come al solito nei pressi di via Nazionale n.62 alle ore 13:30.
Alle ore 15:25 Lei si rimetteva alla guida della Fiat Panda, parcheggiata come detto in via
Nazionale n.62, e raggiungeva alle ore 15:40 il bar/tabacchi“ Smoking Cafè”, in Taverna di
Montalto Uffugo (CS) alla via Manzoni. Si intratteneva all'interno di tale bar/tabacchi sino alle ore 16:00, allorquando alla guida della Fiat Panda raggiungeva la vicina via Insidia e precisamente il piazzale antistante la “Concessionaria Tomas” dove parcheggiava per poi entrare nella palazzina al cui piano terra vi è detta concessionaria.
Alle ore 17:10, uscito dalla suddetta palazzina, si rimetteva alla guida della Fiat Panda e si recava in corso Italia raggiungendo il civico 40 dove vi è l'attività commerciale “Andreotta
Infissi s.r.l.”
Alle ore 19:15 alla guida della Fiat Panda lasciava il citato civico 40 di corso Italia, raggiungeva il cortile condominiale della palazzina sita al vicino civico 163, parcheggiava qui l'autovettura ed accedeva a detta palazzina, sede del “ ”, presso cui si Parte_4
intratteneva sino alle 19.55, allorquando si rimetteva alla guida della Fiat Panda per raggiungere alle ore 20:00 via Ferdinando II di Borbone, sempre in Montalto Uffugo, dove sono ubicate una serie di villette a schiera.
Riavviatosi alle ore 20:20 dalla citata via Ferdinando II di Borbone giungeva alle ore 20:38 in UZ alla via Nazionale n. 62 nei cui pressi parcheggiava come di consueto.
In data 23 maggio 2020
Alle ore 09:20 alla guida della Fiat Panda Lei si recava da UZ a Montalto Uffugo, posteggiava l'autovettura nell'area di parcheggio della villetta comunale della via A.
Manzoni, raggiungeva a piedi la palazzina sita al civico 45 di detta via e vi accedeva.
Uscito dalla suddetta palazzina alle ore 11:30 Lei, dopo essersi trattenuto davanti al portone impegnato in una conversazione telefonica, ritornava a prendere l'autovettura Fiat Panda alle ore 11:50 per raggiungere la palazzina sede del “ ”, in corso Italia n.163 a Parte_4
Montalto Uffugo, e qui rimanere fino alle ore 13:10, allorquando si rimetteva alla guida della
Fiat Panda e ritornava a UZ, giungendo alle ore 13:30 in via Nazionale per parcheggiare come al solito nei pressi del civico 62.
Alle ore 16:05, rimessosi alla guida della Fiat Panda, lasciava UZ e raggiungeva via
Buenos Aires in Rende per ivi fermarsi nell'area di parcheggio dove poco dopo sopraggiungeva, ivi parcheggiando, la già citata autovettura Ford Eco Sport a bordo della quale Lei saliva. Detta autovettura Ford, con a bordo Lei e la persona alla guida, rimaneva presso il citato parcheggio sino alle ore 17:50, allorquando Lei ne discendeva, si rimetteva
Pag. 13 di 22 alla guida della Fiat Panda e si recava a Montalto Uffugo presso il Supermercato Conad sito sul Corso Italia, cui accedeva alle ore 18:10 per poi uscirne poco dopo e dirigersi alla guida della Fiat Panda sulla vicina via Firenze.
Alle ore 19:15 Lei si allontanava a piedi dal parcheggio condominiale di via Nazionale
n.163, dove ha sede il “ ”, in compagnia di un uomo per raggiungere via Firenze Parte_4
nei pressi del negozio di biancheria “Bria” e qui riprendeva l'autovettura Fiat Panda alle ore 19:25 e faceva ritorno a UZ.
Le contestiamo quindi, sia in via autonoma e distinta sia cumulativamente, tutte le condotte sopra specificate, adottate in violazione di tutti gli obblighi connessi allo stato di malattia, atteso che Lei non ha fornito un valido indirizzo di reperibilità, ha comunque ripetutamente violato le fasce di reperibilità, ha svolto ripetutamente molteplici attività –sia extralavorative sia lavorative in favore e presso il ed il “ ”- che sono Parte_5 Parte_4
indicative, in via alternativa ma con pari gravità, della simulazione della malattia ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare quindi la Sua assenza dal lavoro, nonché, qualora sussistente la malattia, anche della ripetuta violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro, e in ogni caso in violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi diligenza e fedeltà.
La invitiamo pertanto a fornirci eventuali giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente, anche a mezzo fax al. 080.3720312.” (all.15)
Contrariamente agli assunti attorei, nella contestazione vengono puntualmente descritte le condotte violative degli obblighi connessi allo stato di malattia, con riferimento specifico alle date, agli orari, ai luoghi visitati ed alle attività compiute, tant'è che su ciascun addebito il lavoratore ha preso posizione e si è difeso.
2.2.Non è ravvisabile neanche la violazione del ne bis in idem perché con la nota del
18.5.2020 è stato contestato al dipendente che “in data 12/05/2020 ha omesso di comunicare la continuazione del suo periodo di malattia all'azienda” ed altresì “che sin dal 27 aprile u.s. ed a tutt'oggi non ha provveduto a contattare il medico competente così come dovuto ai sensi della procedura a tutela dei lavoratori ipersuscettibili”.
Dalla documentazione risulta che solo il 13 maggio il D ha inoltrato il certificato di CP_1
continuazione di malattia fino al 23 maggio;
inoltre è incontestato che non abbia attivato la procedura per i lavoratori fragili, alla cui categoria aveva comunicato di appartenere con un primo periodo di malattia dei primi di aprile.
Pag. 14 di 22 La contestazione che ha condotto al licenziamento disciplinare, invece, riguarda esclusivamente le condotte dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 maggio 2020, mentre la precedente contestazione risale al 18 maggio ed è limitata, necessariamente, al periodo precedente.
In conclusione non sussiste alcuna sovrapposizione tra le due contestazioni.
2.3.Sull'insussistenza degli addebiti si osserva quanto segue.
Il caso di specie rientra nell'ambito applicativo del dlgs. n. 23/2015 (cfr l'art. 1 comma 2 secondo cui le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato), in quanto il rapporto di lavoro del ricorrente è stato convertito a tempo indeterminato in data 25.6.2015 e dunque in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Segnatamente in caso di licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa trovano applicazione le tutele c.d. crescenti di cui all'art. 3, seppure per come chiarito dalla Suprema
Corte in tema di licenziamento disciplinare l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del
2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (cfr Cass. n. 12174/2019, Conf. Cass. 30469/2023).
Si rammenta, poi, che per giurisprudenza consolidata in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la "insussistenza del fatto" si configura solamente qualora - sul piano fattuale - possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure qualora si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità (cfr ex multis Cass. n. 14192/2018, n.
26764/2019)
Nel caso di specie con la contestazione disciplinare vengono addebitate le seguenti condotte :
1) “non aver fornito un valido indirizzo di reperibilità; 2) avere violato ripetutamente le fasce di reperibilità; 3) aver svolto molteplici attività sia extralavorative che lavorative in favore del “ ed il “ ” indicative della simulazione della Parte_2 Pt_3 Parte_4 malattia, ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare l'assenza dal lavoro; 4) violato il dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro”).
Nella medesima contestazione si puntualizza che le violazioni vengono contestate sia in via autonoma e distinta sia cumulativamente e nella missiva di licenziamento gli stessi illeciti
Pag. 15 di 22 vengono riportati quali motivi di licenziamento che, sia in via autonoma sia cumulativamente considerati, non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro per frattura irreversibile del vincolo fiduciario.
Ciò posto, si ritiene che a) l'indirizzo indicato in UZ via San Leo, n. 62, è quello ove sono state inoltrate le contestazioni e le sanzioni: è da escludere che esso non fosse un valido indirizzo di reperibilità;
b) in ordine alla simulazione della malattia ed alla violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro, i principi di diritto cui avere riguardo sono rappresentati dai precedenti della
Suprema Corte secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata oppure che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (cfr Cass. n. 13063/2022); lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (cfr Cass.
n. 26496/2018).
Le affermazioni traggono origine dal presupposto che “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (cfr Cass. n. 2244 del 1976, con un postulato mai smentito dalla giurisprudenza successiva;
tra molte: Cass. n. 1361 del 1981; Cass. n. 2585 del 1987; Cass. n. 381 del 1988; Cass. n. 5833 del 1994; Cass. n. 15621 del 2001; più di recente, v. Cass. n. 6047 del 2018, la quale osserva che il lavoratore assente per malattia
“non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona”).
Pag. 16 di 22 L'assunto trova fondamento nella nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa e che ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità e/o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale – sebbene transitoria - incapacità al lavoro del medesimo
(cfr., tra tutte, n. 14065 del 1999), per cui, anche laddove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Pertanto, solo nel caso in cui tali ulteriori attività denuncino – come detto – una inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza o possano pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, viene integrato un inadempimento dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà del dipendente che assume rilievo disciplinare
Nel caso di specie, d'accordo con la difesa dell'appellato non vi è prova che egli CP_1
lavorasse per terzi: a domanda specifica il teste (incaricato Testimone_3 dell'investigazione) si è limitato a confermare di avere visto il D' il giorno 20 maggio CP_1
2020, davanti al supermercato i UZ (ove non ha effettuato alcun accesso) intento Pt_3
alla sistemazione di cassette vuote;
ha confermato altresì di averlo visto spostare (in avanti cfr dep.) e parcheggiare un autocarro Iveco;
peraltro, la circostanza dell'asserito svolgimento di attività lavorativa per il supermercato di UZ è stata smentita dal teste Pt_3 Tes_1
titolare del medesimo market, la quale ha dichiarato che il ricorrente era un cliente del
[...]
negozio, ove faceva gli acquisiti, e che le aveva chiesto delle cassette vuote che contenevano la frutta e che lei gliele aveva messe da parte, precisando “ Ricordo che il giorno 20.05.2020 il sig venne nel mio supermercato a ritirare queste cassette consegnate da me”. CP_1
Infine, l'avere parcheggiato a titolo di cortesia un veicolo dell'azienda e l'essersi intrattenuto per circa una ora nel negozio, di cui era titolare la sua amica, non è indice dello Pt_8
svolgimento di attività lavorativa.
Per quanto riguarda il bed and breakfast denominato “ D”, sito a Montalto Uffugo Pt_4 in corso Italia n.163 in Montalto Uffugo, si rileva che l'indicazione del nome del ricorrente come referente sul sito internet non è circostanza significativa, non essendo stato dedotto e conseguentemente dimostrato in quali attività si sia estrinsecata l'asserita gestione;
sul punto si sottolinea che il teste ha testualmente affermato “ abbiamo visto recarsi Testimone_4
il ricorrente presso il B & B ma non abbiamo fatto accertamenti sulla titolarità della struttura . Non so se il ricorrente è titolare o meno”.
Pag. 17 di 22 In conclusione non è stata fornita alcuna prova idonea né dell'asserita attività lavorativa a favore di terzi, né dell'asserita gestione del citato b&b nel periodo in oggetto.
In realtà dalla relazione investigativa emerge solo che il ricorrente è andato in giro con una autovettura per svolgere incombenze della vita quotidiana e che ha incontrato persone nelle giornate a partire dal 19 maggio.
Sennonché questo tipo di attività svolta a distanza di oltre 20 giorni dall'inizio della malattia
(lombosciatalgia) ed in prossimità del termine della prognosi (indicata nel 23 maggio 2020) non risulta incompatibile con lo stato di malattia, regolarmente comunicata e certificata dal medico di base (certificazione corroborata dagli esame diagnostico eseguito ad ottobre del
2020 che attesta diverse protrusioni discali lombo-sacrali, che notoriamente causano la lombosciatalgia cfr doc. 2 risonanza magnetica, fasc.parte ricorrente di primo grado) , da dirsi simulata come postulato nella contestazione e sicuramente non ritarda la guarigione: ed invero trattasi di attività prive di attitudine usurante (guida di autovettura, ritiro di cassette vuote, spostamento di un veicolo); tale sarebbe stata un'attività che implicava uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza del dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione.
Né può dirsi che tale attività sia comparabile a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo del dipendente con mansioni di addetto alle vendite ed in particolare al reparto salumi e formaggi ( cfr dep. da svolgersi con vincolo d'orario e costantemente in Tes_5
piedi.
In conclusione l'addebito mosso è insussistente.
c) Per quanto riguarda, invece, la violazione delle fasce di reperibilità, si rileva che l'allontanamento dall'abitazione nei giorni 19,20,21,22,23 maggio 2020 durante le fasce orarie comprese tra le ore 10 e le ore 12 e tra ore 17 e le ore 19, risulta dimostrato dalla relazione investigativa in atti, trasfusa nella contestazione, e confermata dal teste escusso
; peraltro il ricorrente non lo ha contestato, né lo ha giustificato ma sostiene Testimone_3
che il fatto non abbia rilievo disciplinare.
Orbene, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità non è un onere ma un obbligo a carico del lavoratore ammalato, posto dalla legge (art. 5 del D.L. n.
463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) non solo nell'interesse dell'Istituto previdenziale, ma anche nell'interesse del datore di lavoro (cfr ex multis Cass. n. 5090/1998;
Cass. n. 7691/2004), essendo preordinato alla finalità di consentire il controllo della
Pag. 18 di 22 sussistenza della malattia attraverso l'effettuazione di visite mediche domiciliari, che è concepita dal sistema in termini probabilistici, essendo rimessa all'iniziativa datoriale nel senso che esse possono essere richieste o meno (ed eseguite o meno), ma ciò non toglie che il dipendente debba assicurare tale permanenza: una interpretazione alternativa dell'obbligo in oggetto condurrebbe ad assecondare l'eventuale volontà elusiva del dipendente, subordinando la sussistenza della violazione alla constatazione dell'allontanamento da parte del medico fiscale.
Si rileva, infine, che la sospensione delle visite fiscali di cui ai messaggi interni (c.d. CP_3
hermes del marzo 2020 cfr doc. 27 del fasc.parte resistente di primo grado) - limitata, inizialmente, alla c.d. “zone rosse” del nord Italia, poi estesa a tutto il territorio nazionale - era a tutela del personale medico per evitare la diffusione del contagio, solo momentaneo ed in un ambito temporale indefinito, ma senza alcuna incidenza sull'obbligo di reperibilità; e comunque contrariamente a quanto asserito in ricorso, la società aveva fatto richiesta all' CP_3
per la visita fiscale in data 6 maggio 2020, evidentemente confidando sulla cd fase 2 con allentamento delle misure anti Covid 19 di cui al DPCM del 26.4.2020 entrato in vigore il 4 maggio 2020 (all.28 del fasc.parte resistente di primo grado).
In conclusione, tale addebito si deve ritenere sussistente.
Sennonché venendo in considerazione la violazione di un obbligo accessorio di collaborazione inteso in senso ampio nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa, in assenza di prova della simulazione della malattia e della incompatibilità dell'allontanamento con la natura e la gravità dello stato morboso a fronte di una certificazione medica (cfr Cass. n. 922/1996), non può affermarsi che il ricorrente si sia sottratto volontariamente all'adempimento della prestazione lavorativa, che costituisce l'obbligazione principale, nascente dal rapporto di lavoro, sicchè l'inadempimento non può considerarsi grave ex art. 1455 c.c. ed integrare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso.
Del resto le parti collettive (cfr CCNL in atti combinato disposto degli artt. 174 comma 4, 222 comma 3 e 225) hanno inteso equiparare l'ipotesi dell'allontanamento durante le fasce di reperibilità alla assenza ingiustificata se accompagnato al mancato rientro immediato in servizio (sanzionando l'assenza con il licenziamento se venga reiterata oltre i tre giorni), con ciò presupponendo evidentemente l'insussistenza della malattia.
3. A livello sanzionatorio – esclusa la reintegra consentita nella sola ipotesi di insussistenza del fatto nei termini chiariti dalla Suprema Corte - la disciplina del d.lgs. n. 23/2015 art. 3 comma 1 fa conseguire la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento.
Pag. 19 di 22 Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, si deve tenere conto dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018.
È, inoltre, non contestato che i requisiti dimensionali della società datrice di lavoro superino le soglie per quella che un tempo era la c.d. tutela reale, che ancora oggi rileva per il d.lgs. n.
23/2015 ai fini della determinazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo.
Tenuto conto di questi elementi, considerata l'età anagrafica del ricorrente (ultracinquantenne)
e le obiettive difficoltà di ricollocazione in un ambito territoriale notoriamente afflitto dal fenomeno della disoccupazione, e non operando alcun automatismo tra anzianità di servizio e indennizzo, si ritiene equo fissare in 12 mensilità l'indennizzo risarcitorio.
4. Con appello incidentale il ha censurato l'importo della mensilità cui parametrare CP_1
l'indennizzo, deducendo che il giudice non ha tenuto conto della sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro del 10.11.2023, n. 1822/2023, con cui gli è stato riconosciuto il superiore inquadramento nel livello I del ccnl applicato al rapporto di lavoro, per le mansioni di gestore del punto vendita InterSpar presso il centro commerciale sito in Pt_6
Montalto Uffugo [oltre al risarcimento del danno (patrimoniale) alla professionalità per il periodo dell'accertato demansionamento dall'1.10.2017 all'1.11.2019].
Sostiene che l'importo dell'indennità risarcitoria va parametrata al trattamento economico previsto per il I livello del ccnl con la qualifica di gerente che, secondo la contrattazione collettiva ammonta ad € 2.449,33 mensili.
L'appello è fondato.
Ed invero, premesso che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza in oggetto, si rileva che il tribunale di Cosenza ha accertato 1. le mansioni di gestore del punto vendita
InterSpar sito in Montalto Uffugo presso il centro commerciale per un periodo di Pt_6
oltre tre anni (id est: 25.7.2014 – 30.9.2017) rientranti, attese le declaratorie contrattuali, nel
1° livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi;
2. l'assegnazione definitiva alle dedotte mansioni superiori, nonché le relative differenze retributive fra quanto avrebbe percepito in considerazione del corretto inquadramento contrattuale (1° livello) e quanto da egli effettivamente percepito (3° livello) nel periodo compreso fra il 25.7.2014 ed il 30.7.2020
(data del licenziamento);
3.il demansionamento subito nel periodo compreso fra l'1.10.2017 e l'1.11.2019 (data del trasferimento presso la sede di San Lucido), affermando che è stato adibito a mansioni di addetto alle vendite dapprima presso il Cash&Curry di NE
(dall'1.10.2017 al 27.5.2018), e, successivamente presso il reparto ortofrutta del punto vendita sito in San AN in OR (dal 28.5.2018 all'1.11.2019) e ciò perché trattasi di mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL di settore a fronte di un 1° livello di inquadramento
Pag. 20 di 22 acquisito dal ricorrente per effetto dello svolgimento per oltre un trimestre delle mansioni corrispondenti a quelle di gerente di negozio ex art. 2103 c.c.; 4. di contro, alcun demansionamento è rinvenibile con riferimento al trasferimento del ricorrente presso la sede di San Lucido, avendo egli scelto di trasferirsi presso tale sede al fine di svolgere le mansioni di addetto alle vendite (stavolta presso il reparto dei salumi e formaggi) di cui al 4° livello del
CCNL di settore, mantenendo il trattamento retributivo in godimento e cioè quello del 3° livello. E ciò in conseguenza della cessazione dell'attività dell'unità operativa sita in San
AN in OR (ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa) con apertura di procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991, che ha consentito ai lavoratori del punto vendita indicato di scegliere se accettare il trasferimento presso altra sede lavorativa.
Ciò posto, seppure il tribunale abbia escluso l'illegittimità del demansionamento perché assistito dalle organizzazioni sindacali (con conseguente limitazione del risarcimento del danno alla professionalità al periodo compreso tra il dall'1.10.2017 all'1.11.2019), tuttavia risulta chiara la statuizione del riconoscimento del 1° livello sin dalla assunzione e con effetto al momento del licenziamento.
Pertanto, considerato che l'importo dell'indennità ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 , va ancorato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nel caso di specie deve prendersi in considerazione non il trattamento economico del 3° livello, ma quello del 1° livello pari all'importo mensile di € 2.449,33, che non è stato oggetto di contestazione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello principale per quanto di ragione e l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e si condanna la società al pagamento in favore Parte_1 di di un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il Controparte_1 calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.449,33 mensili), oltre accessori di legge.
5. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
Pag. 21 di 22 Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 12.3.2024, nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 con memoria di costituzione depositata l'11.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
Paola , giudice del lavoro, n. 96/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e quello incidentale e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.449,33 mensili), oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Gabriella Portale
Pag. 22 di 22
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Gabriella Portale Presidente dott. Barbara Fatale Consigliere dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere relatore ha emesso con motivazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 262 del ruolo generale affari contenzioni dell'anno 2024, vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv.to PILEGGI Parte_1
ANTONIO appellante
E
con l'avv.to URSO MASSIMO Controparte_1
Appellato-appellante incidentale
Conclusioni: come da rispettivi atti di causa
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 1, commi 48 e ss., L. n. 92/2012depositato il 9.11.2020 Controparte_1
impugnava il licenziamento per giusta causa intimatogli dalla società datrice di lavoro in data
31.07.2020, chiedendo la declaratoria della nullità o illegittimità o inefficacia dello stesso per assoluta insussistenza del fatto e, per l'effetto, la condanna della società alla reintegrazione nel posto di lavoro ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento (31.07.2020) a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale, ovvero al risarcimento e/o indennità nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale, così come quantificati dall'art. 18, L. n. 300/70, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
in subordine,
l'accertamento dell'illegittimità del licenziamento per insussistenza della giusta causa, nonché per violazione dell'art. 7 della L. n. 300/70 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5 e 7, della L. n. 300/70, la condanna della al pagamento di una somma compresa tra le Parte_1
12 e le 24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo, con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Deduceva che era stato dipendente della dal 25.07.2014 con contratto di lavoro a Parte_1
tempo determinato e poi con contratto a tempo indeterminato dal 25.06.2015, con qualifica di
III livello e mansioni di coordinatore Punto Vendita del contratto collettivo Terziario,
Distribuzione e Servizi;
che il rapporto era cessato in conseguenza del licenziamento del
31.07.2020 per giusta causa;
che il licenziamento era nullo in quanto intimato in violazione del termine previsto dall'art. 227 del CCNL applicato al rapporto;
che, inoltre, il licenziamento era ingiustificato per insussistenza dei fatti addebitati ed in ultimo illegittimo per violazione dell'art. 7 dello Stat.lav.
eccepiva che il licenziamento era stato giustamente intimato per le condotte Controparte_2
tenute dal lavoratore in costanza di malattia, durante il quale periodo non aveva fornito un valido indirizzo di reperibilità, aveva comunque ripetutamente violato le fasce di reperibilità, aveva svolto ripetutamente molteplici attività – sia extralavorative sia lavorative in favore e presso il ed il ” –indicative, in via alternativa ma con Parte_2 Pt_3 Parte_4 pari gravità, della simulazione della malattia ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare quindi la sua assenza dal lavoro, nonché, qualora sussistente la malattia, anche della ripetuta violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro, e in ogni caso in violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi diligenza e fedeltà.
Il tribunale di Paola – disposto il mutamento del rito - accoglieva l'eccezione relativa alla pretesa tardività dell'intimazione del licenziamento rispetto ai termini previsti dal contratto collettivo applicato, e dichiarava quindi la nullità del licenziamento, condannando la Pt_1
[... alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed ai sensi dell'art. 18 comma 1 e 2 della L. 300 del 1970, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (pari ad 1.873,12 lordi mensili) maturata dal giorno del licenziamento (31.07.2020) sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei relativi contributi previdenziali ed assistenziali.
Avverso tale decisione interpone gravame la società e lamenta che il tribunale ha ritenuto fondata la difesa relativa alla pretesa tardività dell'intimazione del licenziamento rispetto ai
Pag. 2 di 22 termini previsti dall'art. 227 del contratto collettivo applicato, senza considerare l'avvenuto svolgimento dell'audizione a difesa su richiesta dello stesso lavoratore che si era tenuta – dopo un rinvio sempre richiesto dal dipendente della prima convocazione del 21.7.2020 - in data
23.7.2020 con conseguente erroneo calcolo sulla decorrenza del termine di 15 gg. previsto dalla disposizione di CCNL per irrogare la sanzione: in particolare sostiene la tempestività del licenziamento, in quanto intimato in data 31 luglio 2020, dopo soli 8 giorni dall'audizione a difesa del 23 luglio 2020, nel pieno rispetto del termine di 15 giorni previsto dal contratto collettivo.
In via subordinata denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 comma 6 L.300 del
1970 e la inconfigurabilità della nullità per vizio procedurale.
Sostiene che il giudice di prime cure ha citato precedenti giurisprudenziali inconferenti in materia di pubblico impiego, senza peraltro chiarire in alcun modo il passaggio, che consiste in una forzatura arbitraria, tra la natura perentoria del termine e la nullità del recesso.
In sostanza lamenta che il tribunale ha errato nell'applicare la reintegra ad un mero vizio procedimentale del licenziamento disciplinare.
In via ulteriormente gradata censura la statuizione, laddove il tribunale, nel dichiarare la nullità del licenziamento (già erronea per le ragioni esposte ai punti precedenti), ha condannato alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed al pagamento Parte_1
di una indennità commisurata alle retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, nonché al versamento della relativa contribuzione, ai sensi dell'art. 18 della L. 300 del 1970 che, al contrario, non è in alcun modo applicabile al rapporto instaurato a termine in data 25 luglio 2014 e convertito a tempo indeterminato soltanto in data
25 giugno 2015 e dunque in epoca successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. 23/2015 (tant'è che il Tribunale di Paola, su eccezione della società, con ordinanza del 5 febbraio 2021, aveva mutato il rito ravvisando l'inapplicabilità della disciplina sostanziale di cui all'art.18 L.300 del
1970 e del rito “Fornero”) che ha modificato il regime di tutele, introducendo le c.d. tutele crescenti.
Conclude che, poichè al rapporto, in base all'espressa previsione della legge, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 18 della L.300 del 1970, fermo il primo motivo di gravame, il capo di sentenza di condanna alla reintegra ed al risarcimento dovrà essere, se del caso, riformato con espressa dichiarazione di inapplicabilità delle relative tutele.
Chiede che “l'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, richiamate tutte le deduzioni e le difese già svolte nel corso del giudizio primo grado, in riforma della sentenza impugnata voglia
Pag. 3 di 22 rigettare tutte le domande proposte nel ricorso di primo grado, con vittoria di spese di entrambi i gradi”.
L'appellato eccepisce che a) la decorrenza del termine per il licenziamento deve farsi risalire alla scadenza del termine di 5 giorni dalla contestazione (avvenuta nella fattispecie in data
10.07.2020) e non come sostenuto dalla parte appellante dall'audizione; b) che le parti collettive hanno previsto un termine perentorio per l'adozione del provvedimento disciplinare, prorogabile, previa preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato, “per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito”, proroga mai richiesta dal datore di lavoro, il quale ha ritenuto di “autosospendere” il termine di decadenza di 15 giorni previsto dall'art. 227 del CCNL;
c) in ogni caso, l'audizione è avvenuta all'interno dello spatium deliberandi di 15 giorni (precisamente il 23.07.2020), per cui la società datoriale avrebbe potuto intimare il licenziamento entro il 30.07.2020.
Sostiene conseguentemente che “il diritto potestativo di sanzionare il lavoratore è estinto per la sopravvenuta decadenza;
la norma collettiva (art. 227 ccnl commercio) combinata con le regole civilistiche (art. 2964 e segg. c.c), comporta la nullità del recesso con applicazione della reintegra e di tutte le retribuzioni fino alla reintegra ex art. 2 D.lgs n. 23/2015 e quindi la sentenza è corretta indipendentemente se sono stati richiamati i primi tre commi dell'art.
18 della L. n. 300/1970 in luogo dell'art. 2, commi 1 e 2 del D. lgs n. 23/2015”.
Ripropone ex art. 346 c.p.c. le questioni non esaminate dal giudice di prime cure e cioè:
1.Violazione del principio del ne bis idem. Ribadisce che per il periodo di malattia 27.04.2020
– 23.05.2020, la società ha aperto due procedimenti disciplinari: a) il primo procedimento disciplinare risulta aperto con la contestazione degli addebiti del 18 maggio 2020, dove la società contesta al ricorrente la mancata comunicazione del certificato di continuazione della malattia iniziata in data 27.04.2020, nonché la mancata attivazione della procedura previsti per i lavoratori iper suscettibili e cioè cagionevoli di salute e, quindi, particolarmente esposti all'emergenza sanitaria. Tale contestazione si è conclusa con l'adozione della sanzione disciplinare di un giorno di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione, non avendo accolto le osservazioni del ricorrente, di cui alla giustificazione del 26 maggio 2020; b) il secondo procedimento, oggetto dell'attuale giudizio, riguarda sempre il periodo di malattia 27.04.2020
– 23.05.2020, ma questa volta viene messa in discussione la stessa malattia e cioè lo stato di morbilità, ritenuto incompatibile con una presunta attività extralavorativa. In tale seconda contestazione disciplinare, per lo stesso periodo di malattia, la società datoriale ha avanzato accuse di simulazione della malattia, fino a giungere alla decisione di licenziamento disciplinare.
Pag. 4 di 22 E ciò in violazione del divieto di esercitare due volte il potere disciplinare per uno stesso fatto, sotto il profilo di una sua diversa valutazione o configurazione giuridica.
2.Violazione del principio di specificità della contestazione. Ribadisce che la seconda contestazione risulta contraddittoria e vaga rispetto alla prima, adducendo addebiti differenti o incompatibili tra loro per il medesimo periodo di malattia;
inoltre la contestazione non specifica in che modo la presunta attività extralavorativa sarebbe incompatibile con lo stato di salute e non fornisce dettagli concreti o documentazione a supporto delle accuse mosse;
in conclusione l'assenza di chiarezza e coerenza tra le contestazioni, e la sovrapposizione di accuse diverse e incomprensibili, ha impedito al lavoratore di esercitare il diritto di difesa in modo adeguato e informato.
Conclude che il procedimento disciplinare è nullo e di conseguenza lo è anche il licenziamento per mancanza di specificità della contestazione.
3.Insussistenza dei fatti addebitati.
Premette che, per come emerge dal contenuto della contestazione disciplinare del 9 luglio
2020 e dalla lettera di licenziamento impugnata del 31 luglio 2020, che riproduce integralmente la suddetta contestazione, la società datoriale, previa indagine investigativa attraverso pedinamenti nei giorni 19, 20, 21, 22, e 23 maggio 2020, ha posto a base del recesso i seguenti addebiti:
1) “non aver fornito un valido indirizzo di reperibilità;
2) violato ripetutamente le fasce di reperibilità;
3) aver svolto molteplici attività sia extralavorative che lavorative in favore del Parte_2
“ ed il “ ” indicative della simulazione della malattia, ovvero Pt_3 Parte_4 dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare
l'assenza dal lavoro;
4) violato il dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro”.
Sul primo addebito ribadisce che risulta per tabulas che il ricorrente è residente, sin dal
01.09.2000, in UZ, Via San Leo, civico 62, indirizzo ove è stata inviata la contestazione del 18.5.2020 (per il mancato inoltro del certificato di continuazione e la qualità di lavoratore fragile) e la comunicazione della sanzione in relazione a tale contestazione;
sostiene che in realtà la contestazione di non avere fornito un valido indirizzo di reperibilità è un abuso datoriale conseguente al fatto che egli aveva rivendicato il suo diritto alla qualifica superiore ed il risarcimento danni con l'introduzione del giudizio davanti al Tribunale di Cosenza n.
R.G. 367/2020, conclusosi in seguito con la sentenza del 10.11.2023, n. 1822/2023.
Pag. 5 di 22 Sul secondo addebito ribadisce che la società, durante tutto il periodo di malattia, non ha mai richiesto una visita fiscale per verificare il suo stato di salute e quindi manca una verifica ufficiale mediante accertamento medico d'ufficio: il datore di lavoro può contestare la violazione delle fasce di reperibilità solo laddove abbia richiesto un accertamento medico fiscale, a tutela della genuinità delle assenze per malattia.
Aggiunge che l' , con provvedimento n. 1061/2020, aveva sospeso, fino al 10 agosto CP_3
2020, su tutto il territorio nazionale, le visite mediche di controllo domiciliare e ambulatoriale
(VMC) nei confronti dei lavoratori incapaci temporaneamente al lavoro per malattia.
Quindi l'illecito è palesemente insussistente in quanto “viola la reperibilità chi non si fa trovare in casa al momento d'accesso del medico fiscale”.
Sul terzo e quarto addebito - premesso che gli indizi sulla falsità consisterebbe nell'aver guidato l'auto, svolto attività lavorativa per conto del , nonché esercitato Parte_5
Parte l'attività di affitta camere attraverso un – nega di avere svolto attività lavorativa subordinata, sostenendo che ciò non è stato provato dalla società datoriale, così come non è
Parte stato dimostrato lo svolgimento di attività di affitta camere e/o
Sottolinea che “quello che è stato dimostrato, peraltro pacifico, in quanto mai contestato dal ricorrente, è il compimento degli atti quotidiani della vita che non risultano incompatibili con la malattia denunciata, né ritardano la guarigione: allontanarsi in macchina o a piedi dalla propria abitazione per svolgere alcune incombenze della vita quotidiana (spostamenti in città per acquisti ed altro) non pregiudica la guarigione, né tantomeno è indice di simulazione della malattia .
In ogni caso, l'istruttoria svolta ha confermato che nessun rapporto di lavoro è mai esistito tra il ricorrente ed il salvo un rapporto di clientela, nel senso che il Parte_5
ricorrente frequentava il negozio per gli acquisiti (cfr. testimonianza , così Testimone_1 come pure è emerso che nessuna attività di “ ” è stata mai esercitata dal Parte_4
ricorrente (cfr. testimonianza . Testimone_2
Essersi recati al bar, dopo 24 -27 giorni dall'evento di lombosciatalgia, mantenere la posizione eretta, recarsi con l'auto presso il supermercato per gli acquisiti, durante il periodo di malattia, sono comportamenti irrilevanti e/o comunque del tutto inidonei a ritardare e a compromettere il processo di ripresa dell'attività lavorativa ordinaria, in quanto non gravanti sullo stato di salute. A maggior ragione, la mera iscrizione presso la camera di Commercio come amministratore di una società inattiva sin dal 2009, risulta priva di rilevanza disciplinare con riferimento alla contestazione formulata dalla società resistente.
Pag. 6 di 22 Infine l'allontanamento dall'abitazione negli orari coincidenti con le fasce di reperibilità e in generale la sottrazione alla visita di controllo non comportano di per sé che l'infermità regolarmente comunicata e documentata possa essere ritenuta simulata e/o l'assenza dal posto di lavoro ingiustificata.
4. Violazione del principio di proporzionalità della sanzione: “Ed invero, l'autenticità della malattia, documentata anche attraverso esami strumentali, unitamente alle certificazioni mediche che attestano tale stato, rendono del tutto sproporzionata l'intimazione del licenziamento rispetto alla presunta infrazione commessa e ciò in considerazione pure del fatto che l'indirizzo di reperibilità era corretto, nessuna violazione delle fasce di orarie di reperibilità si è consumata, in quanto le visite di controllo ex art. 5 L. n. 300/70 risultavano sospese, e il compimento di atti privati, senza sforzo alcuno, non giustificano la sanzione del licenziamento che risulta ingiustificato, siccome provvedimento sproporzionato ed eccessivo”.
Formula appello incidentale nella parte in cui vengono determinate le somme spettanti al lavoratore a titolo di risarcimento danni, quantificati dal tribunale in € 1.873,12 lordi mensili, avendo omesso il giudice di considerare la sentenza del Tribunale di Cosenza, Giudice del
Lavoro del 10.11.2023, n. 1822/2023 - r.g. 367/2020, ritualmente depositata con le note autorizzate, che accerta l'inquadramento superiore del lavoratore nella qualifica di I livello del ccnl (nonché il demansionamento subito dallo stesso, passato da responsabile – gerente dell'unità produttiva di Montalto Uffugo, Località Pantoni, presso il Centro Commerciale
con 40 dipendenti, ad addetto al reparto ortofrutta nei vari punti vendita della Pt_6
provincia di Cosenza)
Sostiene quindi che il risarcimento del danno, quale conseguenza della nullità e/o illegittimità del licenziamento, non va parametrato ad € 1873,12 mensili, previsti per il III livello del ccnl, ma al trattamento economico previsto per il I livello del ccnl con la qualifica di gerente che, secondo la suddetta contrattazione collettiva ammonta ad € 2.449,33 mensili.
Conclude chiedendo:
“- rigettare l'appello proposto e, in accoglimento dell'appello incidentale, così provvedere:
- dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inesistenza, la nullità, l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 31.07.2020 dalla al sig. per Parte_1 Controparte_1
tardività del licenziamento, ovvero per violazione del ne bis ide, ovvero ancora per assoluta insussistenza del fatto e, per l'effetto, condannare la società resistente alla reintegrazione nel proprio posto di lavoro ed a risarcirlo per tutti i danni patiti e patendi, in misura pari alle
Pag. 7 di 22 retribuzioni percipiende dalla data del licenziamento (31.07.2020) a quella dell'effettiva reintegrazione, regolarizzando, anche, la posizione previdenziale, ovvero al risarcimento e/o indennità nella misura di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, con condanna al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziale, così come quantificati dall'art. 18, L.
n. 300/70, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino all'effettivo soddisfo;
- In via subordinata, dichiarare, per le ragioni suesposte, l'inesistenza, la nullità,
l'illegittimità e/o l'inefficacia del licenziamento intimato in data 31.07.2020 dalla Pt_1
per insussistenza degli estremi della giusta causa, nonché per violazione dell'art. 7 della
[...]
L. n. 300/70 e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 18, comma 5 e 7, della L. n. 300/70, condannare la al pagamento in favore del ricorrente di una somma compresa tra le 12 e le Parte_1
24 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi e rivalutazione monetaria fino al soddisfo”.
Sospesa con ordinanza del 12.11.2024 l'esecutorietà della sentenza appellata, a seguito del deposito delle note scritte di entrambe le parti costituite , allo scadere del termine fissato con decreto del 4.1.2025, ai sensi dell'art. 127 ter, comma secondo c.p.c., la Corte decide nei termini che seguono.
1.L'appello principale è fondato.
L'art. 227 CCNL Commercio in atti stabilisce quanto segue: “L'eventuale adozione del provvedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore entro 15 giorni dalla scadenza del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue controdeduzioni.
Per esigenze dovute a difficoltà nella fase di valutazione delle controdeduzioni e di decisione nel merito, il termine di cui sopra può essere prorogato di 30 giorni, purché l'azienda ne dia preventiva comunicazione scritta al lavoratore interessato.”.
Il chiese di essere sentito personalmente con l'assistenza di un rappresentante CP_1
sindacale il 15.7.2020 , come suo diritto ai sensi dell'art. 7 della L.300 del 1970; fu, dunque, fissata l'audizione per il giorno 21.7.2020, ma poi il lavoratore stesso chiese una nuova convocazione che gli fu accordata per il 23.7.2020 (cfr doc. 16,17,18,19 fasc.parte resistente di primo grado): è evidente che il termine per l'irrogazione della sanzione è iniziato a decorrere dalla data dell'audizione, allorché la società ha avuto piena contezza delle difese del lavoratore (secondo quanto evincibile dalla pronuncia della Suprema Corte n. 15324/2024 in tema di interpretazione dell'art. 227 CCNL Commercio, cfr parte motiva p. 8), sicchè il licenziamento intimato in data 31 luglio 2020, dopo soli 8 giorni dall'audizione, è stato adottato nel pieno rispetto del termine di 15 giorni previsto dal contratto collettivo.
Pag. 8 di 22 2.Sennonche' avendo riproposto il lavoratore le altre questioni di merito, non esaminate dal giudice di prime cure, occorre procedere al loro esame, onde verificare l'illegittimità del recesso sotto gli altri aspetti prospettati nel ricorso di primo grado, cui conseguirebbe secondo la prospettazione difensiva del ricorrente di primo grado la tutela reintegratoria e/o indennitaria.
2.1.La contestazione del 9.7.2020 è la seguente:
Le contestiamo le condotte di seguito specificate, da Lei adottate nei giorni dal 19 al 23 maggio ultimi scorsi, nel mentre era assente per malattia dal posto di lavoro -il nostro punto vendita sito in San Lucido ove svolge a tempo pieno attività di addetto vendita reparto come da attestati di malattia telematici prot. n.257210357 e n.256672832, Pt_7 rispettivamente di “inizio” per il periodo dal 27.04.2020 all'11.05.2020 e di “continuazione” per il periodo dal 12.05 al 23.05.2020, entrambi riportanti via San Leo n.62 in UZ (CS) quale “indirizzo di residenza o domicilio fiscale abituale” e dunque di reperibilità durante la malattia.
In data 19 maggio 2020
Alle ore 9:20 Lei alla guida dell'autovettura Fiat Panda targata EA825NY si dirigeva in direzione Bisignano transitando dal bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248.
Alle ore 10:20, ancora alla guida della citata Fiat Panda e con a bordo un uomo, attraversava nuovamente il bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248 dirigendosi verso il centro storico di UZ dove si fermava in via Incoronata, davanti al bar “Il Gelartista”, cui quindi accedeva.
Pochi minuti dopo, uscito dal citato bar, si riavviava alla guida della Fiat Panda, accompagnava il suddetto uomo in prossimità della chiesa di San Francesco di Paola in
UZ e si raggiungeva quindi il tabaccaio “ , cui accedeva rimanendovi alcuni CP_4
minuti.
Risalito a bordo della Fiat Panda, alle ore 10:45 giungeva e parcheggiava nei pressi della palazzina sita al civico 62 del tratto della SP 248 denominato via Nazionale, in UZ.
Alle ore 17:50 alla guida della Fiat Panda Lei transitava dal bivio di UZ/Bisignano/Acri sulla SP 248 verso il centro storico di UZ per dirigersi su via Nazionale, nei pressi del civico 62.
Alle ore 18:05 ancora alla guida della Fiat Panda Lei circolava nel centro urbano di UZ per poi poco dopo ritornare su via Nazionale dove parcheggiava nei pressi del civico 62.
Si precisa che la suddetta Fiat Panda alle ore 8:00 della mattina del 19 maggio 2020 si trovava parcheggiata davanti al civico 62 di via Nazionale in UZ e che detta autovettura è
Pag. 9 di 22 di proprietà della società Idea della quale Lei risulta amministratore unico a far CP_5
data dal 19.05.2014 e la cui sede legale è sita in UZ alla via San Leo n. 62, medesimo indirizzo di residenza e reperibilità riportato sui sopra indicati attestati di malattia telematici, dove risulta ubicato un magazzino/garage.
In data 20 maggio 2020
Alle ore 10:05 Lei percorreva le vie del centro cittadino di UZ alla guida della Fiat Panda
e raggiungeva via Incoronata per fermarsi davanti al bar “Il Gelartista”, cui accedeva.
Uscito dal citato bar dopo alcuni minuti, si intratteneva a conversare con una donna per poi, poco dopo, rimettersi alla guida della Fiat Panda e raggiungere un'abitazione sita al civico
13 della SP 248 in UZ.
Alle ore 12:35 da tale abitazione, rimessosi alla guida della Fiat Panda, ritornava al bar “Il
Gelartista” e qui si intratteneva sino alle 13:00, allorquando risaliva a bordo della Fiat
Panda e si recava su via Nazionale per parcheggiare nei pressi del civico 62.
Alle ore 15:20 si rimetteva nuovamente alla guida della Fiat Panda e percorrendo la SP248 raggiungeva l'area di servizio IP, ivi fermandosi per accedere all'annesso bar “Antica
Caffetteria Emily”.
Dopo 10 minuti, uscito dal citato bar, si riavviava alla guida della Fiat Panda per raggiungere alle ore 15:40 Contrada Taverna in Montalto Uffugo (CS) dove si fermava al bar della stazione di Servizio Q/8 “Enercafè One Coffee”, sito sul corso Italia, e qui incontrava un uomo con il quale si intratteneva per alcuni minuti. Rimessosi alla guida della
Fiat Panda alle ore 15:50 raggiungeva la palazzina sita al civico 163 del medesimo corso
Italia in Montalto Uffugo e dopo aver posteggiato l'autovettura nel parcheggio condominiale si allontanava a piedi per raggiungere la vicina attività commerciale “Cicli Sport”, sita pure sul corso Italia.
Pochi minuti dopo tornava indietro ed accedeva alla palazzina sita al civico 163 di corso
Italia recando con sé un sacchetto prelevato dalla Fiat Panda.
Uscito da tale palazzina alle ore 16:10 si rimetteva alla guida dalla Fiat Panda e percorrendo la SS 19 in direzione sud raggiungeva il centro storico di UZ dove parcheggiava su via Incoronata, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del Parte_2
“ , accanto ad un automezzo Iveco targato CS526415, sul cui cassone aperto vi era Pt_3
una donna, la medesima con cui si era trattenuto la mattina davanti al bar “Il Gelartista”, intenta a movimentare dei fardelli di acqua.
Fatto accesso al citato dopo un andirivieni tra l'esterno e l'interno, Lei si Parte_2 soffermava fuori, davanti all'accesso di servizio posto lateralmente e qui si dedicava alla
Pag. 10 di 22 sistemazione per lo più di cassette vuote ivi presenti, del tipo utilizzato per la frutta e verdura, nel mentre interloquiva con la suddetta donna.
Alle ore 17:00 Lei si metteva alla guida dell'autocarro Iveco su indicato, il cui cassone era stato svuotato, ed andava parcheggiarlo nella vicina via Madonna della Cava della Sanità per poi ritornare a piedi presso il al cui interno si intratteneva sino alle 17:35. Parte_2
Rimessosi alla guida della Fiat Panda raggiungeva il piazzale antistante lo stabile sito al civico 42 di via Nazionale, ivi parcheggiando davanti all'esercizio commerciale
“Porcellanosa Ceramica F.lli Pepe”, e qui rimaneva sino alle ore 17:55 allorquando si rimetteva alla guida della Fiat Panda per raggiungere l'attività commerciale “Lirangi s.r.l.”, specializzata in giardinaggio, agricoltura, ferramenta e casalinghi e sita in contrada
Putinaro n. 9 in UZ.
Alle ore 18:30, lasciata la citata attività commerciale “Lirangi s.r.l.”, alla guida della Fiat
Panda Lei si dirigeva presso il centro storico di UZ, lasciava l'autovettura davanti al bar
“Il Gelartista”, vi accedeva e tornava all'esterno in compagnia di una donna.
Congedatosi poco dopo da tale donna Lei raggiungeva a piedi il vicino Supermarket
“ e nuovamente vi accedeva, ivi rimanendo fino alle ore 19:05, allorquando si Pt_3
rimetteva alla guida dalla Fiat Panda per ritornare al civico 42 di via Nazionale e da qui, poco dopo, riavviarsi verso il centro cittadino.
Alle ore 20:00, percorrendo via Incoronata, Lei ritornava in via Nazionale n.42 e da qui poco dopo raggiungeva il civico 62 della medesima via Nazionale, ivi parcheggiando come al solito.
Si precisa che presso la su indicata palazzina sita al corso Italia n.163 in Montalto Uffugo, dove Lei si era recato nel primo pomeriggio, vi è un bed and breakfast denominato “
[...]
”, del quale Lei ha la gestione ed è referente commerciale ed i cui contatti email e Pt_4
telefonico, rispettivamente e 349.1205083, sono infatti a Lei Email_1
riconducibili.
In data 21 maggio 2020
Alle ore 10:35 alla guida dell'autovettura Fiat Panda -che alle ore 8.00 continuava ad essere parcheggiata dinnanzi al civico 62 di via Nazionale in UZ, dove l'aveva lasciata alle ore
20:00 del precedente giorno 20 maggio- Lei si dirigeva verso il centro di UZ e giunto in prossimità della chiesa di San Francesco da Paola effettuava un'inversione per poi fermarsi alcuni minuti a conversare con un uomo incontrato lungo la strada e da qui dirigersi presso il bar “ Il Gelartista” presso cui, parcheggiata l'autovettura, faceva accesso per poi poco dopo intrattenersi all'esterno a conversare con un uomo.
Pag. 11 di 22 Rimessosi alla guida della Fiat Panda alle ore 10:55 raggiungeva Montalto Uffugo (CS) e più precisamente l'attività commerciale “Andreotta Infissi s.r.l., sita al civico 40 di corso
Italia, cui accedeva alle ore 11:15 per poi, dopo alcuni minuti, allontanarsi a piedi ed ivi tornare poco dopo in compagnia di una donna.
Alle ore 12:30, uscito dalla citata attività commerciale “Andreotta Infissi s.r.l., si rimetteva alla guida della Fiat Panda e raggiungeva la palazzina sita al civico 163 di corso Italia, sede del “ ”, presso cui accedeva dopo aver parcheggiato l'autovettura nel cortile Parte_4
condominiale.
Alle ore 13:08, uscito dalla citata palazzina, si rimetteva alla guida della Fiat Panda e ritornava a UZ, giungendo alle ore 13:30 in via Nazionale n.62, dove parcheggiava
l'autovettura come di consueto.
Alle ore 15:40 riprendeva l'autovettura Fiat Panda dirigendosi in direzione Montalto Uffugo.
Lasciata l'autovettura nel parcheggio condominiale della palazzina sita al civico 163 di corso Italia in Montalto Uffugo, alle ore 16:55 faceva accesso a tale palazzina, dove ha sede il “ ”, e qui si intratteneva sino alle ore 18:05, allorquando riprendeva la Fiat Parte_4
Panda per recarsi presso la vicina stazione di servizio “Q8” dove si fermava alcuni minuti a parlare con degli uomini.
Lasciata alle ore 18:20 la “Q8” si dirigeva verso UZ raggiungendo alle ore 18:35 contrada Putinaro e precisamente l'attività commerciale “Lirangi s.r.l.” cui accedeva per ivi intrattenersi sino alle ore 19:00, allorquando alla guida della Fiat Panda si dirigeva verso il centro di UZ.
Alle ore 20:10 tornava in via Nazionale 62 ed ivi parcheggiava come di consueto.
In data 22 maggio 2020
Alle ore 10:20 Lei alla guida della Fiat Panda raggiungeva il centro di UZ e si fermava in via Incoronata per accedere al bar “Il Gelartista” da cui usciva pochi minuti dopo per rimettersi alla guida della Fiat Panda e raggiungere alle ore 11.00 il parcheggio attiguo al centro commerciale “Marconi Più” in Rende (CS) alla via G. Marconi.
Lasciata l'autovettura in tale parcheggio raggiungeva a piedi l'autovettura Ford Eco Sport targata FZ076WB, che l'attendeva su via G. Marconi con una donna alla guida, e si allontanava quindi a bordo della stessa per raggiungere alle ore 11:10 via Buenos Aires in
Rende, ivi fermandosi nell'area di parcheggio sino alle ore 13:00, rimanendo a bordo unitamente alla citata donna che, poi, La riaccompagnava presso il parcheggio adiacente il centro commerciale “Marconi Più”.
Pag. 12 di 22 Sceso dalla suddetta Ford Eco Sport, Lei si rimetteva alla guida della Fiat Panda e faceva ritorno a UZ parcheggiando come al solito nei pressi di via Nazionale n.62 alle ore 13:30.
Alle ore 15:25 Lei si rimetteva alla guida della Fiat Panda, parcheggiata come detto in via
Nazionale n.62, e raggiungeva alle ore 15:40 il bar/tabacchi“ Smoking Cafè”, in Taverna di
Montalto Uffugo (CS) alla via Manzoni. Si intratteneva all'interno di tale bar/tabacchi sino alle ore 16:00, allorquando alla guida della Fiat Panda raggiungeva la vicina via Insidia e precisamente il piazzale antistante la “Concessionaria Tomas” dove parcheggiava per poi entrare nella palazzina al cui piano terra vi è detta concessionaria.
Alle ore 17:10, uscito dalla suddetta palazzina, si rimetteva alla guida della Fiat Panda e si recava in corso Italia raggiungendo il civico 40 dove vi è l'attività commerciale “Andreotta
Infissi s.r.l.”
Alle ore 19:15 alla guida della Fiat Panda lasciava il citato civico 40 di corso Italia, raggiungeva il cortile condominiale della palazzina sita al vicino civico 163, parcheggiava qui l'autovettura ed accedeva a detta palazzina, sede del “ ”, presso cui si Parte_4
intratteneva sino alle 19.55, allorquando si rimetteva alla guida della Fiat Panda per raggiungere alle ore 20:00 via Ferdinando II di Borbone, sempre in Montalto Uffugo, dove sono ubicate una serie di villette a schiera.
Riavviatosi alle ore 20:20 dalla citata via Ferdinando II di Borbone giungeva alle ore 20:38 in UZ alla via Nazionale n. 62 nei cui pressi parcheggiava come di consueto.
In data 23 maggio 2020
Alle ore 09:20 alla guida della Fiat Panda Lei si recava da UZ a Montalto Uffugo, posteggiava l'autovettura nell'area di parcheggio della villetta comunale della via A.
Manzoni, raggiungeva a piedi la palazzina sita al civico 45 di detta via e vi accedeva.
Uscito dalla suddetta palazzina alle ore 11:30 Lei, dopo essersi trattenuto davanti al portone impegnato in una conversazione telefonica, ritornava a prendere l'autovettura Fiat Panda alle ore 11:50 per raggiungere la palazzina sede del “ ”, in corso Italia n.163 a Parte_4
Montalto Uffugo, e qui rimanere fino alle ore 13:10, allorquando si rimetteva alla guida della
Fiat Panda e ritornava a UZ, giungendo alle ore 13:30 in via Nazionale per parcheggiare come al solito nei pressi del civico 62.
Alle ore 16:05, rimessosi alla guida della Fiat Panda, lasciava UZ e raggiungeva via
Buenos Aires in Rende per ivi fermarsi nell'area di parcheggio dove poco dopo sopraggiungeva, ivi parcheggiando, la già citata autovettura Ford Eco Sport a bordo della quale Lei saliva. Detta autovettura Ford, con a bordo Lei e la persona alla guida, rimaneva presso il citato parcheggio sino alle ore 17:50, allorquando Lei ne discendeva, si rimetteva
Pag. 13 di 22 alla guida della Fiat Panda e si recava a Montalto Uffugo presso il Supermercato Conad sito sul Corso Italia, cui accedeva alle ore 18:10 per poi uscirne poco dopo e dirigersi alla guida della Fiat Panda sulla vicina via Firenze.
Alle ore 19:15 Lei si allontanava a piedi dal parcheggio condominiale di via Nazionale
n.163, dove ha sede il “ ”, in compagnia di un uomo per raggiungere via Firenze Parte_4
nei pressi del negozio di biancheria “Bria” e qui riprendeva l'autovettura Fiat Panda alle ore 19:25 e faceva ritorno a UZ.
Le contestiamo quindi, sia in via autonoma e distinta sia cumulativamente, tutte le condotte sopra specificate, adottate in violazione di tutti gli obblighi connessi allo stato di malattia, atteso che Lei non ha fornito un valido indirizzo di reperibilità, ha comunque ripetutamente violato le fasce di reperibilità, ha svolto ripetutamente molteplici attività –sia extralavorative sia lavorative in favore e presso il ed il “ ”- che sono Parte_5 Parte_4
indicative, in via alternativa ma con pari gravità, della simulazione della malattia ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare quindi la Sua assenza dal lavoro, nonché, qualora sussistente la malattia, anche della ripetuta violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro, e in ogni caso in violazione dei generali doveri di buona fede e correttezza e degli obblighi diligenza e fedeltà.
La invitiamo pertanto a fornirci eventuali giustificazioni entro 5 giorni dal ricevimento della presente, anche a mezzo fax al. 080.3720312.” (all.15)
Contrariamente agli assunti attorei, nella contestazione vengono puntualmente descritte le condotte violative degli obblighi connessi allo stato di malattia, con riferimento specifico alle date, agli orari, ai luoghi visitati ed alle attività compiute, tant'è che su ciascun addebito il lavoratore ha preso posizione e si è difeso.
2.2.Non è ravvisabile neanche la violazione del ne bis in idem perché con la nota del
18.5.2020 è stato contestato al dipendente che “in data 12/05/2020 ha omesso di comunicare la continuazione del suo periodo di malattia all'azienda” ed altresì “che sin dal 27 aprile u.s. ed a tutt'oggi non ha provveduto a contattare il medico competente così come dovuto ai sensi della procedura a tutela dei lavoratori ipersuscettibili”.
Dalla documentazione risulta che solo il 13 maggio il D ha inoltrato il certificato di CP_1
continuazione di malattia fino al 23 maggio;
inoltre è incontestato che non abbia attivato la procedura per i lavoratori fragili, alla cui categoria aveva comunicato di appartenere con un primo periodo di malattia dei primi di aprile.
Pag. 14 di 22 La contestazione che ha condotto al licenziamento disciplinare, invece, riguarda esclusivamente le condotte dei giorni 19, 20, 21, 22 e 23 maggio 2020, mentre la precedente contestazione risale al 18 maggio ed è limitata, necessariamente, al periodo precedente.
In conclusione non sussiste alcuna sovrapposizione tra le due contestazioni.
2.3.Sull'insussistenza degli addebiti si osserva quanto segue.
Il caso di specie rientra nell'ambito applicativo del dlgs. n. 23/2015 (cfr l'art. 1 comma 2 secondo cui le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche nei casi di conversione, successiva all'entrata in vigore del presente decreto, di contratto a tempo determinato o di apprendistato in contratto a tempo indeterminato), in quanto il rapporto di lavoro del ricorrente è stato convertito a tempo indeterminato in data 25.6.2015 e dunque in epoca successiva alla sua entrata in vigore.
Segnatamente in caso di licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa trovano applicazione le tutele c.d. crescenti di cui all'art. 3, seppure per come chiarito dalla Suprema
Corte in tema di licenziamento disciplinare l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, ai fini della pronuncia reintegratoria di cui all'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 23 del
2015, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, comprende non soltanto i casi in cui il fatto non si sia verificato nella sua materialità, ma anche tutte le ipotesi in cui il fatto, materialmente accaduto, non abbia rilievo disciplinare (cfr Cass. n. 12174/2019, Conf. Cass. 30469/2023).
Si rammenta, poi, che per giurisprudenza consolidata in caso di contestazione di pluralità di addebiti disciplinari, la "insussistenza del fatto" si configura solamente qualora - sul piano fattuale - possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotte che siano astrattamente idonee a giustificare la sanzione espulsiva, oppure qualora si realizzi l'ipotesi dei fatti sussistenti ma privi del carattere di illiceità (cfr ex multis Cass. n. 14192/2018, n.
26764/2019)
Nel caso di specie con la contestazione disciplinare vengono addebitate le seguenti condotte :
1) “non aver fornito un valido indirizzo di reperibilità; 2) avere violato ripetutamente le fasce di reperibilità; 3) aver svolto molteplici attività sia extralavorative che lavorative in favore del “ ed il “ ” indicative della simulazione della Parte_2 Pt_3 Parte_4 malattia, ovvero dell'inidoneità della stessa a determinare uno stato di incapacità lavorativa ed a giustificare l'assenza dal lavoro; 4) violato il dovere di non pregiudicare i tempi di rientro a lavoro”).
Nella medesima contestazione si puntualizza che le violazioni vengono contestate sia in via autonoma e distinta sia cumulativamente e nella missiva di licenziamento gli stessi illeciti
Pag. 15 di 22 vengono riportati quali motivi di licenziamento che, sia in via autonoma sia cumulativamente considerati, non consentono la prosecuzione del rapporto di lavoro per frattura irreversibile del vincolo fiduciario.
Ciò posto, si ritiene che a) l'indirizzo indicato in UZ via San Leo, n. 62, è quello ove sono state inoltrate le contestazioni e le sanzioni: è da escludere che esso non fosse un valido indirizzo di reperibilità;
b) in ordine alla simulazione della malattia ed alla violazione del dovere di non pregiudicare i tempi di rientro, i principi di diritto cui avere riguardo sono rappresentati dai precedenti della
Suprema Corte secondo cui, in materia di licenziamento disciplinare intimato per lo svolgimento di altra attività, lavorativa o extralavorativa, durante l'assenza per malattia del dipendente, grava sul datore di lavoro la prova che la malattia in questione sia simulata oppure che la predetta attività sia potenzialmente idonea a pregiudicare o ritardare il rientro in servizio del dipendente medesimo, atteso che l'art. 5 della l. n. 604 del 1966 pone a carico del datore di lavoro l'onere della prova di tutti gli elementi di fatto che integrano la fattispecie che giustifica il licenziamento e, dunque, di tutte le circostanze, oggettive e soggettive, idonee a connotare l'illecito disciplinare contestato (cfr Cass. n. 13063/2022); lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente, durante lo stato di malattia, configura la violazione degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà nonché dei doveri generali di correttezza e buona fede, oltre che nell'ipotesi in cui tale attività esterna sia, di per sé, sufficiente a far presumere l'inesistenza della malattia, anche nel caso in cui la medesima attività, valutata con giudizio "ex ante" in relazione alla natura della patologia e delle mansioni svolte, possa pregiudicare o ritardare la guarigione o il rientro in servizio (cfr Cass.
n. 26496/2018).
Le affermazioni traggono origine dal presupposto che “non sussiste nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il dipendente di prestare altra attività, anche a favore di terzi, in costanza di assenza per malattia, sicché ciò non costituisce, di per sé, inadempimento degli obblighi imposti al prestatore d'opera (cfr Cass. n. 2244 del 1976, con un postulato mai smentito dalla giurisprudenza successiva;
tra molte: Cass. n. 1361 del 1981; Cass. n. 2585 del 1987; Cass. n. 381 del 1988; Cass. n. 5833 del 1994; Cass. n. 15621 del 2001; più di recente, v. Cass. n. 6047 del 2018, la quale osserva che il lavoratore assente per malattia
“non per questo deve astenersi da ogni altra attività, quale in ipotesi un'attività ludica o di intrattenimento, anche espressione dei diritti della persona”).
Pag. 16 di 22 L'assunto trova fondamento nella nozione di malattia rilevante a fini di sospensione della prestazione lavorativa e che ricomprende le situazioni nelle quali l'infermità abbia determinato, per intrinseca gravità e/o per incidenza sulle mansioni normalmente svolte dal dipendente, una concreta ed attuale – sebbene transitoria - incapacità al lavoro del medesimo
(cfr., tra tutte, n. 14065 del 1999), per cui, anche laddove la malattia comprometta la possibilità di svolgere quella determinata attività oggetto del rapporto di lavoro, può comunque accadere che le residue capacità psico-fisiche possano consentire al lavoratore altre e diverse attività.
Pertanto, solo nel caso in cui tali ulteriori attività denuncino – come detto – una inesistenza dell'infermità addotta a giustificazione dell'assenza o possano pregiudicare o ritardare la guarigione ed il rientro in servizio, viene integrato un inadempimento dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifichi obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà del dipendente che assume rilievo disciplinare
Nel caso di specie, d'accordo con la difesa dell'appellato non vi è prova che egli CP_1
lavorasse per terzi: a domanda specifica il teste (incaricato Testimone_3 dell'investigazione) si è limitato a confermare di avere visto il D' il giorno 20 maggio CP_1
2020, davanti al supermercato i UZ (ove non ha effettuato alcun accesso) intento Pt_3
alla sistemazione di cassette vuote;
ha confermato altresì di averlo visto spostare (in avanti cfr dep.) e parcheggiare un autocarro Iveco;
peraltro, la circostanza dell'asserito svolgimento di attività lavorativa per il supermercato di UZ è stata smentita dal teste Pt_3 Tes_1
titolare del medesimo market, la quale ha dichiarato che il ricorrente era un cliente del
[...]
negozio, ove faceva gli acquisiti, e che le aveva chiesto delle cassette vuote che contenevano la frutta e che lei gliele aveva messe da parte, precisando “ Ricordo che il giorno 20.05.2020 il sig venne nel mio supermercato a ritirare queste cassette consegnate da me”. CP_1
Infine, l'avere parcheggiato a titolo di cortesia un veicolo dell'azienda e l'essersi intrattenuto per circa una ora nel negozio, di cui era titolare la sua amica, non è indice dello Pt_8
svolgimento di attività lavorativa.
Per quanto riguarda il bed and breakfast denominato “ D”, sito a Montalto Uffugo Pt_4 in corso Italia n.163 in Montalto Uffugo, si rileva che l'indicazione del nome del ricorrente come referente sul sito internet non è circostanza significativa, non essendo stato dedotto e conseguentemente dimostrato in quali attività si sia estrinsecata l'asserita gestione;
sul punto si sottolinea che il teste ha testualmente affermato “ abbiamo visto recarsi Testimone_4
il ricorrente presso il B & B ma non abbiamo fatto accertamenti sulla titolarità della struttura . Non so se il ricorrente è titolare o meno”.
Pag. 17 di 22 In conclusione non è stata fornita alcuna prova idonea né dell'asserita attività lavorativa a favore di terzi, né dell'asserita gestione del citato b&b nel periodo in oggetto.
In realtà dalla relazione investigativa emerge solo che il ricorrente è andato in giro con una autovettura per svolgere incombenze della vita quotidiana e che ha incontrato persone nelle giornate a partire dal 19 maggio.
Sennonché questo tipo di attività svolta a distanza di oltre 20 giorni dall'inizio della malattia
(lombosciatalgia) ed in prossimità del termine della prognosi (indicata nel 23 maggio 2020) non risulta incompatibile con lo stato di malattia, regolarmente comunicata e certificata dal medico di base (certificazione corroborata dagli esame diagnostico eseguito ad ottobre del
2020 che attesta diverse protrusioni discali lombo-sacrali, che notoriamente causano la lombosciatalgia cfr doc. 2 risonanza magnetica, fasc.parte ricorrente di primo grado) , da dirsi simulata come postulato nella contestazione e sicuramente non ritarda la guarigione: ed invero trattasi di attività prive di attitudine usurante (guida di autovettura, ritiro di cassette vuote, spostamento di un veicolo); tale sarebbe stata un'attività che implicava uno sforzo fisico significativo e continuativo, dalla quale avrebbe potuto desumersi l'insussistenza della patologia o una violazione dell'obbligo di diligenza del dipendente che deve astenersi dal compiere attività che possano pregiudicare lo stato di salute, ritardando, appunto, la guarigione.
Né può dirsi che tale attività sia comparabile a quella che caratterizza lo specifico impegno lavorativo del dipendente con mansioni di addetto alle vendite ed in particolare al reparto salumi e formaggi ( cfr dep. da svolgersi con vincolo d'orario e costantemente in Tes_5
piedi.
In conclusione l'addebito mosso è insussistente.
c) Per quanto riguarda, invece, la violazione delle fasce di reperibilità, si rileva che l'allontanamento dall'abitazione nei giorni 19,20,21,22,23 maggio 2020 durante le fasce orarie comprese tra le ore 10 e le ore 12 e tra ore 17 e le ore 19, risulta dimostrato dalla relazione investigativa in atti, trasfusa nella contestazione, e confermata dal teste escusso
; peraltro il ricorrente non lo ha contestato, né lo ha giustificato ma sostiene Testimone_3
che il fatto non abbia rilievo disciplinare.
Orbene, la permanenza presso il proprio domicilio durante le fasce di reperibilità non è un onere ma un obbligo a carico del lavoratore ammalato, posto dalla legge (art. 5 del D.L. n.
463 del 1983, convertito nella legge n. 638 del 1983) non solo nell'interesse dell'Istituto previdenziale, ma anche nell'interesse del datore di lavoro (cfr ex multis Cass. n. 5090/1998;
Cass. n. 7691/2004), essendo preordinato alla finalità di consentire il controllo della
Pag. 18 di 22 sussistenza della malattia attraverso l'effettuazione di visite mediche domiciliari, che è concepita dal sistema in termini probabilistici, essendo rimessa all'iniziativa datoriale nel senso che esse possono essere richieste o meno (ed eseguite o meno), ma ciò non toglie che il dipendente debba assicurare tale permanenza: una interpretazione alternativa dell'obbligo in oggetto condurrebbe ad assecondare l'eventuale volontà elusiva del dipendente, subordinando la sussistenza della violazione alla constatazione dell'allontanamento da parte del medico fiscale.
Si rileva, infine, che la sospensione delle visite fiscali di cui ai messaggi interni (c.d. CP_3
hermes del marzo 2020 cfr doc. 27 del fasc.parte resistente di primo grado) - limitata, inizialmente, alla c.d. “zone rosse” del nord Italia, poi estesa a tutto il territorio nazionale - era a tutela del personale medico per evitare la diffusione del contagio, solo momentaneo ed in un ambito temporale indefinito, ma senza alcuna incidenza sull'obbligo di reperibilità; e comunque contrariamente a quanto asserito in ricorso, la società aveva fatto richiesta all' CP_3
per la visita fiscale in data 6 maggio 2020, evidentemente confidando sulla cd fase 2 con allentamento delle misure anti Covid 19 di cui al DPCM del 26.4.2020 entrato in vigore il 4 maggio 2020 (all.28 del fasc.parte resistente di primo grado).
In conclusione, tale addebito si deve ritenere sussistente.
Sennonché venendo in considerazione la violazione di un obbligo accessorio di collaborazione inteso in senso ampio nei confronti del datore di lavoro, che ha interesse a ricevere regolarmente la prestazione lavorativa, in assenza di prova della simulazione della malattia e della incompatibilità dell'allontanamento con la natura e la gravità dello stato morboso a fronte di una certificazione medica (cfr Cass. n. 922/1996), non può affermarsi che il ricorrente si sia sottratto volontariamente all'adempimento della prestazione lavorativa, che costituisce l'obbligazione principale, nascente dal rapporto di lavoro, sicchè l'inadempimento non può considerarsi grave ex art. 1455 c.c. ed integrare la giusta causa o il giustificato motivo di recesso.
Del resto le parti collettive (cfr CCNL in atti combinato disposto degli artt. 174 comma 4, 222 comma 3 e 225) hanno inteso equiparare l'ipotesi dell'allontanamento durante le fasce di reperibilità alla assenza ingiustificata se accompagnato al mancato rientro immediato in servizio (sanzionando l'assenza con il licenziamento se venga reiterata oltre i tre giorni), con ciò presupponendo evidentemente l'insussistenza della malattia.
3. A livello sanzionatorio – esclusa la reintegra consentita nella sola ipotesi di insussistenza del fatto nei termini chiariti dalla Suprema Corte - la disciplina del d.lgs. n. 23/2015 art. 3 comma 1 fa conseguire la risoluzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento.
Pag. 19 di 22 Per quanto riguarda la quantificazione dell'indennizzo, si deve tenere conto dei principi di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 194/2018.
È, inoltre, non contestato che i requisiti dimensionali della società datrice di lavoro superino le soglie per quella che un tempo era la c.d. tutela reale, che ancora oggi rileva per il d.lgs. n.
23/2015 ai fini della determinazione delle conseguenze del licenziamento illegittimo.
Tenuto conto di questi elementi, considerata l'età anagrafica del ricorrente (ultracinquantenne)
e le obiettive difficoltà di ricollocazione in un ambito territoriale notoriamente afflitto dal fenomeno della disoccupazione, e non operando alcun automatismo tra anzianità di servizio e indennizzo, si ritiene equo fissare in 12 mensilità l'indennizzo risarcitorio.
4. Con appello incidentale il ha censurato l'importo della mensilità cui parametrare CP_1
l'indennizzo, deducendo che il giudice non ha tenuto conto della sentenza del Tribunale di
Cosenza, giudice del lavoro del 10.11.2023, n. 1822/2023, con cui gli è stato riconosciuto il superiore inquadramento nel livello I del ccnl applicato al rapporto di lavoro, per le mansioni di gestore del punto vendita InterSpar presso il centro commerciale sito in Pt_6
Montalto Uffugo [oltre al risarcimento del danno (patrimoniale) alla professionalità per il periodo dell'accertato demansionamento dall'1.10.2017 all'1.11.2019].
Sostiene che l'importo dell'indennità risarcitoria va parametrata al trattamento economico previsto per il I livello del ccnl con la qualifica di gerente che, secondo la contrattazione collettiva ammonta ad € 2.449,33 mensili.
L'appello è fondato.
Ed invero, premesso che è incontestato il passaggio in giudicato della sentenza in oggetto, si rileva che il tribunale di Cosenza ha accertato 1. le mansioni di gestore del punto vendita
InterSpar sito in Montalto Uffugo presso il centro commerciale per un periodo di Pt_6
oltre tre anni (id est: 25.7.2014 – 30.9.2017) rientranti, attese le declaratorie contrattuali, nel
1° livello del CCNL terziario, distribuzione e servizi;
2. l'assegnazione definitiva alle dedotte mansioni superiori, nonché le relative differenze retributive fra quanto avrebbe percepito in considerazione del corretto inquadramento contrattuale (1° livello) e quanto da egli effettivamente percepito (3° livello) nel periodo compreso fra il 25.7.2014 ed il 30.7.2020
(data del licenziamento);
3.il demansionamento subito nel periodo compreso fra l'1.10.2017 e l'1.11.2019 (data del trasferimento presso la sede di San Lucido), affermando che è stato adibito a mansioni di addetto alle vendite dapprima presso il Cash&Curry di NE
(dall'1.10.2017 al 27.5.2018), e, successivamente presso il reparto ortofrutta del punto vendita sito in San AN in OR (dal 28.5.2018 all'1.11.2019) e ciò perché trattasi di mansioni riconducibili al 4° livello del CCNL di settore a fronte di un 1° livello di inquadramento
Pag. 20 di 22 acquisito dal ricorrente per effetto dello svolgimento per oltre un trimestre delle mansioni corrispondenti a quelle di gerente di negozio ex art. 2103 c.c.; 4. di contro, alcun demansionamento è rinvenibile con riferimento al trasferimento del ricorrente presso la sede di San Lucido, avendo egli scelto di trasferirsi presso tale sede al fine di svolgere le mansioni di addetto alle vendite (stavolta presso il reparto dei salumi e formaggi) di cui al 4° livello del
CCNL di settore, mantenendo il trattamento retributivo in godimento e cioè quello del 3° livello. E ciò in conseguenza della cessazione dell'attività dell'unità operativa sita in San
AN in OR (ove il ricorrente prestava la propria attività lavorativa) con apertura di procedura di licenziamento collettivo ai sensi della L. n. 223/1991, che ha consentito ai lavoratori del punto vendita indicato di scegliere se accettare il trasferimento presso altra sede lavorativa.
Ciò posto, seppure il tribunale abbia escluso l'illegittimità del demansionamento perché assistito dalle organizzazioni sindacali (con conseguente limitazione del risarcimento del danno alla professionalità al periodo compreso tra il dall'1.10.2017 all'1.11.2019), tuttavia risulta chiara la statuizione del riconoscimento del 1° livello sin dalla assunzione e con effetto al momento del licenziamento.
Pertanto, considerato che l'importo dell'indennità ex art. 3 comma 1 del dlgs. n. 23/2015 , va ancorato all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, nel caso di specie deve prendersi in considerazione non il trattamento economico del 3° livello, ma quello del 1° livello pari all'importo mensile di € 2.449,33, che non è stato oggetto di contestazione.
Per i motivi suesposti, si accoglie l'appello principale per quanto di ragione e l'appello incidentale e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, si dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e si condanna la società al pagamento in favore Parte_1 di di un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il Controparte_1 calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.449,33 mensili), oltre accessori di legge.
5. In ordine alle spese, si rammenta che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr ex multis Cass. n. 9064/2018)
Pag. 21 di 22 Dunque, le spese del doppio grado di giudizio vengono integralmente compensate in considerazione della reciproca soccombenza parziale, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla con ricorso Parte_1 depositato in data 12.3.2024, nonché sull'appello incidentale proposto da Controparte_1 con memoria di costituzione depositata l'11.11.2024, avverso la sentenza del Tribunale di
Paola , giudice del lavoro, n. 96/2024, così provvede:
1) accoglie l'appello principale per quanto di ragione e quello incidentale e per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, dichiara risolto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna la società al pagamento in favore di di Parte_1 Controparte_1
un'indennità pari a 12 mensilità della retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari ad € 2.449,33 mensili), oltre accessori di legge;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, sezione lavoro, del
15.2.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Giuseppina Bonofiglio dott. ssa Gabriella Portale
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