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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/11/2024, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 10044 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10044/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrari Luisa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Ferrari Luisa, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21.12.2019; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al n. 11 Parte II Serie A Ufficio 1;
• conferire in capo alla Sig.ra il diritto di abitare a titolo gratuito, nella casa Parte_1
coniugale sita a Ospitaletto (BS) in Via Marconi n. 5, sino al 30 giugno 2024, prevedendo altresì che ogni spesa, e/o onere e/o imposta, nessuno di essi esclusi, relativi al predetto immobile saranno integralmente ed esclusivamente a carico del Sig. Parte_2
• Prevedere che alla data del 30 giugno 2024 la Sig.ra potrà portare con sé, divenendone Parte_1 intestataria esclusiva, i beni presenti all'interno dell'immobile del Sig. di seguito elencati: Pt_2
televisore da sala marca Xiaomi;
aspirapolvere marca Dyson;
divano grigio due posti;
forno Microonde marca IG;
asse e ferro da stiro marca;
robot Bimby;
acquario; sedia bianca girevole;
n.
1 specchio;
n. 2 tappetti colore fucsia dei quali tutti si è prodotta documentazione fotografica sub
Doc. 5;
• ordinare al Comune di Ospitaletto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.05.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ospitaletto (BS) il 21.12.2019, da cui non erano nati figli, premettendo che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2523/2023 pubblicata il 6.10.2023 e omologata in pari data, dichiarava la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (06.09.2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato in Ospitaletto (BS) il 21.12.2019, iscritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, parte II, serie A, n 11;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI PRESIDENTE est.
FRANCESCO RINALDI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 10044/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. Parte_1 C.F._1
Ferrari Luisa, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Brescia
e
(c.f. ), con l'avv. Ferrari Luisa, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Brescia
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
CONCLUSIONI
In data 20.11.2024 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni ex art. 127 ter c.p.c.:
«• dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti in data 21.12.2019; matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Ospitaletto al n. 11 Parte II Serie A Ufficio 1;
• conferire in capo alla Sig.ra il diritto di abitare a titolo gratuito, nella casa Parte_1
coniugale sita a Ospitaletto (BS) in Via Marconi n. 5, sino al 30 giugno 2024, prevedendo altresì che ogni spesa, e/o onere e/o imposta, nessuno di essi esclusi, relativi al predetto immobile saranno integralmente ed esclusivamente a carico del Sig. Parte_2
• Prevedere che alla data del 30 giugno 2024 la Sig.ra potrà portare con sé, divenendone Parte_1 intestataria esclusiva, i beni presenti all'interno dell'immobile del Sig. di seguito elencati: Pt_2
televisore da sala marca Xiaomi;
aspirapolvere marca Dyson;
divano grigio due posti;
forno Microonde marca IG;
asse e ferro da stiro marca;
robot Bimby;
acquario; sedia bianca girevole;
n.
1 specchio;
n. 2 tappetti colore fucsia dei quali tutti si è prodotta documentazione fotografica sub
Doc. 5;
• ordinare al Comune di Ospitaletto di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali»
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 28.05.2024 e Parte_1 Parte_2
proponevano domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
Ospitaletto (BS) il 21.12.2019, da cui non erano nati figli, premettendo che il Tribunale di Brescia, con sentenza n. 2523/2023 pubblicata il 6.10.2023 e omologata in pari data, dichiarava la separazione consensuale dei coniugi e che da allora non vi era stata ripresa della convivenza. Formulavano a tal fine le trascritte conclusioni congiunte.
Comunicato il ricorso al Pubblico Ministero, all'udienza presidenziale celebrata a trattazione scritta le parti, assistite dal rispettivo difensore, precisavano congiuntamente le conclusioni, chiedendo che fosse pronunciato il divorzio alle condizioni trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio è fondata e va pertanto accolta.
Ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzio, essendo decorso il termine di cui all'art.3 n.2 lett.
b della legge n.898/1970, come modificato dal d.l. 12.9.2014 n.132, convertito con modificazioni dalla legge 10.11.2014 n.162, a mente della quale ai fini del divorzio deve essere decorso il termine di 'dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale'.
Nel caso in esame, dal momento della comparizione avanti il presidente del tribunale nel giudizio di separazione (06.09.2023), è decorso il termine di legge e i coniugi non si sono riconciliati, né emergono plausibili e concrete ragioni che possano fare pronosticare una loro riconciliazione.
Quanto alle ulteriori questioni, il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti.
Alla luce dell'accordo raggiunto, le spese di lite si intendono compensate per l'intero.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., 1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
e celebrato in Ospitaletto (BS) il 21.12.2019, iscritto nel registro Parte_2 degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2019, parte II, serie A, n 11;
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3) dispone, quanto ai rapporti personali ed economici, in conformità all'accordo in epigrafe, da intendersi qui integralmente trascritto;
4) spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 26.11.2024
Il Presidente est.
Costanza Teti