Versione
27 marzo 2001
27 marzo 2001
Art. 17. (Modifiche all'articolo 17 della legge m. 127 del 1997 e
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997). 1. All' articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' soppressa la seguente parola: "biennale".
2. All' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 e' soppressa la parola: "biennali";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 . Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".
all'articolo 16 del decreto legislativo n. 398 del 1997). 1. All' articolo 17, comma 113, della legge 15 maggio 1997, n. 127 , e' soppressa la seguente parola: "biennale".
2. All' articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica e' soppressa la parola: "biennale" e nei commi 1 e 2 e' soppressa la parola: "biennali";
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
"2-bis. La durata delle scuole di cui al comma 1 e' fissata in due anni per coloro che conseguono la laurea in giurisprudenza secondo l'ordinamento didattico previgente all'entrata in vigore degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche, adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 .
2-ter. L'ordinamento didattico delle scuole di cui al comma 1 e' articolato sulla durata di un anno per coloro che conseguono la laurea specialistica per la classe delle scienze giuridiche sulla base degli ordinamenti didattici adottati in esecuzione del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 . Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia, sono definiti i criteri generali ai fini dell'adeguamento dell'ordinamento medesimo alla durata annuale".
Commentario • 1
- 1. Il D.M. sulla validità del titoloRedazione · https://www.giurdanella.it/ · 31 gennaio 2002 · 0.64604145
You are seeing this because the administrator of this website has set up Anubis to protect the server against the scourge of AI companies aggressively scraping websites. This can and does cause downtime for the websites, which makes their resources inaccessible for everyone. Anubis is a compromise. Anubis uses a Proof-of-Work scheme in the vein of Hashcash, a proposed proof-of-work scheme for reducing email spam. The idea is that at individual scales the additional load is ignorable, but at mass scraper levels it adds up and makes scraping much more expensive. Ultimately, this is a placeholder solution so that more time can be spent on fingerprinting and identifying headless browsers …
Leggi di più…
Giurisprudenza • 1
- 1. EUIPO, decisione 30/10/2002, n. 000367575, FERRANTEProvvedimento: UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) Divisione di Opposizione DECISIONE N. 3185 /2002 del 30/10/2002 CHE STATUISCE IN ER ALL'OPPOSIZIONE N. B 367 575 Opponente: ED TE S.a.s. di NC TE & F.LO Via Raiale, 114 66128 Pescara (PS) Italia Rappresentante: Società Italiana Brevetti S.p.A. Corso dei Tintori, 25 50122 Firenze Italia Marchio anteriore: Denominazione sociale anteriore: ED TE s.a.s. di NC TE & F.LO c o n t r o Richiedente: TE Gioielliere S.r.l. Via Benedetto Croce, 5 66052 Castel Frentano (Chieti) Italia Rappresentante: Ing. Barzanò & Zanardo S.p.A. Contrà Porti, 13 36100 Vicenza Italia Domanda di marchio comunitario contestata: AN Decisione n. 3185 / 2002 pag. : 2 of 7 L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI); I. FATTI E PROCEDIMENTO Il 15/05/2000, TE Gioielliere S.r.l., qui di seguito “il richiedente”, depositava la domanda di registrazione n. 1 656 644 relativa alla parola “AN” per prodotti rientranti nelle classi 3, 9 14, 18 e 25. La domanda veniva pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 104/2000 del 26/12/2000. Il …Leggi di più...