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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 25/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana ZZ Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ANTONIA GAETANA LA CAVA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 conveniva in Parte_1
giudizio e rappresentava: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in Barcellona Pozzo di Goo in data 17.05.2014 – atto trascritto al n. 391, parte I, S. C, anno 2014;
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - che dalla predetta unione era nata la figlia in data 6.09.2013; Per_1
- che con sentenza del 26.04.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi;
- di essere dipendente part-time dal febbraio 2024 della ditta Zero Bolle di
Oneto Giacomo con mansione di “addetta al lavaggio veicoli” per due ore giornaliere dal lunedì al sabato e di percepire pensione di invalidità pari ad €
340,00 mensili;
- che il resistente aveva interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
- che, inoltre, i rapporti tra il padre e la minore erano divenuti incostanti atteso che il non si interessava della stessa. CP_1
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra
[...]
e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Pt_1 Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla di lei cura, istruzione ed educazione, come da piano genitoriale che si allega (n.12) ed al quale integralmente ci si riporta;
c) stabilire a carico del che svolge attività Controparte_1
lavorativa alle dipendenze di una impresa edile, ed anche a motivo delle mutate esigenze della figlia pre-adolescente, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, con eventuale previsione di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva e non Controparte_1
compariva all'udienza sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza tenuta in data 4.2.2025, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni del coniuge costituito nonché del comportamento processuale del e dalla documentazione prodotta è emerso, infatti, CP_1
che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del 26.04.2022.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta.
Quanto ai provvedimenti relativi alla minore, si osserva che parte ricorrente ha insistito nella domanda di affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la casa materna.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ne discende che, tenuto conto della volontà manifestata dal genitore costituito ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto esistente, va confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1
con domiciliazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, per due giorni alla settimana dalle ore 17,30 alle ore 20,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente alla luce delle esigenze della minore;
- il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
- due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la ricorrente ovvero, in mancanza di accordo, alternativamente, dall'1 al 15 agosto il primo anno e dal 16 al 31 agosto l'anno successivo.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia, si osserva che il dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-
02-2003).
Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli,
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto giova altresì sottolineare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. n. 41040/2012) e in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica”.
Ciò posto e tenuto conto dell'età della figlia (11 anni), dei tempi di permanenza della stessa presso la casa materna nonché del breve lasso temporale intercorso tra la presente pronuncia e la statuizione giudiziale emessa in sede di separazione (aprile 2022), il Collegio reputa equo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di €
350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie. Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
La natura della causa e l'esito della controversia – che non ha registrato la partecipazione del convenuto – legittimano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 518 del 2024 R.G., pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto il 17/05/2014, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 391, parte 1, Serie C, anno 2014, tra Pt_1
nato a [...] il [...]
[...]
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
affida la figlia minore in modo congiunto ad entrambe le parti, con Per_1
domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le indicazioni fornite in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, dell'importo di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13.2.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana ZZ) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO composto dai sigg.ri dott. Antonino Orifici Presidente dott.ssa Maria Lucia Marino Merlo Giudice dott.ssa Viviana ZZ Giudice rel. riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 518/2024 R.G.A.C.
TRA
(c.f. ), elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'Avv. ANTONIA GAETANA LA CAVA che lo rappresenta e difende per procura in atti;
ricorrente,
E
(c.f. , Controparte_1 C.F._2
resistente contumace, con l'intervento del P.M. avente per oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.04.2024 conveniva in Parte_1
giudizio e rappresentava: Controparte_1
- di aver contratto matrimonio con il resistente in Barcellona Pozzo di Goo in data 17.05.2014 – atto trascritto al n. 391, parte I, S. C, anno 2014;
Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto - che dalla predetta unione era nata la figlia in data 6.09.2013; Per_1
- che con sentenza del 26.04.2022 era stata pronunciata la separazione dei coniugi;
- di essere dipendente part-time dal febbraio 2024 della ditta Zero Bolle di
Oneto Giacomo con mansione di “addetta al lavaggio veicoli” per due ore giornaliere dal lunedì al sabato e di percepire pensione di invalidità pari ad €
340,00 mensili;
- che il resistente aveva interrotto il versamento dell'assegno di mantenimento in favore della figlia;
- che, inoltre, i rapporti tra il padre e la minore erano divenuti incostanti atteso che il non si interessava della stessa. CP_1
Ciò premesso chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) pronunciare, ai sensi dell'art. 3 n. 2, lett. b), della Legge 1 dicembre 1970 n. 898, la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra la Sig.ra
[...]
e il Signor ordinando all'Ufficiale dello Stato civile competente di Pt_1 Controparte_1
procedere alla annotazione della sentenza;
b) confermare l'affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, in modo da consentire l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, determinando i tempi e le modalità della sua presenza presso ciascuno di essi e, per l'effetto, disporre in senso conforme a questi in ordine alla di lei cura, istruzione ed educazione, come da piano genitoriale che si allega (n.12) ed al quale integralmente ci si riporta;
c) stabilire a carico del che svolge attività Controparte_1
lavorativa alle dipendenze di una impresa edile, ed anche a motivo delle mutate esigenze della figlia pre-adolescente, un assegno di mantenimento pari ad euro 500,00 mensili, con la previsione di adeguamento automatico secondo l'aumento del costo della vita rilevato dall'Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie documentate, con eventuale previsione di
- 2 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto versamento diretto dell'assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro”.
Instaurato il contraddittorio, non si costituiva e non Controparte_1
compariva all'udienza sicché ne deve essere dichiarata la contumacia.
All'udienza tenuta in data 4.2.2025, il Giudice, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la decisione senza assunzione di mezzi di prova, invitava il procuratore dell'unica parte costituita a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Ritiene il Collegio che la domanda diretta ad ottenere la pronuncia di divorzio meriti accoglimento.
Attraverso le dichiarazioni del coniuge costituito nonché del comportamento processuale del e dalla documentazione prodotta è emerso, infatti, CP_1
che lo stato di separazione fra i coniugi, all'epoca della presentazione del ricorso introduttivo del presente giudizio, si protraeva ininterrottamente da oltre un anno a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi medesimi, innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, conclusasi con sentenza del 26.04.2022.
Di fronte alle suddette risultanze processuali e stante che la comunione di vita materiale e spirituale fra i coniugi in questione non ha più nessuna possibilità di essere ricostituita, per non avere gli stessi manifestato alcuna intenzione a ristabilire tale comunione, la domanda di divorzio va accolta.
Quanto ai provvedimenti relativi alla minore, si osserva che parte ricorrente ha insistito nella domanda di affidamento congiunto della stessa ad entrambi i genitori con domiciliazione prevalente presso la casa materna.
- 3 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto Ne discende che, tenuto conto della volontà manifestata dal genitore costituito ed in mancanza di qualsiasi elemento che induca a rivedere l'assetto esistente, va confermato l'affido condiviso di ad entrambi i genitori Per_1
con domiciliazione prevalente presso la madre.
Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia, per due giorni alla settimana dalle ore 17,30 alle ore 20,00 da concordare preventivamente con la madre (e, in mancanza di accordo, il martedì e il giovedì), nonché, a settimane alterne, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 10,00 alle ore 20,00 della domenica, salvo diverso accordo da stabilire preventivamente alla luce delle esigenze della minore;
- il giorno del compleanno della minore alternativamente a pranzo o a cena;
- due settimane, anche non consecutive, durante le ferie estive, da concordare entro il 31 maggio di ogni anno con la ricorrente ovvero, in mancanza di accordo, alternativamente, dall'1 al 15 agosto il primo anno e dal 16 al 31 agosto l'anno successivo.
Per quanto concerne il mantenimento della figlia, si osserva che il dovere dei genitori verso la prole non economicamente autosufficiente è articolato, ex art. 147 cod. civ., in quello di mantenere, istruire ed educare la prole, da cui discende l'obbligo di far fronte ad una molteplicità di esigenze certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'ambiente abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, con la predisposizione di una organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di vita ed educazione (Cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 2196 del 14-
02-2003).
Con riferimento all'importo dell'assegno di mantenimento a favore dei figli,
- 4 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto giova altresì sottolineare che “l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli non può essere eliminato per il solo fatto della disoccupazione e può essere fissato in misura sostenibile sulla base delle capacità lavorative del genitore e della possibilità di reperire occupazione anche saltuaria (Cass., n. 24424/2013), tanto che neppure lo stato di disoccupazione incolpevole esonera il genitore dall'obbligo di mantenimento
(Cass. n. 41040/2012) e in tal caso la determinazione della misura dell'assegno si fonda sulla capacità lavorativa generica”.
Ciò posto e tenuto conto dell'età della figlia (11 anni), dei tempi di permanenza della stessa presso la casa materna nonché del breve lasso temporale intercorso tra la presente pronuncia e la statuizione giudiziale emessa in sede di separazione (aprile 2022), il Collegio reputa equo confermare a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il 5 di ogni mese, un assegno per il mantenimento della figlia di €
350,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT e il 50% delle spese straordinarie, tra le quali ricorrono, a titolo esemplificativo, le spese mediche relative a prestazioni sanitarie non assicurate dal Servizio Sanitario
Nazionale, nonché le spese scolastiche o universitarie. Con riferimento a tali spese va posto a carico della parte ricorrente l'obbligo di fornire all'altro genitore un preavviso, laddove consentito dalle esigenze di carattere sanitario dei minori, di almeno 20 giorni, al fine di consentirgli di reperire ed indicare modalità alternative e meno onerose di soddisfacimento delle medesime esigenze.
In assenza di alcuna indicazione alternativa il contributo sarà dovuto in relazione alle spese originariamente indicate dal proponente, viceversa il
- 5 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto contributo sarà dovuto nella misura del 50% del minore importo della modalità alternativa debitamente documentata dall'altro genitore.
La natura della causa e l'esito della controversia – che non ha registrato la partecipazione del convenuto – legittimano la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, sentiti i procuratori delle parti ed il Pubblico Ministero, disattesa ogni contraria istanza eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa 518 del 2024 R.G., pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto nel Comune di
Barcellona Pozzo di Gotto il 17/05/2014, trascritto nei registri dello Stato
Civile di detto Comune al n. 391, parte 1, Serie C, anno 2014, tra Pt_1
nato a [...] il [...]
[...]
e nata a [...] il [...]; Controparte_1
affida la figlia minore in modo congiunto ad entrambe le parti, con Per_1
domiciliazione prevalente presso l'abitazione della madre;
dispone che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le indicazioni fornite in parte motiva;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, dell'importo di € 350,00 mensili, oltre rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
ordina all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto di procedere alla prescritta annotazione della sentenza e dispone che quest'ultima, al suo passaggio in giudicato, venga trasmessa in copia autentica
- 6 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto al predetto Ufficiale di Stato Civile a cura della Cancelleria;
compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Barcellona Pozzo di Gotto in data 13.2.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
(dott.ssa Viviana ZZ) (dott. Antonino Orifici)
Atto redatto con la collaborazione della dott.ssa Annamaria Garofalo, funzionario addetto all'ufficio per il processo ai
sensi del d.l. 80/2021.
- 7 - Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto