Sentenza 4 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 04/06/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. 1099/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*****
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE IV CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, Sezione Quarta Civile, in persona dei Magistrati: dott.ssa Dania Mori Presidente
Consiglieredott.ssa Carla Santese
Consigliere Relatore dott.ssa Paola Caporali ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta a ruolo il 10/06/2022 al n. 1099/2022 r.g.
promossa da:
Parte_1 (C.F.
P.IVA 1 ) elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. STEFANO COLUCCI, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. ALFONSO COLUCCI, come da procura in atti;
-PARTE APPELLANTE-
contro
), elettivamente domiciliato presso lo CP_1 (C.F. C.F. 1 studio dell'avv. FRANCESCA CARNICELLI, che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
nonché
Controparte_2 (C.F. P.IVA_2 P.I.
P.IVA_3 ) elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA
BENVENUTI, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
-PARTE APPELLATA-
02/05/2022;
trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025, all'esito dell'udienza 'cartolare' del 04.03.2025 sulle seguenti conclusioni:
Per la parte appellante: "si riporta all'atto di appello chiedendone l'integrale accoglimento..." (n.d.r.: "Voglia l'On.le Corte d'Appello di Firenze adita, ogni contraria istanza disattesa, in riforma della sentenza impugnata: A) in via preliminare concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa;
B) nel merito: B.1) condannare l'appellato Avv. alla CP_1
restituzione, in favore dell'appellante in persona del legale rappresentante p.t., della somma di euro 3.292,00, pagata in virtù di fattura n. 09/2011 del 08.07.2011; e la somma di € 2.380,00 pagata in virtù di fattura n. 10/2011 del 09.09.2011, oltre interessi dalle singole fatture e pagamenti al saldo;
B.2) condannare lo stesso avvocato
CP_1 o chi la Corte di Appello riterrà responsabile al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla parte appellante, in persona del legale rappresentante p.t., pari ad € 157.396,16 (oltre I.V.A), oltre alle spese di consulenza tecnica liquidate in €
10.000,00 (oltre I.V.A.) quindi per un totale di € 167.396,16 (oltre I.V.A) oltre interessi dalla emissione delle fatture fino al soddisfo;
B.3) condannare lo stesso avvocato [...]
CP_1 o chi la corte di Appello riterrà responsabile al pagamento dei danni non patrimoniali subiti, per perdita di "chance", danno da immagine, difficoltà ad operare conseguentemente nel settore edilizio, ed altro, nella misura di euro 250.000,00 o quella diversa, maggiore o minore, ritenuta di giustizia secondo il prudente apprezzamento del Giudice adito. C) Con vittoria delle competenze di entrambi i gradi del giudizio rimborso forfettario, IVA e CAP, contributo unificato, marche, con attribuzione";
Per la parte appellata CP_1 : "Voglia il Giudice adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa e reietta, respingere l'impugnazione proposta dal PT
[... TA. con sede legale in Controparte_3
(LU), loc. Tei n. 24, 55011, p.iva in personaP.IVA_1 Altopascio
CP_4dell'amministratore unico pro tempore, sig. residente in [...], Via
Pola n. 2 ( C.F. 2
), avverso la sentenza di primo grado in quanto inammissibile, infondata e non provata per tutti i motivi indicati in narrativa, confermandola integralmente;
in via subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte appellante, condannare il terzo chiamato soc. Reale Mutua di Assicurazione, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a manlevare parte appellata per quanto possa eventualmente essere tenuta a pagare in favore di parte appellante per qualsivoglia causa o ragione. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio";
Per la parte appellata CP_2 : "Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello confermare integralmente la sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi in favore della terza chiamata anche per il presente grado di giudizio;
in via subordinata, ripropone le conclusioni del primo grado di giudizio e chiede, pertanto, che l'Ill.ma Corte voglia respingere in ogni sua parte la domanda proposta da parte attrice nei confronti del convenuto assicurato, in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto e non provata, con vittoria di spese anche in favore della terza chiamata in garanzia;
nella denegata e non creduta ipotesi in cui la domanda di parte attrice non dovesse essere integralmente rigettata, limitare il risarcimento ai soli danni che risulteranno dimostrati essere effettiva conseguenza della responsabilità del convenuto, accertando il diritto dello stesso ad essere tenuto indenne dalla concludente terza chiamata in causa nei limiti della garanzia prestata, con applicazione della franchigia fissa di € 1.500,00 contrattualmente stabilita, nei limiti di indennizzo e di massimale stabiliti nella polizza stipulata, con esclusione dalla garanzia dei compensi che l'assicurato dovesse essere condannato a restituire al cliente trattandosi di obbligazione restitutoria e non
- risarcitoria e delle spese sostenute dall'assicurato per l'autonoma difesa, così come
-
indicato nella polizza stipulata e relative Condizioni di Assicurazione, con riduzione ex art. 1915, 2° comma c.c. dell'indennizzo così risultante, dell'importo che verrà ritenuto, anche in via equitativa, di giustizia. Con ogni consequenziale pronuncia in tema di spese e compensi di giudizio".
*****
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, PT
[...]
Co (per l'innanzi anche PT 1) conveniva davanti Controparte_5
nonché la 'alla Corte di Appello di Firenze l'avv. Controparte_2 CP_1
[...] (assicurazione per la responsabilità professionale chiamata in causa in primo grado dall'avv. CP_1 ) proponendo appello avverso la sentenza n. 253/2022 con cui il Tribunale di Grosseto aveva respinto la sua domanda di risarcimento danni, patrimoniali e non, scaturenti dalla negligente condotta professionale asseritamente tenuta dall'avvocato convenuto. In particolare il primo giudice aveva escluso la responsabilità attribuita dalla parte attrice al legale, per non aver promosso l'azione giudiziaria volta a recuperare la pretesa creditoria della cliente nei confronti di CP_6
[...] nonostante il conferimento del relativo incarico, il pagamento di acconto e la redazione di una bozza dell'atto introduttivo, ritenendo provato, sulla base della corrispondenza tra le parti versata in atti, nonché dello stesso contenuto dell'atto di risoluzione consensuale del rapporto professionale, che l'avvocato avesse condiviso con la cliente la ben precisa scelta di non dare impulso all'azione di recupero del credito della società. A tale proposito il primo giudice evidenziava come la decisione di soprassedere ad incardinare la causa risultava essere avvenuta sulla base della ponderazione di costi e reali benefici, tenuto conto sia della condizione di sostanziale decozione della debitrice CP_6 sia delle non floride condizioni economiche della stessa Parte_1 Aggiungeva il Tribunale come, ad ulteriore conferma dell'infondatezza dell'azione promossa da PT TA contro il legale, vi fosse l'erronea deduzione dell'intervenuta prescrizione del diritto di credito, che non poteva ritenersi maturata al momento in cui era stata intrapresa la presente azione di responsabilità professionale.
Sulla scorta di tali argomentazioni, il Tribunale rigettava sia la domanda risarcitoria sia la domanda restitutoria dei compensi già versati al professionista, precisando che quanto corrisposto a titolo di acconto trovava giustificazione quale compenso per l'opera espletata dall'avv. CP_1 ed era comunque coperto dall'accordo di risoluzione consensuale del 06.12.2017, in cui le parti avevano dichiarato di non avere null'altro a
Co pretendere reciprocamente. L'attrice PT era quindi condannata in primo grado a rifondere le spese di lite sia del convenuto, sia della terza chiamata in garanzia società
Controparte_2 in forza dei principi della soccombenza e della causalità.
Esponeva l'appellante che la sentenza impugnata era ingiusta per i seguenti motivi:
1)erronea esclusione dell'inadempimento dell'avvocato;
1a)errata valutazione dei mezzi di prova;
valutazione del contenuto solo di alcune delle email prodotte e omessa considerazione di altre ritenute importanti, con particolare riferimento a tutte quelle missive che avevano ingenerato nell'amministratore di PT
[... TA la convinzione che l'avv. CP_1 avesse depositato presso il Tribunale di Grosseto
l'atto di citazione nei confronti della CP_6 e quindi la certezza che l'azione giudiziaria fosse stata avviata;
errore nell'aver ritenuto provato che il cliente avesse invitato l'avvocato a soprassedere circa la proposizione dell'azione giudiziaria, nonostante il pagamento di acconti per l'azione di merito, il commissionamento di una perizia e la predisposizione della bozza dell'atto di citazione;
1b) errata considerazione di una sola delle due fatture emesse dall'avvocato a titolo di acconto, entrambe in funzione dell'espletamento dell'azione di merito ed entrambe saldate dalla cliente;
in particolare errore nell'aver considerato soltanto la fattura n.
10/2011 del 09.09.2011, affermandosi che l'avv. CP_1 aveva ricevuto "un solo acconto per l'azione di merito all'onorario netto di € 2.271,00, anche inferiore ai compensi liquidabili sulla base delle tariffe forensi applicabili ratione temporis per le fasi di studio della controversia, consultazione con il cliente e redazione dell'atto introduttivo", mentre invece dagli atti risulterebbe emessa e pagata anche una precedente fattura, la n. 9/2011 dell'08.07.2011 per l'importo di € 3.292,00, con la
Co conseguenza che PT ha pagato come acconto per un'azione giudiziaria mai intrapresa la maggiore somma di € 5.672,00 ovvero una cifra congrua e adeguata ai fini della predisposizione, notifica e iscrizione a ruolo della controversia contro la CP_6
[...]
1c) errata valutazione in ordine alla effettiva possibilità per la società attrice di riscuotere il credito vantato nei confronti della CP_6 e, nello specifico, errore nell'affermazione che, anche qualora l'avv. CP_1 avesse intrapreso l'azione di merito questa non avrebbe conferito alla creditrice alcuna concreta utilità stante la condizione di decozione della CP_6 mentre al contrario dall'ultimo bilancio depositato nel
2013 risultava che quest'ultima aveva una cospicua immobilizzazione, oltre ad alcuni crediti e riserve che la rendevano idonea alla escussione in sede esecutiva;
Co
1.d) errata valutazione della situazione finanziaria della PT errore nell'affermazione che la società attrice fosse in condizioni patrimoniali fragili;
in particolare mancata considerazione che dalla lettura dei bilanci dell'epoca della PT depositati in primo grado da controparte si ricavava lo stato di "ottima" salute della società negli anni 2012-2013-2014 (attivo circolante anno 2012: 228.690; anno 2013:
419.960; anno 2014: 518.830), con la conseguenza che la stessa avrebbe potuto sicuramente sostenere i costi per l'azione di merito contro la CP_6 con relativa ed eventuale fase esecutiva e che in ogni caso la Pt 2 era stata "messa a sofferenza bancaria" soltanto nel 2016, quando ormai la l'azione giudiziaria in questione, qualora compiutamente iniziata, sarebbe dovuta volgere a termine.
2) errata valutazione del contenuto e degli effetti dell'accordo di risoluzione consensuale Co del rapporto professionale, sottoscritto dalla Pt 2 e dall'avv. CP_1 in data
Co 06.12.2017; errore nell'aver ritenuto che con esso la PT avesse rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti del suo ex difensore, posto che la formula utilizzata nell'accordo ripoterebbe una mera locuzione di stile finalizzata esclusivamente ad ottenere la consegna da parte dell'avvocato della documentazione inerente alle varie pratiche. L'appellante chiedeva quindi che la Corte, in riforma della impugnata sentenza, accogliesse le conclusioni come in epigrafe trascritte e, in via preliminare, chiedeva la sospensione della provvisoria esecutività.
CP_1Radicatosi il contraddittorio, si costituiva l'appellato eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità delle conclusioni rassegnate dalla PT a perché modificate in primo grado tardivamente, soltanto con la comparsa conclusionale;
nel merito contestava le censure mosse dalla parte appellante ritenendo il gravame infondato per insussistenza dell'inadempimento professionale e mancata prova del danno e del nesso di causalità. Chiedeva, quindi, in via principale, la conferma della sentenza impugnata e, in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello, chiedeva di condannare la propria Compagnia di assicurazione soc. Reale
Mutua di Assicurazione a manlevarla.
Si costituiva, infine, la Controparte_2 contestando le censure di parte appellante e associandosi nel merito alle difese svolte dal proprio assicurato;
in via subordinata, per il caso di accoglimento dell'appello, chiedeva di limitare il risarcimento tenendo conto della franchigia pattuita di € 1.500,00 e dei massimali stabiliti in polizza.
Acquisito il fascicolo di CP_7 del procedimento di primo grado, con ordinanza del
24.01.2024, emessa all'esito dell'udienza cartolare dell'11.01.2024, la Corte di Appello respingeva l'istanza d'inibitoria avanzata dall'appellante, ritenendo non sussistere né il requisito del fumus boni iuris né il periculum in mora, e rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 07.05.2024.
Con ordinanza collegiale ex art. 127ter c.p.c. del 13.03.2025, emessa all'esito dell'udienza celebrata con modalità cartolare il 04.03.2025, la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte e decisa in camera di consiglio all'esito del decorso dei concessi termini ex art 190 c.p.c.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I fatti di causa ed il perimetro della decisione Non è oggetto di contestazione
Controparte_5ed è anzi pacifico tra le parti che nel 2011 PT
[...] affidava all'avv. CP_1 (professionista facente parte dello studio legale
Oneto/Carollo) l'incarico professionale avente ad oggetto il recupero, anche in via giudiziale, delle sue pretese economiche nei confronti della CP_6 tutte originate dal contratto di appalto in forza del quale l'odierna appellante aveva eseguito opere di edificazione di un fabbricato destinato a civile abitazione, non ricevendo l'intero compenso dalla committente CP_6
Co e CP_6Risulta dalla documentazione in atti che in data 25.02.2011 PT
avevano sottoscritto una scrittura privata con la quale, premettendo che le parti hanno intenzione di risolvere il contratto di appalto i modo consensuale e senza operare contestazioni reciproche', si impegnavano ad incaricare ciascuna un proprio tecnico di fiducia allo scopo di verificare congiuntamente la consistenza delle opere effettuate ed ogni elemento utile e necessario al fine di proporre alle due parti dell'appalto una ipotesi di transazione che consenta la risoluzione del predetto contratto che dovrà essere formulata entro 10 giorni dalla presente...' In corrispondenza di detto periodo le parti si impegnavano a non procedere giudizialmente. Co A tale proposito, risulta che PT incaricava il geom Controparte_8 quale suo tecnico di fiducia, di redigere una perizia giurata avente ad oggetto la quantificazione dei lavori effettivamente eseguiti al momento in cui le parti avevano deciso di risolvere il contratto di appalto, distinguendo la parte contabilizzata e dunque non contestata.
Dall'elaborato redatto dal geom Controparte_8 asseverato davanti al Cancelliere del
Tribunale in data 28.03.2011, risulta che, a fronte di un appalto avente ad oggetto Co lavori per un importo valutato a corpo in complessive euro 1.150.000,00, PT aveva realizzato opere per complessive euro 757.396,16. Detraendo da tale importo i lavori corrispondenti al capitolato ed oggetto di contabilizzazione, per complessive euro
600.000,00, erano stati individuati ulteriori lavori eseguiti extra capitolato, non oggetto di contabilizzazione, per complessive euro 157.396,16 oltre IVA come per legge.
Non è quindi controverso che l'avv. CP_1 , accettato il detto incarico di recupero delle Co somme dovute ad Pt 2 , procedeva prima ad inviare a Parte_3
del 19.04.2011 con cui contestava il persistente inadempimento, quindi a richiedere
(con ricorso depositato il 31.05.2011) il decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di
Grosseto in data 7.06.2011 (n° 547/2011), in forma provvisoriamente esecutivo, per l'importo di euro 55.000,00 oltre interessi e spese, avente ad oggetto il compenso spettante ad Pt 2 TA per le opere contabilizzate come da fattura n° 20/2010 relativa al completamento del 5° SAL (per il quale si dava atto nel ricorso essere stato rilasciato da CP_6 corrispondente assegno bancario datato 20.12.2010, non messo all'incasso). Non è controverso che in data 8.07.2011 il legale procedeva altresì ad iscrivere, sulla base del decreto ingiuntivo, pedissequa ipoteca giudiziale a garanzia del detto credito. Nella stessa data in cui era effettuata l'iscrizione ipotecaria risulta documentalmente e pagate da Pt 2 TA la notula professionale che veniva emessa dall'avv. CP_1
-
n. 9/2011 dell'08.07.2011 per l'importo di € 3.292,00 avente come causale PT [...]
Controparte_9 Acconto per competenze ed onorari per l'assistenza e consulenza prestata nella questione in oggetto, liquidate in base alle tariffe professionali vigenti".
E' pacifico che con riferimento al suddetto credito l'avvocato, in accordo con la cliente, una trattativa, che sceglieva di non agire esecutivamente ed intavolava con CP_6 Co CP_6 ed PT , la quale ultima si concludeva con un accordo transattivo tra vedeva così soddisfatto ancorchè mediante rateizzazione dei pagamenti - il credito
-
oggetto di ingiunzione.
In data 9.09.2011 risulta emessa dall'avv. CP_1 nei confronti di Pt 2 TA la notula professionale n° 11/2011 per l'importo di euro 2620,00 indicato quale 'saldo per competenze e onorari e consulenza prestata nella vicenda in oggetto' con specificazione del seguente oggetto 'EDIL VI. RICORSO DECRETO Controparte_10
-
INGIUNTIVO N° 547/11; RGNR 1553/11 - TRIBUNALE DI GROSSETO - TRANSAZIONE'
(doc 14 parte convenuta).
Nella stessa data del 9.09.2011, risulta quindi l'emissione da parte dell'avv. CP_1
anche della notula professionale n. 10/2011 del 09.09.2011 per l'importo di € 2.380,00
avente come oggetto PT 11
//
Controparte_11
Acconto per competenze ed onorari per l'assistenza e consulenza prestata nella questione in oggetto, liquidate in base alle tariffe professionali vigenti" (doc. nn. 2 e 3 allegati all'atto di citazione).
La presente causa concerne dunque l'espletamento dell'ulteriore parte dell'incarico del legale avente ad oggetto il recupero, mediante azione giudiziale di merito, del residuo credito riguardante il corrispettivo della parte di opere edili eseguite extra capitolato e non contabilizzate, per l'importo di euro 157.396,16 oltre IVA come per legge.
Se dagli atti della presente causa non è dato conoscere nel dettaglio se quando ed in Co che misura fosse stato corrisposto da CP_6 in favore di PT il corrispettivo '
di tutti i lavori 'contabilizzati' quantificati dal consulente della parte committente in complessivi euro 600.000, con la presente causa l'odierna parte appellante ha invocato la responsabilità professionale dell'avv. CP_1 unicamente con riferimento all'omessa attivazione per il recupero del credito corrispondente ai lavori eseguiti extra contratto e quantificati dal proprio consulente in complessive euro 157.396,16. Con riferimento a tale aspetto, non è contestato né che l'incarico complessivamente conferito al legale comprendesse anche l'attivazione per la riscossione anche di detto credito, né che l'avv. CP_1 non abbia mai dato seguito alla relativa azione giudiziale di merito: a tale ultimo proposito indiscussa è la redazione da parte del professionista di una bozza dell'atto di citazione finalizzato a spendere il suddetto credito in via giudiziale dinanzi al Tribunale di Grosseto, mai notificato alla CP_6 ma trasmesso in bozza alla cliente patrocinata (all. 6 del convenuto).
È inoltre documentato che in data 16.11.2017, a seguito della richiesta della sua cliente, consegnava al legale rappresentante dellal'avv. CP_1 PT a la documentazione inerente le varie pratiche e, per quanto concerne quella
contro
CP_6 nel documento si faceva riferimento alla consegna unicamente del "ricorso per decreto ingiuntivo con documenti prodotti" e "Copia Perizia Giurata" (vd. doc. n. 11 fascicolo primo grado convenuto).
CP_1 rinunciava ai mandatiRisulta poi per tabulas che in data 06.12.2017 l'avv. professionali conferiti dalla Pt 2 Ta con riferimento a molteplici controversie, tra cui quella relativo alla pratica
contro
CP_6 contestualmente le odierne parti risolvevano consensualmente il rapporto di consulenza legale dichiarando "...di avere consensualmente definito i propri rapporti economici e di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione" (doc. n. 7 fascicolo primo grado convenuto). Con la medesima scrittura si dava quindi atto che tutta la documentazione afferente alle pratiche era già stata riconsegnata al legale rappresentante di CP_12
[...] da giudicato in quanto non oggetto di impugnazione è infine la parte della Co sentenza impugnata con cui il Tribunale ha ritenuto che il credito vantato da PT nei confronti di CP_6 e non azionato dall'avv. CP_1 , nei termini sopra specificati, non fosse ancora prescritto al momento dell'avvio della causa di responsabilità professionale intentata nei confronti del legale, sia per la presenza di atti interruttivi, sia per l'applicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione ordinaria decennale, decorrente dal giorno dell'accettazione dell'opera con riferimento alla quale era maturato il credito.
Ciò che quindi risulta controversa è la sussistenza della responsabilità professionale dell'avv. CP_1 per l'omessa promozione dell'azione di merito
contro
CP_6 avente ad oggetto la pretesa creditoria di € 157.396,16 per la quale era stato anche predisposto il relativo atto di citazione o se, viceversa, come sostenuto dal difensore odierno appellato, la scelta di non proseguire con l'iniziativa giudiziale era stata accantonata per scelta della società, valutata in accordo con il difensore.
2.L'eccezione di inammissibilità delle mutate conclusioni formulate da PT
[...] A- Va preliminarmente esaminata l'eccezione con cui, entrambe le parti appellate, hanno rilevato l'inammissibilità delle conclusioni formulate dalla PT a nella parte in cui questa ha tardivamente aggiunto, alla originaria richiesta di condanna al risarcimento dei danni dell'avv. CP_1 , l'ulteriore inciso: "o di chi la Corte di Appello
Co riterrà responsabile". In particolare, l'avv. CP_1 ha dedotto che l' Pt 2 nella comparsa conclusionale depositata in primo grado, aveva proceduto a modificare le conclusioni formulate in sede di precisazione delle conclusioni, aggiungendo
"condannare l'Avv. e/o chi il Giudice riterrà responsabile, ai sensi di legge,CP_1 in favore della Parte_1 nella persona del legale rappresentante pro tempore", cui era seguita l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte CP_1 con la comparsa conclusionale di replica. Si lamentava quindi che la suddetta modifica fosse stata Co aveva chiesto di riproposta nelle conclusioni rese nell'atto di appello ove PT
o chi la corte di Appello riterrà "condannare lo stesso avvocato CP_1
responsabile al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dalla parte appellante o chi la Corte di Appello riterrà(...)"; "condannare lo stesso avvocato CP_1
responsabile al pagamento dei danni non patrimoniali subiti, per perdita di "chance", danno da immagine, difficoltà ad operare conseguentemente nel settore edilizio, ed altro (...)" (vd. pag. 18 atto di appello).
Con riferimento alla modifica della domanda con l'aggiunta della richiesta di condannare al risarcimento, in alternativa all'avv CP_1 , un soggetto non meglio specificato, da identificarsi a cura dell'organo giudicante, si osserva quanto segue.
La suddetta modifica non può ritenersi tardiva in quanto, contrariamente a quanto affermato da parte appellata, era già stata proposta con la memoria ex art. 183 co VI
n° 1 c.p.c. in cui la parte attrice aveva modificava le proprie conclusioni aggiungendo l'inciso "e/o chi altro sia tenuto e/o ritenuto...", quest'ultimo ribadito con la comparsa conclusionale, ancorchè con la differente formulazione di "condannare l'Avv. [...]
CP_1 e/o chi il Giudice riterrà responsabile”.
Secondo il consolidato principio della Suprema Corte, la modificazione della domanda iniziale, operata nella memoria all'uopo prevista dall'art. 183 c.p.c., può riguardare uno o entrambi gli elementi identificativi oggettivi della domanda (petitum e causa petendi), purché la domanda sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Se la detta modifica non può dunque essere ritenuta tardivamente proposta per la prima volta in sede di conclusionale, deve comunque essere ritenuta inammissibile per la radicale mancanza, nella parte modificata, di tutti gli elementi costitutivi della domanda, ovvero la mancata indicazione (e dunque la mancata vocatio in ius) del soggetto da ritenere eventualmente responsabile - non si sa a che titolo in alternativa all'avv.
-
CP_1 peraltro unico convenuto, tanto da rimetterne, inopinatamente, l'individuazione allo stesso giudice.
L'accoglimento di detta eccezione seppure nei termini sopra indicati nulla cambia con riferimento alle conclusioni proposte nei confronti dell'avv. CP 1 , del resto unico soggetto convenuto in giudizio da Pt 2 TA, di cui devono dunque esaminarsi nel merito i motivi di gravame.
3.Il primo ed il secondo motivo di appello: l'inadempimento dell'avvocato e la valutazione delle risultanze istruttorie I due motivi di appello, in tutte le loro
-
articolazioni, possono essere esaminati congiuntamente, stante la loro stretta connessione, essendo tutti relativi ai vari aspetti delle valutazioni delle emergenze documentali, che hanno portato il Tribunale ad escludere la condotta negligente dell'avvocato.
In proposito va rilevato che non è stata attinta da motivi di appello la parte della sentenza in cui il Tribunale ha ritenuto l'irrilevanza delle espletate prove testimoniali ai fini della decisione, con la seguente motivazione: 'Al riguardo, nulla di troppo utile fornisce la prova orale assunta in giudizio, atteso che i testi Testimone_1 collaboratore dell'avv. CP_1 , e socio e fratello dell'amministratore Tes_2
dell' Pt 2 hanno sostanzialmente confermato la tesi prospettata dalle parti interessate
(cfr. verbale di udienza del 18.2.2020): il primo, infatti, ha riferito che l'iniziativa giudiziale de qua restò "sospesa" per decisione dell'amministratore dell Pt 2 vista la ponderazione tra i costi da sostenere e le incertezze sulle concrete possibilità di recupero delle somme pretese dalla società, per effetto della complessiva situazione patrimoniale e di esposizione debitoria della CP_6 il secondo, viceversa, ha chiarito di essere stato presente in un paio dei vari incontri avvenuti con l'avv. CP_1 , ma ha negato la desistenza del fratello dalle iniziative prospettate, dichiarando anzi come lo stesso fosse orientato nel dargli seguito'.
Tutti i motivi di appello attengono invece alla valutazione fatta dal Tribunale relativamente alle emergenze documentali.
Invero, col primo motivo di gravame (articolato a sua volta in quattro punti) l'appellante si duole dell'errore commesso dal Tribunale nell'aver ritenuto che il non aver avviato il giudizio di merito per il recupero della pretesa creditoria nei confronti di CP_6 non integrasse un negligente inadempimento dell'avv. CP_1 , lamentando nello specifico l'errata valutazione della corrispondenza intercorsa via mail tra le parti dal 2011 al 2017, depositata in primo grado con la seconda memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. (sub documenti nn. 2.1-2.9); a tale proposito l'appellante evidenziava che il corretto esame di tutta la detta documentazione permetteva di ritenere, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, che nel legale rappresentante della PT a era stata ingenerata la convinzione che l'avv. CP_1 avesse depositato presso il Tribunale di
Grosseto l'atto di citazione nei confronti della CP_6 e quindi la certezza che l'azione giudiziaria fosse stata avviata. A ciò si aggiungeva, con le varie articolazioni del primo motivo, la censura dell'errata valutazione dei compensi percepiti dal difensore a titolo di acconto, che sarebbe stata superiore a quanto ritenuto dal Tribunale e dunque commisurata all'intervenuta effettiva instaurazione della causa;
l'errata valutazione delle condizioni economiche sia della debitrice sia della creditrice, che differentemente da quanto affermato dal Tribunale non sarebbero state tali da sconsigliare e rendere non conveniente la causa.
Col secondo motivo, lamentava invece l'errata valutazione del contenuto e degli effetti dell'accordo di risoluzione consensuale del contratto d'opera professionale sottoscritto dal legale e dalla sua assistita il 06.12.2017; in particolare si censurava l'errore nell'aver
Co ritenuto che con esso la PT avesse rinunciato a qualsiasi pretesa nei confronti del suo ex difensore, posto che la formula utilizzata nell'accordo ripoterebbe una mera locuzione di stile finalizzata esclusivamente ad ottenere la consegna da parte dell'avvocato della documentazione inerente alle varie pratiche.
Sul punto, così argomentava il primo Giudice (per chiarezza espositiva si riporta il relativo passaggio motivazionale, pagg. 4-6):
...l'attrice ha depositato con la memoria ex art. 183, co. 6 n. 2) c.p.c. la corrispondenza intercorsa con l'avv. CP_1 dal 2011 al 2017 (all.ti 2.1 2.9), ritenendo che la
-
medesima faccia luce sulla condotta delle parti: l'Pt 2 si sarebbe sempre interessata delle molteplici vicende giudiziali - compresa quella contro la - la cui risoluzione CP_6 era stata affidata al convenuto, persino chiedendogli invano la rispettiva documentazione, mentre l'avv. CP_1 avrebbe assunto un contegno elusivo, aggravato dall'aver trasmesso alla società una citazione contro la CP_6 datata 11.9.2013,
ingenerando il convincimento della pendenza del connesso procedimento. A ben vedere, tuttavia, dal carteggio inter partes si evince soltanto il costante evolversi del rapporto fra il legale e la parte assistita, con l'aggiornato scambio di dati per effetto degli incontri personali.
La mail del 26.7.2011 (all. 2.1), è plausibilmente ascrivibile alla procedura avviata con il ricorso per decreto ingiuntivo, vista la contestuale notifica dell'atto di precetto. Nella mail del 20.9.2016 (all. 2.6), è la stessa Pt 2 a chiedere al difensore di stamparle indistintamente gli atti trasmessi ed eseguiti nei confronti di diverse società - tra cui
CP_6 -, per valutare insieme le spese sostenute, quelle sostenende e quelle che avrebbe potuto recuperare.
Con mail dell'8.11.2016 (all. 2.9), il difensore trasmise la citazione "predisposta" per il recupero del credito vantato
contro
CP_6 e analogo inoltro avvenne con la mail del
4.8.2017 (all. 2.10). Mai si discusse di giudizi pendenti, e in effetti l'avv. CP_1 ricevé un solo acconto per l'azione di merito, all'onorario netto di € 2.271,00, anche inferiore ai compensi liquidabili sulla base delle tariffe forensi applicabili ratione temporis per le fasi di studio della controversia, consultazione con il cliente e redazione dell'atto introduttivo. L'odierna attrice afferma che solo con la mail del 4.8.2017 - contenente una citazione priva di data, diversamente da quella precedentemente trasmessale con la mail dell'8.11.2016 - il proprio amministratore intuì la negligenza della condotta del proprio avvocato, contraria al mandato conferitogli, e aggiunge di essersi rivolta ad altro legale dopo che l'avv. CP_1 omise di riscontrare alla mail del 31.10.2017 (all. 2.11), con cui la società chiese i documenti riferiti alla situazione di utilizzando una CP_6
scusa banale (pagg. 4 e 5 della seconda memoria istruttoria).
La tesi difensiva appare francamente debole.
Se davvero la società si accorse già nell'estate del 2017 dei comportamenti negligenti del proprio difensore e decise di rivolgersi ad altro avvocato di lì a breve, non si capisce per quale motivo, dopo aver anche ricevuto nel novembre 2017 tutta la documentazione attinente alle varie pratiche legali contro innumerevoli società - tra cui quella riferita alla CP_6 contenente il solo decreto ingiuntivo con i documenti prodotti e la perizia giurata - abbia poi il 6.12.2017 risolto consensualmente i rapporti col proprio difensore, ammettendo di aver ricevuto la documentazione riferita a quelle pratiche e con reciproca rinunzia a ogni pretesa da farsi valere fra le parti, a ogni titolo o ragione. È, quindi, del tutto plausibile che l'PT abbia temporeggiato per alcuni mesi nell'intraprendere l'azione giudiziaria per il credito controverso nei riguardi della CP_6 visto che quest'ultima, per stessa ammissione della parte, era già stata inadempiente in corso d'appalto e depositò l'ultimo bilancio nel 2013 (all. 3 della seconda memoria istruttoria dell'attrice) per poi spogliarsi di tutti i suoi beni, sicché un'ulteriore azione di merito con esito aleatorio condizionato alle lungaggini processuali non avrebbe conferito,
obiettivamente, alla creditrice alcuna concreta utilità, in quanto lo stato di decozione della CP_6 era verosimilmente conclamato almeno dal 2012.
Tale azione, viceversa, avrebbe sicuramente comportato dei costi, e non può dirsi che
I'Pt 2 fosse indifferente a tale rischio, giacché la documentazione depositata dal convenuto illumina sulle fragili condizioni patrimoniali dell' PT richiamata all'adempimento da fornitori e istituti di credito già dal 2011 (all.ti 15, 16 e 23-43), con trasferimento a sofferenza bancaria nel 2016 (all. 1 della seconda memoria dell'attrice).
In conclusione, non è quindi ravvisabile alcun inadempimento dell'avv. CP_1 nello svolgimento dell'incarico assegnatogli, proprio per la condivisione con la cliente della scelta difensiva di non dare impulso all'azione di merito per la quale fu redatta in un primo momento la citazione, talché la domanda risolutoria di parte attrice va respinta."
Con riferimento in particolare al primo aspetto del primo motivo, l'appellante richiama il mancato esame delle seguenti mail, la cui compiuta valutazione avrebbe dovuto far propendere per la determinazione da parte dell'avvocato della convinzione del cliente che la causa era stata incardinata: mail del 26.07.2011 (all. 2.1); mail dell'11.07.2013
(all.2.2); mail del 26.11.2015 (all.2.3); mail del 27.11.2015 (all. 2.4) mail dell'avv.
CP_1 in data 27.11.2015 (all. 2.5) mail del 20.09.2016 (all. 2.6); mail del 7.10.2016
(all 2.7) mail dell'08.11.2016 (all. 2.8).
Il motivo di impugnazione non è fondato per come di seguito specificato.
La email del 26.07.2011 che, contrariamente, a quanto lamentato dall'appellante risulta esaminata dal Tribunale, è stata da questo correttamente collocata a livello temporale al momento della notifica del precetto conseguente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti di CP_6 Il riferimento del tutto generico fatto dal cliente nel richiedere informazioni al legale (per AR abbiamo novità? come procede? In che tempi pensate?...') pare dunque plausibilmente riferito alla procedura esecutiva conseguente all'ingiunzione, che proprio in quel periodo era stata predisposta ed alla trattativa pacificamente instaurata dall'avv. CP_1 con riferimento
a tale controversia subito dopo l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Non vi sono elementi che facciano supporre che le domande del cliente siano volte ad avere informazioni sulla intervenuta instaurazione della causa di merito relativa al residuo, ulteriore credito di euro 157.396,16, non solo perché non se ne fa cenno, ma anche in quanto, considerando in parallelo le notule presentate dall'avvocato, si osserva che la richiesta di acconto per la causa di merito viene avanzata dall'avv. CP_1 solo nei mesi successivi, il 9.09.2011, contestualmente alla richiesta di saldo dei compensi per la procedura monitoria e per la successiva transazione conclusa con CP_6 con riferimento alla pretesa creditoria di euro 55.000 (per come si specificherà meglio infra).
La email inviata da PT TA in data 11.07.2013 (all 2.2) rappresenta anzi una conferma del fatto che, nonostante l'acconto versato circa due anni prima per lo studio della causa di merito avente ad oggetto il credito di euro 157.396,16, il cliente fosse ben consapevole di come non fosse ancora stata avviata alcuna azione giudiziaria in proposito, visto che chiedeva al legale di controllare la fattura che lo stesso si accingeva ad inviare a CP_6 e che risulta avere ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese della consulenza tecnica di parte fatta per l'accertamento del credito. Dall'esame
Co dell'allegato alla detta missiva pare peraltro che la fattura emessa da Pt 2 nei confronti di CP_6 riguardasse la stessa richiesta di pagamento delle opere svolte Co nel cantiere. a tale data chiedeva all'avvocato consiglio circa la corretta CP_13
predisposizione della fattura relativa alla pretesa creditoria per le opere rimaste impagate, è evidente che non poteva ragionevolmente pensare che per il medesimo credito fosse già pendente la causa davanti all'Autorità giudiziaria. Co Con la email prodotta come all 2.3. PT in data 26.11.2015 comunica all'avvocato di inviare 'documenti in riferimento società in oggetto', senza alcuna precisazione, di talchè il documento non offre alcun elemento da cui poter evincere né che la società cliente ritenesse essere intervenuta la notifica della citazione relativa al credito di euro
157.396,16, né che l'avvocato avesse posto in essere condotte tali da ingenerare un tale convinzione. Una simile condotta da parte del difensore sarebbe stata del resto palesemente incongrua, visto che il termine di prescrizione del credito a tale momento non era pacificamente decorso, di talchè il legale avrebbe sempre potuto procedere ad incardinare la causa in questione se questa fosse stata la reale intesa con la cliente.
Le email prodotte come all 2.4 e 2.5, entrambe datate 27.11.2015, comprovano che
'l'avv. CP 1 stesse seguendo una molteplicità di controversie per conto di PT Co la quale con la prima di dette missive rappresentava al difensore tutta una serie di adempimenti da porre in essere (tra i quali nessun accenno viene mai fatto alla causa di merito di cui si controverte), chiedendo altresì un 'report' delle attività svolte, con allegate le copie 'degli atti già emessi'. A tali richieste l'avv. CP_1 risponde lo stesso giorno comunicando le attività fatte e quelle in programma (tutte estranee alla presente vicenda), aggiungendo che avrebbe proceduto quanto prima al 'report' come richiesto.
Con la email del 20.09.2016 prodotta come all 2.6 la società cliente fa al difensore un riepilogo di tutte le controversie aperte. Di interesse ai fini della presente causa è il Co punto 3 della missiva in cui Pt 2 scrive: 'poi sarei a chiedere di stampare tutti gli atti trasmessi ed eseguiti per valutare insieme le spese sostenute e quelle che possiamo recuperare per i seguenti soggetti: Collezioni, Scorpio s.r.l., CP_6
Maremmanacase s.r.l., vorrei con te valutare la situazione e soprattutto avere un'idea di spese da sostenere'. Lungi dal comprovare, come vorrebbe l'appellante, la convinzione della società che l'avvocato avesse intrapreso l'azione giudiziaria di merito nei confronti di CP_6 con questa comunicazione la cliente appare invece essere ancora nella fase valutativa circa l'opportunità di procedere nei confronti di una serie di soggetti creditori, tra cui anche CP_6 soppesando da una parte la concreta recuperabilità dei crediti, dall'altra l'entità delle spese da sostenere per recuperarli.
Quello che la cliente chiede non è infatti lo stato della causa, bensì di valutare insieme al legale sia la recuperabilità del credito, sia i costi da sostenere (all'intuitivo fine di soppesarli e dunque valutare la convenienza di un'azione giudiziaria). Co Con la email prodotta come all 2.7 del 7.10.2016 Pt 2 chiede ancora la copia degli atti trasmessi a tutta una serie di società, tra cui anche CP_6, senza nessun riferimento specifico ad alcuna causa pendente. Co In data 8.11.2016 l'avv. CP_1 scrive a PT (all 2.8) una email che ha come oggetto Edil VITA/Costa; Controparte_14 riferendo: 'come da accordi a conferma dell'attività svolta dallo studio, si trasmettono gli atti che furono predisposti per il recupero dei crediti in oggetto'. Il primo dei due allegati che risultano inviati unitamente alla detta missiva è una bozza di citazione a giudizio di CP_6 per il recupero del credito di euro 157.396,16, recante la data dell'11.09.2013 e nessuna sottoscrizione, né inserimento di mandato alle liti, né timbro di nessun genere. La stessa bozza del medesimo atto di citazione era nuovamente inviata al cliente in allegato alla email del 4.08.2017 questa volta priva anche della data, unitamente al ricorso del decreto ingiuntivo, quest'ultimo sottoscritto e accompagnato dal provvedimento emesso dal Tribunale.
Tali ultime missive comprovano circostanze che, come detto sopra, non sono contestate, ossia che l'avv CP_1 era stato incaricato da Pt 2 TA di attivarsi per la riscossione del credito di euro 157.396,16, che aveva proceduto allo studio della pratica, redigendo il relativo atto di citazione, inviato in copia informale alla cliente. Ancorchè in una delle bozze della citazione trasmesse vi fosse inserita una data (probabilmente quella in cui era stata redatta dal legale) la stessa era priva di sottoscrizioni, mandato, attestazioni di deposito, dunque all'evidenza tale da non creare alcun affidamento circa l'instaurazione della causa, soprattutto con riferimento ad un legale rappresentante di società che, dalla corrispondenza in atti, risulta avesse esperienza di contenziosi e, dunque, delle relative modalità di sviluppo delle cause.
In tal senso, il fatto che il cliente (a fronte della richiesta di un 'report' sull'attività svolta) si sia visto trasmettere nel novembre del 2016 una copia informale dell'atto di citazione recante la data dell'11.09.2013 (ovvero di circa tre anni prima), priva di sottoscrizione, di mandato e di attestazioni di deposito e/o notifica, è circostanza chiaramente indicativa del fatto che le parti avevano verbalmente pattuito di non depositarla, giacchè Co altrimenti PT avrebbe a quel punto certamente replicato qualcosa, cioè si sarebbe lamentata del fatto che l'avvocato era stato fermo per tre anni.
Nel medesimo senso, peraltro, le email che precedono, fanno piuttosto propendere nel senso che la cliente, per conto della quale l'avv. CP_1 seguiva una molteplicità di contenziosi, intendesse soppesare i costi ed i benefici dell'azione al fine di valutare se fosse conveniente agire per tentare di recuperare il credito vantato. Non risulta invece che le parti avessero mai parlato del giudizio pendente dinanzi al Tribunale, né dei vari incombenti necessari per l'iscrizione a ruolo della causa.
A conferma di tale interpretazione deve considerarsi anche il fatto - affrontato con il secondo motivo di appello - che risulta dalla documentazione in atti che il 16.11.2017
l'avv. CP_1 consegnava nelle mani dello stesso legale rappresentante della Parte_1 tutta la documentazione inerente le varie pratiche, tra cui quella relativa CP_4 ' alla controversia con CP_6 per la quale risultavano soltanto il ricorso per D.I. con la relativa documentazione, e la perizia giurata CP_8 (cfr. doc. n. 11 di parte convenuta), non anche l'atto di citazione, di cui infatti era stata redatta solo una bozza mai notificata. Nonostante tale circostanza - da cui emergeva chiaramente che nessuna causa di merito fosse stata incardinata
contro
CP_6 per la riscossione del credito di Co euro 157.396,16 neanche venti giorni dopo, in data 06.12.2017, la Pt_2 decideva di risolvere consensualmente tutti i rapporti col proprio difensore, ammettendo di aver ricevuto la documentazione riferita alle pratiche poste in essere e, soprattutto, dichiarando e sottoscrivendo "di non avere null'altro a pretendere reciprocamente, l'uno dall'altro, a nessun titolo o ragione," dunque, anche in relazione alla posizione in oggetto
(cfr. doc. 7 di parte convenuta del primo grado). Tale clausola, contrariamente a quanto affermato dall'appellante, non è affatto di stile. In tema di interpretazione dell'accordo negoziale, le clausole di stile sono infatti costituite soltanto da quelle espressioni generiche, frequentemente contenute nei contratti o negli atti notarili, che per la loro eccessiva ampiezza e indeterminatezza rivelano la funzione di semplice completamento formale, mentre non può considerarsi tale la clausola che abbia un concreto contenuto volitivo ben determinato, riferibile allo specifico negozio posto in essere dalle parti (cfr.
Cass. n° 19876/2011). Nel caso di specie la rinuncia alle pretese reciproche si inserisce in un ben specifico atto di risoluzione consensuale del rapporto di contratto d'opera professionale con riferimento ad una pluralità di causa specificamente indicate, di cui la previa trasmissione degli atti redatti rappresentava chiara ricognizione. che Pt 2 Risulta dunque plausibile come correttamente statuito dal primo giudice
[... Co abbia temporeggiato fino a soprassedere dall'intraprendere l'azione giudiziaria di merito contro posto che quest'ultima, per stessa ammissione della parte, era CP_6
risultata inadempiente nel corso di tutto l'appalto, anche con riferimento a lavori già contabilizzati e aveva concluso la transazione intavolata all'esito del decreto ingiuntivo per la somma di euro 55.000,00 addivenendo alla rateizzazione del relativo pagamento, tutte circostanze che facevano propendere per una condizione di non particolare stabilità economica e liquidità.
A tali circostanze deve aggiungersi la complessiva valutazione della situazione Co patrimoniale di Pt 2 , condivisibilmente definita 'fragile' dal primo giudice, considerato che anche dall'esame della corrispondenza con il legale risultava che la società appellante vantava una molteplicità di pretese creditorie non riscosse.
Dalla documentazione prodotta in atti dalla parte appellata si evince inoltre che la società odierna appellante negli anni che vanno dal 2010 al 2013 si era vista limitare e/o progressivamente ridurre dai vari istituti di credito gli affidamenti ottenuti (doc 31,
32), fino all'intimazione nei suoi confronti da parte di banca CRF dell'immediato rientro per l'importo di euro 24.408,03 in linea capitale oltre interessi (doc 34) stante i ripetuti sconfinamenti. Anche l'esame dei vari conti bancari della società (doc 39, 40) permette di evidenziare la presenza di estratti conti negativi e dunque mancanza di liquidità della cooperativa, come comprovato anche dalla produzione dei vari solleciti di pagamento dei fornitori ricevuti nel periodo di interesse a iniziare dal 2011 (doc 41, 42, 43). E' poi pacifico che la società veniva messa a sofferenza bancaria' nel 2016.
La società appellante si trovava dunque in una situazione in cui era certamente opportuno che la stessa valutasse, insieme al difensore, l'opportunità o meno di intraprendere una causa, sicuramente lunga e costosa (dato che si trattava di crediti derivanti da lavori edilizi extra capitolato, non contabilizzati, che avrebbero reso necessario espletamento di CTU e dunque attivazione delle parti anche con il CTP), ma la cui fruttuosità effettiva al suo esito era assolutamente incerta.
A tale ultimo proposito risulta che la parte debitrice CP_6 aveva depositato l'ultimo bilancio nel 2013 (all. 3 della seconda memoria istruttoria dell'attrice) e si era gradualmente spogliata di tutti i suoi beni come da visura in atti. Ma anche prima delle vendite, via, via effettuate, i vari immobili della CP_6 risultavano gravati sia dalle ipoteche a garanzia dei crediti con le banche, sia dalle iscrizioni dei vari promissari acquirenti (come da ispezione ipotecaria all 4bis), di talchè, anche nel caso di esito positivo della causa, si prospettava una fase esecutiva potenzialmente infruttuosa, quanto comunque onerosa per la parte procedente.
Sulla base di tali elementi, è condivisibile quanto affermato dal Tribunale, ovvero che un'azione di merito non avrebbe conferito, obiettivamente, alla creditrice alcuna concreta utilità. Tali aspetti, unitamente al contenuto delle email sopra esaminati rendono dunque plausibile che la mancata notifica della citazione in questione sia stata frutto di una precisa scelta, condivisa dal cliente con l'avvocato, all'esito di una valutazione comparativa costi/benefici.
In linea con detta ricostruzione appaiono anche gli effettuati pagamenti fatti da PT
[... Co nei confronti dell'avv. CP_1 A far propendere per l'imputabilità alla causa di
.
merito di cui è controversia del solo acconto di cui alla notula 19/2011 del 9.09.2011 è
sia l'esplicita indicazione nell'oggetto dell'acconto per la causa di merito PT CP_9
[...] sia la corrispondenza dell'importo medio previsto per la fase di studio, rapportato allo scaglione parametrato al valore della causa in questione. Significativa è anche la collocazione temporale, che vede tale richiesta di pagamento essere fatta contestualmente alla richiesta (con notula 11/2011 del 9.09.2011) del 'saldo' per le attività fino a quel momento svolte ovvero la procedura monitoria, l'iscrizione ipotecaria, la conclusione di transazione per il pagamento dell'importo di cui all'ingiunzione. Ciò porta dunque ad escludere che la precedente richiesta di pagamento (di cui alla notula
9/2011 dell'8.07.2011) si riferisse al primo acconto versato per la causa di merito, come vorrebbe la parte appellante: nella relativa causale della notula di fa infatti riferimento ad acconto per l'assistenza e consulenza già prestata nella controversia con CP_6 ed a tale momento l'attività espletata per Parte_1 con riferimento alla posizione creditoria verso CP_6 era appunto la procedura monitoria. La notula in questione si colloca peraltro in concomitanza con l'iscrizione dell'ipoteca legale conseguente al decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo;
tutti adempimenti che avrebbero portato di lì a poco alla conclusione, con l'intervento dell'avv. CP_1 , della successiva transazione, all'esito della quale era appunto chiesto il saldo di dette attività ('saldo' che
Parte_4 il precedente 'acconto').
-Dunque, la richiesta in un arco temporale di circa sei anni di un solo acconto per la causa di merito relativa al recupero del credito per le opere extra capitolato, comprova quanto già sopra emerso sulla base di una molteplicità di univoci elementi indiziari: ovvero che all'iniziale incarico dato all'avv. CP_1 di recuperare tutti i crediti nei confronti di CP_6 era seguita da una parte l'azione monitoria per un importo per il quale era stato emesso un assegno 'a garanzia', mentre per la parte di credito relativo ai lavori extra capitolato era effettivamente seguito lo studio della questione, comprovato dalla redazione della bozza della citazione, seguito da vari incontri
(comprovati dalle email di cui si è detto) in funzione della valutazione della effettiva convenienza tenuto conto dei costi (immediati) della causa e della presumibile infruttuosità dell'eventuale fase esecutiva all'esito della sicuramente non breve lite giudiziaria.
Per tutte queste ragione entrambi i motivi di appello proposti devono essere respinti in tutte le loro articolazioni, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
-4.Le spese di lite Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza di parte appellante nei confronti dell'appellato e anche della terza chiamata. A tale ultimo proposito si osserva che in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (cfr. Cass. n.
31889/2019). Nel caso di specie la chiamata in garanzia nei confronti della compagnia di assicurazione in forza della polizza di assicurazione professionale, riproposta dall'avvocato CP_1 in via subordinata anche in grado di appello, deve ritenersi che sia discesa dalla domanda principale risultata infondata, senza che la chiamata sia risultata arbitraria o non pertinente, con conseguente onere degli appellanti di rifondere anche tali spese.
Le suddette spese si liquidano come in dispositivo ex D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia, (ricompreso nello scaglione da € 260.000,01 ed € 520.000,00 ex art. 10 co 2 c.p.c. trattandosi di ipotesi di cumulo oggettivo e non soggettivo di domande) e dell'impegno difensivo prestato
(medio), con esclusione della fase istruttoria, tecnicamente non espletata (in particolare: € 4.389 per la fase di studio, € 2.552 per la fase introduttiva, € 3.649 per la fase decisoria, pari a complessive euro 10.590,00).
Poiché il presente giudizio è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e l'impugnazione è stata respinta, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte della parte appellante, ove dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, ogni diversa eccezione disattesa e respinta, così statuisce:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 253/2022 del Tribunale di
Grosseto; e2) condanna l'appellante a rifondere a ciascuna delle parti appellate ( CP_1
Controparte_2 le spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna, in € 10.590,00 per compenso, da maggiorare del 15% per rimborso forfetario spese ed oltre IVA e CPA come per legge;
3) ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 - dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il gravame,
a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 27.05.2025 dalla Corte di Appello di Firenze su relazione della dott.ssa Paola Caporali.
Il Consigliere relatore Il Presidente
dott.ssa Paola Caporali dott.ssa Dania Mori
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni