Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 21/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1787 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Sezione Civile
Il Tribunale della Spezia, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Lucia Sebastiani Presidente dott. Ettore Di Roberto Giudice dott. Maurizio Drigani Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1787/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
Genova n. 162 (c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. RIVOSECCHI MIRCO C.F._1
(C.F. ) ed elettivamente domiciliata come in atti telematici;
C.F._2
e
, nato a [...] il [...] e residente in [...]
Ghiara n. 44 (c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RIVOSECCHI MIRCO C.F._3
(C.F. ed elettivamente domiciliato come in atti telematici;
CodiceFiscale_4
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio tra coniugi.
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso, depositato in data 16/09/2024, le parti hanno dedotto di aver contratto matrimonio Per concordatario in Portovenere (SP) e che dall'unione è nato il figlio (il 13/10/1994). I coniugi sono in regime di separazione dei beni.
I coniugi hanno altresì aggiunto che – a seguito di insanabili contrasti che hanno reso intollerabile la prosecuzione dell'unione coniugale – hanno presentato istanza di separazione consensuale, omologata dal Tribunale della Spezia, con decreto del 10/10/1996. Hanno inoltre riferito che non è ripresa la convivenza e che sono trascorsi almeno 6 mesi dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale. Sussistendo i requisiti di legge, hanno pertanto chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“-i coniugi non hanno più ripreso la convivenza more uxorio e la ricostituzione dell'unita materiale e spirituale tra loro e oggi definitivamente ed irrimediabilmente compromessa, potranno, pertanto, fissare rispettivamente la propria residenza dove riterranno più opportuno;
- le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro ad alcun titolo o ragione essendo gli stessi economicamente indipendenti;
- i coniugi dichiarano di non avere beni mobili registrati in comune/comproprietà;
- il sig. e esclusivo proprietario dell'immobile sito in La Spezia alla via della Ghiara n. 44, CP_1
per acquisto fattone in data 10.10.1996, giusto rogito a firma del Dott. , notaio Persona_2
in La Spezia.
La sig.ra è esclusiva proprietaria dell'immobile sito in La Spezia alla via Genova n. 162 Parte_1
per acquisto fattone in data 07.08.1991, giusto rogito a firma Dott. notaio in La Persona_3
Spezia.
- I coniugi dichiarano di voler trasferire l'un l'altro, reciprocamente, le suddette proprietà immobiliari si da convenirsi che: la sig.ra trasferisce al sig. l'intera proprietà dell'immobile sito in La Spezia alla Parte_1 CP_1
via Genova n. 162 e così meglio descritto: un appartamento ad uso abitazione contraddistinto con il numero interno 8 posto al piano primo in ascendere, composto detto appartamento di: ingresso, disimpegno, cucina, due camere, gabinetto-bagno, ripostiglio e un balcone. Confini: sopra con proprietà del venditore, sotto cin proprietà del venditore, dai lati con pianerottolo e vano scale con proprietà con aria su piazzale condominiale. Pt_2
Dati catastali: l'appartamento è censito al NCEU del Comune della Spezia alla partita n. 3485 e distinto al fg. 11, mapp. 373, sub. 31, via Genova n. 162, piano 1°, zona censuaria 2, cat. A/3, classe
4, vani catastali 4, rendita catastale lire 1.440,00.
La parte dichiara che la casa di cui le porzioni, con questo atto trasferite, fanno parte, consta di piano terreno rialzato e di ulteriori quattro piani, è sprovvisto di ascensore ed è dotato di impianto di riscaldamento centrale e termosifone in comune con l'adiacente fabbricato di via Genova n. 160.
L'immobile è pervenuto alla sig.ra giusto atto a rogito Notaio il Parte_1 Persona_3
07.08.1991, rep. 90457, raccolta n. 8189.
Il notaio ha provveduto alla registrazione dell'atto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale della Spezia in data 06.08.1991 al n. 1913, per poi procedere alla trascrizione della compravendita in data 13.08.1991 al n. 3683.
La sig.ra dichiara che il bene trasferito è libero da ipoteche, pignoramenti e da Parte_1 qualsivoglia altro vincolo che ne diminuisca il valore e/o l'utilizzo.
Parte venditrice, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, che il suddetto immobile è stato regolarmente denunciato nelle dichiarazioni fino ad oggi presentate e che sino ad oggi l'immobile non è stato oggetto di alcun tipo di modifica per la quale si rendesse necessario il preventivo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative.
La Parte venditrice espressamente dichiara ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della Legge n. 47/1985 che l'immobile in parte narrativa meglio identificato non è affetto da irregolarità edilizia o urbanistica con riferimento al disposto di cui all'art. 4, 4° comma del D.L. 200/89.
- Il sig. trasferisce alla sig.ra l'intera proprietà dell'immobile sito in La Spezia CP_1 Parte_1
alla località La Chiappa alla via della Ghiara n. 44 e così meglio descritto: appartamento al piano terra composto da ingresso, camera, cucina, bagno e ripostiglio;
confini: sopra proprietà , sotto il suolo, ai lati via della Ghiara proprietà condominiale, Pt_3
condominio via della Ghiara n. 42, salvo altri;
dati catastali: al NCEU di La Spezia alla partita 14359, foglio 11, n. 282/12, via della Ghiara n. 22,
P.T., Z.C. 2, cat. A/4, cl. 3, vani 3, R.C. 1.231,00.
L'immobile è pervenuto al sig. giusto atto a rogito Dott. , notaio in CP_1 Persona_2
Levanto in data 10.10.1986, rep. 4906, raccolta 1670. Il notaio ha provveduto alla registrazione dell'atto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale della Spezia in data 29.10.1996 al n. 2278, si è poi proceduto alla trascrizione della compravendita in data 11.10.1996 al n. R.G. 5443.
Il sig. dichiara che il bene trasferito è libero da ipoteche, pignoramenti e da qualsivoglia CP_1 altro vincolo che ne diminuisca il valore e/o l'utilizzo.
Parte venditrice dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, che il suddetto immobile è stato regolarmente denunciato nelle dichiarazioni fino ad oggi presentate e che sino ad oggi l'immobile non è stato oggetto di alcun tipo di modifica per la quale si rendesse necessario il preventivo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative ad eccezione della denuncia di variazione presentata degli spazi interni di ristrutturazione presentata all'Agenzia del territorio in data 15.11.2006, ai sensi dell'art. 1, comma
336 della Legge 311/2004.
La Parte venditrice espressamente dichiara ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della Legge n. 47/1985 che l'immobile in parte narrativa meglio identificato non è affetto da irregolarità edilizia o urbanistica con riferimento al disposto di cui all'art. 4, 4° comma del D.L. 200/89.
- Le parti si impegnano ed obbligano a raccogliere e a confermare il trasferimento delle indicate quote di proprietà immobiliari innanzi al Dott. , notaio in Sarzana, entro tre mesi Persona_4
dalla data di omologa del presente procedimento, anche al fine di permettere le opportune trascrizioni presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le parti intendono tali trasferimenti esentati dal pagamento dell'imposta di registro e da ogni altro tributo a termini dell'art. 19 della legge 74/1987, i trasferimenti immobiliari convenuti tra le parti si intendono effettuati in applicazione dell'art. 12 della legge 154/1988 con riferimento dell'art. 52
D.P.R. 131/1986 con dispensa dal Conservatore dell'iscrizione dell'ipoteca legale.
Tutte le spese anche notarili, relative alle registrazioni ed ai trasferimenti della proprietà degli immobili sopra meglio identificati, sono ad esclusivo carico del sig. CP_1
Per
- Il figlio è maggiorenne ed ha stabile impiego lavorativo;
ad oggi vive nella casa coniugale di via Genova n. 162, presso la di lui madre, contribuendo all'andamento famigliare”.
All'udienza del 04.12.2202 il Giudice relatore ha proceduto a esperire -senza esito positivo- il tentativo di conciliazione tra i coniugi.
L'udienza del 14/01/2025 dinanzi al Giudice relatore si è tenuta ex art. 127 ter c.p.c. con deposito di note scritte dei coniugi di modifica/integrazione delle condizioni di cui al ricorso.
La causa, previa acquisizione del parere di competenza da parte del Pubblico Ministero, è stata quindi rimessa alla decisione del Collegio. Ai sensi degli artt. 1 e 3, n. 2 lett. b), della legge 1 dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere pronunciato qualora si accerti che “la comunione spirituale e materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita”, nel caso in cui “è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto [...]”, purché la separazione si sia protratta ininterrottamente da “almeno dodici mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile”.
Nel caso in esame ricorrono i suddetti presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti.
La ferma opposizione dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza, manifestata sin dagli atti introduttivi e confermata per tutto il corso del processo, nonché la mancanza di possibilità di una riconciliazione fra i coniugi accertata all'udienza di comparizione, rendono evidente la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2 legge n. 898/1970 per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2), lett. b), dato che la separazione dei coniugi si è protratta ininterrottamente per oltre il termine previsto dalla legge a far tempo dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale e fino alla proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed entrambi i coniugi hanno confermato in udienza dinanzi al Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra loro non può essere ricostituita.
Tanto basta per accogliere la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Per quel che concerne gli accordi raggiunti dalle parti, questi possono dunque senz'altro trovare corso, non essendovi motivi per discostarsene. Invero, le condizioni ivi stabilite non appaiono in contrasto con norme imperative.
Per Viene poi dato atto del raggiungimento, da parte del figlio maggiorenne , della autosufficienza economica che gli permette di provvedere autonomamente alle proprie esigenze di vita.
Nulla dispone in punto di spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale della Spezia, come sopra costituito, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 2, 3 e 5 della legge n. 898/1970 e l'art. 473-bis.51 c.p.c., così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i coniugi Parte_1
e in Portovenere (Sp) in data 07/06/1992 e trascritto nei Registri degli atti
[...] CP_1
di matrimonio del predetto Comune di Portovenere dell'anno 1992, al n. 26, parte II, serie A, alle condizioni concordate fra le parti nelle note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza ex art
127 ter c.p.c. e di seguito riportate di cui si prende atto:
“-i coniugi non hanno più ripreso la convivenza more uxorio e la ricostituzione dell'unita materiale e spirituale tra loro e oggi definitivamente ed irrimediabilmente compromessa, potranno, pertanto, fissare rispettivamente la propria residenza dove riterranno più opportuno;
- le parti dichiarano di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altro ad alcun titolo o ragione essendo gli stessi economicamente indipendenti;
- i coniugi dichiarano di non avere beni mobili registrati in comune/comproprietà;
- il sig. e esclusivo proprietario dell'immobile sito in La Spezia alla via della Ghiara n. 44, CP_1
per acquisto fattone in data 10.10.1996, giusto rogito a firma del Dott. , notaio Persona_2
in La Spezia.
La sig.ra è esclusiva proprietaria dell'immobile sito in La Spezia alla via Genova n. 162 Parte_1
per acquisto fattone in data 07.08.1991, giusto rogito a firma Dott. notaio in La Persona_3
Spezia.
- I coniugi dichiarano di voler trasferire l'un l'altro, reciprocamente, le suddette proprietà immobiliari si da convenirsi che: la sig.ra trasferisce al sig. l'intera proprietà dell'immobile sito in La Spezia alla Parte_1 CP_1
via Genova n. 162 e così meglio descritto: un appartamento ad uso abitazione contraddistinto con il numero interno 8 posto al piano primo in ascendere, composto detto appartamento di: ingresso, disimpegno, cucina, due camere, gabinetto-bagno, ripostiglio e un balcone.
Confini: sopra con proprietà del venditore, sotto cin proprietà del venditore, dai lati con pianerottolo e vano scale con proprietà con aria su piazzale condominiale. Pt_2
Dati catastali: l'appartamento è censito al NCEU del Comune della Spezia alla partita n. 3485 e distinto al fg. 11, mapp. 373, sub. 31, via Genova n. 162, piano 1°, zona censuaria 2, cat. A/3, classe
4, vani catastali 4, rendita catastale lire 1.440,00. La parte dichiara che la casa di cui le porzioni, con questo atto trasferite, fanno parte, consta di piano terreno rialzato e di ulteriori quattro piani, è sprovvisto di ascensore ed è dotato di impianto di riscaldamento centrale e termosifone in comune con l'adiacente fabbricato di via Genova n. 160.
L'immobile è pervenuto alla sig.ra giusto atto a rogito Notaio il Parte_1 Persona_3
07.08.1991, rep. 90457, raccolta n. 8189.
Il notaio ha provveduto alla registrazione dell'atto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale della Spezia in data 06.08.1991 al n. 1913, per poi procedere alla trascrizione della compravendita in data 13.08.1991 al n. 3683.
La sig.ra dichiara che il bene trasferito è libero da ipoteche, pignoramenti e da Parte_1 qualsivoglia altro vincolo che ne diminuisca il valore e/o l'utilizzo.
Parte venditrice, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, che il suddetto immobile è stato regolarmente denunciato nelle dichiarazioni fino ad oggi presentate e che sino ad oggi l'immobile non è stato oggetto di alcun tipo di modifica per la quale si rendesse necessario il preventivo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative.
La Parte venditrice espressamente dichiara ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della Legge n. 47/1985 che l'immobile in parte narrativa meglio identificato non è affetto da irregolarità edilizia o urbanistica con riferimento al disposto di cui all'art. 4, 4° comma del D.L. 200/89.
- Il sig. trasferisce alla sig.ra l'intera proprietà dell'immobile sito in La Spezia CP_1 Parte_1
alla località La Chiappa alla via della Ghiara n. 44 e così meglio descritto: appartamento al piano terra composto da ingresso, camera, cucina, bagno e ripostiglio;
confini: sopra proprietà , sotto il suolo, ai lati via della Ghiara proprietà condominiale, Pt_3
condominio via della Ghiara n. 42, salvo altri;
dati catastali: al NCEU di La Spezia alla partita 14359, foglio 11, n. 282/12, via della Ghiara n. 22,
P.T., Z.C. 2, cat. A/4, cl. 3, vani 3, R.C. 1.231,00.
L'immobile è pervenuto al sig. giusto atto a rogito Dott. , notaio in CP_1 Persona_2
Levanto in data 10.10.1986, rep. 4906, raccolta 1670.
Il notaio ha provveduto alla registrazione dell'atto di trasferimento presso l'Agenzia delle Entrate-
Ufficio Provinciale della Spezia in data 29.10.1996 al n. 2278, si è poi proceduto alla trascrizione della compravendita in data 11.10.1996 al n. R.G. 5443.
Il sig. dichiara che il bene trasferito è libero da ipoteche, pignoramenti e da qualsivoglia CP_1 altro vincolo che ne diminuisca il valore e/o l'utilizzo.
Parte venditrice dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 04.01.1968 n. 15, che il suddetto immobile è stato regolarmente denunciato nelle dichiarazioni fino ad oggi presentate e che sino ad oggi l'immobile non è stato oggetto di alcun tipo di modifica per la quale si rendesse necessario il preventivo rilascio di autorizzazioni o concessioni amministrative ad eccezione della denuncia di variazione presentata degli spazi interni di ristrutturazione presentata all'Agenzia del territorio in data 15.11.2006, ai sensi dell'art. 1, comma
336 della Legge 311/2004.
La Parte venditrice espressamente dichiara ai sensi del 3° comma dell'art. 40 della Legge n. 47/1985 che l'immobile in parte narrativa meglio identificato non è affetto da irregolarità edilizia o urbanistica con riferimento al disposto di cui all'art. 4, 4° comma del D.L. 200/89.
- Le parti si impegnano ed obbligano a raccogliere e a confermare il trasferimento delle indicate quote di proprietà immobiliari innanzi al Dott. , notaio in Sarzana, entro tre mesi Persona_4
dalla data di omologa del presente procedimento, anche al fine di permettere le opportune trascrizioni presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.
Le parti intendono tali trasferimenti esentati dal pagamento dell'imposta di registro e da ogni altro tributo a termini dell'art. 19 della legge 74/1987, i trasferimenti immobiliari convenuti tra le parti si intendono effettuati in applicazione dell'art. 12 della legge 154/1988 con riferimento dell'art. 52
D.P.R. 131/1986 con dispensa dal Conservatore dell'iscrizione dell'ipoteca legale.
Tutte le spese anche notarili, relative alle registrazioni ed ai trasferimenti della proprietà degli immobili sopra meglio identificati, sono ad esclusivo carico del sig. CP_1
Per
- Il figlio è maggiorenne ed ha stabile impiego lavorativo;
ad oggi vive nella casa coniugale di via Genova n. 162, presso la di lui madre, contribuendo all'andamento famigliare”;
- prende atto di ogni altro accordo intervenuto tra le parti;
- nulla dispone in punto di spese.
Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente
Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
La Spezia, così deciso nella Camera di Consiglio del 16.01.2025, su relazione del dott. Drigani.
Il Giudice est. Il Presidente
dott. Maurizio Drigani dott.ssa Lucia Sebastiani