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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 16/10/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 2193 /2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2193 /2024 promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , in Pella, in Parte_1 Controparte_1 data 20.07.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune per l'anno 2014 al n. 2, parte II, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile di detto comune.
Nulla disporre in termini di assegni divorzili stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
La Signora si impegna a trasferire la proprietà dell'auto Nissa Juke EP429YE; Pt_1 Disporre la perdita del cognome da parte della moglie..” CP_1
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Pella in data Parte_1 Controparte_1
20/07/2014 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A anno 2014. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 19/07/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 34/2025 emessa il giorno 21/12/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 17/09/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 17/09/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 34/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pella in data 20/07/2014 da
[...]
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Pt_1 Controparte_1 comune al n. 2, parte II, serie A anno 2014. 2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pella di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA SEZIONE CIVILE Composto dai magistrati: Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE Dott. Rossella Incardona GIUDICE Dott. Maria Amoruso GIUDICE REL. ED EST. Ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. r.g. v.g. 2193 /2024 promossa da:
(c.f. , nata in [...] il [...]. Parte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE – E
(c.f. ) nato a [...] il [...]. Controparte_1 C.F._2 Con il patrocinio dell'Avv. TRAVAGLINI KATIA e domicilio eletto presso lo studio del difensore.
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO - Avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per i ricorrenti:
“Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai coniugi e , in Pella, in Parte_1 Controparte_1 data 20.07.2014, trascritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune per l'anno 2014 al n. 2, parte II, mandando alla cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello stato civile di detto comune.
Nulla disporre in termini di assegni divorzili stante l'autosufficienza economica di entrambi i coniugi;
La Signora si impegna a trasferire la proprietà dell'auto Nissa Juke EP429YE; Pt_1 Disporre la perdita del cognome da parte della moglie..” CP_1
Per il P.M.:
“conclude per l'accoglimento del ricorso”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio civile in Pella in data Parte_1 Controparte_1
20/07/2014 con atto iscritto nei registri dello stato civile del predetto comune al n. 2, parte II, serie A anno 2014. Dall'unione matrimoniale non sono nati figli. Con ricorso ex artt. 473-bis.49, 473-bis.51 c.p.c. depositato il 19/07/2024, i coniugi hanno chiesto la dichiarazione di separazione personale e, decorsi i termini di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, hanno altresì chiesto la dichiarazione di scioglimento del matrimonio. Con sentenza n. 34/2025 emessa il giorno 21/12/2024 il Tribunale di Novara ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con ordinanza emessa in pari data, ha rimesso la causa sul ruolo per trattare la domanda di divorzio, assegnando il termine per il deposito di note scritte sino al 17/09/2025. Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione delle parti avanti al Giudice relatore per l'udienza del 17/09/2025, le parti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe riportate. Il Giudice relatore ha pertanto trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Tribunale in camera di consiglio, previa acquisizione del parere del P.M. Il ricorso deve essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n.898, per come da ultimo modificata dall'art. 27, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149. La separazione dei coniugi, invero, è stata dichiarata con la sentenza di separazione consensuale n. 34/2025 emessa dal Tribunale di Novara nell'ambito del procedimento in epigrafe indicato, passata in giudicato. Lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Giudice relatore. Si presume la continuità dello stato di separazione, essendo la domanda proposta congiuntamente. Quanto alle spese di lite, il Tribunale osserva che con la sentenza di separazione, in considerazione della proposizione di domanda cumulata di separazione e divorzio, la regolamentazione delle spese è stata riservata alla presente fase. La proposizione congiunta del ricorso giustifica la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di NOVARA, Sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e , con l'intervento del Pubblico Parte_1 Controparte_1
Ministero, così provvede: 1. dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Pella in data 20/07/2014 da
[...]
e con atto trascritto nei registri dello stato civile del predetto Pt_1 Controparte_1 comune al n. 2, parte II, serie A anno 2014. 2. prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
4. dichiara che la moglie perde il cognome del marito che aveva aggiunto al proprio a seguito del matrimonio;
5. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Pella di provvedere alle incombenze di legge;
6. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data 2/10/2025
IL PRESIDENTE dott. Andrea Ghinetti IL GIUDICE REL. ED EST. Dott.ssa Maria Amoruso
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