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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. nr. 2130/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica, nella persona del presidente dott. Marcello Buscema, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 del DPR n. 115/2002, 15 del D.Lgs
150/2011 e 281 decies cpc avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Frosinone emesso il 16/09/2024 dal Giudice dell'esecuzione designato alla trattazione del procedimento esecutivo presso terzi proposto da:
- , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Maccarone, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, Via di Villa Grazioli 15, giusta procura alle liti in atti
NEI CONFRONTI DI
- ( N.E.P. del Tribunale di Frosinone), Controparte_1 CP_2
in persona del p.t. CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - Con ricorso in data 11/10/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto 16/09/2024 col quale il Giudice civile dell'esecuzione ha liquidato all' dell'intestato Tribunale per CP_4
l'attività espletata nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al nr. 784/2024 R.G.E. il compenso di € 3.000,00 ex art. 122 del d.P.R. nr.
1229/1959 (oltre iva e accessori di legge), sostenendone l'erroneità.
In particolare, l'opponente, dopo aver ripercorso le varie fasi del pignoramento, ha criticato la liquidazione del Giudice per aver calcolato il compenso sulla base dell'importo del credito pignorato, pari ad € 97.652,35 anziché della minor somma di € 1.775,67 risultante dalla dichiarazione resa, ancorchè tardivamente, dal terzo pignorato.
Da qui l'odierno ricorso teso ad annullare il decreto di liquidazione e, per l'effetto, a voler rideterminare il compenso dell' nella misura Parte_2
correttamente parametrata in base alla dichiarazione resa dal terzo.
2 – Si è costituito in giudizio il per contrastare la Controparte_1
domanda avversaria, chiedendone il rigetto col favore delle spese processuali.
3 – Con un unico motivo di opposizione la difesa dell'istituto di credito ha lamentato l'operato del Giudice dell'esecuzione il quale, nonostante fosse intervenuta la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 cpc, aveva liquidato il compenso dell' sulla base del credito precettato e non, come avrebbe CP_4
dovuto fare, del minor importo risultante dalla dichiarazione.
Per una completa ricostruzione della vicenda occorre richiamare, innanzitutto, la disciplina che governa l'attività degli ufficiali giudiziari, contenuta nel d.P.R. nr. 1229/1959 la quale, all'art. 122, stabilisce le modalità e i criteri per determinarne la retribuzione che, per quanto qui interessa, si trascrivono:
“Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: … Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
… b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159- ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.”.
Tale articolato, invero, parametra il compenso dell'ufficiale giudiziario per l'attività compiuta nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi al valore di assegnazione dei crediti pignorati in una percentuale variabile dal 6% al 4% in ragione di detto valore, per poi regolamentare il diverso caso dell'estinzione della procedura esecutiva, all'esito della quale il compenso “è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede”.
In buona sostanza, il quadro normativo appena delineato pone come parametro di calcolo del compenso dell'ufficiale giudiziario, prioritariamente, il “valore del credito pignorato”, corrispondente all'effettiva utilità che il creditore pignorante trae dalla procedura e, quindi, dall'attività dell'ufficiale giudiziario, mentre il
“valore del credito per cui si procede” ha un carattere sussidiario e, comunque, opera solo se tale valore è inferiore.
Anche la previsione del compenso nella misura del 6%, di cui al comma primo, n.
3 del cennato art. 122, risponde alla medesima logica di correlare la quantificazione del compenso dell'ufficiale giudiziario al valore del ricavato della vendita ovvero al valore di assegnazione dei crediti pignorati, valorizzando pertanto il rapporto tra il compenso e l'utilità che il creditore trae dall'esecuzione.
Sarebbe infatti irragionevole ipotizzare che l'ufficiale giudiziario possa percepire un compenso disallineato rispetto al risultato dell'esecuzione, ma direttamente correlato al valore del credito precettato, col rischio di dover sopportare un ulteriore costo anche nel caso in cui l'esito dell'esecuzione sia del tutto infruttuoso.
4 – Nel caso qui scrutinato, avviata la procedura esecutiva presso terzi, l'istituto ha iscritto a ruolo il pignoramento rimanendo in attesa della dichiarazione del terzo pignorato ( ), che è poi intervenuta dopo la scadenza del Controparte_5
termine fissato dal Giudice dell'esecuzione, il quale, giusta il mancato deposito dell'istanza di assegnazione da parte del creditore procedente, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e ha estinto la procedura. Tuttavia, quando il creditore procede a norma dell'art. 492 bis cpc, l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 543, comma 7, cpc, “… consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
Vero è che l'istituto di credito avrebbe dovuto presentare al Giudice dell'esecuzione, decorso il termine previsto dall'art. 501 cpc, l'istanza di fissazione dell'udienza e di assegnazione delle somme pignorate;
ma è altrettanto vero che tale omissione non influisce negativamente sul criterio di determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario, tanto è vero che lo stesso
Giudice dell'esecuzione, avvedutosi che il terzo esecutato non aveva reso la dichiarazione, ha concesso un nuovo termine al creditore per invitare il terzo a rendere la dichiarazione.
Tale dichiarazione, però, è intervenuta dopo la scadenza del nuovo termine concesso dal Giudice, ma tale ritardo non poteva penalizzare il creditore procedente nel criterio di calcolo del compenso dell'ufficiale giudiziario, posto che normativamente l'art. 122 del citato decreto presidenziale parametra il compenso dell'ufficiale giudiziario al “valore del credito pignorato” e non quello del credito per cui si procede, derivandone che quest'ultimo criterio utilizzato dal Giudice dell'esecuzione non appare conforme al dettato normativo.
5 – In definitiva, il compenso liquidato dal Giudice dell'esecuzione pari ad €
3.000,00 rispondente all'importo massimo previsto dal comma 4 del ridetto art. 122 è illegittimo, dovendosi invece concludere che il giusto compenso dovuto all'ufficiale giudiziario sia pari ad € 106,54 pari al 6% del valore del credito pignorato (€ 1.775,67). Le spese del presente procedimento, stante la obiettiva peculiarità del caso trattato e la novità della questione, vanno interamente compensate.
PQM
Il Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così decide:
REVOCA il decreto 16/09/2024 emesso dal Giudice dell'esecuzione e, per l'effetto,
come compenso l'importo di € 106,54. CP_6
COMPENSA le spese processuali.
Frosinone, 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Marcello Buscema
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
in composizione monocratica, nella persona del presidente dott. Marcello Buscema, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nel procedimento civile ex artt. 170 del DPR n. 115/2002, 15 del D.Lgs
150/2011 e 281 decies cpc avverso il decreto di liquidazione dei compensi dell'Ufficio N.E.P. del Tribunale di Frosinone emesso il 16/09/2024 dal Giudice dell'esecuzione designato alla trattazione del procedimento esecutivo presso terzi proposto da:
- , in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1
rappresentata e difesa dagli avv. Benedetto Gargani e Guido Maccarone, con domicilio eletto nel loro studio in Roma, Via di Villa Grazioli 15, giusta procura alle liti in atti
NEI CONFRONTI DI
- ( N.E.P. del Tribunale di Frosinone), Controparte_1 CP_2
in persona del p.t. CP_3
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato
RESISTENTE CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - Con ricorso in data 11/10/2024 ha proposto Parte_1
opposizione avverso il decreto 16/09/2024 col quale il Giudice civile dell'esecuzione ha liquidato all' dell'intestato Tribunale per CP_4
l'attività espletata nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi iscritta al nr. 784/2024 R.G.E. il compenso di € 3.000,00 ex art. 122 del d.P.R. nr.
1229/1959 (oltre iva e accessori di legge), sostenendone l'erroneità.
In particolare, l'opponente, dopo aver ripercorso le varie fasi del pignoramento, ha criticato la liquidazione del Giudice per aver calcolato il compenso sulla base dell'importo del credito pignorato, pari ad € 97.652,35 anziché della minor somma di € 1.775,67 risultante dalla dichiarazione resa, ancorchè tardivamente, dal terzo pignorato.
Da qui l'odierno ricorso teso ad annullare il decreto di liquidazione e, per l'effetto, a voler rideterminare il compenso dell' nella misura Parte_2
correttamente parametrata in base alla dichiarazione resa dal terzo.
2 – Si è costituito in giudizio il per contrastare la Controparte_1
domanda avversaria, chiedendone il rigetto col favore delle spese processuali.
3 – Con un unico motivo di opposizione la difesa dell'istituto di credito ha lamentato l'operato del Giudice dell'esecuzione il quale, nonostante fosse intervenuta la dichiarazione del terzo ai sensi dell'art. 547 cpc, aveva liquidato il compenso dell' sulla base del credito precettato e non, come avrebbe CP_4
dovuto fare, del minor importo risultante dalla dichiarazione.
Per una completa ricostruzione della vicenda occorre richiamare, innanzitutto, la disciplina che governa l'attività degli ufficiali giudiziari, contenuta nel d.P.R. nr. 1229/1959 la quale, all'art. 122, stabilisce le modalità e i criteri per determinarne la retribuzione che, per quanto qui interessa, si trascrivono:
“Gli ufficiali giudiziari sono retribuiti: … Quando si procede alle operazioni di pignoramento presso terzi a norma dell'articolo 492-bis del codice di procedura civile o di pignoramento mobiliare, gli ufficiali giudiziari sono retribuiti mediante un ulteriore compenso, che rientra tra le spese di esecuzione ed è dimezzato nel caso in cui le operazioni non vengano effettuate entro quindici giorni dalla richiesta, stabilito dal giudice dell'esecuzione:
… b) in una percentuale del 6 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati ai sensi degli articoli 492-bis del codice di procedura civile fino ad euro 10.000,00, in una percentuale del 4 per cento sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati da euro 10.001,00 fino ad euro 25.000,00 ed in una percentuale del 3 per cento sull'importo superiore.
In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159- ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.
In ogni caso il compenso dell'ufficiale giudiziario calcolato ai sensi dei commi secondo, terzo e quarto non può essere superiore ad un importo pari al 5 per cento del valore del credito per cui si procede e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00.”.
Tale articolato, invero, parametra il compenso dell'ufficiale giudiziario per l'attività compiuta nell'ambito della procedura di pignoramento presso terzi al valore di assegnazione dei crediti pignorati in una percentuale variabile dal 6% al 4% in ragione di detto valore, per poi regolamentare il diverso caso dell'estinzione della procedura esecutiva, all'esito della quale il compenso “è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede”.
In buona sostanza, il quadro normativo appena delineato pone come parametro di calcolo del compenso dell'ufficiale giudiziario, prioritariamente, il “valore del credito pignorato”, corrispondente all'effettiva utilità che il creditore pignorante trae dalla procedura e, quindi, dall'attività dell'ufficiale giudiziario, mentre il
“valore del credito per cui si procede” ha un carattere sussidiario e, comunque, opera solo se tale valore è inferiore.
Anche la previsione del compenso nella misura del 6%, di cui al comma primo, n.
3 del cennato art. 122, risponde alla medesima logica di correlare la quantificazione del compenso dell'ufficiale giudiziario al valore del ricavato della vendita ovvero al valore di assegnazione dei crediti pignorati, valorizzando pertanto il rapporto tra il compenso e l'utilità che il creditore trae dall'esecuzione.
Sarebbe infatti irragionevole ipotizzare che l'ufficiale giudiziario possa percepire un compenso disallineato rispetto al risultato dell'esecuzione, ma direttamente correlato al valore del credito precettato, col rischio di dover sopportare un ulteriore costo anche nel caso in cui l'esito dell'esecuzione sia del tutto infruttuoso.
4 – Nel caso qui scrutinato, avviata la procedura esecutiva presso terzi, l'istituto ha iscritto a ruolo il pignoramento rimanendo in attesa della dichiarazione del terzo pignorato ( ), che è poi intervenuta dopo la scadenza del Controparte_5
termine fissato dal Giudice dell'esecuzione, il quale, giusta il mancato deposito dell'istanza di assegnazione da parte del creditore procedente, ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e ha estinto la procedura. Tuttavia, quando il creditore procede a norma dell'art. 492 bis cpc, l'ufficiale giudiziario, ai sensi dell'art. 543, comma 7, cpc, “… consegna senza ritardo al creditore il verbale, il titolo esecutivo ed il precetto, e si applicano le disposizioni di cui al quarto comma. Decorso il termine di cui all'articolo 501, il creditore pignorante e ognuno dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo possono chiedere l'assegnazione o la vendita delle cose mobili o l'assegnazione dei crediti.
Sull'istanza di cui al periodo precedente il giudice fissa l'udienza per l'audizione del creditore e del debitore e provvede a norma degli articoli 552 o 553”.
Vero è che l'istituto di credito avrebbe dovuto presentare al Giudice dell'esecuzione, decorso il termine previsto dall'art. 501 cpc, l'istanza di fissazione dell'udienza e di assegnazione delle somme pignorate;
ma è altrettanto vero che tale omissione non influisce negativamente sul criterio di determinazione del compenso dell'ufficiale giudiziario, tanto è vero che lo stesso
Giudice dell'esecuzione, avvedutosi che il terzo esecutato non aveva reso la dichiarazione, ha concesso un nuovo termine al creditore per invitare il terzo a rendere la dichiarazione.
Tale dichiarazione, però, è intervenuta dopo la scadenza del nuovo termine concesso dal Giudice, ma tale ritardo non poteva penalizzare il creditore procedente nel criterio di calcolo del compenso dell'ufficiale giudiziario, posto che normativamente l'art. 122 del citato decreto presidenziale parametra il compenso dell'ufficiale giudiziario al “valore del credito pignorato” e non quello del credito per cui si procede, derivandone che quest'ultimo criterio utilizzato dal Giudice dell'esecuzione non appare conforme al dettato normativo.
5 – In definitiva, il compenso liquidato dal Giudice dell'esecuzione pari ad €
3.000,00 rispondente all'importo massimo previsto dal comma 4 del ridetto art. 122 è illegittimo, dovendosi invece concludere che il giusto compenso dovuto all'ufficiale giudiziario sia pari ad € 106,54 pari al 6% del valore del credito pignorato (€ 1.775,67). Le spese del presente procedimento, stante la obiettiva peculiarità del caso trattato e la novità della questione, vanno interamente compensate.
PQM
Il Presidente del Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, eccezione e deduzione, così decide:
REVOCA il decreto 16/09/2024 emesso dal Giudice dell'esecuzione e, per l'effetto,
come compenso l'importo di € 106,54. CP_6
COMPENSA le spese processuali.
Frosinone, 17 luglio 2025
Il Presidente
Dott. Marcello Buscema