Art. 1.
Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , sono devolute al Ministero della difesa.
Le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei riguardi delle Commissioni per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per le ricompense, istituite ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518 , sono devolute al Ministero della difesa.