Ordinanza cautelare 11 giugno 2021
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 28/02/2025, n. 701 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 701 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00701/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00768/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 768 del 2021, proposto da
CI RA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giancarlo Tanzarella, Elena Tanzarella e Rosanna Macis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Milano presso lo studio dell’avv. Giancarlo Tanzarella, via Senato n. 37;
contro
Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin ed Elena Maria Ferradini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla n. 6;
per l’annullamento
- del provvedimento 8 marzo 2021, protocollo 9/03/2021.0127754.U adottato dal Dirigente dell’Area S.U.E. - Unità Territoriale 1-4 - Municipio 2 del Comune di Milano, recante “ Diniego della richiesta di permesso di costruire presentata in data 15.12.2020 – pratica PG 517314/2020 – Progr. 16352/2020 – e successiva integrazione ”.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) - il dott. Tito Aru e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
La signora CI RA è proprietaria di un’unità immobiliare costituente la porzione di sottotetto affacciantesi sul retro dell’immobile sito in Milano, viale Monza 19.
L’edificio ricade in tessuto urbanistico qualificato TUC dal vigente PGT.
Con istanza del 15 dicembre 2020 la ricorrente presentava al competente ufficio comunale richiesta per il rilascio del permesso di costruire per il recupero ai fini abitativi del sottotetto, con formazione di n. 2 nuove unità abitative.
Con comunicazione ex art. 10 bis l. 241/90 in data 21 gennaio 2021, il Comune di Milano dava notizia alla signora RA della non ammissibilità del progetto di recupero presentato “ stante il non rispetto dell’art. 9 DM 1444/68 e dell’art. 86RE e della mancanza della verifica di progetto del rispetto delle previsioni dell’art. 110 RE ”.
Malgrado la presentazione di articolate osservazione, col provvedimento di diniego dell’8 marzo 2021, oggetto del presente gravame, l’ufficio comunale ha respinto – sostanzialmente per le stesse ragioni di cui al preavviso di rigetto – la richiesta edificatoria della ricorrente.
Di qui, avverso l’atto di diniego, il ricorso in esame, con richiesta di annullamento – previa sospensione - dell’atto impugnato, e favore delle spese.
Per resistere all’impugnazione si è costituito il Comune di Milano che, con difese scritte, dopo aver replicato alle argomentazioni della ricorrente, ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese.
Con ordinanza n. 575 dell’11 giugno 2021 l’istanza cautelare proposta dalla ricorrente è stata respinta.
In data 7 gennaio 2025 la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
In relazione a quanto sopra il Comune di Milano non ha svolto ulteriori difese.
Di tanto al Collegio non resta pertanto che prendere atto ai fini della declaratoria dell’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse con compensazione, per giusti motivi, delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2025 - tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80) -con l’intervento dei magistrati:
Tito Aru, Presidente, Estensore
Rocco Vampa, Primo Referendario
Luca Pavia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Tito Aru |
IL SEGRETARIO