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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 01/07/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. 929/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 929/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla Via Iannelli n. 9 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cosentino, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Eleonora Mingrone, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 5.08.2022 premettendo di essere Parte_1 assunto alle dipendenze della con la mansione di addetto call center Controparte_2 dall'1.06.2015, esponeva di essersi astenuto dallo svolgimento dell'attività lavorativa dal 14.12.2020 al 20.12.2020 per ragioni di salute e di aver trasmesso tempestivamente al datore di lavoro il certificato medico attestante lo stato di malattia;
di aver ricevuto missiva datata 5.02.2021, con la quale l' gli aveva comunicato di aver ritenuto non giustificabile la sua assenza alla visita di CP_1 controllo del 18.12.2020, di non poter indennizzare le giornate di malattia e, di conseguenza, di dover trattenere l'intera indennità di malattia fino al decimo giorno, con decorrenza dalla data di inizio della malattia, quale prima assenza ingiustificata ex art. 5, comma 14 L. n. 638/1983; di aver proposto in data 1.03.2021 ricorso amministrativo alla Commissione speciale lavoratori dipendenti dell' , CP_1 motivando che nella data della visita di controllo (18.12.2020), egli si era recato presso un ambulatorio medico sito in Lamezia Terme onde sottoporsi alla rimozione dei punti di sutura post intervento chirurgico all'occhio sinistro, producendo la relativa certificazione medica ed eccependo, comunque, che il medico fiscale non aveva lasciato, presso il suo domicilio, alcuna CP_1 comunicazione attestante la visita di controllo domiciliare eseguita;
che con delibera n. 219032 dell'1.04.2021 l'organo amministrativo aveva rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “è stata effettuata visita domiciliare d'ufficio, ma il medico non è riuscito a trovare il numero civico 46 di via Federico Nicotera e di Corso Giovanni Nicotera;
pertanto, vista l'impossibilità a lasciare invito a visita, l'assenza non è giustificata.”.
Adducendo che l'assenza alla visita di controllo era stata determinata da un urgente e giustificato motivo, essendosi trovato nella condizione di sottoporsi a visita medica da parte di professionista specializzato, non differibile, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennità di malattia per il periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della suddetta indennità, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in CP_1 quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, decorrente dalla data di presentazione del certificato medico di malattia, nonché la prescrizione annuale del diritto ai sensi dell'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 4.10.1935; nel merito,
l'infondatezza del ricorso, posto che il medico fiscale, recatosi presso l'indirizzo indicato nel certificato medico, non era riuscito a rinvenire l'abitazione del ricorrente e, quindi, non aveva potuto lasciare l'invito per la successiva visita ambulatoriale;
di conseguenza, il ricorrente era decaduto dal trattamento economico di malattia per assenza alla visita di controllo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 29.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438/1992), dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_1 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_1 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui
l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceve la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 della L. n. 88/1989 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nella fattispecie in esame, il ricorso amministrativo è stato presentato l'1.03.2021 ed in data
1.04.2021 è intervenuta la delibera di reiezione da parte dell'organo amministrativo adito;
nella successiva data del 24.05.2021 è stato proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, dichiaratosi incompetente l'8.07.2022, sicché, alla data di instaurazione dell'originario giudizio, alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
5. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 129 R.D.L. n.
1827 del 4.10.1935, se si considera che l'invio telematico del certificato medico attestante la malattia risale al 14.12.2020, che in data 3.01.2021 è stato proposto ricorso amministrativo e che nella successiva data del 24.05.2021 è stato depositato il ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro di
Catanzaro, dichiaratosi incompetente l'8.07.2022, causa poi riassunta innanzi all'intestato Tribunale con ricorso depositato il 5.08.2022 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24031 del 12 ottobre 2017: “In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l.
n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989.”).
6. Quanto al merito della controversia, giova rammentare che parte ricorrente ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, prestazione temporanea negata dall'ente previdenziale, adducendo che l'assenza alla visita di controllo del 18.12.2020 era da imputarsi alla necessità di rimuovere i punti di sutura all'occhio sinistro, a seguito dell'intervento subito;
di conseguenza, tale impegno era giustificato, oltre che non differibile ad altra data.
Dall'esame dell'attestazione rilasciata dal Dott. , specialista in oftalmologia, si evince Persona_1 che il in data 18.12.2020, si è recato presso il suo ambulatorio avente sede in Lamezia Pt_1
Terme, alla Via Papa Marcello II n. 18-22, per la “rimozione sutura palpebrale OS”.
A bene vedere, però, il motivo posto alla base del mancato riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell' , non è tanto l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare, quanto l'impossibilità CP_1 del medico fiscale di reperire l'abitazione del in occasione del suddetto controllo CP_1 Pt_1 domiciliare del 18.12.2020, al fine di poterlo convocare a visita ambulatoriale.
Ed infatti, dalla lettura del verbale di controllo domiciliare n. 22017441853851 del 18.12.2020, redatto dal medico n. 2201-744 alle ore 10:42, si evince che il medico fiscale si è recato sia in via
Federico Nicotera sia in Corso Giovanni Nicotera, indirizzi entrambi collocati in Lamezia
Terme, non riuscendo in ambedue i casi ad individuare il numero civico 46.
Dall'esame del certificato di malattia telematico prodotto si ricava che l'indirizzo di residenza e/o domicilio abituale del ricorrente si trova in “Via Nicotera 46 - Lamezia Terme”.
Non può, quindi, essere posta in capo al ricorrente la responsabilità della mancata individuazione dell'abitazione in quanto l'indirizzo indicato nel certificato telematico di malattia coincide con quello di residenza e/o domicilio abituale del lavoratore, ove il medico fiscale ha dichiarato di essersi CP_1 recato non individuando il numero civico 46.
Di conseguenza, non può ritenersi integrato il caso di comunicazione erronea e/o comunque non precisa.
In punto di diritto si osserva che l'art. 5, comma 14, D.L. n. 463 del 1983, conv. in L. n. 684 del 1983, prevede che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero
o già accertati da precedente visita di controllo”.
Con la sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 14 sopra citato nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
In tale pronuncia la Consulta ha avuto occasione di affermare che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia, e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, anche in quanto può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità.”.
La Consulta ha, altresì, puntualizzato che “la decadenza dal trattamento economico di malattia è diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo ed il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi e pone rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale, può arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e cioè al sistema previdenziale nonché al sistema economico nel suo complesso.”.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa sull'argomento, ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa a impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore (cfr. Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216;
Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
Si desume che la doverosa cooperazione del lavoratore implica un comportamento attivo e, pertanto, esige, ove necessario, anche un facere diretto a consentire la realizzazione del controllo ovvero ad evitarne l'inutile svolgimento.
Inoltre, secondo la Suprema Corte “ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta
a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in CP_1 adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art.
6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è CP_1 stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto
a comportamento negligente dell' il quale non può essere presunto in base a considerazioni CP_1 astratte, avulse dalla specifica situazione, nè può desumersi da altra comunicazione da parte dell' in epoca temporalmente diversa da quella della malattia.” (Cass. Sez. Lav., n. 11286 del CP_1
18/07/2003).
Nella fattispecie in esame, appare evidente la condotta superficiale perpetrata in sede di controllo, atteso che non v'è prova che il medico fiscale abbia esperito le opportune indagini per rinvenire CP_1 il numero civico 46 presso Via Nicotera;
infatti, egli si è limitato a certificare di essersi recato anche in Corso Giovanni Nicotera e di non aver reperito, anche in tal caso, il civico 46. Il mancato ritrovamento di un'abitazione all'indirizzo di residenza non potrebbe legittimamente giustificare la mancata erogazione di una prestazione previdenziale in danno dell'avente diritto per una condotta a questi non imputabile.
Pertanto, alcuna decadenza può essere eccepita nel caso di specie, atteso che il mancato rinvenimento dell'abitazione della parte ricorrente è imputabile esclusivamente alla condotta del medico in occasione della visita di controllo.
7. Per completezza di motivazione, quanto alla circostanza dell'assenza del lavoratore nell'orario e nella data di esecuzione della visita di controllo domiciliare, è d'uopo evidenziare che in siffatte ipotesi la giurisprudenza di legittimità, in maniera univoca e costante, ha delineato gli imprescindibili requisiti che devono sussistere al fine di integrare i casi in cui l'assenza può ritenersi giustificata.
Precisamente, la ragione sottesa all'allontanamento dal luogo indicato per la visita di controllo, per essere “giustificata”, deve essere dovuta a causa di forza maggiore;
in via residuale, in alcune ipotesi,
l'assenza può ammettersi solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio;
al lavoratore, quindi, è consentito assentarsi da casa durante gli orari in cui dovrebbe invece essere reperibile, ma solo a per motivi urgenti e indifferibili (cosiddetto “giustificato motivo”) (ex multis, Cass. Civ. n. 22065/2004)
La Suprema Corte ha, dunque, sancito la decadenza dal diritto all'indennità di malattia del lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo, nelle fasce orarie di reperibilità, senza giustificato motivo: ciò in quanto la possibilità di controllo, nei singoli casi dell'effettività della malattia del lavoratore, non è lo scopo ultimo della norma, ma lo strumento attraverso il quale essa persegue ulteriori finalità.
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia, che deduca a giustificazione della non reperibilità alla visita di controllo la sua presenza ad altra visita presso altro medico, deve provare che la causa dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in orari diversi da quelli di reperibilità.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta documentato che il 18.12.2020, giorno della visita di controllo, il ricorrente si è recato presso l'ambulatorio del Dott. specialista in Persona_1 oftalmologia, avente sede in Lamezia Terme, alla Via Papa Marcello II n. 18-22, per la “rimozione sutura palpebrale OS”.
Tale dichiarazione rilasciata dal Dott. , prodotta da parte ricorrente, deve intendersi quale atto Per_1 pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (ex multis, Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass. Civ. 11 maggio 2000, n.
6045; Cass. Civ. 20 luglio 2007, n. 15372).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi che, anche nel caso in cui il medico fiscale avesse rinvenuto la residenza e certificato l'eventuale assenza del lavoratore al controllo CP_1 domiciliare, tale assenza sarebbe stata giustificata.
La circostanza della sottoposizione a visita medica eseguita da un professionista specializzato per intervenire in ordine allo stato morboso del lavoratore, infatti, gli avrebbe, comunque, impedito di sottoporsi all'accertamento sanitario operato d'ufficio dall'ente previdenziale. 8. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la non contestazione degli altri elementi costitutivi della prestazione previdenziale pretesa, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia non corrisposta per il CP_1 periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore effettivo della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità della comunicazione datata CP_1
5.02.2021, condannando l'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di malattia non corrisposta non corrisposta per il periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 678,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 1.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
La Giudice del Lavoro, Dott.ssa Valeria Salatino, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 929/2022 R.G., promossa da
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Catanzaro Parte_1 C.F._1 alla Via Iannelli n. 9 presso lo studio dell'Avv. Carmelo Cosentino, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente, all'Avv. Eleonora Mingrone, come da mandato in atti
Ricorrente contro
(C.F. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giacinto Greco e
Maria Teresa Pugliano, come da procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Lamezia Terme (CZ) alla Via S. D'Ippolito n. 5 CP_1
Resistente
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso in riassunzione depositato il 5.08.2022 premettendo di essere Parte_1 assunto alle dipendenze della con la mansione di addetto call center Controparte_2 dall'1.06.2015, esponeva di essersi astenuto dallo svolgimento dell'attività lavorativa dal 14.12.2020 al 20.12.2020 per ragioni di salute e di aver trasmesso tempestivamente al datore di lavoro il certificato medico attestante lo stato di malattia;
di aver ricevuto missiva datata 5.02.2021, con la quale l' gli aveva comunicato di aver ritenuto non giustificabile la sua assenza alla visita di CP_1 controllo del 18.12.2020, di non poter indennizzare le giornate di malattia e, di conseguenza, di dover trattenere l'intera indennità di malattia fino al decimo giorno, con decorrenza dalla data di inizio della malattia, quale prima assenza ingiustificata ex art. 5, comma 14 L. n. 638/1983; di aver proposto in data 1.03.2021 ricorso amministrativo alla Commissione speciale lavoratori dipendenti dell' , CP_1 motivando che nella data della visita di controllo (18.12.2020), egli si era recato presso un ambulatorio medico sito in Lamezia Terme onde sottoporsi alla rimozione dei punti di sutura post intervento chirurgico all'occhio sinistro, producendo la relativa certificazione medica ed eccependo, comunque, che il medico fiscale non aveva lasciato, presso il suo domicilio, alcuna CP_1 comunicazione attestante la visita di controllo domiciliare eseguita;
che con delibera n. 219032 dell'1.04.2021 l'organo amministrativo aveva rigettato il ricorso con la seguente motivazione: “è stata effettuata visita domiciliare d'ufficio, ma il medico non è riuscito a trovare il numero civico 46 di via Federico Nicotera e di Corso Giovanni Nicotera;
pertanto, vista l'impossibilità a lasciare invito a visita, l'assenza non è giustificata.”.
Adducendo che l'assenza alla visita di controllo era stata determinata da un urgente e giustificato motivo, essendosi trovato nella condizione di sottoporsi a visita medica da parte di professionista specializzato, non differibile, chiedeva che venisse accertato e dichiarato il proprio diritto all'indennità di malattia per il periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, con conseguente condanna dell' alla corresponsione della suddetta indennità, oltre CP_1 interessi legali e rivalutazione monetaria.
2. Integrato il contradditorio, l' eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità della domanda in CP_1 quanto proposta oltre il termine annuale di decadenza di cui all'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito in L. n. 438/1992, decorrente dalla data di presentazione del certificato medico di malattia, nonché la prescrizione annuale del diritto ai sensi dell'art. 129 R.D.L. n. 1827 del 4.10.1935; nel merito,
l'infondatezza del ricorso, posto che il medico fiscale, recatosi presso l'indirizzo indicato nel certificato medico, non era riuscito a rinvenire l'abitazione del ricorrente e, quindi, non aveva potuto lasciare l'invito per la successiva visita ambulatoriale;
di conseguenza, il ricorrente era decaduto dal trattamento economico di malattia per assenza alla visita di controllo, indipendentemente dall'effettiva esistenza dello stato di malattia.
3. Con ordinanza pronunciata all'udienza del 29.04.2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 9.06.2025, fissata per la discussione, con il deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Constatato che le parti hanno proceduto al tempestivo deposito delle note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come dalla presente sentenza.
4. In tema di decadenza dall'azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, l'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 (come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. n. 438/1992), dispone quanto testualmente si riporta: “Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli
459 e seguenti del codice di procedura civile.
Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta,
a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell o dalla data di scadenza del termine stabilito CP_1 per la pronunzia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per
l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo
1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma.
Dalla data della reiezione della domanda di prestazione decorrono, a favore del ricorrente o dei suoi aventi causa, gli interessi legali sulle somme che risultino agli stessi dovute.
L è tenuto ad indicare ai richiedenti le prestazioni o ai Controparte_1 loro aventi causa, nel comunicare il provvedimento adottato sulla domanda di prestazione, i gravami che possono essere proposti, a quali organi debbono essere presentati ed entro quali termini.
È tenuto, altresì, a precisare i presupposti ed i termini per l'esperimento dell'azione giudiziaria.”.
I termini decadenziali di cui si discute iniziano, dunque, a decorrere: a) nell'ipotesi in cui
l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, dal giorno in cui questi riceve la comunicazione della decisione emessa tempestivamente dai competenti organi dell'Istituto; b) in mancanza di tale decisione, dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
c) qualora, infine, non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decadenziale decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda, di cui 120 per il formarsi del silenzio - rigetto di cui all'art. 7 legge n. 533/73, 90 giorni previsti dall'art. 46 della L. n. 88/1989 per la presentazione del ricorso amministrativo, e 90 giorni prescritti dalla stessa norma per la decisione dello stesso).
Nella fattispecie in esame, il ricorso amministrativo è stato presentato l'1.03.2021 ed in data
1.04.2021 è intervenuta la delibera di reiezione da parte dell'organo amministrativo adito;
nella successiva data del 24.05.2021 è stato proposto ricorso giudiziario innanzi al Tribunale di Catanzaro, in funzione del Giudice del Lavoro, dichiaratosi incompetente l'8.07.2022, sicché, alla data di instaurazione dell'originario giudizio, alcuna decadenza poteva dirsi maturata.
5. Deve essere, altresì, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata ai sensi dell'art. 129 R.D.L. n.
1827 del 4.10.1935, se si considera che l'invio telematico del certificato medico attestante la malattia risale al 14.12.2020, che in data 3.01.2021 è stato proposto ricorso amministrativo e che nella successiva data del 24.05.2021 è stato depositato il ricorso dinnanzi al Giudice del Lavoro di
Catanzaro, dichiaratosi incompetente l'8.07.2022, causa poi riassunta innanzi all'intestato Tribunale con ricorso depositato il 5.08.2022 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 24031 del 12 ottobre 2017: “In tema di prestazioni di previdenza e assistenza, la prescrizione è sospesa, oltre che durante il tempo di formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta all'istituto assicuratore ex art. 7 l. n. 533 del 1973, anche durante il tempo di formazione del silenzio rigetto sul ricorso amministrativo condizionante la procedibilità della domanda giudiziale ex art. 443 c.p.c., essendo ancora valido il principio di settore, enucleabile dall'art. 97 del r.d.l. n. 1827 del 1935 e conforme ai principi costituzionali di equità del processo ed effettività della tutela giurisdizionale, secondo il quale il decorso del termine di prescrizione è sospeso durante il tempo di attesa incolpevole dell'assicurato. Ne consegue che la prescrizione del diritto all'indennità di maternità, soggetta al termine annuale ai sensi degli artt. 6 l.
n. 138 del 1943 e 15 l. n. 1204 del 1971, è sospesa per i centoventi giorni di formazione del silenzio rifiuto di cui all'art. 7 l. n. 533 del 1973 e per i centottanta giorni di formazione del silenzio rigetto previsto dall'art. 46 l. n. 88 del 1989.”).
6. Quanto al merito della controversia, giova rammentare che parte ricorrente ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità di malattia, prestazione temporanea negata dall'ente previdenziale, adducendo che l'assenza alla visita di controllo del 18.12.2020 era da imputarsi alla necessità di rimuovere i punti di sutura all'occhio sinistro, a seguito dell'intervento subito;
di conseguenza, tale impegno era giustificato, oltre che non differibile ad altra data.
Dall'esame dell'attestazione rilasciata dal Dott. , specialista in oftalmologia, si evince Persona_1 che il in data 18.12.2020, si è recato presso il suo ambulatorio avente sede in Lamezia Pt_1
Terme, alla Via Papa Marcello II n. 18-22, per la “rimozione sutura palpebrale OS”.
A bene vedere, però, il motivo posto alla base del mancato riconoscimento dell'indennità di malattia da parte dell' , non è tanto l'assenza del lavoratore alla visita domiciliare, quanto l'impossibilità CP_1 del medico fiscale di reperire l'abitazione del in occasione del suddetto controllo CP_1 Pt_1 domiciliare del 18.12.2020, al fine di poterlo convocare a visita ambulatoriale.
Ed infatti, dalla lettura del verbale di controllo domiciliare n. 22017441853851 del 18.12.2020, redatto dal medico n. 2201-744 alle ore 10:42, si evince che il medico fiscale si è recato sia in via
Federico Nicotera sia in Corso Giovanni Nicotera, indirizzi entrambi collocati in Lamezia
Terme, non riuscendo in ambedue i casi ad individuare il numero civico 46.
Dall'esame del certificato di malattia telematico prodotto si ricava che l'indirizzo di residenza e/o domicilio abituale del ricorrente si trova in “Via Nicotera 46 - Lamezia Terme”.
Non può, quindi, essere posta in capo al ricorrente la responsabilità della mancata individuazione dell'abitazione in quanto l'indirizzo indicato nel certificato telematico di malattia coincide con quello di residenza e/o domicilio abituale del lavoratore, ove il medico fiscale ha dichiarato di essersi CP_1 recato non individuando il numero civico 46.
Di conseguenza, non può ritenersi integrato il caso di comunicazione erronea e/o comunque non precisa.
In punto di diritto si osserva che l'art. 5, comma 14, D.L. n. 463 del 1983, conv. in L. n. 684 del 1983, prevede che “Qualora il lavoratore, pubblico o privato, risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, decade dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero
o già accertati da precedente visita di controllo”.
Con la sentenza 26 gennaio 1988, n. 78, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità del comma 14 sopra citato nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della metà per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni.
In tale pronuncia la Consulta ha avuto occasione di affermare che “l'onere della reperibilità alla visita medica di controllo, posto a carico del lavoratore, è estrinsecazione della doverosa cooperazione che egli deve prestare affinché siano realizzate le condizioni richieste per l'erogazione del trattamento di malattia, e non contrasta con la natura pubblicistica del rapporto assicurativo, anche in quanto può essere fornita con un minimo di diligenza e di disponibilità, atteso l'ambito molto limitato delle fasce orarie di reperibilità.”.
La Consulta ha, altresì, puntualizzato che “la decadenza dal trattamento economico di malattia è diretta a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo ed il corretto espletamento della funzione previdenziale nonché a realizzare la finalità di evitare abusi e pone rimedio al pericolo di danni che l'ingiustificato comportamento del lavoratore, valutato nella sua dimensione sociale, può arrecare all'interesse pubblico essenziale alla corretta ed economica gestione dell'assicurazione sociale e cioè al sistema previdenziale nonché al sistema economico nel suo complesso.”.
La Corte di Cassazione si è più volte espressa sull'argomento, ritenendo che l'ingiustificata assenza del lavoratore alla visita di controllo non coincida necessariamente con l'assenza del medesimo dalla propria abitazione, potendo essere integrata da qualsiasi condotta dello stesso lavoratore, pur presente in casa, che sia valsa a impedire l'esecuzione del controllo sanitario per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile sul piano giuridico e sociale. Inoltre, la prova dell'osservanza del dovere di diligenza incombe sul lavoratore (cfr. Cass., 23 marzo 1994, n. 2816; Cass., 14 maggio 1997, n. 4216;
Cass., 19 febbraio 2016, n. 3294).
Si desume che la doverosa cooperazione del lavoratore implica un comportamento attivo e, pertanto, esige, ove necessario, anche un facere diretto a consentire la realizzazione del controllo ovvero ad evitarne l'inutile svolgimento.
Inoltre, secondo la Suprema Corte “ai fini della maturazione del diritto all'indennità di malattia posta
a carico dell' il lavoratore, nell'inviare a questo Istituto il certificato medico, ha l'onere - in CP_1 adempimento dell'art. 2, d.l. n. 663 del 1979 - di verificare se risulta il proprio indirizzo, affinché sia possibile procedere alla visita di controllo, e in difetto, di indicare egli stesso il proprio domicilio durante la malattia;
tuttavia, poiché l'inosservanza di tale onere non è assimilabile al mancato invio del certificato, essendo idoneo il certificato senza indirizzo a determinare - anche a norma dell'art.
6, lett. b), della legge n. 241 del 1990 - l'obbligo dell'amministrazione di esperire le opportune indagini, la perdita del diritto all'indennità si determina solo per il periodo in cui l' non è CP_1 stato in grado, pur usando l'ordinaria diligenza, di esercitare il potere di controllo sull'esistenza dello stato di malattia, restando a carico del lavoratore provare che il mancato controllo è dovuto
a comportamento negligente dell' il quale non può essere presunto in base a considerazioni CP_1 astratte, avulse dalla specifica situazione, nè può desumersi da altra comunicazione da parte dell' in epoca temporalmente diversa da quella della malattia.” (Cass. Sez. Lav., n. 11286 del CP_1
18/07/2003).
Nella fattispecie in esame, appare evidente la condotta superficiale perpetrata in sede di controllo, atteso che non v'è prova che il medico fiscale abbia esperito le opportune indagini per rinvenire CP_1 il numero civico 46 presso Via Nicotera;
infatti, egli si è limitato a certificare di essersi recato anche in Corso Giovanni Nicotera e di non aver reperito, anche in tal caso, il civico 46. Il mancato ritrovamento di un'abitazione all'indirizzo di residenza non potrebbe legittimamente giustificare la mancata erogazione di una prestazione previdenziale in danno dell'avente diritto per una condotta a questi non imputabile.
Pertanto, alcuna decadenza può essere eccepita nel caso di specie, atteso che il mancato rinvenimento dell'abitazione della parte ricorrente è imputabile esclusivamente alla condotta del medico in occasione della visita di controllo.
7. Per completezza di motivazione, quanto alla circostanza dell'assenza del lavoratore nell'orario e nella data di esecuzione della visita di controllo domiciliare, è d'uopo evidenziare che in siffatte ipotesi la giurisprudenza di legittimità, in maniera univoca e costante, ha delineato gli imprescindibili requisiti che devono sussistere al fine di integrare i casi in cui l'assenza può ritenersi giustificata.
Precisamente, la ragione sottesa all'allontanamento dal luogo indicato per la visita di controllo, per essere “giustificata”, deve essere dovuta a causa di forza maggiore;
in via residuale, in alcune ipotesi,
l'assenza può ammettersi solamente ove ricorrano serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio;
al lavoratore, quindi, è consentito assentarsi da casa durante gli orari in cui dovrebbe invece essere reperibile, ma solo a per motivi urgenti e indifferibili (cosiddetto “giustificato motivo”) (ex multis, Cass. Civ. n. 22065/2004)
La Suprema Corte ha, dunque, sancito la decadenza dal diritto all'indennità di malattia del lavoratore assente alla visita domiciliare di controllo, nelle fasce orarie di reperibilità, senza giustificato motivo: ciò in quanto la possibilità di controllo, nei singoli casi dell'effettività della malattia del lavoratore, non è lo scopo ultimo della norma, ma lo strumento attraverso il quale essa persegue ulteriori finalità.
Ne consegue che il lavoratore assente per malattia, che deduca a giustificazione della non reperibilità alla visita di controllo la sua presenza ad altra visita presso altro medico, deve provare che la causa dell'assenza dal domicilio nelle fasce di reperibilità costituisca una necessità determinata da situazioni comportanti adempimenti non effettuabili in orari diversi da quelli di reperibilità.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta documentato che il 18.12.2020, giorno della visita di controllo, il ricorrente si è recato presso l'ambulatorio del Dott. specialista in Persona_1 oftalmologia, avente sede in Lamezia Terme, alla Via Papa Marcello II n. 18-22, per la “rimozione sutura palpebrale OS”.
Tale dichiarazione rilasciata dal Dott. , prodotta da parte ricorrente, deve intendersi quale atto Per_1 pubblico che fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha formato, nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza (ex multis, Cass., 22 maggio 1999, n. 5000; Cass. Civ. 11 maggio 2000, n.
6045; Cass. Civ. 20 luglio 2007, n. 15372).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve concludersi che, anche nel caso in cui il medico fiscale avesse rinvenuto la residenza e certificato l'eventuale assenza del lavoratore al controllo CP_1 domiciliare, tale assenza sarebbe stata giustificata.
La circostanza della sottoposizione a visita medica eseguita da un professionista specializzato per intervenire in ordine allo stato morboso del lavoratore, infatti, gli avrebbe, comunque, impedito di sottoporsi all'accertamento sanitario operato d'ufficio dall'ente previdenziale. 8. Alla luce di quanto sopra esposto, considerata la non contestazione degli altri elementi costitutivi della prestazione previdenziale pretesa, il ricorso deve essere accolto, con conseguente condanna dell' al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità di malattia non corrisposta per il CP_1 periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo.
9. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore effettivo della causa e della non particolare complessità delle questioni trattate, con distrazione in favore dei procuratori costituiti ex art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara l'illegittimità della comunicazione datata CP_1
5.02.2021, condannando l'ente previdenziale al pagamento dell'indennità di malattia non corrisposta non corrisposta per il periodo dal 14.12.2020 al 20.12.2020 in misura pari al 50% della retribuzione, oltre interessi legali dal dovuto all'effettivo soddisfo;
- condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € 678,00 per compensi CP_1 professionali, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori costituiti di parte ricorrente ex art. 93 c.p.c.
Lamezia Terme, 1.07.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Valeria Salatino