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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 18/03/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2096/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2096/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Novembre n° 20 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Turella
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
PARTE RESISTENTE
OGGETTO:
opposizione alla revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente così conclude:
“in principalità, accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare ovvero revocare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
Tribunale Ordinario di Trento emesso il 06.08.2024, comunicato il 07.08.2024 e notificato il 21.08.2024”
Parte resistente così conclude:
“Contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 06.08.2024 dal Tribunale di Trento nel procedimento sub R.G. n. 1950/18.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, competenze, e onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 20.9.2024 introduttivo di procedimento semplificato di cognizione (art. 281 decies c.p.c.) chiedeva di annullare o revocare il Parte_1 decreto dd. 6.8.2024, con cui quest'ufficio gli aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento definito con il decreto dd. 28.5.2019, che gli aveva concesso la protezione umanitaria ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n° 286/1998.
A sostegno della spiegata opposizione il ricorrente deduceva
1) la violazione dell'art. 136 d.P.R. n° 115/2002, in ragione della pronuncia dell'impugnato decreto di revoca dopo la definizione del giudizio nell'ambito del quale era stata disposta la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2) l'erroneo riferimento, nel provvedimento di revoca, al proprio reddito del 2018, per essere, invece, rilevante, ai fini dell'ammissione al beneficio, il reddito relativo all'anno 2017, con conseguente illegittimità del provvedimento nella parte relativa alla ritenuta insussistenza originaria dei presupposti reddituali per l'ammissione;
3) la rilevanza del reddito 2018 in ordine alla sola mancata comunicazione del superamento del limite reddituale entro il 30.6.2019, peraltro neppure da effettuarsi nel caso di specie perché a quella data il procedimento era stato già definito;
4) l'assenza di una richiesta di revoca del beneficio da parte dell' _2
, la cui comunicazione di superamento del limite reddituale era stata
[...] comunque inoltrata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 112 d.P.R. n°
115/2002.
Costituitosi in giudizio in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione e,
[...] per l'effetto, di confermare il provvedimento impugnato, evidenziando la rilevanza delle modifiche reddituali intervenute nel corso del giudizio, l'applicabilità dell'art. 112 d.P.R.
n° 115/2022 ai soli giudizi penali, nonché l'ammissibilità della revoca del beneficio ex officio anche dopo la definizione del giudizio.
Il ricorso non appare fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In punto di fatto risulta per tabulas, fra l'altro, che: in data 4.6.2018 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ordine Parte_1
a un procedimento contro il Ministero degli Interni avente a oggetto “diniego dello status di rifugiato” (v. doc. n° 2 di parte ricorrente); tale procedimento veniva definito con il decreto dd. 28.5.2019 di concessione della
“protezione umanitaria” ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n° 286/1998 (v. doc. n° 3 di parte ricorrente); pagina 2 di 6 con nota pervenuta in cancelleria il 3.6.2024 l' comunicava, in Controparte_2 relazione alle annualità 2018 e 2019, il superamento del limite reddituale di cui agli artt.
76 e 92 d.P.R. n° 115/2002 (v. doc. 1bis di parte ricorrente); con provvedimento del successivo 6 agosto quest'ufficio, preso atto della detta comunicazione e ravvisata “l'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del suddetto” in ragione dell'introduzione del giudizio di riferimento in data 31.5.2018 e della sua definizione il 30 maggio dell'anno successivo, revocava, ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n° 115/2002, l'ammissione di
[...] al patrocinio a spese dello Stato (v. doc. n° 1 di parte ricorrente). Pt_1
Si può, dunque, ritenere che per l'intera durata del giudizio - dal maggio 2018 al maggio 2019 - in relazione al quale è stata disposta, in via anticipata e provvisoria,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente ha fruito di un reddito superiore al limite stabilito dall'art. 76 d.P.R. n° 115/2002 per entrambe le annualità.
Il che appare in grado di costituire il legittimo fondamento della revoca dell'ammissione al beneficio oggetto della presente opposizione, sì come disposta nel provvedimento impugnato, non rilevando in senso contrario che il reddito percepito nell'anno d'imposta anteriore a quello (2017) di presentazione dell'istanza di ammissione non fosse superiore al detto limite.
Tenuto conto (i) che l'istanza di ammissione deve recare l'impegno a comunicare, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio, come stabilito dall'art. 79, 1° co., lett. d), d.P.R. n° 115/2002; (ii) che il 4° co. del successivo art. 127 prevede che “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”; (iii) che per effetto del 1° co. dell'art. 136 il giudice procedente è tenuto a revocare il provvedimento di ammissione in caso di modifiche reddituali sopravvenute nel corso del procedimento, vi è ragione di ritenere, da un lato, che ai fini della fruizione del beneficio si debba avere riguardo non soltanto al reddito (come determinato ai sensi dell'art. 76, commi 2 , 3 e 4, del citato d.P.R.) effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, ma anche alle “variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione” (così Cass., n° 4429/2017; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 21096/2023); e dall'altro che la revoca possa essere disposta anche d'ufficio, quindi a prescindere da un'eventuale iniziativa dell'ufficio finanziario.
Pertanto, avendo l'odierno opponente conseguito nell'anno d'imposta 2018, ossia quello dell'effettivo inizio del giudizio, un reddito superiore al limite indicato nell'art. 76
d.P.R. n° 115/2002, nel provvedimento impugnato si è legittimamente ritenuto che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non fosse fruibile in ordine ad alcuna attività processuale espletata in quel giudizio, ragion per cui il decreto in questione non appare pagina 3 di 6 censurabile nella parte in cui è stata ritenuta “l'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione”.
In sostanza, considerato che il giudizio nel cui ambito il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è iniziato nell'anno 2018 (ciò significando che quantomeno le attività processuali di studio e introduttiva vennero svolte in quell'anno) e si è concluso nell'anno successivo, il detto limite reddituale, venendo in rilievo per tutta la durata del procedimento, doveva essere rispettato anche in relazione all'anno d'imposta
2018 e a quello successivo;
invece, come detto, non lo è stato in entrambe le annualità.
Né appare valorizzabile a sostegno della spiegata opposizione che il giudizio sia stato definito nel maggio 2019 e che il superamento del limite reddituale si stato accertato successivamente e comunque oltre cinque anni dopo la conclusione di quel giudizio.
All'impugnata declaratoria non osta, infatti, il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 112, 1° co., lett. d), d.P.R. n° 115/2002, in quanto tale disposizione è applicabile con esclusivo riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale
(tant'è che è collocata nel Titolo del detto testo normativo recante le sole “disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”), senza che peraltro ciò comporti una disparità di trattamento in relazione dell'art. 3 Cost., avendo la Corte
Costituzionale rilevato che “l'intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente significative comparazioni fra le discipline ad essi applicabili” e che “questa diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l'affermazione dell'indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005)” (così nella sentenza n° 237 del 2015).
La disposizione normativa da ultimo citata non viene, quindi, in rilievo nel processo civile, nel cui ambito la revoca del beneficio è, invece, disciplinata dall'art. 136 del citato testo normativo, il cui 1° co. recita “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.
In ordine all'ambito operativo di tale disposizione, nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità si è avuto modo di precisare che ai fini della revoca del beneficio per superamento dei limiti di reddito ivi prevista “assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto” (così
Cass., n° 21096/2023), e ciò in base a quanto disposto nel successivo 3° co..
Al riguardo, la S.C. ha evidenziato, da un lato, che sul piano letterale l'art. 136, a differenza dell'art. 76, comma 1, non contiene alcun riferimento alla necessità di tener pagina 4 di 6 conto, ai fini della revoca del beneficio, del reddito risultante dalle dichiarazioni per le quali sia già scaduto il termine di presentazione;
dall'altro lato, che la stessa istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la definizione del processo e in tal caso “il giudice resta titolare del potere di disporre la revoca, senza che ciò osti alla valutazione di quegli elementi documentali - incluse le dichiarazioni fiscali - comunque disponibili, non essendo imposta - né sarebbe ragionevole - alcuna limitazione all'esercizio dei poteri di controllo sulla persistenza delle condizioni per beneficiare del patrocinio”.
Pertanto, le modifiche reddituali oggetto della menzionata comunicazione dell' , essendo comunque verificatesi in pendenza del procedimento Controparte_2
e avendo riguardato entrambi gli anni (2018 e 2019) di durata dello stesso, erano in grado di giustificare la revoca del beneficio.
Né va omesso di considerare che il superamento del limite anche nell'annualità
2018, essendo ex se sufficiente a giustificare la revoca del beneficio, ne preclude, in difetto di successivo ulteriore provvedimento di ammissione, la fruizione anche per quella successiva a prescindere dall'ammontare del reddito conseguito nel corso della stessa.
Non appare fondato neppure il motivo con cui, nelle note difensive dd. 3.3.2015, si è sostenuto che la revoca doveva essere pronunciata a decorrere dal 15.2.2019, corrispondente al giorno di emissione della Certificazione Unica 2019, dunque dell'accertamento del superamento del limite reddituale, e comunque al giorno in cui il ricorrente, avendola ricevuta, ha appreso che il reddito 2018 era stato superiore a quello indicato nell'art. 76 d.P.R. n° 115/2002.
Ciò potrebbe eventualmente rilevare in ordine all'individuazione del momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto comunicare la variazione reddituale, ma non anche all'incidenza di tale modifica, non potendo questa che essere immediata, apparendo fondato escludere un'ingiustificata posticipazione degli effetti della variazione nei termini esposti dall'opponente.
In sostanza, se il superamento del limite di reddito ex art. 76, comma 1, del Testo
Unico si verifica in una determinata annualità, la revoca produce i suoi effetti dall'inizio di essa, proprio perché è in quel determinato anno che la parte ammessa, avendo conseguito entrate complessivamente superiori al limite fissato, ha perso il requisito reddituale per beneficiare del patrocinio.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota) per le tre fasi processuali espletate (di studio, introduttiva e decisionale) in base al secondo scaglione della tabella 2 del DM n° 55/2014 (avuto riguardo all'importo liquidato in favore del difensore del ricorrente con il decreto dd. 28.5.2019), come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi sino alla metà in ragione della non particolare complessità della causa e del fatto che in sede di discussione non vi è stata necessità di esaminare questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sul ricorrente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 850,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 18.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Giuseppe Barbato, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado n° 2096/2024 R.G. promossa da:
, residente in [...] Novembre n° 20 Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Svetlana Turella
PARTE OPPONENTE
C O N T R O
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato
PARTE RESISTENTE
OGGETTO:
opposizione alla revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente così conclude:
“in principalità, accogliere la presente opposizione e per l'effetto annullare ovvero revocare il decreto di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato del
Tribunale Ordinario di Trento emesso il 06.08.2024, comunicato il 07.08.2024 e notificato il 21.08.2024”
Parte resistente così conclude:
“Contrariis reiectis, previo rigetto dell'istanza di sospensiva, dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione ex adverso proposta e, per l'effetto, confermare il provvedimento di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso in data 06.08.2024 dal Tribunale di Trento nel procedimento sub R.G. n. 1950/18.
pagina 1 di 6 Con vittoria di spese, competenze, e onorari”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso dd. 20.9.2024 introduttivo di procedimento semplificato di cognizione (art. 281 decies c.p.c.) chiedeva di annullare o revocare il Parte_1 decreto dd. 6.8.2024, con cui quest'ufficio gli aveva revocato l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento definito con il decreto dd. 28.5.2019, che gli aveva concesso la protezione umanitaria ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n° 286/1998.
A sostegno della spiegata opposizione il ricorrente deduceva
1) la violazione dell'art. 136 d.P.R. n° 115/2002, in ragione della pronuncia dell'impugnato decreto di revoca dopo la definizione del giudizio nell'ambito del quale era stata disposta la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
2) l'erroneo riferimento, nel provvedimento di revoca, al proprio reddito del 2018, per essere, invece, rilevante, ai fini dell'ammissione al beneficio, il reddito relativo all'anno 2017, con conseguente illegittimità del provvedimento nella parte relativa alla ritenuta insussistenza originaria dei presupposti reddituali per l'ammissione;
3) la rilevanza del reddito 2018 in ordine alla sola mancata comunicazione del superamento del limite reddituale entro il 30.6.2019, peraltro neppure da effettuarsi nel caso di specie perché a quella data il procedimento era stato già definito;
4) l'assenza di una richiesta di revoca del beneficio da parte dell' _2
, la cui comunicazione di superamento del limite reddituale era stata
[...] comunque inoltrata oltre il termine quinquennale di cui all'art. 112 d.P.R. n°
115/2002.
Costituitosi in giudizio in persona del Ministro pro tempore, il Controparte_1
ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza dell'opposizione e,
[...] per l'effetto, di confermare il provvedimento impugnato, evidenziando la rilevanza delle modifiche reddituali intervenute nel corso del giudizio, l'applicabilità dell'art. 112 d.P.R.
n° 115/2022 ai soli giudizi penali, nonché l'ammissibilità della revoca del beneficio ex officio anche dopo la definizione del giudizio.
Il ricorso non appare fondato e, pertanto, deve essere rigettato.
In punto di fatto risulta per tabulas, fra l'altro, che: in data 4.6.2018 veniva ammesso al patrocinio a spese dello Stato in ordine Parte_1
a un procedimento contro il Ministero degli Interni avente a oggetto “diniego dello status di rifugiato” (v. doc. n° 2 di parte ricorrente); tale procedimento veniva definito con il decreto dd. 28.5.2019 di concessione della
“protezione umanitaria” ex art. 5, 6° co., D.Lgs. n° 286/1998 (v. doc. n° 3 di parte ricorrente); pagina 2 di 6 con nota pervenuta in cancelleria il 3.6.2024 l' comunicava, in Controparte_2 relazione alle annualità 2018 e 2019, il superamento del limite reddituale di cui agli artt.
76 e 92 d.P.R. n° 115/2002 (v. doc. 1bis di parte ricorrente); con provvedimento del successivo 6 agosto quest'ufficio, preso atto della detta comunicazione e ravvisata “l'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore del suddetto” in ragione dell'introduzione del giudizio di riferimento in data 31.5.2018 e della sua definizione il 30 maggio dell'anno successivo, revocava, ai sensi dell'art. 136 d.P.R. n° 115/2002, l'ammissione di
[...] al patrocinio a spese dello Stato (v. doc. n° 1 di parte ricorrente). Pt_1
Si può, dunque, ritenere che per l'intera durata del giudizio - dal maggio 2018 al maggio 2019 - in relazione al quale è stata disposta, in via anticipata e provvisoria,
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato il ricorrente ha fruito di un reddito superiore al limite stabilito dall'art. 76 d.P.R. n° 115/2002 per entrambe le annualità.
Il che appare in grado di costituire il legittimo fondamento della revoca dell'ammissione al beneficio oggetto della presente opposizione, sì come disposta nel provvedimento impugnato, non rilevando in senso contrario che il reddito percepito nell'anno d'imposta anteriore a quello (2017) di presentazione dell'istanza di ammissione non fosse superiore al detto limite.
Tenuto conto (i) che l'istanza di ammissione deve recare l'impegno a comunicare, alle scadenze determinate, le variazioni di reddito rilevanti ai fini della spettanza del beneficio, come stabilito dall'art. 79, 1° co., lett. d), d.P.R. n° 115/2002; (ii) che il 4° co. del successivo art. 127 prevede che “la effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, verificata su richiesta dell'autorità giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'ufficio finanziario o della Guardia di finanza”; (iii) che per effetto del 1° co. dell'art. 136 il giudice procedente è tenuto a revocare il provvedimento di ammissione in caso di modifiche reddituali sopravvenute nel corso del procedimento, vi è ragione di ritenere, da un lato, che ai fini della fruizione del beneficio si debba avere riguardo non soltanto al reddito (come determinato ai sensi dell'art. 76, commi 2 , 3 e 4, del citato d.P.R.) effettivamente percepito nell'anno antecedente all'istanza, ma anche alle “variazioni di reddito avvenute dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi per tutta la durata del procedimento e sino alla sua definizione” (così Cass., n° 4429/2017; nello stesso senso, più di recente, v. Cass., n° 21096/2023); e dall'altro che la revoca possa essere disposta anche d'ufficio, quindi a prescindere da un'eventuale iniziativa dell'ufficio finanziario.
Pertanto, avendo l'odierno opponente conseguito nell'anno d'imposta 2018, ossia quello dell'effettivo inizio del giudizio, un reddito superiore al limite indicato nell'art. 76
d.P.R. n° 115/2002, nel provvedimento impugnato si è legittimamente ritenuto che il beneficio del patrocinio a spese dello Stato non fosse fruibile in ordine ad alcuna attività processuale espletata in quel giudizio, ragion per cui il decreto in questione non appare pagina 3 di 6 censurabile nella parte in cui è stata ritenuta “l'insussistenza originaria dei presupposti per l'ammissione”.
In sostanza, considerato che il giudizio nel cui ambito il ricorrente è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato è iniziato nell'anno 2018 (ciò significando che quantomeno le attività processuali di studio e introduttiva vennero svolte in quell'anno) e si è concluso nell'anno successivo, il detto limite reddituale, venendo in rilievo per tutta la durata del procedimento, doveva essere rispettato anche in relazione all'anno d'imposta
2018 e a quello successivo;
invece, come detto, non lo è stato in entrambe le annualità.
Né appare valorizzabile a sostegno della spiegata opposizione che il giudizio sia stato definito nel maggio 2019 e che il superamento del limite reddituale si stato accertato successivamente e comunque oltre cinque anni dopo la conclusione di quel giudizio.
All'impugnata declaratoria non osta, infatti, il decorso del termine quinquennale di cui all'art. 112, 1° co., lett. d), d.P.R. n° 115/2002, in quanto tale disposizione è applicabile con esclusivo riferimento al patrocinio a spese dello Stato nel giudizio penale
(tant'è che è collocata nel Titolo del detto testo normativo recante le sole “disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale”), senza che peraltro ciò comporti una disparità di trattamento in relazione dell'art. 3 Cost., avendo la Corte
Costituzionale rilevato che “l'intrinseca diversità dei modelli del processo civile e di quello penale non consente significative comparazioni fra le discipline ad essi applicabili” e che “questa diversità fra «gli interessi civili» e le «situazioni tutelate che sorgono per effetto dell'esercizio della azione penale» implica non già la determinazione di una improbabile gerarchia di valori fra gli uni e le altre, ma soltanto l'affermazione dell'indubbia loro distinzione, tale da escludere una valida comparabilità fra istituti che concernano ora gli uni ora le altre (in particolare, le ordinanze n. 270 del 2012; n. 201 del 2006 e n. 350 del 2005)” (così nella sentenza n° 237 del 2015).
La disposizione normativa da ultimo citata non viene, quindi, in rilievo nel processo civile, nel cui ambito la revoca del beneficio è, invece, disciplinata dall'art. 136 del citato testo normativo, il cui 1° co. recita “se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, il magistrato che procede revoca il provvedimento di ammissione”.
In ordine all'ambito operativo di tale disposizione, nella prassi applicativa della giurisprudenza di legittimità si è avuto modo di precisare che ai fini della revoca del beneficio per superamento dei limiti di reddito ivi prevista “assumono rilievo eventuali variazioni intervenute durante tutta la durata del processo e fino alla sua definizione non essendo, al contrario, richiesto che il relativo accertamento sia avvenuto pendente lite o sulla base dei soli elementi acquisiti o intervenuti in corso di causa, salvo il potere del giudice di individuare il momento a partire dal quale la revoca deve avere effetto” (così
Cass., n° 21096/2023), e ciò in base a quanto disposto nel successivo 3° co..
Al riguardo, la S.C. ha evidenziato, da un lato, che sul piano letterale l'art. 136, a differenza dell'art. 76, comma 1, non contiene alcun riferimento alla necessità di tener pagina 4 di 6 conto, ai fini della revoca del beneficio, del reddito risultante dalle dichiarazioni per le quali sia già scaduto il termine di presentazione;
dall'altro lato, che la stessa istanza di liquidazione può essere presentata anche dopo la definizione del processo e in tal caso “il giudice resta titolare del potere di disporre la revoca, senza che ciò osti alla valutazione di quegli elementi documentali - incluse le dichiarazioni fiscali - comunque disponibili, non essendo imposta - né sarebbe ragionevole - alcuna limitazione all'esercizio dei poteri di controllo sulla persistenza delle condizioni per beneficiare del patrocinio”.
Pertanto, le modifiche reddituali oggetto della menzionata comunicazione dell' , essendo comunque verificatesi in pendenza del procedimento Controparte_2
e avendo riguardato entrambi gli anni (2018 e 2019) di durata dello stesso, erano in grado di giustificare la revoca del beneficio.
Né va omesso di considerare che il superamento del limite anche nell'annualità
2018, essendo ex se sufficiente a giustificare la revoca del beneficio, ne preclude, in difetto di successivo ulteriore provvedimento di ammissione, la fruizione anche per quella successiva a prescindere dall'ammontare del reddito conseguito nel corso della stessa.
Non appare fondato neppure il motivo con cui, nelle note difensive dd. 3.3.2015, si è sostenuto che la revoca doveva essere pronunciata a decorrere dal 15.2.2019, corrispondente al giorno di emissione della Certificazione Unica 2019, dunque dell'accertamento del superamento del limite reddituale, e comunque al giorno in cui il ricorrente, avendola ricevuta, ha appreso che il reddito 2018 era stato superiore a quello indicato nell'art. 76 d.P.R. n° 115/2002.
Ciò potrebbe eventualmente rilevare in ordine all'individuazione del momento in cui il ricorrente avrebbe dovuto comunicare la variazione reddituale, ma non anche all'incidenza di tale modifica, non potendo questa che essere immediata, apparendo fondato escludere un'ingiustificata posticipazione degli effetti della variazione nei termini esposti dall'opponente.
In sostanza, se il superamento del limite di reddito ex art. 76, comma 1, del Testo
Unico si verifica in una determinata annualità, la revoca produce i suoi effetti dall'inizio di essa, proprio perché è in quel determinato anno che la parte ammessa, avendo conseguito entrate complessivamente superiori al limite fissato, ha perso il requisito reddituale per beneficiare del patrocinio.
Per tutto quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite, liquidate (di ufficio in difetto di nota) per le tre fasi processuali espletate (di studio, introduttiva e decisionale) in base al secondo scaglione della tabella 2 del DM n° 55/2014 (avuto riguardo all'importo liquidato in favore del difensore del ricorrente con il decreto dd. 28.5.2019), come da dispositivo (previa riduzione dei valori medi sino alla metà in ragione della non particolare complessità della causa e del fatto che in sede di discussione non vi è stata necessità di esaminare questioni diverse da quelle trattate negli scritti introduttivi) seguono la soccombenza e, pertanto, devono gravare sul ricorrente. pagina 5 di 6
P.Q.M.
Il Tribunale di Trento, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa proposta da nei confronti del , in persona del Parte_1 Controparte_1
Ministro pro tempore, disattesa ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna parte ricorrente a rifondere alla parte resistente le spese di lite, che liquida (di ufficio in difetto di nota) in € 850,50 per compenso, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Trento in data 18.3.2025
Il giudice dott. Giuseppe Barbato
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