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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/01/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 28/06/2024 al n. 565 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 23/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Verduchi Parte_1
Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Rosaria Rizzo giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE alla quale è riunita la causa di primo grado iscritta in data 28/06/2024 al n. 567 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 23/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Parte_2
Verduchi Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Rosaria Rizzo giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente nel procedimento RL n. 565/2024: “Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 1.330,13 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.330,13 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente nel procedimento RL n. 565/2024: “- Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
- Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
Per la parte ricorrente nel procedimento RL n. 567/2024: “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della Controparte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 2.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 2.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente nel procedimento RL n. 567/2024: “Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
- Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dalla ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 (iscritto a ruolo sub RL n. 565/2024) Pt_1
esponeva di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine e
[...] di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”). La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Analogo ricorso veniva depositato in pari data da (iscritto a ruolo Parte_2
sub RL 567/2024), la quale allegava circostanze del tutto sovrapponibili a quelle della ricorrente e concludeva come in epigrafe. Pt_1
Il convenuto si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo in via preliminare CP_1 la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c. dei due procedimenti, oltre a quelli iscritti a ruolo sub nn. 561/2024, 563/2024.
Il resistente insisteva, in ogni caso, per la reiezione della domanda nel CP_1
merito, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la “carta elettronica”. Il Ministero evidenziava altresì che la ricorrente doveva già aver ricevuto il beneficio in commento per le annualità Pt_2
richieste in quanto destinataria di supplenze annuali, e che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa, sottolineando, infine, la non debenza degli interessi sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 23/01/2025, ove, veniva disposta la riunione del solo procedimento R.L. n. 567/2024 al procedimento n.
565/2024 per ragioni di opportunità.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda delle ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui hanno lavorato le ricorrenti ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1
elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”
(Cass. 29961/2023). Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1
piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra le odierne ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che la supplenza per l'anno scolastico
2021/2022 siano state eventualmente svolte dalla ricorrente in mancanza di Pt_1
specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno poiché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo le ricorrenti svolto tutte supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o, financo, di durata annuale.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare, quanto all'anno scolastico 2021/2022, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze temporanee, che Pt_1
si sono tuttavia svolte presso il medesimo Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 18.10.2021 al 30.06.2022.
Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema
Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma
2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima
(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che la predetta ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una supplenza con una pluralità di contratti,
“dal 01.11.2021 al 30.11.2021 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal 01.12.2021 al 02.01.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
03.01.2022 al 05.01.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
07.01.2022 al 15.06.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
05.02.2022 al 14.02.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
15.02.2022 al 17.02.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
18.02.2022 al 19.03.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
20.03.2022 al 18.04.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
18.04.2022 al 01.05.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2);
02.05.2022 al 30.06.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio” (v. pag.
1-2 e doc. 2 allegato al ricorso), presso la scuola di primo grado “G. Marconi - E. Bellavitis” di Udine, in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà
l'esigenza di una copertura annuale.
Si evidenzia altresì, quanto all'anno scolastico 2023/2024, di cui la ricorrente Pt_1
chiede il riconoscimento nel presente procedimento, che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Nel predetto anno scolastico alla predetta ricorrente è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche, e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato. Va ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale ha CP_1
evidenziato come la ricorrente , quale destinataria di supplenze annuali, Pt_2
avrebbe già ricevuto il bonus sulla base del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 con il quale il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto l'art. 15 del suddetto D.L. ha sì riconosciuto il bonus anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, ma solo
“per l'anno 2023”, e, quindi, solo per le supplenze conferite in tale anno e non anche per gli anni scolastici precedenti.
Il , in ogni caso, si è limitato ad allegare la circostanza che i ricorrenti CP_1 avrebbero già ricevuto l'importo riconosciuto ex lege senza fornire prova di un tanto.
Giova ricordare, infatti, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13533/2001).
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Si precisa infatti che anche con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, ove la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di €. 330,13 “ovvero la somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia” (con formula cui non è possibile attribuire valenza di mera clausola di stile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità), dovrà essere riconosciuto il beneficio economico pari ad euro 500,00, senza che lo stesso debba essere parametrato al servizio effettivamente prestato, poiché tale ricorrente ha svolto una supplenze nella sostanza fino al termine delle attività didattiche.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nell'importo complessivo di € 1.500,00, e per la ricorrente e per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 nell'importo complessivo di
€ 2.000,00 per la ricorrente , per il tramite della “Carta elettronica Parte_2 per il docente”, come richiesto dalle ricorrenti.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori attorei anticipatari.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale, previa separata liquidazione dell'attività svolta prima della riunione per le fasi di studio e introduttiva e con liquidazione di un compenso unitario per la fase decisoria, mediante applicazione dell'aumento in ragione del numero di parti per i procedimenti riuniti (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), nonché con l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nei ricorsi di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente , con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e della ricorrente , Parte_2
con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_2 aa.ss. predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € Parte_1
1.500,00 e in favore della ricorrente l'importo complessivo di Parte_2 euro 2.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalle ricorrenti, spese che liquida in € 2.338,57 per compensi,
€ 49,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei anticipatari.
Udine, 23/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 28/06/2024 al n. 565 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 23/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Verduchi Parte_1
Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Rosaria Rizzo giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE alla quale è riunita la causa di primo grado iscritta in data 28/06/2024 al n. 567 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 23/01/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. De Tina Flaviano, l'avv. Riommi Maurizio e l'avv. Parte_2
Verduchi Daniele
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del ministro pro tempore, con la Controparte_1 dott.ssa Rosaria Rizzo giusta autorizzazione dell'Avvocatura distrettuale dello Stato
RESISTENTE
OGGETTO: “carta docenti”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente nel procedimento RL n. 565/2024: “Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della carta Controparte_1 elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 1.330,13 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 1.330,13 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente nel procedimento RL n. 565/2024: “- Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
- Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
Per la parte ricorrente nel procedimento RL n. 567/2024: “Nel merito, in via principale:
- accertare e dichiarare l'illegittimità del mancato riconoscimento alla parte ricorrente della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente, per tutte le ragioni esposte o per quelle che l'Ill.mo Giudice adito vorrà indicare e per l'effetto - accertare e dichiarare il diritto dell'odierna parte ricorrente a vedersi riconosciuta la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale del docente per i periodi di insegnamento prestato con contratti a tempo determinato negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 o per il diverso periodo di giustizia - condannare il all'assegnazione della Controparte_1 carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per la complessiva somma di €. 2.000,00 o per la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino a quello della concreta attribuzione. - in subordine, qualora non fosse possibile l'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, condannare il a corrispondere a titolo di risarcimento del danno, in Controparte_1
sostituzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, la complessiva somma di €. 2.000,00 o la diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali dalla data del diritto all'accredito fino al saldo effettivo. Con vittoria delle spese e del compenso professionale del presente giudizio, maggiorato del 30% ai sensi dell'art. 4 comma 1 bis del D.M. n. 55/2014 come introdotto dall'art. 1 comma 1 lett. b del D.M. n. 37 del 2018 stante la redazione del presente atto con la presenza di collegamenti ipertestuali, con gli accessori di legge oltre al rimborso del contributo unificato versato. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente nel procedimento RL n. 567/2024: “Preliminarmente disporre la riunione dei procedimenti giudiziari descritti in premessa ai sensi dell'art. 273 cpc:
- Nel merito: respingere l'odierno ricorso, con il favore delle spese, in particolare per quanto concerne la richiesta di riconoscimento del bonus di 500 euro avanzata dalla ricorrente per gli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023. - In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze attorea, si chiede le stesse vengano ridotte proporzionalmente al periodo di servizio ed alle ore di servizio effettivamente prestati. In via istruttoria: come da memoria difensiva”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/06/2024 (iscritto a ruolo sub RL n. 565/2024) Pt_1
esponeva di aver lavorato come docente in forza di ripetuti contratti a termine e
[...] di non aver fruito dell'erogazione della somma di € 500 annui, di cui all'art. 1, comma
121, della l. n. 107/2015, vincolata all'acquisto di beni e servizi formativi, finalizzati allo sviluppo delle competenze professionali (c.d. “Carta elettronica del docente”). La ricorrente lamentava, perciò, la violazione del principio di non discriminazione rispetto ai docenti assunti a tempo indeterminato invocando le clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro 28.3.1999, trasfuso nella Direttiva 1999/70/CE, gli articoli 14, 20
e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e l'articolo 10 della Carta sociale europea e concludeva come in epigrafe.
Analogo ricorso veniva depositato in pari data da (iscritto a ruolo Parte_2
sub RL 567/2024), la quale allegava circostanze del tutto sovrapponibili a quelle della ricorrente e concludeva come in epigrafe. Pt_1
Il convenuto si costituiva in entrambi i giudizi, chiedendo in via preliminare CP_1 la riunione ai sensi dell'art. 273 c.p.c. dei due procedimenti, oltre a quelli iscritti a ruolo sub nn. 561/2024, 563/2024.
Il resistente insisteva, in ogni caso, per la reiezione della domanda nel CP_1
merito, in quanto affermava di aver sempre erogato la necessaria formazione a tutti i docenti a tempo determinato e di non essere tenuto a garantire una parità di trattamento in tale ambito, considerata anche la natura durevole dei beni che si potevano acquistare con la “carta elettronica”. Il Ministero evidenziava altresì che la ricorrente doveva già aver ricevuto il beneficio in commento per le annualità Pt_2
richieste in quanto destinataria di supplenze annuali, e che, in ogni caso, nell'erogazione del bonus si doveva considerare anche la durata della prestazione effettivamente resa, sottolineando, infine, la non debenza degli interessi sulle somme eventualmente riconosciute.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 23/01/2025, ove, veniva disposta la riunione del solo procedimento R.L. n. 567/2024 al procedimento n.
565/2024 per ragioni di opportunità.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda delle ricorrenti sia fondata e meritevole di accoglimento per quanto di ragione.
In assenza di contestazioni ad opera del , devono ritenersi pacifici in causa CP_1
i rapporti a termine intercorsi tra le parti e la loro durata, il fatto che il negli CP_1 anni scolastici in cui hanno lavorato le ricorrenti ha erogato la “carta elettronica” ai docenti a tempo indeterminato, nonché il fatto che in tali periodi le ricorrenti hanno svolto un'attività lavorativa analoga sotto il profilo sostanziale a quella dei docenti di ruolo.
In materia di formazione le norme di riferimento, di seguito riportate, non operano alcuna differenziazione in base alla durata del contratto di lavoro in forza del quale il docente è chiamato a prestare servizio alle dipendenze dell'Amministrazione:
- l'art. 282 del d.lgs 297/1994, secondo cui l'aggiornamento delle conoscenze è un diritto dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente e va inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico- pedagogica;
- l'art. 28 del c.c.n.l. comparto scuola del 4.8.1995, che dispone che la partecipazione ad attività di formazione e di aggiornamento costituisce un diritto per i capi di istituto e per il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario, in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle rispettive professionalità, anche in relazione agli istituti di progressione professionale previsti da tale contratto;
- l'art. 63 del c.c.n.l. comparto scuola del 27.11.2007, che – dopo aver premesso come “la formazione costituisce una leva strategica fondamentale per lo sviluppo professionale del personale, per il necessario sostegno agli obiettivi di cambiamento, per un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane”, stabilisce che l'Amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio;
- l'art. 64 del c.c.n.l. da ult. cit. secondo cui: “la partecipazione ad attività di formazione
e di aggiornamento costituisce un diritto per il personale in quanto funzionale alla piena realizzazione e allo sviluppo delle proprie professionalità”.
L'erogazione annuale della somma di euro 500 mediante “carta elettronica” è stata prevista per i soli docenti di ruolo dal comma 121 dell'art. 1 della legge 107/2015 che così recita: “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il [ ], a corsi di laurea, di laurea CP_1
magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Con DPCM del 23.9.2015 è stata data attuazione a tale norma, nei seguenti termini
(art. 2): “
1. I docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, hanno diritto all'assegnazione di una Carta, che è nominativa, personale e non trasferibile (…).
4. La Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1. Nel caso in cui il docente sia stato sospeso per motivi disciplinari è vietato
l'utilizzo della Carta e l'importo di cui all'articolo 3 non può essere assegnato nel corso degli anni scolastici in cui interviene la sospensione. Qualora la sospensione intervenga successivamente all'assegnazione dell'importo, la somma assegnata è recuperata a valere sulle risorse disponibili sulla Carta e, ove non sufficienti, sull'assegnazione dell'anno scolastico successivo. Il disciplina le modalità CP_1 di revoca della Carta nel caso di interruzione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno scolastico.
5. La Carta deve essere restituita all'atto della cessazione dal servizio”.
In merito a questa previsione il Consiglio di Stato, pur prescindendo da parametri di valutazione di provenienza eurounitaria, ha però ritenuto che la scelta ministeriale forgi «un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico».
Secondo il C.d.S., «un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35
e 97 Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo
(resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.».
Ricorrerebbe un contrasto «con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti» corrispondente al canone di buona amministrazione. Esso sarebbe tradito da «un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti».
Ne deriva che «il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso…Del resto,
l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part-time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E
l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del d.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”, sicché «vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta
e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale».
Il Consiglio di Stato ha poi ritenuto che il contrasto evidenziato con gli artt. 3, 35 e 97
Cost. possa essere superato mediante un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 1, commi 121 ss., legge cit.; è giunto a tale esito evidenziando che, nella specie, mancando una norma innovativa rispetto al d.lgs. n. 165/2001, la materia della formazione professionale dei docenti è ancora rimessa alla contrattazione collettiva di categoria. Le regole dettate dagli artt. 63 e 64 del Ccnl di riferimento «pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza alcuna distinzione tra docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, “strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio” (così il comma 1 dell'art. 63 cit.). E non vi è dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la Carta del docente, di tal ché si può per tal via affermare che di essa sono destinatari anche i docenti a tempo determinato (come gli appellanti), così colmandosi la lacuna previsionale dell'art. 1, comma 121, della l.
n. 107/2015, che menziona i soli docenti di ruolo»
La questione della disparità di trattamento sollevata dai docenti a tempo determinato rispetto all'impossibilità di fruire di tale beneficio ai fini della propria formazione è stata poi recentemente oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea e risolta nel senso auspicato dai docenti.
In particolare, nell'ordinanza pronunciata il 18.5.2022, nell'ambito della causa C-
450/2021, su una domanda di pronuncia pregiudiziale circa l'interpretazione della clausola 4, punto 1 e della clausola 6 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato cit., formulata nell'ambito di un giudizio analogo al presente, la CGUE ha osservato che:
a) la clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro sancisce il divieto, per quanto riguarda le condizioni di impiego, di trattare i lavoratori a tempo determinato in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile, per il solo fatto che essi lavorano a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
b) per quanto riguarda la nozione di «condizioni di impiego» ai sensi di tale clausola
4, punto 1, il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro e che l'indennità ex art. 1 c. 121 della l. 107/2015 deve essere considerata come rientrante tra le «condizioni di impiego» ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'Accordo quadro;
c) spetta al giudice del rinvio, che è il solo competente a valutare i fatti, stabilire se il lavoratore/la lavoratrice, nei periodi in cui era alle dipendenze del in forza CP_1 di contratti di lavoro a tempo determinato, si trovasse in una situazione comparabile a quella dei lavoratori di ruolo nel corso del medesimo periodo.
d) non esiste una ragione oggettiva che giustifica la differenza di trattamento tra i docenti stabilmente inseriti nell'organico del , ai quali la carta Controparte_1
elettronica è stata riconosciuta, ed i docenti assunti in forza di contratto a tempo determinato, a cui la carta predetta è stata negata e la “mera natura temporanea del lavoro (…) non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro”.
La suddetta pronuncia deve, pertanto, essere richiamata, anche ex art. 118 disp. att c.p.c., , nella parte in cui ha risolto la questione dichiarando che “la clausola 4, punto
1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il CP_1 CP_1 beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di € 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per
l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Ciò è stato ribadito anche dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, laddove ha affermato che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta
Docente ai soli insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999). Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”
(Cass. 29961/2023). Nel presente giudizio non vi è contestazione ad opera del in merito alla CP_1
piena equiparabilità, dal punto di vista delle prestazioni svolte e delle competenze professionali per esse richieste, tra le odierne ricorrenti e gli altri docenti di ruolo che hanno svolto servizio negli stessi periodi.
In tal senso, non rileva nemmeno il fatto che la supplenza per l'anno scolastico
2021/2022 siano state eventualmente svolte dalla ricorrente in mancanza di Pt_1
specifico titolo di specializzazione per il posto di sostegno poiché il titolo, sotto questo aspetto, è un elemento formale inidoneo ad incidere sul contenuto effettivo della prestazione.
Peraltro, non può trovare accoglimento nemmeno l'eccezione di parte resistente di riduzione proporzionale del bonus in base al servizio effettivamente prestato, avendo le ricorrenti svolto tutte supplenze annuali, fino al termine delle attività didattiche o, financo, di durata annuale.
La Suprema Corte, infatti, con la sentenza da ultimo citata, ha chiarito quali siano le supplenze rispetto alle quali si imponga la necessità di assicurare parità di trattamento con i docenti a tempo indeterminato.
I giudici di legittimità hanno in particolare escluso, quali idonei termini di raffronto, quelli calibrati su situazioni peculiari (come i docenti part time, in malattia, comandati o distaccati), non potendo lo strumento antidiscriminatorio “fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare”; così come hanno ritenuto in sé inidoneo anche il dato normativo dei 180 giorni di cui all'art. 489 co. 1 del D.Lgs. n. 297/1994, sempre relativo a specifici fenomeni.
Secondo la Corte il riconoscimento della carta del docente è pienamente giustificato sicuramente per le supplenze di cui all'art. 4, comma 1 e 2, della L. 124/1999, cioè le supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche. La Suprema Corte ha evidenziato infatti che “si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico…si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo. In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della “didattica annua” non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico-temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento”.
A tal proposito, giova precisare, quanto all'anno scolastico 2021/2022, che la ricorrente è stata destinataria di una pluralità di supplenze temporanee, che Pt_1
si sono tuttavia svolte presso il medesimo Istituto scolastico, senza che vi fosse alcuna discontinuità temporale, né di cattedra o posti, rimasti identici, dal 18.10.2021 al 30.06.2022.
Tanto chiarito, questo Giudice del lavoro ritiene che anche per tali tipologie di supplenze possono estendersi le medesime considerazioni svolte dalla Suprema
Corte con la sentenza da ultimo richiamata, anche alla luce della recente ordinanza del 19.03.24 n. 3912.
Infatti, sebbene la Corte abbia dichiarato inammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Novara, si ritiene che la stessa abbia fornito importanti considerazioni in merito alla possibilità di riconoscere il beneficio in commento anche ai destinatari di supplenze brevi, seppur in presenza di determinate condizioni. In particolare, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “...il tema delle supplenze temporanee di cui all'art. 4, comma 3, della l. n. 124 del 1999 è stato già affrontato da Cass. S. L. 7 novembre 2016, n. 22552 (rv. 641608), quando si è trattato di esaminare le ipotesi di abuso nel ricorso ai contratti a tempo determinato in ambito scolastico in violazione alla Direttiva 1999/70/CE innanzi richiamata.
7.1 In tale sentenza, alla quale hanno fatto seguito numerose pronunce dello stesso tenore, la S.C. ha precisato la distinzione di tali supplenze temporanee rispetto a quelle previste dai commi 1 e 2 della l. n. 124 del 1999, qualificandole come supplenze “conferite per ogni altra necessità”, come la sostituzione di personale assente o la copertura di posti resisi disponibili, per qualsivoglia ragione, soltanto dopo il 31 dicembre, e destinate a terminare non appena venga meno l'esigenza per cui sono stati stipulati i contratti ad esse relativi. Nella stessa decisione è stato stabilito (punto 102) che per le supplenze temporanee, come pure per quelle relative a posti su organico di fatto (art. 4, comma
2, l. cit.), l'abuso anzidetto “non può configurarsi…. salvo che non sia allegato e provato da parte del lavoratore che, nella concreta attribuzione delle supplenze della tipologia in esame, vi sia stato un uso improprio o distorto del potere di organizzazione del servizio scolastico, delegato dal legislatore al , e, quindi, CP_1 prospettandosi non già la sola reiterazione ma le condizioni concrete della medesima
(quali il susseguirsi delle assegnazioni presso lo stesso Istituto e con riguardo alla stessa cattedra)”.
Nel caso di specie, la difesa attorea ha allegato e provato che la predetta ricorrente ha svolto nell'anno scolastico 2021/2022 una supplenza con una pluralità di contratti,
“dal 01.11.2021 al 30.11.2021 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal 01.12.2021 al 02.01.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
03.01.2022 al 05.01.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
07.01.2022 al 15.06.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
05.02.2022 al 14.02.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
15.02.2022 al 17.02.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
18.02.2022 al 19.03.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
20.03.2022 al 18.04.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2); dal
18.04.2022 al 01.05.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio (doc. 2);
02.05.2022 al 30.06.2022 con orario settimanale di 18 ore di servizio” (v. pag.
1-2 e doc. 2 allegato al ricorso), presso la scuola di primo grado “G. Marconi - E. Bellavitis” di Udine, in ciò concretizzandosi l'abuso dello strumento del contratto a termine atteso che, dietro la stipulazione di una pluralità di supplenze brevi per la copertura del medesimo posto e presso il medesimo istituto scolastico, si cela in realtà
l'esigenza di una copertura annuale.
Si evidenzia altresì, quanto all'anno scolastico 2023/2024, di cui la ricorrente Pt_1
chiede il riconoscimento nel presente procedimento, che con il D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103, il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente. In particolare, l'art. 15 del D.L. sopra citato dispone che: “la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'articolo 1, comma 121, primo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è riconosciuta, per l'anno 2023, anche ai docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Nel predetto anno scolastico alla predetta ricorrente è stata conferita una supplenza fino al termine delle attività didattiche, e la giurisprudenza di legittimità, con la sentenza sopra richiamata, ha equiparato tale tipologia di supplenze a quelle annuali, ritenendo pienamente giustificato il riconoscimento del beneficio anche al personale a tempo determinato. Va ora esaminata l'eccezione sollevata dal convenuto, il quale ha CP_1
evidenziato come la ricorrente , quale destinataria di supplenze annuali, Pt_2
avrebbe già ricevuto il bonus sulla base del D.L. n. 69/2023, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 con il quale il legislatore ha esteso anche ai docenti a tempo determinato l'erogazione della carta del docente.
Tale eccezione non può essere accolta, in quanto l'art. 15 del suddetto D.L. ha sì riconosciuto il bonus anche ai docenti con contratto di supplenza annuale, ma solo
“per l'anno 2023”, e, quindi, solo per le supplenze conferite in tale anno e non anche per gli anni scolastici precedenti.
Il , in ogni caso, si è limitato ad allegare la circostanza che i ricorrenti CP_1 avrebbero già ricevuto l'importo riconosciuto ex lege senza fornire prova di un tanto.
Giova ricordare, infatti, che in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione
“il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento…” (Cassazione, Sezioni Unite, sentenza 13533/2001).
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la normativa nazionale deve essere disapplicata e debba essere dichiarato il diritto della parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “carta elettronica”.
Si precisa infatti che anche con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, ove la ricorrente ha chiesto il riconoscimento di €. 330,13 “ovvero la somma Pt_1 maggiore o minore ritenuta di giustizia” (con formula cui non è possibile attribuire valenza di mera clausola di stile, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità), dovrà essere riconosciuto il beneficio economico pari ad euro 500,00, senza che lo stesso debba essere parametrato al servizio effettivamente prestato, poiché tale ricorrente ha svolto una supplenze nella sostanza fino al termine delle attività didattiche.
Preme evidenziare che la disposizione di cui all'art. 1, comma 121, della L. 107 del
2015 ha previsto in favore dei docenti non il versamento diretto di una somma di denaro, ma la consegna di una carta elettronica utilizzabile per l'acquisto di beni e servizi di contenuto professionale, vista la finalità formativa del beneficio in commento. Pertanto, la condanna del al pagamento del controvalore in denaro della CP_1
carta del docente assicurerebbe ai docenti a termine un trattamento di maggior favore rispetto al personale di ruolo, poiché i primi potrebbero poi impiegare liberamente la somma ottenuta, a differenza dei secondi per cui l'utilizzo del denaro è vincolato.
Dunque, in definitiva, deve riconoscersi il beneficio in esame per tutti gli anni scolastici richiesti, ossia per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, nell'importo complessivo di € 1.500,00, e per la ricorrente e per gli anni Parte_1 scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 nell'importo complessivo di
€ 2.000,00 per la ricorrente , per il tramite della “Carta elettronica Parte_2 per il docente”, come richiesto dalle ricorrenti.
Quanto alla debenza degli interessi legali o della rivalutazione monetaria, si evidenzia altresì che la Suprema Corte, nel dispositivo della decisione n. 29961/2023, ha statuito che “ai docenti di cui al punto 1 (n.d.r. cioè i docenti non di ruolo con incarichi fino al 31.08 o al 30.06), ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n. 107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente con distrazione in favore dei procuratori attorei anticipatari.
Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 tenendo conto della minima complessità delle questioni affrontate che si inseriscono in un contenzioso seriale, previa separata liquidazione dell'attività svolta prima della riunione per le fasi di studio e introduttiva e con liquidazione di un compenso unitario per la fase decisoria, mediante applicazione dell'aumento in ragione del numero di parti per i procedimenti riuniti (Cass. 31 maggio 2022 n.17693), nonché con l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis per la redazione degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, considerata la presenza nei ricorsi di collegamenti ipertestuali ai documenti allegati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara il diritto della ricorrente , con riferimento agli anni Parte_1
scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 e della ricorrente , Parte_2
con riferimento agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,2022/2023 ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la “Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente” e per l'effetto
2) condanna il ad erogare, in relazione agli Controparte_2 aa.ss. predetti, in favore della ricorrente l'importo complessivo di € Parte_1
1.500,00 e in favore della ricorrente l'importo complessivo di Parte_2 euro 2.000,00, tramite la “Carta elettronica del docente”, oltre accessori come per legge;
3) condanna il resistente all'integrale rifusione delle spese del presente CP_1 giudizio sostenute dalle ricorrenti, spese che liquida in € 2.338,57 per compensi,
€ 49,00 per esborsi, oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, con distrazione in favore dei procuratori attorei anticipatari.
Udine, 23/01/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli