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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 10725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10725 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 18014/2017 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 18014/2017 R.G.,
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], tutti C.F._1 Parte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Clemente Alessandro (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione;
- Opponenti
E
elett.te dom.to alla Controparte_1
VIA M. CERVANTES 80133 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Liguori Car-
mine (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procu- C.F._3
ra a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla co-pia notifi-
1
cata dell'atto di citazione
- Opposta
E
a responsabilità limitata unipersonale Controparte_2Controparte_3
costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone n° 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, in-
teramente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Roma iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle P.IVA_1
società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno
2017, rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018
autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298 / racc. 29003, Persona_1
da oggi a seguito di atto di fu- CP_4 Controparte_5
sione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in CP_6
Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, con sede in San Donato Milanese Via
dell'Unione Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel
Registro delle Impre-se tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza –
Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale società con unico P.IVA_2
socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] il 18 Controparte_7
dicembre 1981, Codice Fiscale , giusta procura del CodiceFiscale_4
17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa di San Donato Mi- Persona_2
lanese, Rep. 268 Racc. 201, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cer-
vantes n.55/5 presso lo studio dell'avvocato Carmine Liguori (CF
dal quale è rappresentato e difeso come in atti. C.F._3
2
-Interventrice
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
Per nonché per : Controparte_2 Controparte_1
voglia l'On.le Tribunale adito:
1) In linea preliminare ammettersi l'intervento in causa di
[...]
in ragione della titolarità del credito nei confronti di parte opponente CP_8
in data 20.12.2017 per effetto del contratto di cessione in blocco dei crediti da
MPS, cessione pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto de-gli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gaz-zetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151 e per l'ef-
fetto dichiararsi che la emananda sentenza spegherà effetti anche nei confronti successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai Controparte_2
sensi del comma IV dell'art. 111 c.p.c.
2) Nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione con la conferma del de-creto ingiuntivo o n. 3231/2017 nei confronti dei garanti opponenti
[...]
, ; Parte_3 Parte_1
3) In linea subordinata e con riferimento al rapporto di c/c n 631818.74
(già 12725.13), accertato il saldo come da prima relazione di CTU in Euro
187.140,27 alla data del 14.03.2016, condannarsi gli opponenti al pagamento del-
la somma di Euro 150.000,00 nei limiti della fideiussione prestata per il corri-
spondente importo, oltre interessi a far capo dal 14.3.2016;
4) In linea ancora più gradata, sempre con riferimento al rapporto di c/c n
631818.74 (già 12725.13), condannarsi gli opponenti al pagamento della somma
3
di Euro 144.331,06 quale diverso accertato con integrazione di CTU, oltre inte-
ressi a far capo dal 14.3.2016;
5) In linea ulteriormente gradata, condannarsi gli opponenti anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. in favore della al pagamento della di- Controparte_2
versa somma accertata di giustizia.
6) Vinte le spese di lite.
7) assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. già
ridotti a gg 20 per memorie conclusionali e gg 20 per note di replica.
Per , , Controparte_9 Parte_1 Parte_4
,
[...] Parte_5
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi e nell'impugnare l'elaborato peritale integrativo chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 28/04/2017 veniva notificato ad , Controparte_9
, , e il decre- Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_5
to ingiuntivo n. 3231/2017 emesso da codesto On.le Tribunale su ricorso della in forza del quale si ingiungeva agli stes- Controparte_1
si in qualità di presunta debitrice principale e apparenti fideiussori il pagamento immediato rispettivamente della somma di € 381.231,10, nonché di € 196.820,18
oltre interessi convenzionali dalle scadenze al soddisfo, non-ché spese di proce-
dura per € 4819,00 oltre accessori, sul presupposto dell'asserita presunta esposi-
zione debitoria facente capo alla in forza di due contratti inter- Controparte_9
4
corsi presso la originaria filiale di in Napoli. Controparte_10
Gli opponenti deducevano a sostegno dell'opposizione che dovevano di-
sconoscersi le copie perché non conformi all'originale oltre che le sottoscrizioni ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., riportate nel documento prodotto in allegato n. 8 del fascicolo monitorio della banca e che si intendono riferire agli opponenti,
l' assenza di forma scritta dei contratti azionati, disconoscevano inoltre l'autenticità della sottoscrizione dei documenti asseritamente riconducibili ad
[...]
la violazione del divieto di applicazione di interessi anatocistici, Parte_7
applicazione di interessi usurari, e chiedeva quindi la rideterminazione del saldo passivo e la revoca del decreto opposto.
Si costituiva parte opposta che chiedeva rigettarsi perché infondata l'avversa domanda.
Nel corso del giudizio interveniva la transazione tra e Parte_8
la banca con conseguente accordo sulla rinunzia agli atti, ed il fallimento della
, in data 29.4.19. Controparte_9
Disposta l'interruzione e riassunto il giudizio, nella contumacia del falli-
mento della società opponente, si costituiva il 23.10.23 la cessionaria del credito conteso, rappresentata, da og-gi Controparte_2 CP_4 [...]
che premetteva : Controparte_5
in data 20.12.2017, è divenuta piena e legittima Controparte_2
titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore
[...]
Controparte_11
con ogni
[...] Controparte_12
accessorio e garanzia allo stesso connesso;
• che detta cessio-ne è stata pubblicata
5
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana del 23/12/2017, parte seconda n. 151; • che nel-le operazioni di cartolariz-
zazione non vi è la necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento.
Si rileva, infatti, che ai sensi del combinato dispo-sto degli artt. 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. LGS 385/93, « I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o co-munque esistenti a favore del cedente»
(omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applica-
bili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ce-
duti»; che con procura autentica-ta dal Dr. Notaio in Roma, in da- Persona_1
ta 31.08.2018, Rep. 57298 / racc. 29003, registrata il 04.09., Controparte_2
ha nominato oggi a CP_4 Controparte_5
seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott.
[...]
in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, quale mandataria per la CP_13
gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione.
Ciò dedotto richiamava tutte le difese formulate dalla cedente già costitui-
tasi.
Con ordinanza del 02.01.2024 il g.u. formulava la proposta transattiva per l'importo di Euro 176.000,00 oltre interessi legali e spese da riconoscersi in soli-
do tra le parti. Tale proposta viene rifiutata dalle parti opponenti.
Acquisita la documentazione e disposta la ctu grafologica, e la ctu conta-
bile a seguito di rimessione della causa sul ruolo per ulteriore attività istruttoria,
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la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 21.11.24 con i termini di cui all'art. 190.
Con sentenza parziale non definitiva, n. 3849.25, depositata il 16.4.25, il
Tribunale di Napoli, dichiarava il difetto di titolarità in capo a in Parte_5
ordine alla posizione di garante e condannava , e Parte_1 Parte_9
lo al pagamento in favore di dell'importo di € 46.820,18 oltre interes- CP_14
si contrattuali di mora dall'8.7.14 al soddisfo.
Con ordinanza di pari data, disponeva integrazione del mandato al ctu, dal seguente contenuto :
“ai soli fini dell'istruttoria del saldo di cui al c.c. n. 631818.74 (già
12725.13), dovendo richiedere chiarimenti al ctu dal seguente tenore :
Il ctu fa riferimento alla capitalizzazione annuale in sede di relazione. Il
mandato richiedeva l'eliminazione totale della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14 a seguire. Nulla in ordine alla sostituzione con quella annuale.
Chiarisca il ctu se trattasi di refuso il riferimento alla capitalizzazione an-
nuale, in caso negativo, ridetermini il saldo del c.c. in premessa senza alcuna ca-
pitalizzazione dall'1.1.14 a seguire.
Il ctu ha correttamente e come da mandato, eliminato la cms per tutto il rapporto. Inoltre, indica di aver eliminato gli oneri riscontrati durante il rapporto sostitutivi della CMS e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n.
201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-
Settembre 2012, nel quale si rinviene una lettera di credito con la pattuizione del-
la stessa e degli oneri di istruttoria, revisione e modifica affidamenti;
premessa la correttezza dell'operato, chiarisca il ctu perché relativamente
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ai trimestri in cui ha accertato l'usura, procede nuovamente ad eliminare dal sal-
do voci riconducibili alla DIF (Euro 3.947,84) ed ad altri oneri sostitutivi ex DM
644 del 2012 (euro 240,00). Tali oneri sarebbero dovuti già essere espunti alla luce del mandato conferito a prescindere dall'accertamento del superamento del tasso soglia in alcuni trimestri.
Il ctu accerta la sussistenza di usura applicando correttamente le direttive della Banca d'Italia e quanto statuito da Sezioni Unite con la sentenza n. 16303
del 20.06.2018;
Oltre agli interessi debitori accertati come usurari nei 4 trimestri di riferi-
mento come indicati in ctu, chiarisca il ctu le motivazioni per cui elimina anche la voce per spese (Euro 348,59). In particolare indichi se tali spese siano collega-
te all'applicazione degli interessi debitori accertati usurari nei periodi di riferi-
mento. Laddove lo siano proceda ad eliminare tale voce, laddove non lo sia, ten-
ga fermo l'addebito ai fini del saldo.
Le altre due voci che il ctu intende eliminare ( DIF e commissione di cui al DM 644 del 2012) sono da eliminarsi per quanto indicato al punto 2);
Chiarisca se il saldo del c.c. su indicato, è stato rideterminato applicando unicamente gli interessi come regolati inizialmente e poi modificati unilateral-
mente dalla banca in applicazione del contratto del 28.10.04, e dell'altro contrat-
to del 18.6.12 e tenendo conto delle modifiche unilaterali operate dalla banca so-
lo se in atti riscontri la comunicazione relativa al correntista.
In caso negativo ridetermini il saldo secondo i predetti criteri.
Laddove riscontri rimesse operate sul c.c. in esame, provenienti da altri e distinti contratti di conto correnti elimini tali rimesse, mancando in atti i docu-
menti contrattuali di riferimento;
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Offra quindi nelle conclusioni la risultante del saldo rideterminato al
14.3.16 secondo le seguenti direttive:
Eliminazione totale della cms;
della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14; delle commissioni sostitutive della cms e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché del-
la disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012; applicazione dei soli interessi contrattual-
mente previsti nel contratto del 28.10.04, delle modifiche del tasso unilaterali so-
pravvenute se comunicate al correntista, delle condizioni di cui al contratto del
18.06.12; eliminazione dei tasso debitori accertati nei 4 trimestri usurari e delle voci contrattuali ad essi collegate”.
Depositata la ctu, la causa veniva assegnata con i termini di giorni 20 e 20
ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6.10.25
Nel merito si osserva.
Per quanto rileva ai fini della presente sentenza parziale definitiva, in sede di monitorio è stata azionata la pretesa creditoria dalla Controparte_1
nei confronti della e dei suoi garanti
[...] Controparte_9 Per_3
, , e per la som- Parte_10 Parte_8 Parte_2 Parte_5
ma complessiva di Euro 381.231,10 derivanti dall'esposizione di Euro
334.410,92 del conto corrente n. 631818.74 (già 12725.13).
La pretesa era relativa anche ad Euro 46.820,18 di cui al un contratto di finanziamento n. 741478591,18.
Nel merito, quanto alle posizioni di garante, la predetta sentenza parziale,
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accertava la validità della garanzia riconducibile ai garanti e Parte_1
, mentre escludeva la posizione di quale garante. Parte_2 Parte_5
(la posizione di era esclusa nel corso del giudizio di cui alla Parte_8
sentenza parziale).
La sentenza prendeva posizione nel merito in ordine al predetto contratto di finanziamento.
Occorrerà quindi esaminare il merito della pretesa relativamente al con-
tratto di conto corrente ordinario n. 631818.74 (già 12725.13).
Agli atti vi è la documentazione contrattuale.
Il contratto è un conto corrente di tipo ordinario stipulato in data
28.10.2004, a cui è collegato un contratto di affidamento risalente molti anni do-
po, al 18.06.2012. Non vi sono altre regolamentazioni intervenute tra le parti.
Il conto è documentato fin dalla costituzione del 28.10.2004 e fino alla da-
ta del 14.03.2016, data della revoca dagli affidamenti e recesso della banca dal rapporto, a fronte di un saldo debitore pari ad Euro 334.410,92 senza interruzione nella documentazione contabile.
Il contratto di c.c. del 28.10.2004, rispetta i requisiti di forma scritta di cui all'art. 117 tub, infatti oltre alle sottoscrizioni del correntista, vi è attestazione di ricezione copia del contratto debitamente sottoscritta rispettando quindi i principi espressi dalle s.u. in tema di c.d. contratto monofirma di cui a s.u. n.898 del
2018.
In atti vi è anche il successivo contratto di affidamento del 18.06.2012
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anch'esso rispettoso dei requisiti di cui all'art. 117 tub come si specificati.
La mancanza di affidamenti coevi al contratto di c.c., in mancanza di do-
cumento contrattuale, importa la nullità di eventuali tassi debitori applicati al rapporto diversi da quelli regolati in contratto di c.c. del 28.10.04 e del 18.6.12,
potendosi solo applicare le condizioni espressamente pattuite nel contratto di conto corrente e nei limiti in cui esse regolamentano anche l'apertura di credito e delle condizioni modificate unilateralmente e peggiorative dalla banca in appli-
cazione del contratto del 28.10.04, e dell'altro contratto del 18.6.12 solo se in at-
ti si riscontri la comunicazione relativa al correntista.
Solo in tali limiti, possono essere ritenute valide sotto il profilo del difetto di forma. Il comportamento concludente, nell'ambito della forma scritta ad sub-
stantiam è del tutto ininfluente ai fini della validità di clausole che si assumo ne-
goziate tacitamente, altro è invece la ricavabilità per relationem del contenuto dell'apertura di credito dal contenuto del contratto di c.c.
Ne consegue che ai fini della rideterminazione del saldo saranno applicati unicamente i tassi contrattuali originari di cui al c.c. del 28.10.2004 come modi-
ficati unilateralmente nel corso del rapporto ed i tassi di cui all'apertura di credito collegata al predetto c.c. dell'8.6.12 come modificati e comunicati successiva-
mente.
Anche gli importi a titolo di interesse riscontrati superiori al tasso soglia per i periodi di loro applicazione, sono da elidersi ma, contrariamente a quanto sostiene parte opponente, solo sino a quando non siano stati sostituiti successi-
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vamente da tassi inferiori e legittimi da parte della banca.
Invero, la tesi di parte opponente secondo cui se accertata la presenza di un tasso usurario nel corso del rapporto (non quindi i tassi originari), vanno con-
seguentemente eliminati per tutto il rapporti gli interessi, oltre a non trovare fon-
damento giuridico nell'art. 1815 c.c. il quale si riferisce agli interessi coevi al contratto, non tiene conto della facoltà della banca di modificare il tasso nel cor-
so del rapporto in modo unilaterale e più favorevole per il cliente, con la conse-
guenza che una volta accertata nel corso del rapporto l'usura nel trimestre di rife-
rimento, saranno eliminati i tassi solo sino a quando non siano stati modificati unilateralmente e successivamente dalla banca.
Quanto all'anatocismo, risulta rispettata la delibera cicr del 2000 anteriore al contratto del 2004, in ordine alla pari reciprocità della capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi risultando indicato anche il tasso effettivo oltre che no-
minale, risultante dalla capitalizzazione.
Invece, attesa la riformulazione dell'art. 120 del T.U.B. con legge n°147
del 27/12/2013 in vigore dal 1.1.14 che modificava il comma 2 dell'art.120
T.U.B. al lettera B) nel seguente modo:
il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabili-
sce modalità e criteri per la produzione di interessi (e non più “ di interessi su in-
teressi” ) nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, pre-
vedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien-tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia credito-ri; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione,
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sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
e ritenuto il contenuto immediatamente precettivo - innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa pe-
riodicità (nella prassi bancaria, trimestrale solitamente) - dall'1.1.14 deve ritener-
si illegittima l'applicazione della capitalizzazione, con conseguente eli-sione dal saldo finale di tale voce e senza applicazione di alcuna diversa capi-talizzazione.
Indeterminata invece è la commissione di massimo scoperto indicata solo in termini percentuali senza previsione di modalità attuative concrete. Tale voce va quindi espunta dal saldo finale.
Gli opponenti hanno contestato anche l'applicazione delle commissioni applicate in sostituzione della CMS - ai sensi della L. 2/09, e, successivamente,
del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina at-
tuativa di cui al DM n. 644/12.
In atti invero manca per la commissione disponibilità fondi la pattuizione ad eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012, nel quale si rinviene una lette-
ra di credito con la pattuizione della stessa e degli oneri di istruttoria, revisio-ne e modifica affidamenti.
Solo per tale periodo sarà applicata al saldo.
L'accertamento del superamento della soglia usuraria.
Nell'accertare la verifica del TEG con l'utilizzo della CMS, il ctu ha provveduto a sviluppare i calcoli secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 che recita: "ai rapporti svoltisi, in tutto o in
13
parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2
bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determi-
nato in [...] alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale com-
missione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS so-
glia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto pra-
ticati”.
Sulla scorta dei criteri indicati, il ctu nell'indagine per il rapporto n.
631818.74 (già 12725.13), ha rilevato il superamento delle soglie limitatamente al:
• III e IV trimestre 2009;
• III e IV trimestre 2010;
• I e II trimestre 2011;
• I trimestre 2013.
In tali periodo risultano addebitati interessi per euro Euro 38.231,16 a tito-
lo di interessi debitori che vanno quindi espunti dal saldo finale.
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Le suesposte e complessive considerazioni hanno condotto alla rielabora-
zione del saldo del conto in esame secondo i seguenti criteri:
Eliminazione totale della cms;
della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14; delle commissioni sostitutive della cms e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché del-
la disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012; applicazione dei soli interessi contrattual-
mente previsti nel contratto del 28.10.04, delle modifiche del tasso unilaterali so-
pravvenute se comunicate al correntista, delle condizioni di cui al contratto del
18.06.12 e successive modifiche comunicate;
mantenimento delle modifiche migliorative anche se non comunicate,
eliminazione dei tasso debitori accertati nei 4 trimestri usurari e delle voci con-
trattuali ad essi collegate.
A seguito dei ricalcoli integrativi richiesti, il ctu ha rielaborato il saldo del conto corrente, accertando che per il conto n. 631818.74 (già 12725.13) alla data del 14.03.2016 si è generato un saldo debitore pari ad Euro 144.331,06 anziché il saldo debitore pari ad Euro 334.410,92 come indicato dall'estratto conto banca-
rio. Alla somma debitoria, si applica l'interesse del 12,450% annuale, visto quan-
to regolato nel contratto del 18.06.12, con decorrenza dalla revoca degli affida-
menti del 14.3.16 sino al soddisfo.
Atteso che non risulta estromessa l'originaria cedente del credito,
[...]
in mancanza di accordo di tutte le parti, la condanna al pagamento del ca- CP_14
pitale risulterà in favore della CP_14
Atteso il dovere di rilevare d'ufficio la validità delle clausole dei contratti
15
anche alla luce della vessatorietà per il consumatore, si rileva che nessun profilo di vessatorietà sussiste sia per il finanziamento che per il contratto di conto cor-
rente, prevedendo il primo il solo aumento nella misura dell' 1.6% come tasso moratorio, il secondo, non prevedendo interessi moratori attesa l'applicazione del tasso corrispettivo per l'affidamento anche per l'ipotesi di ritardato pagamento senza alcuna maggiorazione. Inoltre, non sussistono altri profili di vessatorietà
nelle residue valide clausole contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza reciproca e si compensano al 50% atte-
sa l'importante riduzione del credito azionato, con restante parte a carico di
[...]
e . Le spese delle due ctu espletate, sono poste a Parte_11 Parte_2
carico delle parti in misura uguale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande delle parti, così provvede:
-condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di dell'importo di € 144.331,06 oltre l'interesse del 12,450% CP_14
annuale, dal 14.3.16 al soddisfo;
-condanna e al pagamento in fa- Parte_1 Parte_2
vore di e del 50% delle spese di ctu come li- CP_14 Controparte_2
quidate in questo giudizio e quello di cui alla sentenza parziale non definitiva, n.
3849.25, depositata il 16.4.25, oltre al pagamento a ciascuna parte, delle spese di lite per euro 7000,00 oltre iva cassa e spese generali;
Napoli, 19.11.25
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Il Giudice
GO GO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – II sezione civile in composizione monocratica,
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 18014/2017 R.G.,
e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 [...]
, e nato a [...] il [...], tutti C.F._1 Parte_2
elett.te dom.to presso lo studio dell'Avv. Clemente Alessandro (c.f.:
) dal quale è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a C.F._2
margine dell'atto di citazione;
- Opponenti
E
elett.te dom.to alla Controparte_1
VIA M. CERVANTES 80133 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Liguori Car-
mine (c.f.: dal quale è rappr.to e difeso in virtù di procu- C.F._3
ra a margine della comparsa di costituzione e risposta/in calce alla co-pia notifi-
1
cata dell'atto di citazione
- Opposta
E
a responsabilità limitata unipersonale Controparte_2Controparte_3
costituita in Italia ai sensi dell'art. 3 della Legge n.130 del 30 aprile 1999, con sede legale in Roma, via Curtatone n° 3, capitale sociale di Euro 10.000,00, in-
teramente versato, codice fiscale, partita I.V.A. e numero di iscrizione al Regi-
stro delle Imprese di Roma iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle P.IVA_1
società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno
2017, rappresentata, in forza di procura del 31.08.2018, registrata il 04.09.2018
autenticata dal Notaio Dott. da Roma, Rep. 57298 / racc. 29003, Persona_1
da oggi a seguito di atto di fu- CP_4 Controparte_5
sione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott. Notaio in CP_6
Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, con sede in San Donato Milanese Via
dell'Unione Europea n. 6°-6B, capitale sociale euro 1.000.00,00= i.v. iscritta nel
Registro delle Impre-se tenuto dalla camera di Commercio di Milano – Monza –
Brianza al numero di iscrizione e codice fiscale società con unico P.IVA_2
socio nonché soggetta a direzione e coordinamento di Cerved Group S.p.A., in persona del suo procuratore speciale Dott.ssa nata a [...] il 18 Controparte_7
dicembre 1981, Codice Fiscale , giusta procura del CodiceFiscale_4
17.09.2018, autenticata dal Notaio Dott.ssa di San Donato Mi- Persona_2
lanese, Rep. 268 Racc. 201, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via M. Cer-
vantes n.55/5 presso lo studio dell'avvocato Carmine Liguori (CF
dal quale è rappresentato e difeso come in atti. C.F._3
2
-Interventrice
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
Per nonché per : Controparte_2 Controparte_1
voglia l'On.le Tribunale adito:
1) In linea preliminare ammettersi l'intervento in causa di
[...]
in ragione della titolarità del credito nei confronti di parte opponente CP_8
in data 20.12.2017 per effetto del contratto di cessione in blocco dei crediti da
MPS, cessione pubblicata ai sensi e per gli effetti del combinato disposto de-gli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gaz-zetta Uf-
ficiale della Repubblica Italiana del 23/12/2017, parte seconda n. 151 e per l'ef-
fetto dichiararsi che la emananda sentenza spegherà effetti anche nei confronti successore a titolo particolare nel diritto controverso, ai Controparte_2
sensi del comma IV dell'art. 111 c.p.c.
2) Nel merito, in via principale, rigettarsi l'opposizione con la conferma del de-creto ingiuntivo o n. 3231/2017 nei confronti dei garanti opponenti
[...]
, ; Parte_3 Parte_1
3) In linea subordinata e con riferimento al rapporto di c/c n 631818.74
(già 12725.13), accertato il saldo come da prima relazione di CTU in Euro
187.140,27 alla data del 14.03.2016, condannarsi gli opponenti al pagamento del-
la somma di Euro 150.000,00 nei limiti della fideiussione prestata per il corri-
spondente importo, oltre interessi a far capo dal 14.3.2016;
4) In linea ancora più gradata, sempre con riferimento al rapporto di c/c n
631818.74 (già 12725.13), condannarsi gli opponenti al pagamento della somma
3
di Euro 144.331,06 quale diverso accertato con integrazione di CTU, oltre inte-
ressi a far capo dal 14.3.2016;
5) In linea ulteriormente gradata, condannarsi gli opponenti anche ai sensi dell'art. 2033 c.c. in favore della al pagamento della di- Controparte_2
versa somma accertata di giustizia.
6) Vinte le spese di lite.
7) assegnarsi la causa in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. già
ridotti a gg 20 per memorie conclusionali e gg 20 per note di replica.
Per , , Controparte_9 Parte_1 Parte_4
,
[...] Parte_5
Il procuratore si riporta ai propri scritti difensivi e nell'impugnare l'elaborato peritale integrativo chiede rinviarsi la causa per la precisazione delle conclusioni
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
In data 28/04/2017 veniva notificato ad , Controparte_9
, , e il decre- Parte_1 Parte_6 Parte_2 Parte_5
to ingiuntivo n. 3231/2017 emesso da codesto On.le Tribunale su ricorso della in forza del quale si ingiungeva agli stes- Controparte_1
si in qualità di presunta debitrice principale e apparenti fideiussori il pagamento immediato rispettivamente della somma di € 381.231,10, nonché di € 196.820,18
oltre interessi convenzionali dalle scadenze al soddisfo, non-ché spese di proce-
dura per € 4819,00 oltre accessori, sul presupposto dell'asserita presunta esposi-
zione debitoria facente capo alla in forza di due contratti inter- Controparte_9
4
corsi presso la originaria filiale di in Napoli. Controparte_10
Gli opponenti deducevano a sostegno dell'opposizione che dovevano di-
sconoscersi le copie perché non conformi all'originale oltre che le sottoscrizioni ai sensi degli artt. 214 e 215 c.p.c., riportate nel documento prodotto in allegato n. 8 del fascicolo monitorio della banca e che si intendono riferire agli opponenti,
l' assenza di forma scritta dei contratti azionati, disconoscevano inoltre l'autenticità della sottoscrizione dei documenti asseritamente riconducibili ad
[...]
la violazione del divieto di applicazione di interessi anatocistici, Parte_7
applicazione di interessi usurari, e chiedeva quindi la rideterminazione del saldo passivo e la revoca del decreto opposto.
Si costituiva parte opposta che chiedeva rigettarsi perché infondata l'avversa domanda.
Nel corso del giudizio interveniva la transazione tra e Parte_8
la banca con conseguente accordo sulla rinunzia agli atti, ed il fallimento della
, in data 29.4.19. Controparte_9
Disposta l'interruzione e riassunto il giudizio, nella contumacia del falli-
mento della società opponente, si costituiva il 23.10.23 la cessionaria del credito conteso, rappresentata, da og-gi Controparte_2 CP_4 [...]
che premetteva : Controparte_5
in data 20.12.2017, è divenuta piena e legittima Controparte_2
titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore
[...]
Controparte_11
con ogni
[...] Controparte_12
accessorio e garanzia allo stesso connesso;
• che detta cessio-ne è stata pubblicata
5
ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L. 130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Ita-
liana del 23/12/2017, parte seconda n. 151; • che nel-le operazioni di cartolariz-
zazione non vi è la necessità di procedere ad alcuna formalità e/o annotamento.
Si rileva, infatti, che ai sensi del combinato dispo-sto degli artt. 1 e 4 della Legge
30 aprile 1999 n. 130 e dell'art. 58 del D. LGS 385/93, « I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o co-munque esistenti a favore del cedente»
(omissis) «conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario,
senza bisogno di alcuna formalità od annotazione» e che «restano altresì applica-
bili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ce-
duti»; che con procura autentica-ta dal Dr. Notaio in Roma, in da- Persona_1
ta 31.08.2018, Rep. 57298 / racc. 29003, registrata il 04.09., Controparte_2
ha nominato oggi a CP_4 Controparte_5
seguito di atto di fusione per incorporazione del 23.11.2022 ai rogiti Dott.
[...]
in Milano Rep. 75095 – Racc.- 15653, quale mandataria per la CP_13
gestione ed il recupero dei crediti relativi alla suddetta cessione.
Ciò dedotto richiamava tutte le difese formulate dalla cedente già costitui-
tasi.
Con ordinanza del 02.01.2024 il g.u. formulava la proposta transattiva per l'importo di Euro 176.000,00 oltre interessi legali e spese da riconoscersi in soli-
do tra le parti. Tale proposta viene rifiutata dalle parti opponenti.
Acquisita la documentazione e disposta la ctu grafologica, e la ctu conta-
bile a seguito di rimessione della causa sul ruolo per ulteriore attività istruttoria,
6
la causa veniva assegnata in decisione all'udienza del 21.11.24 con i termini di cui all'art. 190.
Con sentenza parziale non definitiva, n. 3849.25, depositata il 16.4.25, il
Tribunale di Napoli, dichiarava il difetto di titolarità in capo a in Parte_5
ordine alla posizione di garante e condannava , e Parte_1 Parte_9
lo al pagamento in favore di dell'importo di € 46.820,18 oltre interes- CP_14
si contrattuali di mora dall'8.7.14 al soddisfo.
Con ordinanza di pari data, disponeva integrazione del mandato al ctu, dal seguente contenuto :
“ai soli fini dell'istruttoria del saldo di cui al c.c. n. 631818.74 (già
12725.13), dovendo richiedere chiarimenti al ctu dal seguente tenore :
Il ctu fa riferimento alla capitalizzazione annuale in sede di relazione. Il
mandato richiedeva l'eliminazione totale della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14 a seguire. Nulla in ordine alla sostituzione con quella annuale.
Chiarisca il ctu se trattasi di refuso il riferimento alla capitalizzazione an-
nuale, in caso negativo, ridetermini il saldo del c.c. in premessa senza alcuna ca-
pitalizzazione dall'1.1.14 a seguire.
Il ctu ha correttamente e come da mandato, eliminato la cms per tutto il rapporto. Inoltre, indica di aver eliminato gli oneri riscontrati durante il rapporto sostitutivi della CMS e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n.
201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-
Settembre 2012, nel quale si rinviene una lettera di credito con la pattuizione del-
la stessa e degli oneri di istruttoria, revisione e modifica affidamenti;
premessa la correttezza dell'operato, chiarisca il ctu perché relativamente
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ai trimestri in cui ha accertato l'usura, procede nuovamente ad eliminare dal sal-
do voci riconducibili alla DIF (Euro 3.947,84) ed ad altri oneri sostitutivi ex DM
644 del 2012 (euro 240,00). Tali oneri sarebbero dovuti già essere espunti alla luce del mandato conferito a prescindere dall'accertamento del superamento del tasso soglia in alcuni trimestri.
Il ctu accerta la sussistenza di usura applicando correttamente le direttive della Banca d'Italia e quanto statuito da Sezioni Unite con la sentenza n. 16303
del 20.06.2018;
Oltre agli interessi debitori accertati come usurari nei 4 trimestri di riferi-
mento come indicati in ctu, chiarisca il ctu le motivazioni per cui elimina anche la voce per spese (Euro 348,59). In particolare indichi se tali spese siano collega-
te all'applicazione degli interessi debitori accertati usurari nei periodi di riferi-
mento. Laddove lo siano proceda ad eliminare tale voce, laddove non lo sia, ten-
ga fermo l'addebito ai fini del saldo.
Le altre due voci che il ctu intende eliminare ( DIF e commissione di cui al DM 644 del 2012) sono da eliminarsi per quanto indicato al punto 2);
Chiarisca se il saldo del c.c. su indicato, è stato rideterminato applicando unicamente gli interessi come regolati inizialmente e poi modificati unilateral-
mente dalla banca in applicazione del contratto del 28.10.04, e dell'altro contrat-
to del 18.6.12 e tenendo conto delle modifiche unilaterali operate dalla banca so-
lo se in atti riscontri la comunicazione relativa al correntista.
In caso negativo ridetermini il saldo secondo i predetti criteri.
Laddove riscontri rimesse operate sul c.c. in esame, provenienti da altri e distinti contratti di conto correnti elimini tali rimesse, mancando in atti i docu-
menti contrattuali di riferimento;
8
Offra quindi nelle conclusioni la risultante del saldo rideterminato al
14.3.16 secondo le seguenti direttive:
Eliminazione totale della cms;
della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14; delle commissioni sostitutive della cms e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché del-
la disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012; applicazione dei soli interessi contrattual-
mente previsti nel contratto del 28.10.04, delle modifiche del tasso unilaterali so-
pravvenute se comunicate al correntista, delle condizioni di cui al contratto del
18.06.12; eliminazione dei tasso debitori accertati nei 4 trimestri usurari e delle voci contrattuali ad essi collegate”.
Depositata la ctu, la causa veniva assegnata con i termini di giorni 20 e 20
ex art. 190 c.p.c. decorrenti dal 6.10.25
Nel merito si osserva.
Per quanto rileva ai fini della presente sentenza parziale definitiva, in sede di monitorio è stata azionata la pretesa creditoria dalla Controparte_1
nei confronti della e dei suoi garanti
[...] Controparte_9 Per_3
, , e per la som- Parte_10 Parte_8 Parte_2 Parte_5
ma complessiva di Euro 381.231,10 derivanti dall'esposizione di Euro
334.410,92 del conto corrente n. 631818.74 (già 12725.13).
La pretesa era relativa anche ad Euro 46.820,18 di cui al un contratto di finanziamento n. 741478591,18.
Nel merito, quanto alle posizioni di garante, la predetta sentenza parziale,
9
accertava la validità della garanzia riconducibile ai garanti e Parte_1
, mentre escludeva la posizione di quale garante. Parte_2 Parte_5
(la posizione di era esclusa nel corso del giudizio di cui alla Parte_8
sentenza parziale).
La sentenza prendeva posizione nel merito in ordine al predetto contratto di finanziamento.
Occorrerà quindi esaminare il merito della pretesa relativamente al con-
tratto di conto corrente ordinario n. 631818.74 (già 12725.13).
Agli atti vi è la documentazione contrattuale.
Il contratto è un conto corrente di tipo ordinario stipulato in data
28.10.2004, a cui è collegato un contratto di affidamento risalente molti anni do-
po, al 18.06.2012. Non vi sono altre regolamentazioni intervenute tra le parti.
Il conto è documentato fin dalla costituzione del 28.10.2004 e fino alla da-
ta del 14.03.2016, data della revoca dagli affidamenti e recesso della banca dal rapporto, a fronte di un saldo debitore pari ad Euro 334.410,92 senza interruzione nella documentazione contabile.
Il contratto di c.c. del 28.10.2004, rispetta i requisiti di forma scritta di cui all'art. 117 tub, infatti oltre alle sottoscrizioni del correntista, vi è attestazione di ricezione copia del contratto debitamente sottoscritta rispettando quindi i principi espressi dalle s.u. in tema di c.d. contratto monofirma di cui a s.u. n.898 del
2018.
In atti vi è anche il successivo contratto di affidamento del 18.06.2012
10
anch'esso rispettoso dei requisiti di cui all'art. 117 tub come si specificati.
La mancanza di affidamenti coevi al contratto di c.c., in mancanza di do-
cumento contrattuale, importa la nullità di eventuali tassi debitori applicati al rapporto diversi da quelli regolati in contratto di c.c. del 28.10.04 e del 18.6.12,
potendosi solo applicare le condizioni espressamente pattuite nel contratto di conto corrente e nei limiti in cui esse regolamentano anche l'apertura di credito e delle condizioni modificate unilateralmente e peggiorative dalla banca in appli-
cazione del contratto del 28.10.04, e dell'altro contratto del 18.6.12 solo se in at-
ti si riscontri la comunicazione relativa al correntista.
Solo in tali limiti, possono essere ritenute valide sotto il profilo del difetto di forma. Il comportamento concludente, nell'ambito della forma scritta ad sub-
stantiam è del tutto ininfluente ai fini della validità di clausole che si assumo ne-
goziate tacitamente, altro è invece la ricavabilità per relationem del contenuto dell'apertura di credito dal contenuto del contratto di c.c.
Ne consegue che ai fini della rideterminazione del saldo saranno applicati unicamente i tassi contrattuali originari di cui al c.c. del 28.10.2004 come modi-
ficati unilateralmente nel corso del rapporto ed i tassi di cui all'apertura di credito collegata al predetto c.c. dell'8.6.12 come modificati e comunicati successiva-
mente.
Anche gli importi a titolo di interesse riscontrati superiori al tasso soglia per i periodi di loro applicazione, sono da elidersi ma, contrariamente a quanto sostiene parte opponente, solo sino a quando non siano stati sostituiti successi-
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vamente da tassi inferiori e legittimi da parte della banca.
Invero, la tesi di parte opponente secondo cui se accertata la presenza di un tasso usurario nel corso del rapporto (non quindi i tassi originari), vanno con-
seguentemente eliminati per tutto il rapporti gli interessi, oltre a non trovare fon-
damento giuridico nell'art. 1815 c.c. il quale si riferisce agli interessi coevi al contratto, non tiene conto della facoltà della banca di modificare il tasso nel cor-
so del rapporto in modo unilaterale e più favorevole per il cliente, con la conse-
guenza che una volta accertata nel corso del rapporto l'usura nel trimestre di rife-
rimento, saranno eliminati i tassi solo sino a quando non siano stati modificati unilateralmente e successivamente dalla banca.
Quanto all'anatocismo, risulta rispettata la delibera cicr del 2000 anteriore al contratto del 2004, in ordine alla pari reciprocità della capitalizzazione per gli interessi attivi e passivi risultando indicato anche il tasso effettivo oltre che no-
minale, risultante dalla capitalizzazione.
Invece, attesa la riformulazione dell'art. 120 del T.U.B. con legge n°147
del 27/12/2013 in vigore dal 1.1.14 che modificava il comma 2 dell'art.120
T.U.B. al lettera B) nel seguente modo:
il CICR [Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio] stabili-
sce modalità e criteri per la produzione di interessi (e non più “ di interessi su in-
teressi” ) nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, pre-
vedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clien-tela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia credito-ri; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione,
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sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale;
e ritenuto il contenuto immediatamente precettivo - innovando rispetto alla norma originaria che disponeva invece la legittimità dell'anatocismo alla sola condizione che gli interessi attivi e passivi fossero capitalizzati con la stessa pe-
riodicità (nella prassi bancaria, trimestrale solitamente) - dall'1.1.14 deve ritener-
si illegittima l'applicazione della capitalizzazione, con conseguente eli-sione dal saldo finale di tale voce e senza applicazione di alcuna diversa capi-talizzazione.
Indeterminata invece è la commissione di massimo scoperto indicata solo in termini percentuali senza previsione di modalità attuative concrete. Tale voce va quindi espunta dal saldo finale.
Gli opponenti hanno contestato anche l'applicazione delle commissioni applicate in sostituzione della CMS - ai sensi della L. 2/09, e, successivamente,
del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché della disciplina at-
tuativa di cui al DM n. 644/12.
In atti invero manca per la commissione disponibilità fondi la pattuizione ad eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012, nel quale si rinviene una lette-
ra di credito con la pattuizione della stessa e degli oneri di istruttoria, revisio-ne e modifica affidamenti.
Solo per tale periodo sarà applicata al saldo.
L'accertamento del superamento della soglia usuraria.
Nell'accertare la verifica del TEG con l'utilizzo della CMS, il ctu ha provveduto a sviluppare i calcoli secondo quanto sancito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303 del 20.06.2018 che recita: "ai rapporti svoltisi, in tutto o in
13
parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2
bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determi-
nato in [...] alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale com-
missione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la “CMS so-
glia”, calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n.108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il
“margine” degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto pra-
ticati”.
Sulla scorta dei criteri indicati, il ctu nell'indagine per il rapporto n.
631818.74 (già 12725.13), ha rilevato il superamento delle soglie limitatamente al:
• III e IV trimestre 2009;
• III e IV trimestre 2010;
• I e II trimestre 2011;
• I trimestre 2013.
In tali periodo risultano addebitati interessi per euro Euro 38.231,16 a tito-
lo di interessi debitori che vanno quindi espunti dal saldo finale.
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Le suesposte e complessive considerazioni hanno condotto alla rielabora-
zione del saldo del conto in esame secondo i seguenti criteri:
Eliminazione totale della cms;
della capitalizzazione a decorrere dall'1.1.14; delle commissioni sostitutive della cms e le altre commissioni di cui alla legge 2/09, del DL n. 201/11, conv. in L. n. 214/11 e succ. mod., nonché del-
la disciplina attuativa di cui al DM n. 644/12 compresa la DIF, fatta eccezione del periodo Giugno-Settembre 2012; applicazione dei soli interessi contrattual-
mente previsti nel contratto del 28.10.04, delle modifiche del tasso unilaterali so-
pravvenute se comunicate al correntista, delle condizioni di cui al contratto del
18.06.12 e successive modifiche comunicate;
mantenimento delle modifiche migliorative anche se non comunicate,
eliminazione dei tasso debitori accertati nei 4 trimestri usurari e delle voci con-
trattuali ad essi collegate.
A seguito dei ricalcoli integrativi richiesti, il ctu ha rielaborato il saldo del conto corrente, accertando che per il conto n. 631818.74 (già 12725.13) alla data del 14.03.2016 si è generato un saldo debitore pari ad Euro 144.331,06 anziché il saldo debitore pari ad Euro 334.410,92 come indicato dall'estratto conto banca-
rio. Alla somma debitoria, si applica l'interesse del 12,450% annuale, visto quan-
to regolato nel contratto del 18.06.12, con decorrenza dalla revoca degli affida-
menti del 14.3.16 sino al soddisfo.
Atteso che non risulta estromessa l'originaria cedente del credito,
[...]
in mancanza di accordo di tutte le parti, la condanna al pagamento del ca- CP_14
pitale risulterà in favore della CP_14
Atteso il dovere di rilevare d'ufficio la validità delle clausole dei contratti
15
anche alla luce della vessatorietà per il consumatore, si rileva che nessun profilo di vessatorietà sussiste sia per il finanziamento che per il contratto di conto cor-
rente, prevedendo il primo il solo aumento nella misura dell' 1.6% come tasso moratorio, il secondo, non prevedendo interessi moratori attesa l'applicazione del tasso corrispettivo per l'affidamento anche per l'ipotesi di ritardato pagamento senza alcuna maggiorazione. Inoltre, non sussistono altri profili di vessatorietà
nelle residue valide clausole contrattuali.
Le spese seguono la soccombenza reciproca e si compensano al 50% atte-
sa l'importante riduzione del credito azionato, con restante parte a carico di
[...]
e . Le spese delle due ctu espletate, sono poste a Parte_11 Parte_2
carico delle parti in misura uguale.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando sulle domande delle parti, così provvede:
-condanna e al pagamento in Parte_1 Parte_2
favore di dell'importo di € 144.331,06 oltre l'interesse del 12,450% CP_14
annuale, dal 14.3.16 al soddisfo;
-condanna e al pagamento in fa- Parte_1 Parte_2
vore di e del 50% delle spese di ctu come li- CP_14 Controparte_2
quidate in questo giudizio e quello di cui alla sentenza parziale non definitiva, n.
3849.25, depositata il 16.4.25, oltre al pagamento a ciascuna parte, delle spese di lite per euro 7000,00 oltre iva cassa e spese generali;
Napoli, 19.11.25
16
Il Giudice
GO GO
17