Ordinanza collegiale 24 novembre 2022
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 03/06/2025, n. 4186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 4186 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 03/06/2025
N. 04186/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03359/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3359 del 2022, proposto da
Tim S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Crisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Napoli, alla Via del Parco Margherita n. 93;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Andreottola, Annalisa Cuomo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Andreottola in Napoli, p.zza Municipio, P.zzo San Giacomo;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 9205/2021, emessa dal Tribunale di Napoli;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 la dott.ssa Viviana Lenzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Rilevato che con memoria in data 7/5/2025 parte ricorrente ha affermato che “ l’amministrazione resistente depositava nota prot. n. 2024/518531del 06.06.2024 con cui si affermava essere stato emesso in favore della TIM S.p.A. mandato di pagamento n. 9446 del 22/5/2023 di importo pari a € 38.176,67 ” e che da verifiche effettuate è emerso che “ le somme di cui sopra risultano effettivamente erogate ed incassate dalla società ricorrente, con conseguente sopravvenuta cessazione della materia del contendere nel presente giudizio ”,
Ritenuto che quanto affermato determina la cessazione della materia del contendere, risultando soddisfatta la pretesa azionata;
Ritenuto che la cessazione della materia del contendere palesa la soccombenza virtuale dell’Amministrazione, ma che - in ragione dell’adempimento, seppur tardivo - le spese di lite possono essere compensate per metà;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Compensa per metà le spese di lite e condanna il Comune di Napoli alla refusione della restante parte in favore del procuratore antistatario della ricorrente che liquida in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge e C.U. nella misura dovuta e versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Maria Grazia D'Alterio, Consigliere
Viviana Lenzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Viviana Lenzi | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO