Art. 7.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di eliminare dal conto dei residui:
a) le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti;
b) le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in piu' anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinate a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi.
Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate.
Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del Ministro per le finanze, a mano a mano che cio' si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facolta' di variare la ratizzazione della spesa.
Il Ministro per le finanze ha facolta' di eliminare dal conto dei residui:
a) le assegnazioni di entrata e di spesa del movimento capitali del bilancio dello Stato relative ad occorrenze cui si provvede mediante accensione di debiti;
b) le assegnazioni relative a spese straordinarie autorizzate da speciali disposizioni di legge, ripartite in piu' anni per la quota non impegnata nell'anno, e le altre spese straordinarie, destinate a scopi straordinari, in quanto non vi corrispondano impegni verso terzi.
Restano ferme ad ogni effetto le autorizzazioni in base alle quali dette assegnazioni vennero stanziate.
Le somme corrispondenti saranno nuovamente inscritte in bilancio nel conto della competenza degli esercizi successivi, con decreto del Ministro per le finanze, a mano a mano che cio' si renda necessario, in relazione agli effettivi bisogni, e quindi con facolta' di variare la ratizzazione della spesa.