CASS
Sentenza 3 febbraio 2023
Sentenza 3 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 03/02/2023, n. 3302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3302 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2023 |
Testo completo
seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9653/2020 R.G. proposto da: PE EL, elettivamente domiciliato in Roma, VIA GIAMBATTISTA VICO, 31, presso lo studio dell'Avv. ENRICO SCOCCINI che lo rappresenta e difende
- ricorrente -
contro COMUNE DI FERMO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANDREA GE e ST IE, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via XX SETTEMBRE, 1, presso lo studio dell'Avv. PAOLO VITALI - con troricorrente - Civile Sent. Sez. 2 Num. 3302 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della CORTE APPELLO ANCONA n. 1390/2019, depositata in data 24/09/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. PE EL citò, innanzi il Tribunale di Fermo, il COMUNE DI FERMO, chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione di un terreno individuato al locale Catasto al fg. 10, partt. 198 e 198, assumendo di aver coltivato e posseduto in via esclusiva tale terreno a far tempo dal 1990. Riferì, ulteriormente, l'attore che il terreno in questione era stato trasferito a titolo gratuito al COMUNE DI FERMO per la realizzazione di un depuratore contemplato da una convenzione urbanistica sottoscritta nell'ottobre 1977 ma che tale depuratore non era mai stato realizzato, essendosi successivamente optato per la realizzazione di un collettore fognario collegato ad altro impianto di depurazione. Si costituì il COMUNE DI FERMO, opponendosi all'accoglimento della domanda, deducendo che il terreno nel 1977 era entrato a far parte del demanio comunale, risultando, conseguentemente, escluso dalla possibilità di acquisto per usucapione sino ai 10 luglio 1998, data in cui, conclusi i lavori di completamento del collettore fognario in luogo del depuratore, il Comune non aveva più utilizzato il terreno in questione. R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 2 di 11 Eccepì, quindi, il convenuto il mancato decorso del ventennio ai fini dell'acquisto per usucapione, essendo stata proposta la domanda nel 2013. 2. Respinta in primo grado la domanda e interposto gravame da parte di PE EL, la Corte d'appello di Ancona, nella regolare costituzione del COMUNE DI FERMO, che resistette al gravame, respinse l'appello. La Corte territoriale -richiamata la giurisprudenza in materia di beni patrimoniali indisponibili e rammentato che tale ultima qualità presupponeva l'effettiva destinazione del bene al pubblico servizio- osservò che: - poiché la convenzione urbanistica contemplava un termine di dieci anni per la realizzazione delle opere, era da escludersi che sino alla data del 10 ottobre 1987 fossero venute meno sia la volontà del Comune di destinare le aree cedute al pubblico servizio sia la destinazione effettiva stessa, in quanto era stata comunque intrapresa (anche se non terminata) la realizzazione delle opere;
- in relazione al periodo dall'Il ottobre 1987 al novembre 1990 -data in cui PE EL assumeva di aver iniziato a possedere i terreni- il ridotto lasso temporale di mancata utilizzazione del terreno non consentiva di affermare "che il bene fosse stato sdemanializzato tacitamente soltanto in virtù del comportamento omissivo dell'amministrazione comunale"; - il venir meno della qualità del terreno andava esclusa anche per il successivo periodo, risultando una serie di atti amministrativi (relazione dell'Ufficio Urbanistica sulla necessità di completare le opere;
delibera comunale) e R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 3 di 11 materiali (completamento del collettore fognario la cui regolare esecuzione era stata certificata in data 10 luglio 1998); - conseguentemente e conclusivamente, doveva ritenersi che il terreno avesse perso la propria qualità solo a far tempo dal 10 luglio 1998, da ciò risultando non pienamente decorso il periodo ventennale necessario per l'usucapione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona ricorre ora PE ZE. Resiste con controricorso il COMUNE DI FERMO. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 822 e 826 c.c. nonché "del "diritto vivente" (espresso da Cass. Civ., sez. un., 27-11-2002, n. 16831; Cass. Civ., sez. II, 13-03-2007, n. 5867) per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto il terreno di cui è causa "bene demaniale" ed aver ritenuto necessario un atto formale, seppure implicito, di sdemanializzazione quale presupposto per l'usucapione". Argomenta, in particolare, il ricorso che: R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 4 di 11 - erroneamente la sentenza impugnata avrebbe qualificato i terreni di cui alla domanda come terreni demaniali, in quanto i medesimi non rientravano nell'elenco di cui all'art. 822 c.c.; - conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che durante i dieci anni di vigenza della convenzione urbanistica il terreno in questione avesse conservato la natura demaniale o comunque la destinazione a finalità di pubblica utilità sulla scorta della mera volontà del Comune di conservare tale destinazione, non essendo tale volontà sufficiente ai fini della conservazione della destinazione;
altrettanto conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che, al momento in cui il ricorrente aveva iniziato a possedere il terreno (1990), erano trascorsi ben tredici anni dalla convenzione del 1977 senza che il terreno avesse in concreto ricevuto la propria destinazione a finalità di pubblica utilità. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe omesso di esaminare la delibera del Consiglio Comunale di Fermo n. 39 del 13/6/1996 prodotta in atti, da cui poteva desumersi che la destinazione ad opera pubblica del lotto era venuta meno già prima del giugno 1996, in quanto in tale delibera il COMUNE DI FERMO vi aveva espresso la volontà di non realizzare l'impianto di depurazione originariamente previsto bensì un collettore fognario. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come rilevato in modo condivisibile dal Pubblico Ministero, nella decisione impugnata può ravvisarsi una parziale improprietà R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 5 di 11 terminologica, avendo la Corte d'appello, a tratti, operato una sovrapposizione, sul mero piano lessicale, tra i concetti di demanialità e di patrimonio indisponibile. Queste improprietà, tuttavia, non si sono riflesse in un inadeguato governo delle norme di diritto, in quanto la decisione ha comunque correttamente applicato alla fattispecie il regime dei beni indisponibili -come dimostrato in modo eloquente dai richiami alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 826, terzo comma, c.c., che disciplina, appunto, i beni del patrimonio indisponibile- conseguentemente riconducendo in modo esatto la fattispecie concreta nell'ambito delle coordinate normative dell'appartenenza del bene all'ente pubblico e della sua destinazione effettiva a funzione di pubblica utilità. Il motivo di ricorso, poi, erra nell'attribuire alla decisione impugnata l'affermazione per cui la conservazione della destinazione a finalità di pubblica utilità del terreno si sarebbe integrata per effetto del solo permanere dell'intenzione del Comune di dare al terreno medesimo tale destinazione. La Corte territoriale, infatti, ben lungi dal basare la propria decisione su tale affermazione, ha invece valorizzato (pagg. 8-9) il fatto che, in vigenza della convenzione, le opere di realizzazione del depuratore erano state "iniziate e realizzate-seppure in parte-ed erano comunque realizzabili entro la scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti", situazione oggettiva che, quindi, veniva a cumularsi al persistere della "volontà comunale di destinare le aree cedute al pubblico servizio". La decisione della Corte d'appello si è quindi conformata al principio, enunciato da questa Corte, per cui le aree destinate a pubblico servizio entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante, con vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 6 di 11 ad usucapionem, anche anteriormente al completamento dell'opera, ma non oltre la scadenza del termine per il compimento dei lavori necessari, come previsto dall'atto in cui è ravvisabile la dichiarazione di pubblica utilità (Cass Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004 (Rv. 573981 - 01). Infatti "pur non essendo sufficiente che la destinazione venga identificata in una mera intenzione, suscettibile di ripensamenti in prosieguo, o già in partenza priva di possibilità realizzative, non può farsi decorrere l'applicabilità del regime dell'indisponibilità solo ad opera compiuta, o a funzionalità assicurata. È chiaro che qualora alla programmazione dell'opera o della struttura necessaria al servizio pubblico debbano seguire, in via preventiva, complesse procedure di acquisizione di aree, e successivamente consistenti opere di manipolazione o trasformazione dei fondi, l'ottica del conseguimento di indisponibilità solo a compimento dei lavori a dell'avvio del funzionamento del servizio che di dette strutture si avvale, può manifestare un distacco temporale consistente, all'interno del quale, in teoria, il bene, che dunque farebbe parte nel patrimonio disponibile, potrebbe essere oggetto di pretese creditoria private, o di situazioni di fatto (possessorie) di qualche rilevanza giuridica." (così Cass Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004 - Rv. 573981 - 01). Se, quindi, il decorso del lasso temporale decennale senza l'esecuzione di alcuna opera e senza concreta utilizzazione del terreno avrebbe comportato l'esclusione della qualità di bene del patrimonio indisponibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26402 del 16/12/2009 - Rv. 610544 - 01, richiamata dalla stessa decisione della Corte territoriale), per contro, nel caso in esame, l'inizio di esecuzione dell'opera (anche se poi non condotta a termine, peraltro in virtù della realizzazione di una diversa opera) ha integrato il c.d. requisito "oggettivo" (appunto la concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio) richiesto R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 7 di 11 da questa Corte -unitamente al requisito c.d. "soggettivo" (proprietà del bene da parte dell'ente pubblico)- affinché il bene entri a far parte del patrimonio indisponibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 09/09/1997 - Rv. 507700 - 01). Stabilito, correttamente, che per effetto dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, il terreno era entrato a far parte del patrimonio indisponibile, altrettanto correttamente la Corte territoriale ha escluso che, nel lasso temporale tra la scadenza della convenzione nel 1987 e l'inizio del possesso dell'odierno ricorrente (collocato temporalmente nell'anno 1990), il terreno medesimo avesse perso la qualità di bene indisponibile. La Corte territoriale, infatti, si è conformata al principio, espresso da questa Corte, per cui la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4430 del 25/02/2014 - Rv. 629591 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012 - Rv. 621583 - 01). Pienamente conforme ai principi enunciati da questa Corte, quindi, è la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, quando ha affermato che, al momento in cui il ricorrente allega di aver iniziato a possedere il terreno -e cioè, si ripete, nel 1990- quest'ultimo faceva ancora parte del patrimonio indisponibile del Comune, risultando conseguentemente sottratto alla fattispecie acquisitiva costituita R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 8 di 11 dall'usucapione, la quale avrebbe potuto integrarsi solo una volta decorso il ventennio dal luglio 1998, data in cui il Comune, attestando la regolare esecuzione del collettore fognario realizzato al posto del depuratore inizialmente progettato, ha formalmente determinato il venire meno della destinazione ad uso pubblico del bene, facendo ad esso perdere la qualità di bene indisponibile. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Occorre osservare, infatti, che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte territoriale non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). Da ciò deriva l'inammissibilità della doglianza formulata in relazione all'art. 360, n. 5), c.p.c., non senza osservare, peraltro, che, come rilevato anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, il documento in questione è stato espressamente e direttamente esaminato dalla Corte d'appello la quale, tuttavia, ha ritenuto che la delibera del Consiglio Comunale di Fermo n. 39 del 13/6/1996 non costituisse elemento idoneo a provare la cessazione della destinazione a pubblica utilità del bene. Ne consegue che, in realtà, ciò di cui il motivo di ricorso viene a dolersi è la valutazione che di tale documento ha fatto la Corte territoriale, e quindi un profilo di valutazione delle prove, operando, pertanto, il principio per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 9 di 11 probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01), in tal modo evidenziandosi un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo. 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese, liquidate come in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peri/ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 10 di 11 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14 dicembre 2022.
- ricorrente -
contro COMUNE DI FERMO, rappresentato e difeso dagli Avv.ti ANDREA GE e ST IE, ed elettivamente domiciliato in Roma alla Via XX SETTEMBRE, 1, presso lo studio dell'Avv. PAOLO VITALI - con troricorrente - Civile Sent. Sez. 2 Num. 3302 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 03/02/2023 avverso la sentenza della CORTE APPELLO ANCONA n. 1390/2019, depositata in data 24/09/2019 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Rosa Maria Dell'Erba, che ha concluso per il rigetto del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. PE EL citò, innanzi il Tribunale di Fermo, il COMUNE DI FERMO, chiedendo accertarsi l'acquisto per usucapione di un terreno individuato al locale Catasto al fg. 10, partt. 198 e 198, assumendo di aver coltivato e posseduto in via esclusiva tale terreno a far tempo dal 1990. Riferì, ulteriormente, l'attore che il terreno in questione era stato trasferito a titolo gratuito al COMUNE DI FERMO per la realizzazione di un depuratore contemplato da una convenzione urbanistica sottoscritta nell'ottobre 1977 ma che tale depuratore non era mai stato realizzato, essendosi successivamente optato per la realizzazione di un collettore fognario collegato ad altro impianto di depurazione. Si costituì il COMUNE DI FERMO, opponendosi all'accoglimento della domanda, deducendo che il terreno nel 1977 era entrato a far parte del demanio comunale, risultando, conseguentemente, escluso dalla possibilità di acquisto per usucapione sino ai 10 luglio 1998, data in cui, conclusi i lavori di completamento del collettore fognario in luogo del depuratore, il Comune non aveva più utilizzato il terreno in questione. R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 2 di 11 Eccepì, quindi, il convenuto il mancato decorso del ventennio ai fini dell'acquisto per usucapione, essendo stata proposta la domanda nel 2013. 2. Respinta in primo grado la domanda e interposto gravame da parte di PE EL, la Corte d'appello di Ancona, nella regolare costituzione del COMUNE DI FERMO, che resistette al gravame, respinse l'appello. La Corte territoriale -richiamata la giurisprudenza in materia di beni patrimoniali indisponibili e rammentato che tale ultima qualità presupponeva l'effettiva destinazione del bene al pubblico servizio- osservò che: - poiché la convenzione urbanistica contemplava un termine di dieci anni per la realizzazione delle opere, era da escludersi che sino alla data del 10 ottobre 1987 fossero venute meno sia la volontà del Comune di destinare le aree cedute al pubblico servizio sia la destinazione effettiva stessa, in quanto era stata comunque intrapresa (anche se non terminata) la realizzazione delle opere;
- in relazione al periodo dall'Il ottobre 1987 al novembre 1990 -data in cui PE EL assumeva di aver iniziato a possedere i terreni- il ridotto lasso temporale di mancata utilizzazione del terreno non consentiva di affermare "che il bene fosse stato sdemanializzato tacitamente soltanto in virtù del comportamento omissivo dell'amministrazione comunale"; - il venir meno della qualità del terreno andava esclusa anche per il successivo periodo, risultando una serie di atti amministrativi (relazione dell'Ufficio Urbanistica sulla necessità di completare le opere;
delibera comunale) e R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 3 di 11 materiali (completamento del collettore fognario la cui regolare esecuzione era stata certificata in data 10 luglio 1998); - conseguentemente e conclusivamente, doveva ritenersi che il terreno avesse perso la propria qualità solo a far tempo dal 10 luglio 1998, da ciò risultando non pienamente decorso il periodo ventennale necessario per l'usucapione. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Ancona ricorre ora PE ZE. Resiste con controricorso il COMUNE DI FERMO. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 822 e 826 c.c. nonché "del "diritto vivente" (espresso da Cass. Civ., sez. un., 27-11-2002, n. 16831; Cass. Civ., sez. II, 13-03-2007, n. 5867) per avere il giudice a quo erroneamente ritenuto il terreno di cui è causa "bene demaniale" ed aver ritenuto necessario un atto formale, seppure implicito, di sdemanializzazione quale presupposto per l'usucapione". Argomenta, in particolare, il ricorso che: R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 4 di 11 - erroneamente la sentenza impugnata avrebbe qualificato i terreni di cui alla domanda come terreni demaniali, in quanto i medesimi non rientravano nell'elenco di cui all'art. 822 c.c.; - conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere che durante i dieci anni di vigenza della convenzione urbanistica il terreno in questione avesse conservato la natura demaniale o comunque la destinazione a finalità di pubblica utilità sulla scorta della mera volontà del Comune di conservare tale destinazione, non essendo tale volontà sufficiente ai fini della conservazione della destinazione;
altrettanto conseguentemente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non rilevare che, al momento in cui il ricorrente aveva iniziato a possedere il terreno (1990), erano trascorsi ben tredici anni dalla convenzione del 1977 senza che il terreno avesse in concreto ricevuto la propria destinazione a finalità di pubblica utilità. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Argomenta, in particolare, il ricorso che la Corte avrebbe omesso di esaminare la delibera del Consiglio Comunale di Fermo n. 39 del 13/6/1996 prodotta in atti, da cui poteva desumersi che la destinazione ad opera pubblica del lotto era venuta meno già prima del giugno 1996, in quanto in tale delibera il COMUNE DI FERMO vi aveva espresso la volontà di non realizzare l'impianto di depurazione originariamente previsto bensì un collettore fognario. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. Come rilevato in modo condivisibile dal Pubblico Ministero, nella decisione impugnata può ravvisarsi una parziale improprietà R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 5 di 11 terminologica, avendo la Corte d'appello, a tratti, operato una sovrapposizione, sul mero piano lessicale, tra i concetti di demanialità e di patrimonio indisponibile. Queste improprietà, tuttavia, non si sono riflesse in un inadeguato governo delle norme di diritto, in quanto la decisione ha comunque correttamente applicato alla fattispecie il regime dei beni indisponibili -come dimostrato in modo eloquente dai richiami alla giurisprudenza formatasi in relazione all'art. 826, terzo comma, c.c., che disciplina, appunto, i beni del patrimonio indisponibile- conseguentemente riconducendo in modo esatto la fattispecie concreta nell'ambito delle coordinate normative dell'appartenenza del bene all'ente pubblico e della sua destinazione effettiva a funzione di pubblica utilità. Il motivo di ricorso, poi, erra nell'attribuire alla decisione impugnata l'affermazione per cui la conservazione della destinazione a finalità di pubblica utilità del terreno si sarebbe integrata per effetto del solo permanere dell'intenzione del Comune di dare al terreno medesimo tale destinazione. La Corte territoriale, infatti, ben lungi dal basare la propria decisione su tale affermazione, ha invece valorizzato (pagg. 8-9) il fatto che, in vigenza della convenzione, le opere di realizzazione del depuratore erano state "iniziate e realizzate-seppure in parte-ed erano comunque realizzabili entro la scadenza stabilita convenzionalmente dalle parti", situazione oggettiva che, quindi, veniva a cumularsi al persistere della "volontà comunale di destinare le aree cedute al pubblico servizio". La decisione della Corte d'appello si è quindi conformata al principio, enunciato da questa Corte, per cui le aree destinate a pubblico servizio entrano a far parte del patrimonio dell'ente espropriante, con vincolo di indisponibilità che ne preclude il possesso R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 6 di 11 ad usucapionem, anche anteriormente al completamento dell'opera, ma non oltre la scadenza del termine per il compimento dei lavori necessari, come previsto dall'atto in cui è ravvisabile la dichiarazione di pubblica utilità (Cass Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004 (Rv. 573981 - 01). Infatti "pur non essendo sufficiente che la destinazione venga identificata in una mera intenzione, suscettibile di ripensamenti in prosieguo, o già in partenza priva di possibilità realizzative, non può farsi decorrere l'applicabilità del regime dell'indisponibilità solo ad opera compiuta, o a funzionalità assicurata. È chiaro che qualora alla programmazione dell'opera o della struttura necessaria al servizio pubblico debbano seguire, in via preventiva, complesse procedure di acquisizione di aree, e successivamente consistenti opere di manipolazione o trasformazione dei fondi, l'ottica del conseguimento di indisponibilità solo a compimento dei lavori a dell'avvio del funzionamento del servizio che di dette strutture si avvale, può manifestare un distacco temporale consistente, all'interno del quale, in teoria, il bene, che dunque farebbe parte nel patrimonio disponibile, potrebbe essere oggetto di pretese creditoria private, o di situazioni di fatto (possessorie) di qualche rilevanza giuridica." (così Cass Sez. 1, Sentenza n. 12023 del 01/07/2004 - Rv. 573981 - 01). Se, quindi, il decorso del lasso temporale decennale senza l'esecuzione di alcuna opera e senza concreta utilizzazione del terreno avrebbe comportato l'esclusione della qualità di bene del patrimonio indisponibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26402 del 16/12/2009 - Rv. 610544 - 01, richiamata dalla stessa decisione della Corte territoriale), per contro, nel caso in esame, l'inizio di esecuzione dell'opera (anche se poi non condotta a termine, peraltro in virtù della realizzazione di una diversa opera) ha integrato il c.d. requisito "oggettivo" (appunto la concreta destinazione dello stesso ad un pubblico servizio) richiesto R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 7 di 11 da questa Corte -unitamente al requisito c.d. "soggettivo" (proprietà del bene da parte dell'ente pubblico)- affinché il bene entri a far parte del patrimonio indisponibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8743 del 09/09/1997 - Rv. 507700 - 01). Stabilito, correttamente, che per effetto dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, il terreno era entrato a far parte del patrimonio indisponibile, altrettanto correttamente la Corte territoriale ha escluso che, nel lasso temporale tra la scadenza della convenzione nel 1987 e l'inizio del possesso dell'odierno ricorrente (collocato temporalmente nell'anno 1990), il terreno medesimo avesse perso la qualità di bene indisponibile. La Corte territoriale, infatti, si è conformata al principio, espresso da questa Corte, per cui la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4430 del 25/02/2014 - Rv. 629591 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 2962 del 27/02/2012 - Rv. 621583 - 01). Pienamente conforme ai principi enunciati da questa Corte, quindi, è la conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale, quando ha affermato che, al momento in cui il ricorrente allega di aver iniziato a possedere il terreno -e cioè, si ripete, nel 1990- quest'ultimo faceva ancora parte del patrimonio indisponibile del Comune, risultando conseguentemente sottratto alla fattispecie acquisitiva costituita R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 8 di 11 dall'usucapione, la quale avrebbe potuto integrarsi solo una volta decorso il ventennio dal luglio 1998, data in cui il Comune, attestando la regolare esecuzione del collettore fognario realizzato al posto del depuratore inizialmente progettato, ha formalmente determinato il venire meno della destinazione ad uso pubblico del bene, facendo ad esso perdere la qualità di bene indisponibile. 3. Il secondo motivo di ricorso è, invece, inammissibile. Occorre osservare, infatti, che, essendo stato instaurato il giudizio di appello nel 2015, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-ter c.p.c., dal momento che la decisione della Corte territoriale non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 26774 del 22/12/2016 - Rv. 643244 - 03; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014 - Rv. 630359 - 01). Da ciò deriva l'inammissibilità della doglianza formulata in relazione all'art. 360, n. 5), c.p.c., non senza osservare, peraltro, che, come rilevato anche dal Pubblico Ministero nelle conclusioni scritte, il documento in questione è stato espressamente e direttamente esaminato dalla Corte d'appello la quale, tuttavia, ha ritenuto che la delibera del Consiglio Comunale di Fermo n. 39 del 13/6/1996 non costituisse elemento idoneo a provare la cessazione della destinazione a pubblica utilità del bene. Ne consegue che, in realtà, ciò di cui il motivo di ricorso viene a dolersi è la valutazione che di tale documento ha fatto la Corte territoriale, e quindi un profilo di valutazione delle prove, operando, pertanto, il principio per cui, nel procedimento civile, sono riservate al giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 9 di 11 probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento, risultando - conseguentemente- insindacabile la valutazione in base alla quale il giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo giudice (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 21187 del 08/08/2019 - Rv. 655229 - 01; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1554 del 28/01/2004 - Rv. 569765 - 01), in tal modo evidenziandosi un ulteriore profilo di inammissibilità del motivo. 4. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione in favore del Comune controricorrente delle spese, liquidate come in dispositivo. 5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto peri/ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in C 4.200,00, di cui C 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, R.G. 9653/2020 - Pagina nr. 10 di 11 comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile in data 14 dicembre 2022.