Art. 3.
I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.
I corrispettivi indicati alle lettere a) e b) del precedente articolo 2 devono essere versati in dieci rate annuali a partire dall'anno successivo alla data del contratto di vendita, maggiorate di interessi commisurati alla media dei tassi di sconto praticati nei periodi di riferimento.