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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 17/07/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4725/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/10/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare il divorzio (scioglimento del matrimonio) celebrato in Massarosa il 28 settembre 2019, tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Massarosa anno 2019, parte 1, serie N, n. 27, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri di Stato Civile del Comune di Massarosa (Lucca);
2) confermare che nell'unità immobiliare condotta in locazione ed ubicata in Massarosa (Lucca), via
Del Monticello Sud, n. 76, unitamente ai mobili e arredi, continuerà a vivere;
Parte_1
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento / assegno divorzile;
4) per quanto occorrer possa, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rilasciarsi reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
1 5) spese di lite compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 28/9/2019, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 538/2024, pubblicata in data 17/12/2024 e passata in giudicato in data 23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
9/7/2025, poi posticipata al 16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in Massarosa (LU) in data 28/9/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 27, Parte 1, dell'Anno 2019;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
2 Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 16/7/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 22/10/2024 da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato FEDERICO SALVINI ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Massarosa (LU), via Luigi Spada Cenami n. 583, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«1) dichiarare il divorzio (scioglimento del matrimonio) celebrato in Massarosa il 28 settembre 2019, tra e trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 del Comune di Massarosa anno 2019, parte 1, serie N, n. 27, mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito nei Registri di Stato Civile del Comune di Massarosa (Lucca);
2) confermare che nell'unità immobiliare condotta in locazione ed ubicata in Massarosa (Lucca), via
Del Monticello Sud, n. 76, unitamente ai mobili e arredi, continuerà a vivere;
Parte_1
3) dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e per tale motivo non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento / assegno divorzile;
4) per quanto occorrer possa, i ricorrenti, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di rilasciarsi reciproco consenso per il rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio;
1 5) spese di lite compensate».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Massarosa (LU) il 28/9/2019, dal quale non sono nati figli
- hanno congiuntamente proposto domanda di separazione personale e di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 538/2024, pubblicata in data 17/12/2024 e passata in giudicato in data 23/6/2025, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto, dai medesimi integralmente confermate.
Ai fini dell'ulteriore corso del giudizio, la causa è stata rimessa sul ruolo del giudice relatore, rinviando all'udienza - sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte - del
9/7/2025, poi posticipata al 16/7/2025.
Quindi, con successive note scritte i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, conformi all'interesse dei coniugi, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1 Parte_2 in Massarosa (LU) in data 28/9/2019, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Massarosa (LU) all'Atto Numero 27, Parte 1, dell'Anno 2019;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Massarosa (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 16/7/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
2 Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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