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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 28/04/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1284/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'avv. Assunta Pistilli;
(parte opponente)
contro
:
(P.IVA: ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e
Danilo Cicero;
(parte opposta, cedente il credito ex art. 111 c.p.c.) nonché nei confronti d:
P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero;
(parte intervenuta, cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c.)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022 (emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022), con cui parte opponente è stata ingiunta a pagare, in favore della (cessionaria del credito dalla Controparte_1 [...]
a sua volta cessionaria dalla la somma di € 10.006,46 dalla stessa CP_2 CP_3
richiesta a titolo di corrispettivo (quale credito portato da n. 20 bollette azionate in sede monitoria) per la somministrazione di gas naturale effettuata da in favore dell'odierna opponente. CP_3
Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
• il difetto di legittimazione attiva della società creditrice, stante l'assenza di prova in ordine alla cessione del credito oggetto di causa;
• l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato in sede monitoria;
• l'erronea quantificazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e, in ogni caso, la duplicazione della richiesta avente ad oggetto gli interessi di mora, in quanto già conteggiati, fino al 09/09/2014, nella bolletta n. 1431757667.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione del quantum ingiunto, limitatamente al credito non prescritto e con riduzione degli interessi di mora.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, ad eccezione della contestazione avente ad oggetto la quantificazione degli interessi, avendo la parte opposta stessa riconosciuto di aver erroneamente chiesto, in sede monitoria, gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, in luogo del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 3,5% (da reputarsi applicabile nel caso di specie, in quanto relativo ad un'utenza domestica).
Parte opposta ha, quindi concluso, chiedendo, previa emissione, ex art. 186-ter c.p.c., di un'ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma complessivamente pari ad € 10.999,31, di condannare l'odierna opponente al pagamento di tale somma.
Emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento della somma pari ad € 5.928,60, e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con comparsa di intervento del 07/02/2024, si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale cessionaria del credito Controparte_2
dalla facendo proprie tutte le difese della cedente. Controparte_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni (con cui la parte opponente ha, da ultimo, contestato la legittimazione attiva della Controparte_2
quale cessionaria del credito dalla , la stessa è stata, quindi, da ultimo,
[...] Controparte_1 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 22/01/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
È opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, in materia di contratti di somministrazione di gas, la Corte di legittimità ha, specificamente, affermato che “in conformità agli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono il linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente” (così: Cass. civ. n.
17041/2002, n. 10313/2004 e n. 13193/2011).
Nel caso di specie, l'odierna parte opposta ha fornito la prova del proprio credito (portato da n. 20 bollette), producendo in giudizio tutte le bollette già azionate in sede monitoria (ad eccezione delle bollette n. 20040811 e n. 20041011, delle quali non si potrà, pertanto, tenere conto), senza che l'odierna opponente abbia in alcun modo specificamente contestato (art. 115 c.p.c.):
- né il fatto che tra l'opponente ed sia intercorso un contratto di somministrazione CP_3
di gas naturale;
- né il fatto che l'opponente abbia effettivamente consumato il quantitativo di gas riportato nelle bollette.
Fatti da ritenersi, dunque, pacifici (e, pertanto, non bisognosi di prova), in quanto non contestati.
Ciò chiarito in ordine alla sussistenza della fonte del credito, e venendo ad esaminare i singoli motivi di opposizione, si osserva quanto segue. Sul difetto di legittimazione ad agire in capo alla (quale cessionaria del Controparte_4
credito dalla e in capo alla quale Controparte_2 Controparte_2
cessionaria, da ultimo, del credito dalla . Controparte_4
Prive di pregio sono le eccezioni aventi ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione, dapprima, della quale cessionaria del credito dalla , da ultimo, Controparte_4 Controparte_2
della quale cessionaria del credito dalla eccezioni Controparte_2 Controparte_4
sollevate dall'odierna opponente in ragione della mancata prova delle cessioni stesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opponente, devono, infatti, ritenersi provate entrambe le cessioni del credito (la cui prova, lo si ricorda, può avvenire in ogni forma, anche tramite mere presunzioni (in tal senso: Cass. civ. n. 17944/2023), alla luce della documentazione complessivamente versata in atti e, in particolare, delle dichiarazioni di accettazione (sottoscritte, rispettivamente, in data 23/12/2016, dall'amministratore unico della Controparte_4 Per_1
e, in data 17/01/2024, dall'amministratore delegato della
[...] Controparte_2
delle proposte (formulate, rispettivamente, dalla CP_5 [...]
dalla contrattuali aventi ad oggetto la cessione Controparte_6 Controparte_4
di una serie di crediti, tra cui quello vantato nei confronti dell'odierna opponente, per complessivi €
10.006,46 (quale minor somma – al netto dell'I.V.A., fiscalmente recuperata – del maggiore importo pari ad € 11.414,29).
Ciò si evince, in particolare:
o dall'allegato B del contratto di cessione da Controparte_6
da cui si ricava, con riferimento a ,
[...] Parte_1
contrassegnata con la serie numerica “924002157353”, un credito per n. 20 fatture di importo complessivamente pari ad € 11.414,29;
o dall'allegato A del contratto di cessione da da cui si ricava Controparte_4
l'inclusione della posizione debitoria contrassegnata con la medesima serie numerica
“924002157353”, preceduta dalla sigla “EAZ”, per un importo pari ad € 10.006,46;
Depone nello stesso senso, del resto, l'assenza di contestazioni da parte delle cedenti (ossia, dapprima, da parte della la quale, anzi, era costituita in giudizio in qualità di Controparte_2
mandataria della cessionaria e, poi, da parte della rimasta Controparte_4 Controparte_4
costituita in giudizio tramite la mandataria) circa il fatto storico delle avvenute cessioni.
Quanto, poi, all'efficacia del primo contratto di cessione (da Controparte_6
a , sospensivamente condizionata (ai sensi dell'art.
4.5 del
[...] Controparte_4
Contr contratto stesso) “all'intervenuta efficacia della cessione dei crediti da l cedente [
[...] nonché al pagamento della prima rata in favore del cedente”, si osserva, in ordine Parte_2
a tale aspetto, che la parte opponente (che, pure, non aveva mancato di evidenziare tale clausola contrattuale, per porre dubbi circa l'efficacia della prima cessione) non ha, tuttavia, in alcun modo allegato (né, tantomeno, provato) quali sarebbero gli specifici elementi da cui desumere il mancato avveramento della condizione sospensiva stessa, pur essendone onerata, trattandosi della prova di un fatto (ossia: il mancato avveramento della condizione) impeditivo di un fatto (ossia: l'avvenuta cessione del credito) su cui il diritto di credito si fonda (art. 2697, co. 2, c.c.).
Non può non evidenziarsi, del resto, la pretestuosità (oltre che la contraddittorietà, rispetto alle precedenti difese dell'opponente) dell'eccezione avente ad oggetto, da ultimo, il difetto di legittimazione attiva in capo alla quale cessionaria del credito dalla Controparte_2
atteso che la tesi inizialmente sostenuta dall'odierna opponente era proprio Controparte_4
quella del difetto di legittimazione attiva della per essere ancora titolare del Controparte_4
credito proprio la non avendo, del resto, parte opponente mai contestato Controparte_2
l'intervenuta cessione da alla . CP_3 Controparte_2
Ne deriva il rigetto di tale motivo di opposizione.
Sulla prescrizione.
È, invece, parzialmente fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'odierna opponente con l'atto di opposizione, nonostante la sua genericità (avendo la parte opponente semplicemente lamentato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, senza, tuttavia, indicare, con riferimento a ciascuna singola fattura, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione e/o il giorno in cui il termine prescrizionale sarebbe spirato).
Come già osservato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., infatti, la Suprema corte ha, da tempo chiarito, che “non assume rilievo la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (v. in tal senso: Cass. civ., n. 32485/2019).
Ciò premesso, si osserva che il termine di prescrizione che viene, qui, in considerazione è quello quinquennale. Nel caso di specie, infatti, vengono in rilievo fatture, tutte, emesse e scadute nel decennio dal 2004 al
2014, con riferimento alle quali, dunque, non si applica il termine di prescrizione biennale previsto, dall'art. 1, co. 4, della legge n. 205/2017, per le fatture di gas la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2019.
Ebbene, chiarita la natura quinquennale del termine prescrizionale applicabile al caso di specie, si osserva che la parte opposta ha fornito prova del compimento, nell'anno 2015 e nell'anno 2018 (con raccomandate che risultano essere state ricevute, dall'odierna opponente, in data 21/02/2015 e in data
28/06/2018), di validi atti interruttivi della prescrizione (in particolare: diffide di pagamento).
Ne deriva che non possono sicuramente ritenersi prescritti i crediti portati dalle fatture emesse dal
03/03/2010 in avanti, ossia in un periodo ricompreso entro i cinque anni anteriori al compimento del primo atto interruttivo.
Con riferimento, invece, al periodo ad esso antecedente, e, quindi, alle fatture n. 20051011, 20051211,
20060211, 20061211, 20070211, 20071211, 20080311, 20090211 e 20091211 (emesse dal
26/10/2005 al 14/12/2009), alcun valido atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato posto in essere, tale non potendosi ritenere il mero “sollecito di pagamento” (denominato, più esattamente:
“sollecito per mancato pagamento fatture scadute da almeno 20 giorni”) contenuto nelle bollette stesse a partire dalla n. 20090211, ove è inserito, a mo' di riepilogo, l'elenco delle fatture scadute da almeno 20 giorni, corredato dal seguente avviso: “se non avesse ancora effettuato il versamento La preghiamo di provvedere in merito utilizzando l'originale della/e fattura/e o chiamando il Servizio clienti per conoscere le ulteriori modalità di pagamento”.
Tale sollecito, infatti – non recando (com'è evidente) alcuna determinazione precisa, a livello temporale, del termine ultimo per provvedere a tale pagamento e non servendosi dell'utilizzo di formule, sia pure non sacramentali, ma comunque univoche (ad es.: “entro e non oltre”) della volontà del creditore di pretendere il pagamento e di costituire in mora il debitore –, non può certo essere considerato alla stregua di una vera e propria intimazione o diffida di pagamento.
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, il mero sollecito – quale è, con tutta evidenza, quello contenuto nelle bollette azionate nel presente giudizio – non vale a produrre gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. (in tal senso, v. Cass. civ. n. 4205/2022, che così si è espressa: “la giurisprudenza di questa
Corte, cui in questa sede si intende aderire, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943
c.c. ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 3371 del 2010, Cass. n. 17123 del 2015, Cass. n. 15714 e 30125 del 2018, Cass. n. 15140 del 2021)”).
Ne deriva il rigetto della domanda monitoria con riferimento alle fatture:
- n. 20051011, 20051211, 20060211, 20061211, 20071211, 20071211, 20080311, 20090211 e
20091211, in quanto riferite a crediti ormai prescritti;
- n. 20040811 e 20041011, in quanto nemmeno prodotte in giudizio oltre che, in ogni caso,
riferite a crediti ormai prescritti.
Sul calcolo degli interessi.
È, del pari, parzialmente fondato – come, del resto, riconosciuto dalla stessa parte opposta – il motivo di opposizione avente ad oggetto il calcolo degli interessi di mora, che, come appunto ammesso anche dalla stessa opposta, non possono essere conteggiati al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, venendo, qui, in considerazione un'utenza domestica.
Ne deriva che gli interessi maturati, ai sensi dell'art. 1219, co. 1, dal giorno della costituzione in mora
(ossia dal 21/02/2015) sino al saldo effettivo, devono essere calcolati:
- al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022;
- al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 (data della proposizione della domanda monitoria) sino al saldo effettivo.
È, inoltre, fondata la deduzione di parte opponente, nella parte in cui lamenta la duplicazione degli interessi, essendo stati richiesti, dal creditore opposto in sede monitoria, sia autonomamente, sia tramite la fattura n. 1431757667 del 09/09/2014 di importo pari ad € 2.090,77, essendo tale fattura composta dalle seguenti voci:
- € 62,03, a titolo di fornitura gas e imposte;
- € 13.65, a titolo di I.V.A.;
- € 2.015,09, a titolo di interessi di mora.
È, evidente, dunque che, onde evitare duplicazioni di somme, dal totale del credito riconoscibile in capo alla parte opposta (all'esito della non considerazione delle fatture n. 20040811 e 20041011,
20051011, 20051211, 20060211, 20061211, 20071211, 20071211, 20080311, 20090211 e 20091211) dovrà essere espunta anche la voce di credito di cui alla fattura n. 1431757667 pari ad €
2.015,09 e richiesta a titolo di interessi di mora (in quanto già separatamente riconosciuti).
Ne deriva un credito finale – per le fatture n. 2010031, 20101211, 20110311, 20110411, 20120211,
1214182648, 1310995161, 1321443738 e 1431757667, limitatamente, quanto a quest'ultima, all'importo pari ad € 62,03 (con esclusione delle ulteriori voci: sia a titolo di I.V.A., avendo dedotto, la stessa parte opposta, che l'I.V.A. era stata fiscalmente recuperata;
sia a titolo di interessi di mora, separatamente riconosciuti) –, in capo alla pari ad € 3.914,50, oltre Controparte_2
interessi di mora, da computarsi al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022, e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 sino al saldo effettivo.
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa, con conseguente condanna di al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_2
suddetta.
L'accoglimento della domanda monitoria nei termini e nei limiti sopra specificati comporta l'assorbimento delle domande di cui ai punti:
- n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 prima parte, delle conclusioni nel merito della Controparte_4 laddove si chiede di “accertare e dichiarare che”;
- n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 prima parte, delle conclusioni nel merito della Controparte_2
laddove si chiede di “accertare e dichiarare che”;
[...]
in quando domande volte ad ottenere un accertamento che costituisce, invero, il presupposto logico giuridico dell'accoglimento della domanda monitoria nei termini e nei limiti sopra specificati, con rigetto, invece, di ogni altra domanda.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte opponente, anche con riferimento a quelle della fase monitoria, in ragione della struttura peculiare del procedimento di ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione:
- dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (ante D.M. n. 147/2022), avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, senza tenere conto, nella determinazione del valore, degli interessi maturati successivamente alla proposizione della domanda) per i procedimenti monitori, da liquidarsi in favore della Controparte_1 - dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, senza tenere conto, nella determinazione del valore, degli interessi maturati successivamente alla proposizione della domanda) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riconoscimento di tutte le fasi (ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione, con riferimento alla quale appare congruo liquidare i compensi in applicazione dei valori minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, non essendo stata espletata, nel presente giudizio, alcuna attività istruttoria in senso stretto), da liquidarsi in favore della ad eccezione della fase decisionale, da liquidarsi in Controparte_1
favore della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022 (emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al
R.G. n. 792/2022) proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022;
• Revoca l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] della somma pari ad € 3.914,50, oltre interessi di mora, da computarsi CP_2
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022,
e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 sino al saldo effettivo;
• Dichiara assorbite le domande indicate in parte motiva;
• Condanna a rifondere, in favore della Parte_1 Controparte_4
della le spese di lite dalle stesse sostenute nel presente Controparte_2
giudizio, che si liquidano:
o quanto a quelle sostenute dalla in complessivi € 76,00 a titolo Controparte_4 esborsi e € 450,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), a titolo di compensi per la fase monitoria e in complessivi
€ 1.276,00, a titolo di compensi per la fase di opposizione;
o quanto a quelle sostenute dalla in complessivi € Controparte_2
851,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), a titolo di compensi per la fase di opposizione;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 25 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.ssa Rossella Casillo, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022; promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa, nel presente Parte_1 C.F._1
giudizio, dall'avv. Assunta Pistilli;
(parte opponente)
contro
:
(P.IVA: ), tramite la mandataria Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dagli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e
Danilo Cicero;
(parte opposta, cedente il credito ex art. 111 c.p.c.) nonché nei confronti d:
P.IVA: ), rappresentata e difesa, nel presente giudizio, Controparte_2 P.IVA_2
dagli avv.ti Daniele Tommaso Zanni, Antonio Arezzi e Danilo Cicero;
(parte intervenuta, cessionaria del credito ex art. 111 c.p.c.)
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022;
Conclusioni: come da note scritte in atti.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022 (emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022, nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022), con cui parte opponente è stata ingiunta a pagare, in favore della (cessionaria del credito dalla Controparte_1 [...]
a sua volta cessionaria dalla la somma di € 10.006,46 dalla stessa CP_2 CP_3
richiesta a titolo di corrispettivo (quale credito portato da n. 20 bollette azionate in sede monitoria) per la somministrazione di gas naturale effettuata da in favore dell'odierna opponente. CP_3
Parte opponente, in particolare, ha dedotto, quali motivi di opposizione:
• il difetto di legittimazione attiva della società creditrice, stante l'assenza di prova in ordine alla cessione del credito oggetto di causa;
• l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato in sede monitoria;
• l'erronea quantificazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002 e, in ogni caso, la duplicazione della richiesta avente ad oggetto gli interessi di mora, in quanto già conteggiati, fino al 09/09/2014, nella bolletta n. 1431757667.
L'opponente ha, quindi, concluso, chiedendo, in via principale, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e, in via subordinata, la riduzione del quantum ingiunto, limitatamente al credito non prescritto e con riduzione degli interessi di mora.
Si è costituita in giudizio la società opposta, contestando le avverse deduzioni, in quanto infondate, ad eccezione della contestazione avente ad oggetto la quantificazione degli interessi, avendo la parte opposta stessa riconosciuto di aver erroneamente chiesto, in sede monitoria, gli interessi al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, in luogo del tasso ufficiale di riferimento, maggiorato del 3,5% (da reputarsi applicabile nel caso di specie, in quanto relativo ad un'utenza domestica).
Parte opposta ha, quindi concluso, chiedendo, previa emissione, ex art. 186-ter c.p.c., di un'ordinanza ingiunzione per il pagamento della somma complessivamente pari ad € 10.999,31, di condannare l'odierna opponente al pagamento di tale somma.
Emessa ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. per il pagamento della somma pari ad € 5.928,60, e assegnati i termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., con comparsa di intervento del 07/02/2024, si è costituita in giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale cessionaria del credito Controparte_2
dalla facendo proprie tutte le difese della cedente. Controparte_1
La causa è stata istruita in via esclusivamente documentale e, fatte precisare le conclusioni (con cui la parte opponente ha, da ultimo, contestato la legittimazione attiva della Controparte_2
quale cessionaria del credito dalla , la stessa è stata, quindi, da ultimo,
[...] Controparte_1 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 22/01/2025, sostituita mediante note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
***
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, la stessa deve essere accolta, nei limiti di seguito precisati.
È opportuno premettere, in via generale, che l'opposizione a decreto ingiuntivo – com'è noto – dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale la parte opposta assume la posizione sostanziale di attore e la parte opponente assume la posizione sostanziale di convenuto.
In base alle ordinarie regole di riparto dell'onere della prova, grava, dunque, sulla parte opposta, attrice in senso sostanziale, l'onere di provare il fatto costitutivo, ossia la fonte del proprio diritto di credito e l'esistenza del diritto stesso, nell'an e nel quantum, potendosi semplicemente limitare ad allegare l'inadempimento del debitore.
Grava, invece, sulla parte opponente, convenuta in senso sostanziale, l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, allegando e provando l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda monitoria o, in alternativa, allegando e provando l'esistenza di fatti estintivi o modificativi del diritto di credito azionato.
Ebbene, tutto ciò premesso in via generale, si osserva che, in materia di contratti di somministrazione di gas, la Corte di legittimità ha, specificamente, affermato che “in conformità agli artt. 115 c.p.c. e
2697 c.c. e al principio della vicinanza della prova, le bollette sono il linea di massima idonee a fornire la prova dei consumi esposti, salva l'ipotesi di contestazione dell'utente” (così: Cass. civ. n.
17041/2002, n. 10313/2004 e n. 13193/2011).
Nel caso di specie, l'odierna parte opposta ha fornito la prova del proprio credito (portato da n. 20 bollette), producendo in giudizio tutte le bollette già azionate in sede monitoria (ad eccezione delle bollette n. 20040811 e n. 20041011, delle quali non si potrà, pertanto, tenere conto), senza che l'odierna opponente abbia in alcun modo specificamente contestato (art. 115 c.p.c.):
- né il fatto che tra l'opponente ed sia intercorso un contratto di somministrazione CP_3
di gas naturale;
- né il fatto che l'opponente abbia effettivamente consumato il quantitativo di gas riportato nelle bollette.
Fatti da ritenersi, dunque, pacifici (e, pertanto, non bisognosi di prova), in quanto non contestati.
Ciò chiarito in ordine alla sussistenza della fonte del credito, e venendo ad esaminare i singoli motivi di opposizione, si osserva quanto segue. Sul difetto di legittimazione ad agire in capo alla (quale cessionaria del Controparte_4
credito dalla e in capo alla quale Controparte_2 Controparte_2
cessionaria, da ultimo, del credito dalla . Controparte_4
Prive di pregio sono le eccezioni aventi ad oggetto l'asserito difetto di legittimazione, dapprima, della quale cessionaria del credito dalla , da ultimo, Controparte_4 Controparte_2
della quale cessionaria del credito dalla eccezioni Controparte_2 Controparte_4
sollevate dall'odierna opponente in ragione della mancata prova delle cessioni stesse.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'odierna opponente, devono, infatti, ritenersi provate entrambe le cessioni del credito (la cui prova, lo si ricorda, può avvenire in ogni forma, anche tramite mere presunzioni (in tal senso: Cass. civ. n. 17944/2023), alla luce della documentazione complessivamente versata in atti e, in particolare, delle dichiarazioni di accettazione (sottoscritte, rispettivamente, in data 23/12/2016, dall'amministratore unico della Controparte_4 Per_1
e, in data 17/01/2024, dall'amministratore delegato della
[...] Controparte_2
delle proposte (formulate, rispettivamente, dalla CP_5 [...]
dalla contrattuali aventi ad oggetto la cessione Controparte_6 Controparte_4
di una serie di crediti, tra cui quello vantato nei confronti dell'odierna opponente, per complessivi €
10.006,46 (quale minor somma – al netto dell'I.V.A., fiscalmente recuperata – del maggiore importo pari ad € 11.414,29).
Ciò si evince, in particolare:
o dall'allegato B del contratto di cessione da Controparte_6
da cui si ricava, con riferimento a ,
[...] Parte_1
contrassegnata con la serie numerica “924002157353”, un credito per n. 20 fatture di importo complessivamente pari ad € 11.414,29;
o dall'allegato A del contratto di cessione da da cui si ricava Controparte_4
l'inclusione della posizione debitoria contrassegnata con la medesima serie numerica
“924002157353”, preceduta dalla sigla “EAZ”, per un importo pari ad € 10.006,46;
Depone nello stesso senso, del resto, l'assenza di contestazioni da parte delle cedenti (ossia, dapprima, da parte della la quale, anzi, era costituita in giudizio in qualità di Controparte_2
mandataria della cessionaria e, poi, da parte della rimasta Controparte_4 Controparte_4
costituita in giudizio tramite la mandataria) circa il fatto storico delle avvenute cessioni.
Quanto, poi, all'efficacia del primo contratto di cessione (da Controparte_6
a , sospensivamente condizionata (ai sensi dell'art.
4.5 del
[...] Controparte_4
Contr contratto stesso) “all'intervenuta efficacia della cessione dei crediti da l cedente [
[...] nonché al pagamento della prima rata in favore del cedente”, si osserva, in ordine Parte_2
a tale aspetto, che la parte opponente (che, pure, non aveva mancato di evidenziare tale clausola contrattuale, per porre dubbi circa l'efficacia della prima cessione) non ha, tuttavia, in alcun modo allegato (né, tantomeno, provato) quali sarebbero gli specifici elementi da cui desumere il mancato avveramento della condizione sospensiva stessa, pur essendone onerata, trattandosi della prova di un fatto (ossia: il mancato avveramento della condizione) impeditivo di un fatto (ossia: l'avvenuta cessione del credito) su cui il diritto di credito si fonda (art. 2697, co. 2, c.c.).
Non può non evidenziarsi, del resto, la pretestuosità (oltre che la contraddittorietà, rispetto alle precedenti difese dell'opponente) dell'eccezione avente ad oggetto, da ultimo, il difetto di legittimazione attiva in capo alla quale cessionaria del credito dalla Controparte_2
atteso che la tesi inizialmente sostenuta dall'odierna opponente era proprio Controparte_4
quella del difetto di legittimazione attiva della per essere ancora titolare del Controparte_4
credito proprio la non avendo, del resto, parte opponente mai contestato Controparte_2
l'intervenuta cessione da alla . CP_3 Controparte_2
Ne deriva il rigetto di tale motivo di opposizione.
Sulla prescrizione.
È, invece, parzialmente fondato il motivo di opposizione avente ad oggetto l'intervenuta prescrizione del credito azionato in sede monitoria.
Deve, in primo luogo, ritenersi ammissibile l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dall'odierna opponente con l'atto di opposizione, nonostante la sua genericità (avendo la parte opponente semplicemente lamentato l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito, senza, tuttavia, indicare, con riferimento a ciascuna singola fattura, il termine iniziale di decorrenza della prescrizione e/o il giorno in cui il termine prescrizionale sarebbe spirato).
Come già osservato in sede di emissione dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c., infatti, la Suprema corte ha, da tempo chiarito, che “non assume rilievo la genericità o l'errore della parte relativamente al periodo di tempo che dovrebbe intendersi coperto dalla prescrizione, nonché alla individuazione del termine iniziale, atteso il potere-dovere del giudice di esaminare l'eccezione medesima e di stabilire in concreto ed autonomamente se essa sia fondata in tutto o in parte, determinando il periodo colpito dalla prescrizione e la decorrenza di esso in termini eventualmente diversi da quelli prospettati dalla parte” (v. in tal senso: Cass. civ., n. 32485/2019).
Ciò premesso, si osserva che il termine di prescrizione che viene, qui, in considerazione è quello quinquennale. Nel caso di specie, infatti, vengono in rilievo fatture, tutte, emesse e scadute nel decennio dal 2004 al
2014, con riferimento alle quali, dunque, non si applica il termine di prescrizione biennale previsto, dall'art. 1, co. 4, della legge n. 205/2017, per le fatture di gas la cui scadenza è successiva al 1° gennaio 2019.
Ebbene, chiarita la natura quinquennale del termine prescrizionale applicabile al caso di specie, si osserva che la parte opposta ha fornito prova del compimento, nell'anno 2015 e nell'anno 2018 (con raccomandate che risultano essere state ricevute, dall'odierna opponente, in data 21/02/2015 e in data
28/06/2018), di validi atti interruttivi della prescrizione (in particolare: diffide di pagamento).
Ne deriva che non possono sicuramente ritenersi prescritti i crediti portati dalle fatture emesse dal
03/03/2010 in avanti, ossia in un periodo ricompreso entro i cinque anni anteriori al compimento del primo atto interruttivo.
Con riferimento, invece, al periodo ad esso antecedente, e, quindi, alle fatture n. 20051011, 20051211,
20060211, 20061211, 20070211, 20071211, 20080311, 20090211 e 20091211 (emesse dal
26/10/2005 al 14/12/2009), alcun valido atto interruttivo della prescrizione risulta essere stato posto in essere, tale non potendosi ritenere il mero “sollecito di pagamento” (denominato, più esattamente:
“sollecito per mancato pagamento fatture scadute da almeno 20 giorni”) contenuto nelle bollette stesse a partire dalla n. 20090211, ove è inserito, a mo' di riepilogo, l'elenco delle fatture scadute da almeno 20 giorni, corredato dal seguente avviso: “se non avesse ancora effettuato il versamento La preghiamo di provvedere in merito utilizzando l'originale della/e fattura/e o chiamando il Servizio clienti per conoscere le ulteriori modalità di pagamento”.
Tale sollecito, infatti – non recando (com'è evidente) alcuna determinazione precisa, a livello temporale, del termine ultimo per provvedere a tale pagamento e non servendosi dell'utilizzo di formule, sia pure non sacramentali, ma comunque univoche (ad es.: “entro e non oltre”) della volontà del creditore di pretendere il pagamento e di costituire in mora il debitore –, non può certo essere considerato alla stregua di una vera e propria intimazione o diffida di pagamento.
Come chiarito dalla Suprema corte, infatti, il mero sollecito – quale è, con tutta evidenza, quello contenuto nelle bollette azionate nel presente giudizio – non vale a produrre gli effetti di cui all'art. 2943 c.c. (in tal senso, v. Cass. civ. n. 4205/2022, che così si è espressa: “la giurisprudenza di questa
Corte, cui in questa sede si intende aderire, in materia di interruzione della prescrizione ex art. 2943
c.c. ha statuito che un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l'esplicitazione di una pretesa e
l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo); quest'ultimo requisito non è soggetto a rigore di forme, all'infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto;
ne consegue che non è ravvisabile tale requisito in semplici sollecitazioni prive di carattere di intimazione e di espressa e precisa richiesta di adempimento al debitore (Cass. n. 3371 del 2010, Cass. n. 17123 del 2015, Cass. n. 15714 e 30125 del 2018, Cass. n. 15140 del 2021)”).
Ne deriva il rigetto della domanda monitoria con riferimento alle fatture:
- n. 20051011, 20051211, 20060211, 20061211, 20071211, 20071211, 20080311, 20090211 e
20091211, in quanto riferite a crediti ormai prescritti;
- n. 20040811 e 20041011, in quanto nemmeno prodotte in giudizio oltre che, in ogni caso,
riferite a crediti ormai prescritti.
Sul calcolo degli interessi.
È, del pari, parzialmente fondato – come, del resto, riconosciuto dalla stessa parte opposta – il motivo di opposizione avente ad oggetto il calcolo degli interessi di mora, che, come appunto ammesso anche dalla stessa opposta, non possono essere conteggiati al tasso di cui al d.lgs. n. 231/2002, venendo, qui, in considerazione un'utenza domestica.
Ne deriva che gli interessi maturati, ai sensi dell'art. 1219, co. 1, dal giorno della costituzione in mora
(ossia dal 21/02/2015) sino al saldo effettivo, devono essere calcolati:
- al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022;
- al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 (data della proposizione della domanda monitoria) sino al saldo effettivo.
È, inoltre, fondata la deduzione di parte opponente, nella parte in cui lamenta la duplicazione degli interessi, essendo stati richiesti, dal creditore opposto in sede monitoria, sia autonomamente, sia tramite la fattura n. 1431757667 del 09/09/2014 di importo pari ad € 2.090,77, essendo tale fattura composta dalle seguenti voci:
- € 62,03, a titolo di fornitura gas e imposte;
- € 13.65, a titolo di I.V.A.;
- € 2.015,09, a titolo di interessi di mora.
È, evidente, dunque che, onde evitare duplicazioni di somme, dal totale del credito riconoscibile in capo alla parte opposta (all'esito della non considerazione delle fatture n. 20040811 e 20041011,
20051011, 20051211, 20060211, 20061211, 20071211, 20071211, 20080311, 20090211 e 20091211) dovrà essere espunta anche la voce di credito di cui alla fattura n. 1431757667 pari ad €
2.015,09 e richiesta a titolo di interessi di mora (in quanto già separatamente riconosciuti).
Ne deriva un credito finale – per le fatture n. 2010031, 20101211, 20110311, 20110411, 20120211,
1214182648, 1310995161, 1321443738 e 1431757667, limitatamente, quanto a quest'ultima, all'importo pari ad € 62,03 (con esclusione delle ulteriori voci: sia a titolo di I.V.A., avendo dedotto, la stessa parte opposta, che l'I.V.A. era stata fiscalmente recuperata;
sia a titolo di interessi di mora, separatamente riconosciuti) –, in capo alla pari ad € 3.914,50, oltre Controparte_2
interessi di mora, da computarsi al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022, e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 sino al saldo effettivo.
Ne deriva, quindi, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, la revoca del decreto ingiuntivo opposto e dell'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa, con conseguente condanna di al pagamento, in favore di della somma Parte_1 Controparte_2
suddetta.
L'accoglimento della domanda monitoria nei termini e nei limiti sopra specificati comporta l'assorbimento delle domande di cui ai punti:
- n. 1, n. 2, n. 3, n. 5 e n. 6 prima parte, delle conclusioni nel merito della Controparte_4 laddove si chiede di “accertare e dichiarare che”;
- n. 1, n. 2, n. 4 e n. 5 prima parte, delle conclusioni nel merito della Controparte_2
laddove si chiede di “accertare e dichiarare che”;
[...]
in quando domande volte ad ottenere un accertamento che costituisce, invero, il presupposto logico giuridico dell'accoglimento della domanda monitoria nei termini e nei limiti sopra specificati, con rigetto, invece, di ogni altra domanda.
Sulle spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono, quindi, poste a carico della parte opponente, anche con riferimento a quelle della fase monitoria, in ragione della struttura peculiare del procedimento di ingiunzione, nel quale l'onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio.
Le stesse sono liquidate come in dispositivo, in applicazione:
- dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (ante D.M. n. 147/2022), avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, senza tenere conto, nella determinazione del valore, degli interessi maturati successivamente alla proposizione della domanda) per i procedimenti monitori, da liquidarsi in favore della Controparte_1 - dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modificazioni, avuto riguardo ai valori medi previsti dallo scaglione valoriale di riferimento (sino ad € 5.200,00, individuato avuto riguardo al decisum, senza tenere conto, nella determinazione del valore, degli interessi maturati successivamente alla proposizione della domanda) per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale, con riconoscimento di tutte le fasi (ad esclusione della fase istruttoria e/o di trattazione, con riferimento alla quale appare congruo liquidare i compensi in applicazione dei valori minimi, tenuto conto dell'attività difensiva concretamente espletata, non essendo stata espletata, nel presente giudizio, alcuna attività istruttoria in senso stretto), da liquidarsi in favore della ad eccezione della fase decisionale, da liquidarsi in Controparte_1
favore della Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Campobasso, nella composizione monocratica indicata in epigrafe, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1284 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022, in parziale accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 251/2022 (emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al
R.G. n. 792/2022) proposta da nei confronti della Parte_1 Controparte_1
così provvede:
• Revoca il decreto ingiuntivo n. 251/2022, emesso dall'intestato Tribunale in data 16 maggio 2022 nell'ambito del procedimento monitorio iscritto al R.G. n. 792/2022;
• Revoca l'ordinanza ex art. 186-ter c.p.c. emessa in corso di causa;
• Condanna al pagamento, in favore della Parte_1 [...] della somma pari ad € 3.914,50, oltre interessi di mora, da computarsi CP_2
al tasso ufficiale di riferimento maggiorato del 3,5%, dal 21/02/2015 sino all'08/05/2022,
e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c., dal 09/05/2022 sino al saldo effettivo;
• Dichiara assorbite le domande indicate in parte motiva;
• Condanna a rifondere, in favore della Parte_1 Controparte_4
della le spese di lite dalle stesse sostenute nel presente Controparte_2
giudizio, che si liquidano:
o quanto a quelle sostenute dalla in complessivi € 76,00 a titolo Controparte_4 esborsi e € 450,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), a titolo di compensi per la fase monitoria e in complessivi
€ 1.276,00, a titolo di compensi per la fase di opposizione;
o quanto a quelle sostenute dalla in complessivi € Controparte_2
851,00 (oltre al rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, come per legge), a titolo di compensi per la fase di opposizione;
• Rigetta ogni altra domanda.
Così deciso in Campobasso, 25 aprile 2025.
Il giudice dott.ssa Rossella Casillo