Articolo 2 della Legge 10 febbraio 1953, n. 75
Articolo 1
Versione
25 marzo 1953
Art. 2.

L'art.5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 , e' modificato come segue:
"Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ".

Entrata in vigore il 25 marzo 1953