Art. 2.
L'art.5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 , e' modificato come segue:
"Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ".
L'art.5, punto I, della legge 31 ottobre 1951, n. 1116 , e' modificato come segue:
"Sovvenzioni dipendenti dal testo unico di legge sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 , delle leggi speciali per la Sicilia e la Sardegna e sovvenzioni dipendenti dalla legge 29 maggio 1951, n. 457 ".