Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 29/05/2025, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 29/05/2025
N. 01214/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00906/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 906 del 2023, proposto da -OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Di Lorenzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Palermo, -OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza di riesame e, conseguentemente, confermato il divieto di detenzione armi e munizioni già disposto con provvedimento prot. n. -OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di formale costituzione in giudizio, la documentazione e la memoria difensiva del Ministero dell'Interno, U.T.G. - Prefettura di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella pubblica udienza del giorno 25 febbraio 2025, i difensori delle parti presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 12 giugno 2023 e depositato il giorno 16 seguente, il ricorrente in epigrafe ha impugnato il decreto prefettizio n-OMISSIS- con il quale è stata respinta l’istanza presentata il 3 settembre 2020 volta al riesame del divieto di detenzione armi e munizioni già disposta con decreto prefettizio prot. -OMISSIS-
Il ricorrente, infatti, era stato denunciato dai Carabinieri di Mezzojuso all’Autorità Giudiziaria, in data 12 gennaio 2016, per le condotte di “esercizio della caccia in parchi e/o riserve naturali” (art. 30, c.1, L. n. 157 del 1992), “inosservanza dei provvedimenti dell’autorità” (art. 650, c.p.) e “attraversamento con arma da fuoco in area protetta” (art.11, c.3, L. n. 394/91), poste in essere il precedente 8 novembre 2015, allorquando aveva partecipato ad una battuta di caccia all’interno della Riserva Naturale Orientata Bosco della Ficuzza, CC BR, Bosco del Cappelliere e Gorgo del Drago, durante la quale veniva ferito mortalmente un altro cacciatore.
È dedotta l’illegittimità per i motivi di: “ violazione ed erronea interpretazione degli artt. 8, 11, 43 e 138 del t.u. 773/31, nonché per la violazione degli artt. 3 e 27 Cost., violazione ed erronea interpretazione dei principi giurisprudenziali in materia di armi, l'eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti, illogicità, irragionevolezza, travisamento, carenza di istruttoria, carenza di motivazione ex art. 3 Legge 241/1990, ingiustizia manifesta”.
Si sostiene che la motivazione del diniego impugnato sarebbe di mero stile e che i presupposti di fatto dei precedenti provvedimenti negativi riconfermati sarebbero privi di fondamento.
L’Amministrazione resistente infatti avrebbe omesso di spiegare perché decorso ormai un termine ragionevole e in presenza di positive sopravvenienze che hanno mutato il quadro indiziario posto a base della pregressa valutazione di inaffidabilità, è stato invece confermato il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Riferisce di avere condotto una vita esemplare dopo i fatti accaduti il giorno 8 novembre 2015 e posti a fondamento del divieto di detenzione delle armi, sottolineando peraltro che, essendo stato assolto, non potrebbe mai ottenere la riabilitazione che presuppone una sentenza di condanna.
L’amministrazione resistente, con memoria del 3 gennaio 2025, ha chiesto il rigetto del ricorso siccome infondato, evidenziando la gravità dei fatti avvenuti seppure siano trascorsi quasi dieci anni.
All’udienza pubblica del 25 febbraio 2025, su conforme richiesta delle parti presenti, il ricorso è stato introitato per la decisione.
B) Il ricorso è infondato.
È noto che in materia di detenzione e porto di armi, l’Autorità di pubblica sicurezza gode di ampia discrezionalità nel valutare la sussistenza dei requisiti di affidabilità del soggetto, a tutela della pubblica incolumità. L’ampiezza di tale discrezionalità deriva, sotto un primo profilo, dall’assenza, nel nostro ordinamento, di posizioni di diritto soggettivo con riguardo alla detenzione e al porto di armi, costituendo tali situazioni delle eccezioni al generale divieto di circolare armati di cui all'art. 699 del codice penale ed all'art. 4, comma 1, della legge n. 110/1975; sotto altro profilo, dalla circostanza che, ai sensi degli artt. 11, 39 e 43 del T.U.L.P.S., il compito dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, da esercitare con ampia discrezionalità, non è sanzionatorio o punitivo ma è quello di natura cautelare consistente nel prevenire abusi nell’uso delle armi da parte di soggetti non pienamente affidabili, tanto che il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o a misure di pubblica sicurezza.
Il legislatore ha quindi affidato all’Autorità di Pubblica Sicurezza il compito di valutare con il massimo rigore le eccezioni al citato divieto di circolare armati e, dunque, qualsiasi circostanza che consigli l’adozione del provvedimento di rigetto della domanda di porto o di detenzione dell’arma, onde prevenire la commissione di reati e, in genere, di fatti lesivi della pubblica sicurezza.
Così come affermato dalla giurisprudenza pacifica sul punto, il divieto di porto e detenzione di armi, munizioni ed esplosivi non implica un concreto ed accertato abuso nella tenuta delle armi, risultando sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, sulla base del prudente apprezzamento di tutte le circostanze di fatto rilevanti nella concreta fattispecie da parte dell’Autorità amministrativa competente (Consiglio di Stato, III, 10 ottobre 2014, n. 5039; id . 31 marzo 2014, n. 1521; id . VI, 10 maggio 2006, n. 2576).
Di tali consolidati principi, l’Amministrazione resistente ha fatto corretta applicazione e richiamo nell’ampia motivazione del provvedimento impugnato, dove è stata ragionevolmente valorizzata, al fine di giustificare l’esito negativo del riesame, la circostanza che l’intervenuta assoluzione con la sentenza -OMISSIS-è stata determinata soltanto da un vizio di forma nella raccolta delle prove nella fase delle indagini che ha reso inutilizzabili, in sede processuale, le dichiarazioni di sommarie informazioni rese dagli stessi imputati, in qualità di persone informate dei fatti, quando però a loro carico sussistevano già indizi di reità e dalle quali, in disparte l’esito penale, sono comunque emerse in modo incontestato la dinamica e la gravità dei fatti, nonchè la consapevolezza che la battuta di caccia si stava svolgendo all’interno della Riserva Naturale Orientata di Ficuzza, ove è vietata l’attività venatoria (durante la quale è occorso ad altro cacciatore un incidente mortale).
Sono altresì richiamati nella motivazione gli esiti, altrettanto negativi, dei due precedenti procedimenti di riesame avviati a seguito delle istanze del 20 giugno 2016 e dell’8 giugno 2018, con le quali il ricorrente aveva chiesto la revoca del divieto, a fronte, rispettivamente, della sopravvenuta assoluzione dai fatti di reato ascrittigli, e della rilevata mancanza di apposita tabellazione perimetrale atta a rendere visibili i confini della Riserva Naturale Orientata di Ficuzza che, a suo dire, avrebbero determinato l’infondatezza della contestazione degli illeciti.
Al fine della valutazione di affidabilità del ricorrente, la Prefettura di Palermo ha acquisito il parere dei Carabinieri di Monreale reso con nota prot. n.-OMISSIS- confermativo del precedente del 15 ottobre 2028 a sua volta confermativo del precedente del 5 dicembre 2016, nei quali era stato precisato che negli atti di indagine non risulta contestato il fatto dello svolgimento della battuta di caccia all’interno della riserva naturale e che nonostante la mancanza di cartelli di divieto apposti in prossimità dei varchi, l’accesso all’area boschiva era comunque inibito dalle recinzioni e da una barra metalliche chiusa con un lucchetto la cui chiave era in possesso del personale del Corpo Forestale.
Appare ragionevole che, sotto il profilo prognostico e di cautela, l’Amministrazione abbia ritenuto il ricorrente inaffidabile alla stregua del comportamento tenuto certamente non rispettoso della normativa in materia di caccia alla quale invece avrebbe dovuto attenersi in maniera rigorosa ed essendo molto più probabile che non che egli fosse a conoscenza del divieto di introdurre armi e di esercitare la caccia all’interno di un’area boschiva recintata che, notoriamente, è una riserva naturale.
Ai fini del giudizio complessivo di inaffidabilità, quindi, se da un lato appare ragionevolmente motivata da parte dell’Amministrazione resistente la rilevanza sia dei fatti storici posti a base della sentenza di assoluzione, sia della più che probabile consapevolezza della illiceità della condotta tenuta, sul versante opposto, non appare conducente l’asserzione di parte ricorrente secondo cui andrebbe valutata come sopravvenienza positiva il non avere tenuto ulteriori analoghe condotte, dato che, in realtà, si tratterebbe dell’effetto cautelare proprio del provvedimento prefettizio di divieto di detenere armi.
Quanto all’argomento dell’impossibilità di riabilitazione, esso non appare dirimente stante che non esiste un automatismo in base al quale, in caso di riabilitazione, debba essere concessa la licenza di p.s. permanendo, infatti, la facoltà per l’Amministrazione, nell’esercizio ampiamente discrezionale delle proprie attribuzioni relative alla salvaguardia della sicurezza pubblica, di valutare tutti quei fatti o circostanze che possano far ritenere il soggetto comunque inaffidabile.
C) Il ricorso perciò va rigettato con salvezza dell’atto impugnato.
D) Le spese di lite vanno poste a carico di parte ricorrente soccombente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, con salvezza dell’atto impugnato.
Condanna parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00 (euro duemila/00) oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
delle generalità.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente
Anna Pignataro, Consigliere, Estensore
Annalisa Stefanelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Anna Pignataro | Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.