Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2382/2022 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 16.1.2025, la seguente
SENTENZA nel procedimento di II grado iscritto al n. 2382/2022 del Registro Generale
Affari Contenziosi, e promosso
DA
c.f. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in San Severo alla via T. Masselli n. 8, presso lo studio dell'avv.
Luca Vincenzo Castello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
- PARTE APPELLANTE –
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Cesare
Giovanni Grassini, elettivamente domiciliata in San Severo alla via Armando
Diaz n. 2, presso lo studio dell'avv. Raffaella Persiani.
- PARTE APPELLATA
Avverso: la sentenza n. 74/2022, emessa dal Giudice di Pace di San Severo
- Seconda Sezione civile -
in data 14.03.2022 e pubblicata in data 16.03.2022, non notificata
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha Parte_1 proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della stessa ex art. 283 c.p.c., di accogliere l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 176/20, con ogni conseguente effetto di legge;
con vittoria di spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del procuratore antistatario.
In particolare, l'odierno appellante ha eccepito l'illegittimità del decreto ingiuntivo opposto per violazione dell'art. 633 c.p.c. e, comunque,
l'infondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata.
ritualmente costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello Controparte_1 proposto da in quanto infondato in fatto e diritto e Parte_1 per l'effetto confermare la sentenza di primo grado in ogni sua parte.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio è stato rinviato con provvedimento reso dallo scrivente magistrato, per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c., con assegnazione del termine per il deposito di note sostitutive di udienza ex art. 127 ter c.p.c.
In primo grado ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 1126/2020, emesso dal Giudice di Pace di San Severo in data 10.12.2020 nel procedimento n. 176/2020 R.G., a mezzo del quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 2.344,68, oltre interessi, spese e compensi della fase monitoria, in forza di fatture scadute e insolute, relative alla fornitura di energia presso gli immobili siti in San
Severo alla Via Don Matteo Mancini 7 e alla via Volta 23.
ritualmente costituitasi, ha chiesto la conferma del Controparte_1 decreto ingiuntivo opposto, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, con vittoria di competenze e spese di lite.
Proc. n. 2382/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 2 a 7 TRIBUNALE DI FOGGIA
- Seconda Sezione civile -
Il Giudice di primo grado ha rigettato l'opposizione, ritenendo fondata la pretesa creditoria azionata, sulla base della documentazione versata in atti.
Nel merito, il gravame va disatteso.
Con il primo motivo di appello, l'appellante censura il provvedimento gravato, per avere il giudice di primo grado ritenuto erroneamente allegati taluni dei contratti di somministrazione, di cui non avrebbe CP_1 fornito in realtà la prova.
Con il secondo motivo, parte appellante si duole del fatto che il Giudice di prime cure, nel disattendere ogni corretta applicazione in materia dell'onere della prova, ha ritenuto erroneamente provati altri contratti di fornitura sulla base delle fatture prodotte in giudizio.
Con il terzo motivo, parte appellante contesta la natura e l'imputazione degli importi pretesi da con le fatture allegate in atti. Controparte_1
Il primo e il secondo motivo di appello, in quanto strettamente connessi, possono essere trattati congiuntamente e non sono meritevoli di accoglimento.
Diversamente da quanto dedotto da parte appellante, il giudice di prime cure ha fatto un buon governo del suo potere discrezionale di valutazione della prova, correttamente applicando i principi normativi in materia di valutazione del materiale probatorio offerto dalle parti.
Giova preliminarmente considerare che secondo il costante orientamento giurisprudenziale, “il contratto di somministrazione di energia elettrica non richiede la forma scritta ad probationem nè ad substantiam; la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici” (Cfr.
Cass. 20267/2023).
Nel caso di specie, correttamente, il primo giudice ha valorizzato e posto alla base della sua decisione il principio di non contestazione di cui all' art. 115 c.p.c. evidenziando come, avendo contestato l'appellante (opponente in primo grado) solo il quantum della merce somministrata, ha implicitamente riconosciuto l'esistenza del negozio giuridico.
Inoltre, ad integrazione della motivazione del magistrato di prime cure, CP_1
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- Seconda Sezione civile -
ha, in primo grado, prodotto ulteriori documenti – “richiesta CP_1 di fornitura di gas per usi diversi per l'immobile sito in San Severo n. 23; dichiarazione dei dati catastali necessaria per l'attivazione della fornitura di energia elettrica nel medesimo sito;
lettera di reclamo per il distacco di fornitura per l'utenza sita in San Severo alla Via Mancini 7” – a riprova dei rapporti giuridici intercorsi con l'odierna appellante.
Quindi nel caso in questione, a prescindere dalla qualificazione dei documenti, ha fornito elementi idonei a dimostrare Controparte_1
l'esistenza dei rapporti giuridici e la fondatezza della propria pretesa.
Tali documenti, valorizzati e posti alla base della decisione del giudice di primo grado, pur non rappresentando contratti in senso stretto, non risultano disconosciuti né quanto alla provenienza (recano, infatti, la sottoscrizione della IG.ra ) né quanto al contenuto. Parte_1
Costituiscono, pertanto, la prova dell'esistenza dei contratti di fornitura di energia e gas e delle relative intestazioni delle utenze in capo all'odierna appellante.
Va, infine, ritenuta l'infondatezza anche della deduzione della erroneità della sentenza gravata in relazione alla valutazione della prova del quantum richiesto in pagamento.
Anche in tal caso, il giudice di prime cure ha fatto corretta applicazione dei principi vigenti in materia di contratto di somministrazione di forniture in virtù dei quali, alla stregua dei criteri di riparto dell'onere della prova, a fronte della contestazione della fattura da parte dell'utente, l'ente fornitore
è tenuto a dimostrare sia il corretto funzionamento del contatore, sia la corrispondenza tra il dato fornito dal contatore e il dato trascritto nella fattura, producendo la documentazione dei consumi relativi all'utenza. Da parte sua, l'utente può superare la presunzione di veridicità della contabilizzazione, dimostrando, con prova libera, anche orale, che il consumo reale è inferiore a quello recato nella fattura (Cass. 34701/2021).
Ed invero, nel caso in esame, si deve rilevare che non Controparte_1 si è limitata a produrre le fatture, ma ha anche, allegato le certificazioni dei distributori nelle quali sono dettagliatamente indicati i consumi rilevati
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presso le utenze della IG.ra . Parte_1
Né parte appellante ha contestato il corretto funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi di energia elettrica mediante il contatore, richiedendone eventualmente la verifica, né ha allegato l'anomalia del quantum richiesto in pagamento rispetto ai consumi ordinariamente registrati, ovvero che il consumo di energia fosse, nella specie, imputabile a terzi (deducendo, e provando, ad esempio la propria prolungata assenza dal luogo in cui è ubicata la utenza) e si fosse verificato invito domino
(dovendo, in tal caso, anche allegare e provare che l'impiego abusivo di energia da parte di terzi non è stato agevolato da condotte negligenti, imputabili all'utente, nell'adozione di idonee misure di controllo intese ad impedire, mediante l'uso della comune diligenza, la condotta illecita dei terzi).
Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, il convincimento del giudice di prime cure non si fonda esclusivamente sulle fatture ma sulla valutazione dell'intera produzione documentale di
[...]
sulla base della quale è stata dimostrata sia l'esistenza dei CP_1 rapporti di fornitura con la IG.ra , sia i consumi Parte_1 effettivamente maturati.
Infine, sempre con il terzo motivo, l'appellante contesta la legittimità delle fatture azionate in quanto esse atterebbero anche alla fornitura di gas e non solo a quella di energia elettrica, così come inizialmente indicato da
[...] nel ricorso monitorio. CP_1
In proposito, osserva il Tribunale, che il motivo è infondato.
Invero, le fatture allegate in atti, poste alla base del giudizio monitorio, fanno riferimento a consumi di energia e gas, con indicazione specifica del numero di POD presso gli immobili siti in San Severo alla Via Don Matteo
Mancini 7 e alla via Volta 23, a nulla rilevando che nell'atto introduttivo del giudizio monitorio la ricorrente abbia fatto riferimento al generico termine
“energia”, potendo indicare quest'ultimo sia fornitura di energia elettrica, sia fornitura di gas.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suesposte, correttamente il Giudice
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di Pace ha ritenuto fornita piena prova da parte di del Controparte_1 credito azionato, sia dal punto di vista dell'an, sia dal punto di vista del quantum, correttamente rigettando l'opposizione al decreto ingiuntivo n.
1126/2020.
Per tali motivi, l'appello va rigettato con condanna dell'appellante, siccome soccombente (Cfr. Cass. Sez. Un. n. 32061/2022), al rimborso delle spese di lite, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ.
n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014, oltre agli esborsi documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014, con riferimento alle fasi del giudizio svolte
(e, dunque, esclusa la fase istruttoria poiché non espletata), ai valori medi
(art. 4 D.M. cit.), ed in relazione al valore della controversia non superiore ad € 5.200,00 (art. 5 co. 5 e 6 D.M. cit.). Si dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R. 30.5.02 n. 115.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla controversia promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza di primo grado n.
74/2022 emessa dal Giudice di Pace di San Severo;
2. condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di lite pari alla somma di € 180,00 a titolo di esborsi ed € 1.701,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15%;
3. dà atto dell'esistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello ai sensi dell'art. 13 c. 1quater D.P.R.
Proc. n. 2382/2022 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 6 a 7 30.5.02 n. 115.
Proc. n. 2382/2022 r.g.aa.cc.
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Il Giudice dott.ssa Giovanna Cice
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