Ordinanza cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza breve 03/12/2025, n. 1730 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1730 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01730/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01679/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 71- bis cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1679 del 2025, proposto da
NI UD, rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo Botasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Franca Borla e Silvia Zecchini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
previa concessione di idonea misura cautelare, del diritto del ricorrente ad ottenere i benefici economici normativamente contemplati dall’art. 6 bis d.l. n. 387 del 1987, per come modificato dall’art. 21, l. n. 232/1990, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali contemplati dalla disposizione citata e per la conseguente condanna
dell’Amministrazione alla corresponsione delle somme aggiuntive dovute al ricorrente in forza della rideterminazione del trattamento di fine servizio ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 bis, d.l. n. 387/1987, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all’effettivo soddisfo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Inps - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. RE MA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte NI UD, ex appartenente alla Guardia di Finanza, collocato a riposo su domanda successivamente al compimento dei 55 anni di età e con oltre 35 anni di servizio utile ai fini contributivi, chiedeva l’accertamento della spettanza del beneficio dei sei scatti stipendiali (di cui agli articoli 6- bis , del decreto-legge n. 387 del 1987 e 1911, comma 3, del decreto legislativo n. 66 del 2010) nella determinazione del trattamento di fine servizio, con conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla rideterminazione delle somme spettanti a tal titolo.
Si costituiva in giudizio l’INPS, con memoria nella quale veniva evidenziata l’infondatezza del ricorso.
All’odierna camera di consiglio la causa veniva trattenuta in decisione.
Il giudizio attiene al regime di attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio ai fini del trattamento di fine servizio del personale delle forze di polizia ad ordinamento militare collocato a riposo a domanda.
Il quadro normativo di riferimento è di difficile intelligibilità, poiché si connota per una spiccata stratificazione di fonti non sempre coordinate tra loro.
Vengono in rilievo le seguenti disposizioni:
- l’art. 6- bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 (convertito con la legge 20 novembre 1987, n. 472), così come modificato dall’art. 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull’ultimo stipendio […] 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile […] »;
- l’art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (convertito con modificazioni nella legge 14 novembre 1987, n. 468), così come modificato dall’art. 11, comma 1, della legge 8 agosto 1990, n. 231, che stabilisce: « 15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell’indennità di buonuscita, sei scatti calcolati sull’ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianità e gli scatti gerarchici, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trenta anni di servizio effettivamente prestato. Del predetto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell’indennità di ausiliaria di cui all’art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212 »;
- l’art. 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, che – per quanto d’interesse – prevede: « 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all’articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all’articolo 32, comma 9- bis, della legge 19 maggio 1986, n. 224, inserito dall’articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, all’articolo 1, comma 15- bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall’articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231, all’articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e all’articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n. 232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all’atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito » ;
- l’art. 1911 del codice dell’ordinamento militare, approvato con il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (come modificato dall’articolo 7, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20), che contempla: « 1. In alternativa alla promozione alla vigilia disciplinata dall’articolo 1082, gli ufficiali in servizio permanente possono chiedere l’attribuzione, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, di sei aumenti periodici di stipendio, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. 2. Il beneficio dei sei aumenti periodici di stipendio, di cui al comma 1, si applica anche al personale militare che ha conseguito la promozione ai sensi degli articoli 1076, comma 1, e 1077, nonché agli ufficiali cessati dal servizio per limiti di età con il grado di generale di corpo d’armata e gradi equiparati e a quelli che hanno conseguito una promozione nella posizione di "a disposizione". 3. Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 »;
- l’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare., che prevede: « 1. A decorrere dall’entrata in vigore del codice e del regolamento, sono o restano abrogati i seguenti atti normativi primari e le successive modificazioni: […] 872) legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10 ».
Così delimitato il quadro normativo di riferimento, la giurisprudenza amministrativa, dopo un significativo e duraturo contrasto (favorevoli alle tesi dei ricorrenti, ex multis, T.A.R. Lazio, sez. V, 5 settembre 2022, n.11398, T.A.R. Lombardia, sez. IV, 15 aprile 2022, n. 866, T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 22 marzo 2022, n. 158, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 15 marzo 2022, n. 765; di opinione contraria T.A.R. Valle d’Aosta, 16 febbraio 2022, n. 14, T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 marzo 2022, n. 223, T.R.G.A. Trento, 14 aprile 2022, n. 83, id., I luglio 2021, n. 114, T.A.R. Lazio, Sez. III- quater , 2 marzo 2022, n. 2445), si è di recente consolidata attorno all’indirizzo, inizialmente recessivo, favorevole al riconoscimento del beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, di ordinamento civile e militare. In tal senso, con motivazione ampia e perspicua, si sono espressi il Consiglio di Giustizia amministrativa per la regione siciliana con la sentenza del 19 agosto 2022, n. 926 (e con le successive sentenze conformi del 29 dicembre 2022, n. 1326, 1329 e 1331) e la seconda sezione del Consiglio di Stato, con le sentenze del 18 aprile 2023, n. 3909, 3910, 3912 e 3914 e con la sentenza del 15.5.2023 n. 4844.
Il Collegio condivide e ribadisce l’orientamento favorevole all’estensione dell’istituto di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 a tutti gli appartenenti delle forze di polizia, il quale si fonda sui seguenti passaggi argomentativi:
i ) l’art. 4 del decreto legislativo n. 165 del 1997, che assoggetta ad un regime oneroso il beneficio degli scatti di anzianità per il personale posto in congedo a domanda, è dettato ai soli fini pensionistici ed è pertanto inapplicabile alle fattispecie di liquidazione del trattamento di fine servizio;
ii ) l’istituto dell’attribuzione di sei scatti ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio è disciplinato dall’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987, modificato da ultimo dall’art. 21, comma 1, della legge n. 231 del 1990, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale di tutto il personale del comparto difesa e sicurezza;
iii ) l’abrogazione dell’art. 11 della legge n. 231 del 1990, per effetto dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del codice dell’ordinamento militare, non comporta la reviviscenza dell’art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987 nella sua formulazione previgente, poiché – per consolidato principio – l’abrogazione legislativa non ha effetto ripristinatorio delle norme che erano state a loro volta precedentemente abrogate, salvo espressa indicazione in tal senso da parte del Legislatore. Non può dunque ritenersi in vigore la norma (art. 1, comma 15- bis, del decreto-legge n. 379 del 1987) che limita l’applicazione del beneficio degli scatti di anzianità ai fini del calcolo del TFS ai casi di cessazione dal servizio per età o di inabilità permanente o di decesso, con esclusione della cessazione dal servizio a domanda. Nella stessa prospettiva, acquista piena coerenza il disposto dell’art. 1911, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, a tenore del quale l’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 « continua ad applicarsi » alle forze di polizia a ordinamento militare;
iv ) quanto all’ambito di applicazione soggettivo dell’istituto, « la nozione di forze di polizia, ivi richiamata, è ampia e si delinea anche in ragione della funzione del d.l. n. 387/1987, specificata all’art. 1, nel senso di disporre l’estensione dei benefici economici previsti dal d.P.R. 10 aprile 1987 n. 150 – di attuazione dell’accordo intervenuto in data 13 febbraio 1987 tra il Governo e i sindacati del personale della Polizia di Stato – all’Arma dei carabinieri, al Corpo della guardia di finanza, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato, che, del resto, compongono le forze di polizia ai sensi dell’art. 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121 » (Consiglio di Stato, 15 maggio 2023, n. 4844);
v ) quanto infine all’ambito oggettivo di applicazione dell’istituto, l’art. 6- bis decreto-legge n. 387 del 1987 estende il beneficio al personale che cessi dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto (comma 1) nonché al personale collocato in quiescenza su domanda, a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e 35 anni di servizio utile (comma 1).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente deve ritenersi fondata.
La documentazione di causa attesta infatti che il ricorrente ha prestato servizio in favore della Polizia di Stato ed è stato posto in quiescenza su domanda dopo il compimento del cinquantacinquesimo anno di età e dopo il trentacinquesimo anno di servizio utile contributivo.
Manifestamente infondata è l’eccezione inerente l’inosservanza del termine previsto dall’art. 6- bis , comma 2, del decreto-legge n. 387 del 1987.
L’eccezione non trova appigli di carattere testuale, giacché mancano norme espresse che stabiliscano la natura decadenziale del termine. Va poi considerato, in chiave sistematica, che il comma 3 del menzionato art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 stabilisce che « I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione della domanda ». Una lettura congiunta delle disposizioni in esame impone di ritenere che il termine di cui al comma 2 incida sulla tempistica di soddisfazione dell’aspettativa di collocamento a riposo e che, dunque, il suo rispetto costituisca un “mero” onere per l’interessato, giacché è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo a partire dal primo gennaio dell’anno successivo. D’altronde, la qualificazione del termine di proposizione dell’istanza in chiave di perentorietà darebbe adito ad una irragionevole diversità di trattamento, giacché riserverebbe il beneficio solo a coloro che presentano la domanda di collocamento a riposo entro tale termine e negandolo a chi si attivi nelle annualità successive (cfr. ex multis , v. Consiglio di Stato, sez. II, 23 marzo 2023, n. 2979 e n. 2982).
Anche dunque a ritenere (soltanto) ambigua la disposizione sul termine del 30 giugno, detta ambiguità « non consente di far discendere, dal mancato rispetto del termine di presentazione della domanda di collocamento in quiescenza di cui al citato art. 6-bis comma 2 del d.l. n. 387 del 1987, alcuna conseguenza decadenziale, la quale presuppone evidentemente la chiarezza e perspicuità dei relativi presupposti determinanti » (v. Consiglio di Stato, sez. III, 22 febbraio 2019, n. 1231).
L’Ente previdenziale, inoltre, è l’unico titolare della competenza a calcolare, liquidare e corrispondere il trattamento di fine servizio, a nulla rilevando che, ai fini della sua quantificazione, esso si avvalga di atti formati dall’amministrazione di provenienza del dipendente, i quali peraltro non assumono rilevanza esterna (Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2007, n. 3365; TAR Friuli-Venezia Giulia, 25 novembre 2020, n. 401).
In definitiva, il ricorso merita accoglimento. Va pertanto accertata la spettanza del beneficio di cui all’art. 6- bis del decreto-legge n. 387 del 1987 ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, con la conseguente condanna dell’Amministrazione resistente alla corresponsione degli emolumenti dovuti, oltre interessi al tasso legale. Non può invece essere accolta la domanda di riconoscimento della rivalutazione monetaria sulla somma spettante, in quanto escluso dall’art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e dall’art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (cfr. TAR Valle d’Aosta, 14 novembre 2024, n. 39).
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei termini di cui in motivazione.
Condanna parte resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, determinate in euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
SA PE, Presidente
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
RE MA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE MA LI | SA PE |
IL SEGRETARIO