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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 08/11/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MATERA
Sezione civile in composizione monocratica, nella persona del giudice IA LA BA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 597/2023 R.G. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo proposta da: già (p.i. ), in persona Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Marcianise (CE) alla strada
Provinciale 336, rappresentata e difesa, giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione con domanda riconvenzionale, dall'avv. Luigi
FRANCESCHINI, domiciliatario;
- opponente attrice in riconvenzionale - contro
(p.i. , in persona del legale rappresentante pro CP_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Matera alla via Gramsci 4, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta del 15.6.2023, dall'avv.
IR BO, domiciliatario;
-opposta -
***
CONCLUSIONI
Per l'opponente: :”Revocare il decreto ingiuntivo opposto […]; accertare e dichiarare nulla e, comunque, arbitraria, inammissibile, invalida ed inefficace, vessatoria, abusiva e ritorsiva, contraria ai doveri di correttezza e buona fede precontrattuale e contrattuale previsti dalla legge, sotto il profilo legale contrattuale, per i motivi esposti la scrittura privata sottoscritta in data
24/11/2022 oggetto del presente giudizio ovvero in subordine, accertare e dichiarare che la clausola penale contenuta nell'articolo 4 è vessatoria, abusiva, ritorsiva, indeterminata, onerosa e manifestamente eccessiva;
[…] revocare e/o in subordine ridurre l'ingiunzione di pagamento in tutto o, in subordine in parte, decurtando dalla sorta capitale l'importo ingiunto a titolo di penale per €
6.900,00 oltre IVA, conteggiato a decorrere dal 16 dicembre 2022 e fino al
31.01.2023; in via ulteriormente gradata, in applicazione dell'art. 1384 cod. civ. ridurre d'ufficio, secondo equità, l'ammontare della penale e, per l'effetto,
l'ingiunzione di pagamento;
rigettare le domande nuove dell'opposta e, dunque,
l'ulteriore domanda di pagamento avanzata dall'opposta nel presente giudizio di opposizione pari ad € 30.100,00 ovvero, in via subordinata, ridurre la condanna di pagamento decurtando dalla somma richiesta l'importo a titolo di penale pari ad € 17.027,49 o secondo equità, in applicazione dell'art. 1384 cod. civ.; in via riconvenzionale previo accertamento dell'inadempimento contrattuale della
o, in alternativa della responsabilità extracontrattuale e violazione CP_3 del principio di correttezza e buona fede, condannare la al CP_3 pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di € 24.275,16, pari alla somma del danno patrimoniale pari ad € 19.275,16 patito per lucro cessante e il danno di immagine commisurato in € 5.000,00. Condannare la in CP_3
persona del legale rapp.te p.t. al pagamento delle spese di lite”.
Per l'opposta,: “Rigettare l'opposizione nonché la domanda riconvenzionale per infondatezza delle stesse e per l'effetto: confermare il decreto ingiuntivo opposto
e condannare (già in persona del l.r.p.t. al Controparte_1 Controparte_2 pagamento dell'ulteriore somma contenuta in euro 30.100,00 (di cui euro
13.072,51 per le ultime due rate previste nel contratto del 24.11.2022 ed euro
17.027,49 a titolo di penale…); in via subordinata, in ipotesi di accoglimento
pag. 2/9 anche solo parziale dell'opposizione e, dunque, di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare (già in persona del Controparte_1 Controparte_2
l.r.p.t. al pagamento di euro 28.072,51 quale corrispettivo previsto nel contratto del 24.11.2022 per la consulenza prestata da e per la cessione del codice CP_3
sorgente del software “ANTICIPA”, oltre al pagamento della penale prevista nel contratto del 24.11.2022 nella misura di euro 150,00 (o in subordine nella misura ridotta che il Tribunale vorrà determinare ai sensi dell'art. 1384 c.c.) per ogni giorni di ritardo a decorrere dalle rispettive scadenze delle quattro rate contenendo complessivamente la domanda in euro 52.000,00; 3) in ipotesi di riduzione o annullamento della penale riconoscere in ogni caso gli interessi moratori da ritardo;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio oltre iva, cpa e spese generali nella misura del 15%”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione del 17.3.2023, opponeva il decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 64/2023, emesso dal Tribunale di Matera in data 6.2.2023 nell'ambito del procedimento monitorio n. 172/2023 R.G., con il quale le era stato intimato il pagamento in favore di della somma di € CP_3
21.900,00 oltre interessi e spese del procedimento monitorio, per il mancato pagamento delle prime due rate di € 7.500,00 ciascuna, scadute rispettivamente il
15.12.2022 e il 15.01.2023, nonché di € 6.900 quale penale calcolata dalla scadenza delle stesse (€ 150,00 per ogni giorno di ritardo), in virtù di contratto sottoscritto dalle parti in data 24.11.2022.
Eccepiva, segnatamente, l'opponente che tale scrittura privata sarebbe stata predisposta unilateralmente dalla società opposta e sottoscritta dalla CP_2
soltanto in calce, benché all'articolo 4 prevedesse una clausola vessatoria sub specie di penale di € 150,00 oltre IVA per ciascun giorno di ritardo sul pagamento, e che in virtù della stessa l'odierna opponente avrebbe dovuto pag. 3/9 versare € 18.072,51, suddivisi in tre rate quale saldo per servizi erogati dall'opposta, nonché €10.000,00 a titolo di corrispettivo per la cessione del codice sorgente del software gestionale ANTICIPA di proprietà della CP_3 con impegno di quest'ultima a fornire una formazione di un'ora per istruire
[...]
il personale dell'opponente sulle modalità di utilizzo del codice sorgente condiviso: formazione che, tuttavia, non sarebbe mai avvenuta, così venendo ad impedire di fatto alla di adoperare utilmente in autonomia i Controparte_2
servizi dedotti in contratto (unico motivo per il quale si era determinata a sottoscrivere l'accordo). Deduceva, inoltre, l'opponente che in data 19 dicembre
2022 l'odierna opposta avrebbe bloccato, per ritorsione del mancato pagamento della prima rata scaduta il 12.12.2022, le credenziali di accesso ad un data base impedendo lo svolgimento dell'attività commerciale alla sino al 24 CP_2
dicembre 2022 e così cagionandole pregiudizi economici dell'importo di
€19.275,16 a titolo di lucro cessante (pari alla differenza tra il fatturato medio del periodo e quello effettivamente registrato dalla , ed € 5.000,00 per danno CP_2 all'immagine.
Eccepiva altresì l'illegittimo frazionamento del credito da parte della società ingiungente, per avere quest'ultima agito in via monitoria abusivamente soltanto per una parte della più ampia creditoria vantata.
Nel costituirsi in giudizio, l'opposta, contestando integralmente le avverse deduzioni, eccepiva, in via di estrema sintesi, che la scrittura privata del
24.11.2022, ivi compresa la clausola penale e quelle vessatorie, oggetto di specifica negoziazione e di autonoma sottoscrizione, era stata predisposta concordemente dalle parti, qualificabili entrambe come professionisti, come documentalmente provato dalle conversazioni intercorse via whatsApp (trascritte in allegato sub a alla comparsa di costituzione e risposta) tra il legale rappresentante della e , risultato essere CP_3 Persona_1
l'amministratore di fatto della per aver costantemente Controparte_1
pag. 4/9 manifestato nel corso del rapporto l'esercizio di pieni poteri decisionali e di gestione.
Deduceva altresì che, mentre alla data di deposito del ricorso monitorio
(1.2.2023) risultavano scadute e non pagate soltanto le prime due rate, nelle more del giudizio di opposizione erano venute a maturare anche le restanti due di cui all'accordo del 24.11.2022 (euro 3.072,51 per il debito residuo ed euro
10.000,00 quale corrispettivo dovuto per la cessione del codice), per le quali formulava ulteriore domanda di pagamento, precisando inoltre che l'opponente soltanto per il brevissimo lasso di tempo di meno di 20 ore non aveva avuto accesso esclusivamente al database installato sul suo server e che, comunque, tale circostanza non aveva in alcun modo inficiato il funzionamento del sito e- commerce e dell'applicativo dell'opponente, tanto che, per stessa allegazione della controparte, era stato registrato un fatturato di euro 2.000,25 comunque positivo per il giorno 20 dicembre 2022.
Concessa, quindi, la provvisoria esecuzione al decreto oggetto di opposizione, veniva ammessa la prova testimoniale richiesta dalla parte opponente la quale, tuttavia, vi decadeva per mancata prova di tempestiva notifica ed omessa plurima comparizione del teste (all'udienza del 5.2.2025 , Persona_1 infatti, non compariva per la seconda volta e non veniva fornita adeguata prova dell'avvenuta ricezione da parte sua della intimazione per la precedente udienza del 6.11.2024); la causa transitava, infine, nell'odierna fase decisoria.
L'opposizione non merita accoglimento.
Va premesso che costituisce principio generale, in ipotesi di responsabilità contrattuale, quello secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte negoziale del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento, laddove il debitore convenuto è gravato dell'onere della dimostrazione del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. ex plurimis e da ultimo Cass., III, n. 29849/2024). Trasponendo tale principio alla pag. 5/9 fattispecie in esame, si rileva come che ha agito per CP_3
l'adempimento contrattuale, abbia dimostrato la fonte negoziale del proprio credito, derivante dal contratto del 26.5.2022 (avente ad oggetto la fornitura di consulenza per sviluppo e personalizzazione del sito e-commerce e concessione in licenza d'uso del software gestionale “ANTICIPA”) e dal successivo negozio giuridico del 24.11.2022 contenente un riconoscimento del debito da parte dell'opponente, una rateizzazione dello stesso nonché la cessione, per un corrispettivo di € 10.000,00, di una copia del codice sorgente del gestionale
“ANTICIPA”.
Quanto alla validità ed efficacia di tale ultimo contratto, con particolare riferimento alle clausole sub 4, 5 ed 8, va rilevato, sulla premessa che si tratta di un rapporto tra professionisti (attenendo l'oggetto delle pattuizioni contrattuali proprio all'esercizio delle rispettive attività imprenditoriali), che il requisito della specifica sottoscrizione di cui all'art. 1341. co. 2 c.c. risulta pienamente integrato, avendo espressamente dichiarato l'odierna opponente, con ulteriore sottoscrizione del suo legale rappresentante pro tempore giammai disconosciuta, di approvare, mediante richiamo puntuale di ciascuna delle stesse, anche le clausole astrattamente vessatorie.
Non merita neppure accoglimento, per le medesime ragioni, l'ulteriore doglianza relativa alla penale prevista per il ritardato pagamento, sia, in ordine alla sua validità, perché la stessa risulta essere stata liberamente pattuita dalle parti, come da menzionata specifica doppia sottoscrizione e nel difetto di contrarie evidenze, sia, con riferimento alla censura di manifesta eccessività, perché per la valutazione di congruità del relativo quantum, specificamente parametrato alla scadenza di ciascuna delle rate ivi pattuite, occorre por mente all'importanza dell'affare, desumibile dal considerevole valore del software gestionale - come parametrato alla somma complessiva delle rate di prezzo concordate- di cui l'opponente si sarebbe avvantaggiata nell'immediatezza (mediante la cessione di pag. 6/9 una copia del codice sorgente dell'applicativo), pur rimanendo inadempiente ed alla necessità di prevedere una liquidazione anticipata dei danni da ritardo, in considerazione della natura imprenditoriale dell'attività esercitata dalla contraente odierna opposta. In altri e più specifici termini, l'interesse del creditore all'adempimento e quindi l'effettiva incidenza dell'inadempimento sullo squilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale in corso di rapporto (cfr. Cass., L. n. 14706/2024 e Cass., III, n. 26901/2023) risulta nella fattispecie particolarmente pregnante ove si consideri che, a fronte della rateizzazione del corrispettivo, la prestazione anticipatamente fornita al debitore risultava prevedibilmente ed ex ante, al momento della pattuizione, significativamente squilibrata in favore dell'odierna opponente, così risultando adeguatamente proporzionato all'interesse de quo l'ammontare della penale pattuita.
Quanto, poi, all'emendatio libelli contenuta nella comparsa di costituzione dell'opposta, ne va predicata la piena ammissibilità, oltre che fondatezza (non avendo la debitrice provato l'avvenuto adempimento), avendo CP_2
la modificato soltanto nel quantum la domanda monitoria CP_3 relativamente alle residue rate di cui al contratto del 24.11.2022, scadute successivamente al deposito del ricorso monitorio ed alla penale per ritardato pagamento;
si tratta infatti di un credito scaduto successivamente al decreto ingiuntivo opposto ma afferente allo stesso titolo o rapporto obbligatorio, in quanto tale ammissibile anche per ragioni di economia processuale (Cass., SS.
UU., n. 12310/2015, nonché, in senso conforme, Cass., II, n. 23975/2024).
Ex adverso non meritano accoglimento né la domanda di risarcimento del danno spiegata dall'opponente, siccome sfornita di qualsivoglia prova, anche presuntiva, né l'ulteriore doglianza, invero del tutto generica, relativa alla pretesa abusività del frazionamento del credito da parte dell'opposta, avendo quest'ultima, invece, legittimamente azionato in via monitoria il credito pag. 7/9 riveniente dall'inadempimento delle prime due obbligazioni pecuniarie, senza essere vincolata ad attendere la scadenza del termine previsto per le ultime due rate ed avendo, anzi, avanzato nell'ambito del medesimo procedimento monitorio, seppur in fase di opposizione, l'ulteriore pretesa creditoria nelle more maturata, così soddisfacendo, come già anticipato, esattamente l'esigenza di economia processuale sottesa al divieto di abuso del diritto.
Alla luce di quanto sin qui argomentato, vanno quindi integralmente rigettata l'opposizione e la domanda riconvenzionale risarcitoria, dovendosi conseguentemente confermare la statuizione di condanna sottesa al provvedimento monitorio, con accoglimento della domanda come integrata in sede di comparsa di costituzione e risposta.
La regolamentazione delle spese processuali, nella misura precisata in dispositivo ed alla stregua dei parametri prossimi ai medi dello scaglione per valore della controversia, è infine affidata al principio della soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale civile di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione proposta da in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. nei confronti di in persona del legale CP_3 rappresentante p.t., la rigetta e, per l'effetto, previa conferma del decreto ingiuntivo n. 64/2023 emesso dal Tribunale di Matera in data 6.2.2023, dichiara in persona del legale rappresentante p.t. obbligata al Controparte_1
pagamento in favore di parte opposta della somma di € 21.900,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo e spese della fase monitoria nonché della ulteriore somma di € 30.100,00; rigetta la domanda di risarcimento del danno avanzata nell'atto di citazione in opposizione;
condanna l'opponente alla rifusione in favore della parte opposta, a titolo di spese processuali, della somma complessiva di € 7.000,00 (di cui € 1.600.00 per pag. 8/9 la fase di studio, € 1.200,00 per quella introduttiva, € 1.400,00 per la fase di trattazione ed € 2.800,00 per quella decisionale) oltre al rimborso forfettario per spese generali, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Matera il 7.11.2025
Il Giudice
IA LA BA
pag. 9/9