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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/12/2025, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 497/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NZ AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497/2022 R.G. avente ad oggetto “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 2 maggio 2022, premettendo di Parte_1 essere stata titolare dell'assegno di assistenza previsto dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, ha adito la presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
2.686,56 avanzata dall' nei confronti di conseguentemente CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.686,56 erogata dall' in CP_1
favore di nel periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, o per il diverso Parte_1
periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- Accertare e dichiarare l'irrepetibilità
CP_ dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presenta domanda in considerazione della situazione economica della ricorrente,
Voglia che il Giudice adito disponga la massima rateizzazione della somma
CP_ limitatamente a far data del provvedimento del 21.03.2022 con cui ha accertato il venir meno delle condizioni di legge”.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con comunicazione nel marzo del 2022, l' le ha chiesto la restituzione di €2.686,56, somma indebitamente CP_1 erogata dall'1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022.
Ciò posto, ha il proprio diritto alla ritenzione della prestazione ricevuta, in ragione della speciale normativa vigente in materia previdenziale, che tutela la buona fede dell'accipiens e nega la ripetibilità dell'indebito. CP_
Si è costituita l' affermando che la richiesta di ripetizione è scaturita dalla mancata conferma dell'assegno di assistenza che gli era stata in precedenza riconosciuta, a seguito di visita di revisione del 12 novembre 2021.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Vale osservare che, nelle note odierne, parte ricorrente ha dato atto che, con comunicazione di liquidazione del 17 aprile 2023, l' ha accolto l'istanza del 9 CP_1
giugno 2021, disponendo il ripristino dell'assegno di assistenza a decorrere dall'1 luglio
2021, così modificando le determinazioni che avevano portato alla sua revoca e alla conseguente comunicazione d'indebito.
Da ciò discende la fondatezza del ricorso, atteso che risulta provata la circostanza che le somme oggetto di ripetizione sono state effettivamente trattenute e non restituite alla ricorrente (cfr cedolino del luglio 2023).
3. Conclusioni.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ha restituire le somme CP_1
oggetto del provvedimento impugnato;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NZ AR
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, NZ AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 497/2022 R.G. avente ad oggetto “ripetizione di indebito”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Sebastiano Pizzardi;
Parte_1
- Ricorrente –
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 2 maggio 2022, premettendo di Parte_1 essere stata titolare dell'assegno di assistenza previsto dall'articolo 13 della Legge 30 marzo 1971 n. 118, ha adito la presente sede rassegnando le seguenti conclusioni: “-
Accertare e dichiarare la illegittimità della richiesta di pagamento della somma di €
2.686,56 avanzata dall' nei confronti di conseguentemente CP_1 Parte_1 accertare e dichiarare l'irrepetibilità della somma di € 2.686,56 erogata dall' in CP_1
favore di nel periodo dal 01.07.2021 al 28.02.2022, o per il diverso Parte_1
periodo, o per il diverso importo, accertato in corso di causa o ritenuto di giustizia, ed annullare il relativo provvedimento restitutorio;
- Accertare e dichiarare l'irrepetibilità
CP_ dell'indebito pensionistico de qua, condannare l' alla restituzione delle somme indebitamente trattenute;
- In via subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto della presenta domanda in considerazione della situazione economica della ricorrente,
Voglia che il Giudice adito disponga la massima rateizzazione della somma
CP_ limitatamente a far data del provvedimento del 21.03.2022 con cui ha accertato il venir meno delle condizioni di legge”.
A sostegno dei propri assunti, ha rappresentato che, con comunicazione nel marzo del 2022, l' le ha chiesto la restituzione di €2.686,56, somma indebitamente CP_1 erogata dall'1 luglio 2021 al 28 febbraio 2022.
Ciò posto, ha il proprio diritto alla ritenzione della prestazione ricevuta, in ragione della speciale normativa vigente in materia previdenziale, che tutela la buona fede dell'accipiens e nega la ripetibilità dell'indebito. CP_
Si è costituita l' affermando che la richiesta di ripetizione è scaturita dalla mancata conferma dell'assegno di assistenza che gli era stata in precedenza riconosciuta, a seguito di visita di revisione del 12 novembre 2021.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza dell'11 dicembre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza
2. Merito.
Il ricorso è fondato.
Vale osservare che, nelle note odierne, parte ricorrente ha dato atto che, con comunicazione di liquidazione del 17 aprile 2023, l' ha accolto l'istanza del 9 CP_1
giugno 2021, disponendo il ripristino dell'assegno di assistenza a decorrere dall'1 luglio
2021, così modificando le determinazioni che avevano portato alla sua revoca e alla conseguente comunicazione d'indebito.
Da ciò discende la fondatezza del ricorso, atteso che risulta provata la circostanza che le somme oggetto di ripetizione sono state effettivamente trattenute e non restituite alla ricorrente (cfr cedolino del luglio 2023).
3. Conclusioni.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato: accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna l' ha restituire le somme CP_1
oggetto del provvedimento impugnato;
condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1
processuali, che si liquidano in complessivi € 1.000,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 11 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
NZ AR
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