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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 02/10/2025, n. 866 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 866 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7094/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Ferrara del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e nato a Controparte_1
Bologna il 27 febbraio 1971 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Luciana Petrella del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono che “il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e sopra riportate e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza, fissata l'udienza del giudizio di divorzio, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stesse concordate”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 21 maggio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 30 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 17 settembre 2007 a GO (EC) e che dalla loro unione non sono nati figli;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 30 settembre 2025, è previsto il preliminare di trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“2.1. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il Sig. con l'omologazione del presente verbale, si Controparte_1
obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra la quale si obbliga ad accettare, la Parte_1
quota di comproprietà in ragione del 1/2 (un mezzo), del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano posto nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via
Martiri dell'Italicus n. 2, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo con annessi un vano ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
2 - Foglio 11, mappale 1238, sub 4, Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, Rendita catastale € 568,10.
Confini con: aventi causa vano scale, muri perimetrali per i restanti lati. Per_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
2.2. La quota in comproprietà del bene in oggetto é pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto di compravendita del Notaio Dott.ssa Persona_2
Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, in data 11.12.2006, repertorio n. 10817, raccolta n. 7319, registrato all'Agenzia a
Bologna Terzo Ufficio delle Entrate, il 18.12.2006, al n. 8002, e trascritto a Bologna il
22.12.2006, Registro generale n. 85191, Registro Particolare n. 47169.
La quota in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
2.3 La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
2.4 La Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo che avverrà con separato atto notarile.
2.5 La parte promittente, Sig. Controparte_1
- dichiara di essere a conoscenza che, al momento della stipula dell'atto di trasferimento con effetti reali con separato atto notarile, dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
- garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della propria quota parte di immobile oggetto del presente obbligo di trasferimento.
3 2.6 La sig.ra a titolo di conguaglio di ogni e qualsivoglia rapporto Parte_1
economico e patrimoniale, si obbliga e impegna a corrispondere in unica soluzione al
Sig. l'importo di € 122.000,00 (diconsi euro centoventiduemila/00), Controparte_1
al momento del trasferimento con effetti reali, che avverrà con separato atto notarile entro n. 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2.7 La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di trasferimento definitivo.
2.8 Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale di separazione consensuale.
2.9 I Signori e dichiarano che l'atto notarile col quale Controparte_1 Parte_1
verrà trasferito alla Sig.ra la proprietà dell'unità immobiliare, in ragione Parte_1
della quota di competenza del Sig. ovvero un mezzo, sarà atto Controparte_1
pubblico esecutivo degli obblighi di adempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito degli accordi di separazione personale dei coniugi, per cui si riservano di chiedere che al predetto vengano applicate le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012, essendo il presente trasferimento con effetti obbligatori, come pure il conseguente trasferimento definitivo da effettuarsi con separato atto notarile, elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 16 giugno
2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al preliminare di trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha rilasciato nulla osta alla trascrizione del preliminare concordato dai ricorrenti, in conformità al
Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna,
4 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 22 settembre 2025); ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'8 giugno 1977 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a GO (EC) il 17 settembre 2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 25, parte II, serie A, anno 2007;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi intervenuti fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “TRASFERIMENTO con effetti obbligatori, con separato atto notarile”.
“Preliminare di trasferimento immobiliare
1.1. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il Sig. con l'omologazione del presente verbale, si Controparte_1
obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra la quale si obbliga ad accettare, la Parte_1
quota di comproprietà in ragione del 1/2 (un mezzo), del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano posto nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via
Martiri dell'Italicus n. 2, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo con annessi un vano ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
- Foglio 11, mappale 1238, sub 4, Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, Rendita catastale € 568,10.
Confini con: aventi causa vano scale, muri perimetrali per i restanti lati. Per_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “La Parte promittente la cessione si
5 impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo che avverrà con separato atto notarile”. “La sig.ra a titolo di Parte_1
conguaglio di ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale, si obbliga e impegna a corrispondere in unica soluzione al Sig. l'importo di € Controparte_1
122.000,00 (diconsi euro centoventiduemila/00), al momento del trasferimento con effetti reali, che avverrà con separato atto notarile entro n. 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione”. “La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di trasferimento definitivo”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale di separazione consensuale”. “I Signori e dichiarano che l'atto notarile Controparte_1 Parte_1
col quale verrà trasferito alla Sig.ra la proprietà dell'unità immobiliare, in Parte_1
ragione della quota di competenza del Sig. ovvero un mezzo, sarà Controparte_1
atto pubblico esecutivo degli obblighi di adempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito degli accordi di separazione personale dei coniugi, per cui si riservano di chiedere che al predetto vengano applicate le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012, essendo il presente trasferimento con effetti obbligatori, come pure il conseguente trasferimento definitivo da effettuarsi con separato atto notarile, elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
2) “I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a qualsivoglia reciproca richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente”;
6 D) ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 30 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
7
Il Tribunale di Bologna
- prima sezione civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott.ssa Ivana Poggioli Giudice onorario, ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 7094/2025 r.g.v.g., promosso da nata a [...] l'[...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Ferrara del Foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore e nato a Controparte_1
Bologna il 27 febbraio 1971 (c.f. ), rappresentato e difeso C.F._2
dall'avv. Luciana Petrella del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore - ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: separazione consensuale dei coniugi e contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni dei ricorrenti: chiedono che “il Tribunale di Bologna pronunci la separazione personale dei coniugi alle condizioni concordate e sopra riportate e che, decorso il termine di legge e passata in giudicato la sentenza, fissata l'udienza del giudizio di divorzio, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., pronunci la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai ricorrenti, alle condizioni dagli stesse concordate”.
1 Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto, nulla si oppone”.
Il Tribunale visto il ricorso congiunto e cumulativo per la separazione consensuale e il divorzio depositato il 21 maggio 2025 nell'interesse dei coniugi e Parte_1 Controparte_1
osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 30 settembre 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
preso atto delle conclusioni del Pubblico Ministero;
rilevato che dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 17 settembre 2007 a GO (EC) e che dalla loro unione non sono nati figli;
preso atto della comune volontà dei coniugi di addivenire alla separazione personale e della volontà inequivoca manifestata dagli stessi di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
rilevato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti in sede di domanda congiunta di separazione consensuale, confermata all'udienza del 30 settembre 2025, è previsto il preliminare di trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“2.1. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il Sig. con l'omologazione del presente verbale, si Controparte_1
obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra la quale si obbliga ad accettare, la Parte_1
quota di comproprietà in ragione del 1/2 (un mezzo), del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano posto nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via
Martiri dell'Italicus n. 2, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo con annessi un vano ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
2 - Foglio 11, mappale 1238, sub 4, Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, Rendita catastale € 568,10.
Confini con: aventi causa vano scale, muri perimetrali per i restanti lati. Per_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione.
2.2. La quota in comproprietà del bene in oggetto é pervenuta alla Parte promittente la cessione per acquisto con atto di compravendita del Notaio Dott.ssa Persona_2
Notaio iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Bologna con residenza in Castenaso, in data 11.12.2006, repertorio n. 10817, raccolta n. 7319, registrato all'Agenzia a
Bologna Terzo Ufficio delle Entrate, il 18.12.2006, al n. 8002, e trascritto a Bologna il
22.12.2006, Registro generale n. 85191, Registro Particolare n. 47169.
La quota in oggetto viene considerata con riferimento al bene descritto preso a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trova con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con il citato atto di provenienza.
2.3 La Parte promittente la cessione garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità
e la legittima provenienza del bene in oggetto nonché garantisce sin d'ora che in sede di definitivo l'immobile sarà libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti.
2.4 La Parte promittente la cessione si impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo che avverrà con separato atto notarile.
2.5 La parte promittente, Sig. Controparte_1
- dichiara di essere a conoscenza che, al momento della stipula dell'atto di trasferimento con effetti reali con separato atto notarile, dovrà rendere le dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis della legge 27 febbraio 1985, n. 52;
- garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza della propria quota parte di immobile oggetto del presente obbligo di trasferimento.
3 2.6 La sig.ra a titolo di conguaglio di ogni e qualsivoglia rapporto Parte_1
economico e patrimoniale, si obbliga e impegna a corrispondere in unica soluzione al
Sig. l'importo di € 122.000,00 (diconsi euro centoventiduemila/00), Controparte_1
al momento del trasferimento con effetti reali, che avverrà con separato atto notarile entro n. 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione.
2.7 La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di trasferimento definitivo.
2.8 Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale di separazione consensuale.
2.9 I Signori e dichiarano che l'atto notarile col quale Controparte_1 Parte_1
verrà trasferito alla Sig.ra la proprietà dell'unità immobiliare, in ragione Parte_1
della quota di competenza del Sig. ovvero un mezzo, sarà atto Controparte_1
pubblico esecutivo degli obblighi di adempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito degli accordi di separazione personale dei coniugi, per cui si riservano di chiedere che al predetto vengano applicate le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012, essendo il presente trasferimento con effetti obbligatori, come pure il conseguente trasferimento definitivo da effettuarsi con separato atto notarile, elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”; rilevato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 16 giugno
2025 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al preliminare di trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha rilasciato nulla osta alla trascrizione del preliminare concordato dai ricorrenti, in conformità al
Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente Vicario del Tribunale di Bologna,
4 dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 22 settembre 2025); ritenuto infine che la pronuncia sulle spese processuali vada differita alla definizione del giudizio,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] Parte_1
l'8 giugno 1977 e nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1
contratto matrimonio a GO (EC) il 17 settembre 2007, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune, al n. 25, parte II, serie A, anno 2007;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di GO di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi intervenuti fra i ricorrenti e, per l'effetto, dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
1) “TRASFERIMENTO con effetti obbligatori, con separato atto notarile”.
“Preliminare di trasferimento immobiliare
1.1. A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, i coniugi convengono che il Sig. con l'omologazione del presente verbale, si Controparte_1
obbliga a cedere e trasferire alla Sig.ra la quale si obbliga ad accettare, la Parte_1
quota di comproprietà in ragione del 1/2 (un mezzo), del seguente immobile:
- porzione di fabbricato urbano posto nel Comune di Casalecchio di Reno (BO), Via
Martiri dell'Italicus n. 2, costituita da un appartamento ad uso civile abitazione al piano secondo con annessi un vano ad uso cantina al piano terra, il tutto distinto al Catasto
Fabbricati di detto Comune al:
- Foglio 11, mappale 1238, sub 4, Cat. A/3, cl. 2, vani 5,5, Rendita catastale € 568,10.
Confini con: aventi causa vano scale, muri perimetrali per i restanti lati. Per_1
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione”. “La Parte promittente la cessione si
5 impegna a rendere tutte le dichiarazioni urbanistiche necessarie per il trasferimento definitivo che avverrà con separato atto notarile”. “La sig.ra a titolo di Parte_1
conguaglio di ogni e qualsivoglia rapporto economico e patrimoniale, si obbliga e impegna a corrispondere in unica soluzione al Sig. l'importo di € Controparte_1
122.000,00 (diconsi euro centoventiduemila/00), al momento del trasferimento con effetti reali, che avverrà con separato atto notarile entro n. 30 (trenta) giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione”. “La Parte promittente si obbliga fin da ora a rinunciare all'ipoteca legale in sede di trasferimento definitivo”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologazione del presente verbale di separazione consensuale”. “I Signori e dichiarano che l'atto notarile Controparte_1 Parte_1
col quale verrà trasferito alla Sig.ra la proprietà dell'unità immobiliare, in Parte_1
ragione della quota di competenza del Sig. ovvero un mezzo, sarà Controparte_1
atto pubblico esecutivo degli obblighi di adempimento alle obbligazioni assunte nell'ambito degli accordi di separazione personale dei coniugi, per cui si riservano di chiedere che al predetto vengano applicate le esenzioni ed agevolazioni fiscali previste dall'art. 19 della Legge n. 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio
2014, e n. 27/E in data 21 giugno 2012, essendo il presente trasferimento con effetti obbligatori, come pure il conseguente trasferimento definitivo da effettuarsi con separato atto notarile, elementi funzionali e indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 30 settembre 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
2) “I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano pertanto a qualsivoglia reciproca richiesta di mantenimento;
danno atto di aver già regolato ogni ulteriore rapporto e di null'altro avere a pretendere reciprocamente”;
6 D) ordina al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza, senza iscrizione di ipoteca legale;
E) dispone con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
F) spese alla definizione del giudizio.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale, il 30 settembre 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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