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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 05/05/2025, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del G.M., Dott.ssa Valentina Vitulano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5367/2023 del R.G.A.C., pendente
TRA in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv.to Parte_1
Rosita Leone
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano Di Palma;
Controparte_1
APPELLATO
CONCLUSIONI
Come da verbali di causa e comparse depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
conveniva dinanzi al Giudice di Pace di Gragnano Controparte_1 Parte_1 allegando di essere titolare di un buono postale fruttifero, del valore di un milione
[...]
Co di vecchie lire, appartenente alla serie a , emesso il 21.7.1994, non rimborsati da nonostante le reiterate richieste, per cui chiedeva la condanna della Parte_1 convenuta al relativo rimborso.
Si costituiva eccependo la prescrizione del diritto ad ottenere il Parte_1 rimborso del buono. Cont A sostegno sosteneva per il per cui è causa, appartenenti alla serie “AD” a termine, istituita con D.M. Tesoro del 23.7.1987, era previsto il raddoppio e la triplicazione dopo 7 o 11 anni e alla scadenza dell'undicesimo anno divenivano infruttiferi, decorrendo da tale data il termine decennale di prescrizione. L'art. 8 del
D.M. del 19.12.2000, applicabile ai BFP emessi e non prescritti alla data di entrata in
1 vigore, oltre a prolungare il termine di prescrizione, da 5 a 10 anni, ne aveva modificato la decorrenza, facendola coincidere con la data di scadenza del titolo, corrispondente al primo giorno successivo a quello in cui i medesimi cessavano di essere fruttiferi, sicchè per il titolo per cui è causa, emesso il 21.7.1994, scaduti in data 21.7.2005, la prescrizione sarebbe maturata il 22.7.2015, con conseguente legittimità del rifiuto opposto al rimborso del titolo.
In primo grado l'attrice assumeva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione essendo stata interrotta con gli atti di costituzione in mora notificati a a Parte_1 mezzo raccomandate a.r. del 19.2.2015, del 10.3.2015 e del 23.2.2015.
Con la sentenza n. 5982/2023, depositata in data il 3/10/2023, l'adito G.d.P. accoglieva la domanda attorea condannando al pagamento in Parte_1 favore dell'attore della somma di euro 1.549,33 oltre interessi moratori, ritenendo la prescrizione interrotta dalle raccomandate richiamate e prodotte dall'attore.
Avverso la suddetta decisione, ha proposto gravame chiedendo, in Parte_1 accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata di rigettare le domande proposte in primo grado dall'appellato, con condanna al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'appellante ha censurato la pronuncia impugnata sostenendo l'erroneità della sentenza laddove alla “ pagina 1 da rigo 9 a rigo 19 e pagina 2 a rigo 1 a rigo 2” afferma che: “(…) la domanda proposta dall'attore nei confronti della parte convenuta Controparte_1 volta ad ottenere riconoscimento del diritto al rimborso del buono fruttifero postale a termine serie AD
n.0260638412 del 21.07.1994 PER UN CAPITALE PARI DI 1000,00 UN MILIONE DI LIRE
PARI ad euro 516,47 con capitale triplicato dopo 11 anni, è stata formulata prima della decorrenza del termine prescrizionale del 22.07.2015 ed interrotta con le lettere raccomandate
AR depositate in atti del 16.02.2015 e del 09.03.2015 per richiedere il rimborso cioè entro l'ultima data rimborsabile che era il 22.07.2015, considerato che il primo atto interruttivo della prescrizione è rappresentato dalla richiesta formulata dal difensore del 18.02.2015” nonché “alla pagina 2 da rico 6 a rigo 23” in cui afferma che “Sul punto è chiaro che seguendo un orientamento giurisprudenziale consolidato la dicitura di "buono fruttifero postale a termine" in spregio alla disciplina operante al momento della sottoscrizione, sui buoni va apposta un'etichetta con un timbre contenente 1' aggiornamento delle condizioni ed il termine di scadenza del titolo che vanno consegnati al momento della emissione ai sottoscrittori dei fogli informativi recanti le condizioni di emissione e di rimborso dei medesimi. Principi assolti attraverso la pubblicazione
2 in gazzetta ufficiale dei provvedimenti inerenti i Buoni Postali fruttiferi e dunque con modalità idonee a tutelare il risparmiatore ove erano indicate le caratteristiche del titolo. In effetti la questione corrisponde al tipico caso di violazione dei principi di buona fede e correttezza che trascorsi i termini prescrizionali i risparmiatori hanno diritto al rimborso. Nel caso di specie i termini prescrizionali non sono trascorsi;
pertanto, l'eccezione di prescrizione va rigettata e la domanda accolta. Le spese vanno liquidate come da dispositivo”.
A dire dell'appellante il giudice di prime cure: - avrebbe erroneamente interpretato ed applicato la disciplina di settore violato e falsamente applicato l'art. 8 comma 1 del
D.M. Tesoro del 19.12.2000 nonché del D.M. Tesoro del 23.7.1987, pubblicati in
Gazzetta Ufficiale, che prescrivono, per i titoli a termine, serie “AD”, la prescrizione decennale decorrente dalla data di scadenza del titolo prevista dalla specifica normativa regolante la materia;
- avrebbe erroneamente ricostruito i fatti di causa, poichè
l'appellato non si era mai recato personalmente presso gli uffici postali per richiedere il rimborso del titolo, ma aveva inoltrato la richiesta di rimborso a mezzo raccomandate
A.R. del 19.2.2015 e del 10.3.2015 che non possono costituire atti interruttivi del decorso del termine di prescrizione poiché non conformi a quanto prescritto dalla specifica normativa che fissa i criteri e le modalità di richiesta di rimborso del a CP_3 termine, in particolare l'art. 208 D.P.R. dell'1.6.1989 n. 256 dispone che “i buoni sono rimborsabili a vista presso l'ufficio postale, per capitale e interessi, previo confronto dei titoli in originale con le corrispondenti registrazioni operate all'atto dell'emissione…” ed il D.P.R. 22 giugno 2007 n. 116 all'art. 1 lettera b) statuisce che qualora non pervenga la richiesta di rimborso, con le modalità stabilite ed in tempo utile, i titoli sono da considerarsi dormienti e l'importo confluisce ai sensi dell'art. 1 comma 345 quinquies della legge 23 dicembre 2005 n. 266 nel fondo”.
Si è costituito l'appellato assumendo l'inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c. dell'avverso gravame e l'fondatezza dell'avverso gravame.
Acquisito il fascicolo di primo grado la causa, previo scambio delle memorie conclusionali, la causa è stata trattenuta in decisione.
L'appello è infondato.
Occorre premettere che la vicenda in esame concerne il mancato rimborso di un buono postale fruttifero pacificamente rientrante nella serie AD a termine emesso il
21/7/1994 di cui è controversa l'intervenuta prescrizione o meno del diritto ad ottenere il relativo rimborso.
3 Osserva il giudicante che la pronuncia in tale sede impugnata, si fonda sulla ritenuta infondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado dalla convenuta, odierna appellante, sorretta dalla ritenuta idoneità delle raccomandate inviate dall' a ed interrompere il decorso del termine di CP_1 Parte_1 prescrizione.
Tale punto della decisione risulta idoneamente censurato dall'appellante, essendo invece inammissibili ed irrilevanti gli ulteriori motivi di doglianza non essendo contestata né la disciplina applicabile né il termine di prescrizione del buono postale per cui è causa.
Invero non vi è contestazione circa la data di maturazione del termine di prescrizione, ossia il 22.7.2015, né l'appellante ha contestato di aver ricevuto la raccomandate del
19.2.2015 e del 10.3.2013, con le quali l'appellato ha richiesto il rimborso del titolo.
Ciò che l'appellante sostiene è che tali raccomandate non potrebbero valere quali atti interruttivi siccome non conformi alle modalità di rimborso dei titoli disciplinati Cont dall'art. 208 del D.P.R. n. 256/1989 che richiedono che il titolo del si rechi personalmente presso l'ufficio postale e mostri l'originale del titolo.
Reputa il Tribunale che la doglianza è infondata in quanto l'art. 208 del D.P.R. n. 256 del 1989 disciplina esclusivamente le modalità in cui è possibile ottenere il rimborso del titolo, ossia a vista presso l'ufficio di emissione previo confronto esibizione dell'originale, tale norma non incide invece sulle norme in tema di prescrizione nè prescrive alcunchè per interrompere il decorso dei relativi termini.
Anche la S.C. nella pronuncia del 23.7.2023 n. 23006 ha ritenuto idoneo atto interruttivo del termine di prescrizione la costituzione in mora recapitata a
[...]
come accaduto nel caso in esame, e ciò in conformità al comma 4 dell'art. Parte_1
2943 c.c. secondo cui “La prescrizione è inoltre interrotta da ogni altro atto che valga a costituire in mora il debitore”.
Alcun rilievo assume il richiamo, operato dall'appellante, al D.P.R. 22.6.2006 art. 1 lettera b) riferito alla diversa fattispecie dei titoli cd. dormienti.
In conclusione l'appello non può essere accolto siccome in parte inammissibile ed in parte infondato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, disattendendo la nota spese depositata in atti tenuto conto della tipologia di controversia (competenza Tribunale sia pur in grado di appello) e del relativo valore.
4
P.Q.M.
ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
1. rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza resa dal Giudice di Pale di
Gragnano n. 5982/2023.
2. condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi oltre 15% per spese generali, iva e cpa se dovute, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv.to Giuliano Di Palma dichiaratosi antistatario.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti perché l'appellante sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art.13- comma 1 quater DPR 115/2002
Così deciso in Torre Annunziata, il 5 maggio 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vitulano
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