Articolo 12 della Legge 3 febbraio 2003, n. 14
Articolo 11Articolo 13
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22 febbraio 2003
Art. 12. (Modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187) 1. Il Governo e' autorizzato a modificare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 , in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere un regime differenziato per le "paste alimentari fresche" da vendersi sfuse, alle quali applicare termini di durabilita' non superiori a cinque giorni dalla data di produzione, e per le "paste alimentari fresche pastorizzate" da vendersi sfuse, per le quali stabilire un congruo termine per la commercializzazione;
b) stabilire che le diciture "paste alimentari fresche" e "paste alimentari fresche pastorizzate" siano esposte in modo visibile sul banco di vendita, cosi' come il termine per il consumo.
Nota all' art. 12:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187 reca: "Regolamento per la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari, a norma dell' art. 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 . L'art. 9, cosi' recita:
"Art. 9 (Paste alimentari fresche e stabilizzate). - 1. E' consentita la produzione di paste alimentari fresche e stabilizzate secondo le prescrizioni stabilite dagli articoli 6, 7 e 8, eccetto che per l'umidita' e l'acidita'.
2. E' consentito l'impiego delle farine di grano tenero.
3. L'acidita' non deve superare il limite di 7 gradi.
4. Le paste alimentari fresche, poste in vendita allo stato sfuso, devono essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4 oC, con tolleranza di 3 oC durante il trasporto e di 2 oC negli altri casi; durante il trasporto dal luogo di produzione al punto di vendita devono essere contenute in imballaggi, non destinati al consumatore finale, che assicurino un'adeguata protezione dagli agenti esterni e che rechino la dicitura "paste fresche da vendersi sfuse". [La durabilita' non puo' essere superiore a giorni cinque dalla data di produzione].
5. Le paste alimentari fresche, poste in vendita in imballaggi preconfezionati, devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere un tenore di umidita' non inferiore al 24 per cento;
b) avere un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non inferiore a 0,92 ne' superiore a 0,97;
c) essere state sottoposte al trattamento termico equivalente almeno alla pastorizzazione;
d) essere conservate, dalla produzione alla vendita, a temperatura non superiore a + 4 oC, con una tolleranza di 2 oC.
6. Sono denominate paste stabilizzate le paste alimentari che hanno un tenore di umidita' non inferiore al 20 per cento e un'attivita' dell'acqua libera (Aw) non superiore a 0,92 e che sono state sottoposte a trattamenti termici e a tecnologie di produzione che consentono il trasporto e la conservazione a temperatura ambiente.".
Entrata in vigore il 22 febbraio 2003
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