Art. 68-bis. ((Sono devolute alle province le seguenti quote del gettito delle sottoindicate entrate tributarie dello Stato, percetto nei rispettivi territori provinciali:
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.))
a) i nove decimi dell'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo e delle imposte sulle societa' e sulle obbligazioni;
b) i nove decimi delle imposte di registro e di bollo, nonche' delle tasse di concessione governativa;
c) i nove decimi delle tasse di circolazione relative ai veicoli immatricolati nei rispettivi territori, al netto delle quote spettanti per legge alle province;
d) i nove decimi dell'imposta sul consumo dei tabacchi per vendite afferenti i territori delle due province.))