TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8111
TAR
Ordinanza presidenziale 27 giugno 2023
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TAR
Sentenza 4 maggio 2026

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  • Rigettato
    Sopravvenuta cessazione della materia del contendere

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  • Rigettato
    Sopravvenuta carenza di interesse

    Il Tribunale ha ritenuto che, nonostante il pagamento parziale da parte della ricorrente, non sussistono i presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, in quanto la Regione non ha comunicato l'avvenuto accertamento del pagamento alla segreteria del TAR. Pertanto, il ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 04/05/2026, n. 8111
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 8111
    Data del deposito : 4 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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