Ordinanza collegiale 15 ottobre 2024
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 24/12/2025, n. 8418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8418 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08418/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05758/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5758 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Financial Trust S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Napoli, piazza Municipio, 84;
contro
Comune di Maddaloni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato AO Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
I) con il ricorso introduttivo:
per l’esecuzione
a) della sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII n. 3273 del 29 maggio 2023;
b) per l’accertamento dell’obbligo del Comune di Maddaloni di provvedere, con provvedimento espresso, in esecuzione della Sentenza del TAR Campania, Sez. VIII, Napoli, n. 3273/2023 sulle richieste di concessione in sanatoria prot. 171/95 e 174/95, con conseguente fissazione di un termine per l’adempimento spontaneo;
c) per la conseguente nomina di un Commissario ad Acta che provveda in sostituzione dell’Amministrazione Comunale inadempiente, dopo la decorrenza del termine fissato da questo On. Tribunale, all’adozione di un provvedimento espresso sulle richieste di concessione in sanatoria ex L. 47/85 prot. 171/5 e 174/95;
d) per l’annullamento di ogni atto lesivo del diritto della Società ricorrente all’ottenimento delle concessioni in sanatoria indicate alla lett. a) che precede.;
II) con i motivi aggiunti depositati il 4 aprile 2024:
- per la declaratoria di nullità:
a) della comunicazione di avvio del procedimento ex artt. 10 bis L. 07.08.90 n. 241 adottata in data 02.02.2024, prot. 7188, del Dirigente l’Area VI Servizio ‘Urbanistica Edilizia’ del Comune di Maddaloni, contenente il preavviso di diniego della domanda di PdC in sanatoria 03.04.07 n. 7168;
b) del provvedimento di diniego definitivo del 26.02.2024 prot. 001139, con il quale è stata rigettata la richiesta di PdC in sanatoria del 03.04.07 n. 11768;
c) di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale, comunque lesivo del diritto della Società ricorrente;
nonché, per il risarcimento del danno conseguente al mancato rilascio del PdC indicato alle lett. a e b che precedono da quantificarsi in € 900.000 oltre interessi e rivalutazione monetaria a far data dalla domanda;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Maddaloni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 la dott.ssa LA LM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premette la ricorrente di aver presentato varie domande di “concessioni e autorizzazioni in sanatoria” al Comune di Maddaloni, in particolare: 1) pratica 171 avente ad oggetto un capannone articolato in unico piano fuori terra, con copertura a volta. La struttura è costituita da travi di acciaio, mentre la copertura è realizzata in pannelli metallici prefabbricati; 2) pratica 172 riguardante un’unità immobiliare adibita ad ufficio, suddivisa in tre ambienti con annesso servizio igienico; 3) pratica 174 (autorizzazione): parziale recinzione del fondo con annesso cordolo in c.a. – scaletta esterna a doppia rampa a servizio del locale guardiania – adeguato spazio per la sistemazione di un serbatoio su apposito masso di c.a.; 4) pratica n. 175 (autorizzazione): tettoia per il ricovero di macchinari e/o veicoli. Essa è articolata in un unico piano terra. La struttura portante è costituita da pilastri e travetti in acciaio, con copertura in lamiera grecata; 5) pratica n. 176 (Concessione edilizia): container adibito a guardiania e locale igienico, con struttura portante e copertura in pannelli metallici prefabbricati e, che:
- eseguita l’istruttoria tecnica il Comune riteneva accoglibile solo alcune pratiche (quelle di cui ai nn. 172, 175 e 176) aventi ad oggetto immobili che ricadevano in area classificata “B1” (di completamento), dello strumento urbanistico comunale, mentre per quelle (pratiche nn. 171 e 174) ricadenti in parte in area “F12” (Rispetto ANAS) ed in parte in area “B1” non erano nell’immediato accoglibili in quanto richiedenti il nulla osta dell’ANAS;
- infatti, con concessione edilizia in sanatoria n. 598 prot. 1213/504 del 18 gennaio 1999 il Responsabile dell’UT del Comune di Maddaloni provvedeva a condonare la totalità delle opere ricadenti in zona omogenea “B1”, con esclusione, invece, di quelle ubicate in zona “F12”, rispetto ANAS, in “attesa del N.O. da parte dell’ANAS”;
- tuttavia, il regime urbanistico dell’area mutava sia a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Codice della Strada (che riduceva a 10 mt. la fascia di rispetto stradale) sia in conseguenza dell’avvenuta approvazione della delibera della Giunta Comunale del Comune di Maddaloni n. 419 del 18 novembre 1999, che, nel procedere alla perimetrazione del centro abitato cittadino, ricomprendeva all’interno dello stesso il tratto di strada a confine del quale ricadono le costruzioni oggetto della domanda in sanatoria;
- pertanto, con istanza del 3 aprile 2007 la società Financial Trust, in conseguenza dell’intervenuto mutamento del regime urbanistico dell’area, ed essendo venuto meno il vincolo relativo alla fascia di rispetto autostradale, chiedeva al Comune di Maddaloni di completare la procedura e per l’effetto, di rilasciare le concessioni edilizie in sanatoria anche per le opere residue;
- detta istanza veniva riscontrata positivamente dal Comune il quale le chiedeva con nota del 6 giugno 2007 di provvedere al pagamento del conguaglio dell’oblazione dovuta;
- con il medesimo provvedimento del 6 giugno 2007, che riscontrava l’istanza della Società Financial Trust diretta all’esecuzione dei lavori di completamento dell’immobile oggetto della richiesta di condono, l’Amministrazione oltre ad indicare la documentazione necessaria al rilascio della sanatoria, chiariva che il provvedimento di condono sarebbe stato adottato dopo la ricezione di tali atti;
- ciò, nondimeno, in data 5 ottobre 2018, il Dirigente l’U.T. del Comune di Maddaloni, riscontrando (negativamente) l’ennesimo sollecito della Società Financial Trust, adottava la Determina Dirigenziale prot. 29770 con la quale, in contrasto con i precedenti atti e provvedimenti, aventi il contenuto innanzi descritto, comunicava che il procedimento era già stato concluso con il rilascio del P.d.C. in sanatoria del 1999 e che, pertanto, nessun ulteriore atto doveva essere adottato dall’amministrazione comunale;
- tale provvedimento veniva impugnato innanzi al TAR Campania che con sentenza n. 3273/2023 del 29 maggio 2023 lo annullava, evidenziando, in particolare, l’erroneità del provvedimento di rigetto, nella parte in cui affermava che la pratica di condono, nonostante il precedente parere favorevole dell’Ufficio, non poteva essere proseguita;
- in data 4 agosto 2023 compulsava il Comune a dare esecuzione al giudicato e per l’effetto provvedere al completamento della procedura, riscontrando con atto espresso le richieste di condono.
Non avendo ottenuto riscontro ha chiesto con il ricorso introduttivo che venga data esecuzione al giudicato mediante l’adozione di un provvedimento espresso.
Nelle more è intervenuto il provvedimento del 26 febbraio 2024 recante il diniego definitivo della domanda del 3 aprile 2007 in quanto la stessa si configura secondo il Comune di Maddaloni <<come domanda di condono edilizio prodotta oltre i termini perentori>> previsti dalla normativa condonistica.
Detto provvedimento è stato impugnato dalla ricorrente con ricorso per motivi aggiunti con richiesta di risarcimento dei danni subiti.
Con l’ordinanza n. 5424 del 15 ottobre 2024 la Sezione ha disposto il mutamento di rito da camerale a ordinario.
Si è costituito per resistere il Comune di Maddaloni eccependo in rito l’improcedibilità del ricorso introduttivo.
Con varie memorie le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni.
Alla pubblica udienza del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso introduttivo, finalizzato a ottenere la riedizione del potere da parte del Comune di Maddaloni dopo l’annullamento del diniego di condono da parte del T.A.R. (sentenza n. 3273/2023), è improcedibile in quanto successivamente alla sua notifica il Comune ha adottato il provvedimento del 26 febbraio 2024 impugnato con ricorso per motivi aggiunti.
Tale ultimo ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
Come esposto in fatto la ricorrente ha presentato varie istanze di condono e di autorizzazione al completamento delle opere edilizie realizzate.
Nel 1999 il Comune di Maddaloni ha rilasciato il condono edilizio relativamente alle pratiche rubricate ai nn. 172, 175 e 176 mentre per quelle di cui ai nn. 171 e 174 (aventi ad oggetto delle opere in parte ricadenti in zona di rispetto ANAS) ne ha sospeso il rilascio <<in attesa del N.O. ANAS>> (così il provvedimento del 1999).
Nel 2007, essendo mutato il regime urbanistico la ricorrente ha chiesto al Comune di completare il procedimento di condono tenendo conto di tale mutata situazione.
Con nota del 6 giugno 2007 il Comune ha sostanzialmente accolto la richiesta della ricorrente riaprendo il procedimento e chiedendo delle integrazioni documentali.
Nel 2018, tuttavia, l’amministrazione è ritornata sui suoi passi negando il riavvio del procedimento con un provvedimento annullato dal T.A.R. con la sentenza n. 3273/2023 sul presupposto della violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 e del difetto di motivazione.
Nel rieditare il potere nel 2024 (con l’atto impugnato con motivi aggiunti) il Comune ha ritenuto nuovamente la domanda della ricorrente improcedibile in quanto tesa a riaprire (dopo vari anni e in violazione dei termini perentori stabiliti dalla normativa condonistica) un procedimento che si sarebbe, in tesi, concluso nel 1999 con il rilascio della C.E. in sanatoria n. 598/1999.
Come fondatamente dedotto da parte ricorrente l’amministrazione nel rilasciare nel 1999 il titolo edilizio in sanatoria per alcune opere (quelle ricadenti in zona B1) non ha mai concluso il procedimento con riferimento a quelle ricadenti in zona F2 di rispetto ANAS.
Milita a favore della tesi di parte ricorrente il fatto che il provvedimento del 1999 avesse rinviato sul punto all’acquisizione del nulla osta dell’ANAS con ciò sospendendo implicitamente l’esame delle relative domande (parere che non risulta agli atti di causa mai essere stato richiesto e tanto meno acquisito da parte dell’amministrazione comunale procedente).
Del tutto legittima, dunque, la domanda della ricorrente di vedersi esitata la domanda di condono (e quella di autorizzazione al completamento delle opere).
Quanto alle pretese incompletezze documentali (di cui pure fa cenno il provvedimento gravato) parte ricorrente fondatamente lamenta la violazione delle garanzie partecipative in quanto con la nota del 2 febbraio 2024 di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza il Comune non ha richiesto documentazione aggiuntiva ritenendo la domanda tout court improcedibile (anche in virtù della mancata trasmissione di tutti gli atti nel corso del procedimento del 2007).
In altri termini, non si è trattato di una vera e propria richiesta di integrazione documentale (che invece sarebbe stata doverosa alla luce del lungo tempo trascorso dal riavvio del procedimento del 2007) essendosi il Comune illegittimamente trincerato dietro alla improcedibilità della domanda.
Da tutto quanto precede il ricorso per motivi aggiunti deve essere accolto con conseguente annullamento del provvedimento impugnato salve le ulteriori determinazioni dell’amministrazione anche tenuto conto della eventuale completezza della documentazione prodotta in sede di richiesta di condono nonché della sussistenza di tutti i presupposti per concedere la sanatoria e per consentire il completamento delle opere intraprese.
La domanda di risarcimento dei danni deve, viceversa, essere respinta.
In disparte la considerazione che parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione attestante l’asserita proposta di acquisto dell’immobile da parte di un terzo per la somma di euro 900mila poi ritirata per mancato rilascio del titolo edilizio, vale osservare come non sia stata fornita alcuna prova della esistenza di tutti i requisiti per ottenere effettivamente il condono edilizio.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Ottava), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così provvede:
a) dichiara il ricorso introduttivo improcedibile;
b) accoglie il ricorso per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato;
c) respinge la domanda di risarcimento dei danni;
d) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
AO RC, Presidente
LA LM, Consigliere, Estensore
Domenico De Falco, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LA LM | AO RC |
IL SEGRETARIO