Accoglimento
Sentenza 31 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 31/03/2023, n. 3366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3366 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 31/03/2023
N. 03366/2023REG.PROV.COLL.
N. 09719/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9719 del 2022, proposto da
ID AR rappresentata e difesa dall'avvocato Jacopo Severo Bartolomei, procuratore antistatario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;
per la parziale riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 14281/2022, resa tra le parti, sul ricorso in ottemperanza n. 8162/2022, limitatamente alla statuizione circa il quantum di spese liquidate ex art. 93 cpc;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 il Cons. Stefania Santoleri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con decreto collegiale cron. n. 1418 del 21 ottobre 2020, emesso nel ricorso in opposizione per equa riparazione n. 50750/20, la sig.ra ID AR ha ottenuto dalla Corte di Appello di Roma il riconoscimento ex legge n. 89/2001, di un indennizzo per l’eccessiva durata del processo civile in materia fallimentare.
Tale decreto è passato in giudicato; ciò nonostante il Ministero della Giustizia non ha provveduto a pagare quanto stabilito dalla Corte di Appello.
La ricorrente ha quindi proposto il ricorso in ottemperanza RG n. 8162/2022 presso il TAR Lazio che, con sentenza n. 14281 del 2 novembre 2022, ha accolto il ricorso; quanto alle spese ed onorari di giudizio ha così statuito: “Condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell’avvocato J.S. Bartolomei dichiaratosi antistatario, che liquida in €300,00 oltre Iva e c.p.a. ed altri oneri di legge”.
Con il presente appello la ricorrente ha impugnato il capo di sentenza relativo alla commisurazione delle spese ed onorari di giudizio liquidati al difensore, dichiaratosi antistatario.
Il Ministero della Giustizia non si è costituito in giudizio
Alla camera di consiglio del 9 marzo 2023 l’appello è stato trattenuto in decisione.
L’appello è fondato.
Devono richiamarsi innanzitutto alcuni principi espressi dalla giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato.
La sindacabilità in appello della condanna alle spese comminata in primo grado, in quanto espressiva della discrezionalità di cui dispone il giudice in ogni fase del processo, è limitata solo all'ipotesi in cui venga modificata la decisione principale, salvo la manifesta abnormità (cfr., da ultimo, Cons. Stato Sez. VI, 22-02-2018, n. 1127) che ricorre, solo in situazioni eccezionali, identificate dalla giurisprudenza nell'erronea condanna alle spese della parte vittoriosa e nella manifesta e macroscopica eccessività o sproporzione della condanna (C.d.S., IV, 14 marzo 2016, n. 1012; CGA, n. 127 del 2016; C.d.S., V, 30 novembre 2015, n. 5400).
Al di fuori di questi limitati casi rientra nella discrezionalità del giudice la definizione delle spese processuali.
Nel caso di specie, l’appello verte sulle sole spese: non vi è, quindi, modifica sulla decisione di merito in primo grado.
Pertanto, per la revisione del regime delle spese disposto dal primo giudice, devono ricorrere i casi eccezionali nei quali il giudice di prime cure ha posto a carico della parte vittoriosa le spese di lite, ovvero le ha quantificate in modo abnorme.
Nel caso di specie si appalesa condivisibile la prospettazione dell’appellante relativa alla abnormità della condanna, pari ad € 300,00, che nonostante la serialità della controversia, risulta palesemente sproporzionata e non consona al decoro della professione.
L’appellante ha rappresentato che lo stesso TAR Lazio non aveva mai liquidato, in precedenza, un importo inferiore ai 600 euro, oltre accessori, in questa specifica materia.
Ritiene dunque il Collegio di dover accogliere l’appello e, per l’effetto, in parziale riforma della sentenza n. 14281/2022 del TAR Lazio, Sezione Seconda, ridetermina il compenso liquidato con distrazione ex art. 93 cpc per il primo grado di giudizio, in € 600,00; compensa le spese relative al grado di appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, per l’effetto, ridetermina il compenso liquidato con distrazione ex art. 93 cpc per il primo grado di giudizio, in € 600,00; compensa le spese relative al grado di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 marzo 2023 con l'intervento dei magistrati:
Michele Corradino, Presidente
Stefania Santoleri, Consigliere, Estensore
Giulia Ferrari, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Stefania Santoleri | Michele Corradino |
IL SEGRETARIO