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Sentenza 19 novembre 2024
Sentenza 19 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 19/11/2024, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2856 /2023
Oggi 19/11/2024, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate nell'interesse delle parti
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia Immordino, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2856/2023 del Ruolo Generale Lavoro - cui sono riuniti i fascicoli nn. 2859/2023,2861/2023 e - vertente P.IVA_1
TRA
(C.F. ), in persona Parte_1 P.IVA_2
del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca
Maria Carini ( e Giovanna Di Maria Email_1
( per procura in atti Email_2
OPPONENTE
CONTRO
(C.F. , (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ) e C.F._2 CP_3 C.F._3 [...]
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Domenico de Angelis CP_4 C.F._4
( per procure in atti Email_3
OPPOSTI
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte L' in seguito ha convenuto in giudizio con Parte_1
separati ricorsi e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_4
2 chiedendo revocarsi i decreti ingiuntivi con cui questo Tribunale le aveva ingiunto di pagare in favore di questi le somme, rispettivamente, di € 333,03, € 181,51, € 451,69 e € 105,17 a titolo di straordinario per il lavoro prestato nel 2023 in giorni coincidenti con festività
infrasettimanali. In particolare, ha eccepito la decadenza da diritto in quanto i lavoratori non avevano formulato apposita istanza ex art. 106, comma 5, del CCNL Comparto Sanità
2019-202, ovvero 30 giorni, nonché senza preventiva autorizzazione.
Gli opposti nel costituirsi hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Le cause sono state riunite, rinviate per trattative tra le parti e discusse all'odierna udienza senza attività istruttoria.
L'opposizione è infondata.
I ricorrenti appartengono alla categoria del personale turnista e la loro prestazione è
pacificamente articolata con turnazione regolare come da documentazione allegata CP_5
in memoria di costituzione, e come altresì risulta dai cartellini marcatempo depositati in atti.
Preliminarmente, occorre accertare il diritto, vantato dai lavoratori, alla retribuzione del lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo infrasettimanale, retribuzione aggiuntiva rispetto all'indennità ex art. 44 già retribuita.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui "l'indennità
prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è
volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità
che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto,
riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per
il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro
straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo" (cfr. Cass. n. 1505
del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del 2021).
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività
infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n.
260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi “è dovuta, oltre la normale retribuzione
3 globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, la retribuzione per le ore di lavoro
effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo”. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n. 520 del 1952 mediante la quale il legislatore,
nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato,
imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il "diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di
servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita", o, in alternativa, a
ricevere il "pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995,
che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3),
importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui "per il servizio di
turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite
sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni
sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore". Il CCNL
7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma
7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è "pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6
del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo". In ultimo, con il
4 CCNL 20 settembre 2001 (integrativo del CCNL 7 aprile 1999) le parti collettive con l'art. 9
hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che "Ad
integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal CCNL 7 aprile 1999, art.
34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da
effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso
per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo".
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il recente contratto per il triennio 2016/2018 e 2019/2021, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui "Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82
lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore ").
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27 la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista.
Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti
5 i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità
non risulta ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove hanno inteso ritenere le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto (commi 7 e 17). Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale parte ricorrente invoca l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44 si riferisce al solo trattamento economico e riguarda "particolari condizioni di lavoro" che per la loro maggiore gravosità (lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo,
sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al
contrario l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo,
siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr.
fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n. 16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019)
atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa
6 interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è
calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti,
finalizzati a compensare disagi di natura diversa. Infine si è anche precisato che a diverse conclusioni non si può giungere valorizzando l'orientamento espresso dall'ARAN, in relazione alla disciplina dettata dal CCNL 21 maggio 2018, perché lo stesso non è il risultato di un accordo sull'interpretazione autentica della clausola tra la detta agenzia e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo, al quale soltanto la legge attribuisce il valore di sostituire la clausola in questione sin dall'inizio della vigenza del contratto (D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 49), e, pertanto, al pari delle informazioni o osservazioni rese dalle associazioni sindacali ex art. 425 c.p.c., per il suo carattere unilaterale non è idoneo a chiarire la comune intenzione delle parti stipulanti il contratto collettivo
(Cass. n. 4878 del 2015).
Non coglie nel segno la difesa di parte opponente.
In punto di decadenza, non si ritiene di poter intendere il termine di 30 giorni indicato dall'art. 106 quale decadenziale in quanto, costituendo restrizione di un diritto, deve essere espressamente qualificato come tale. Esso può invece rilevare ai soli fini della decorrenza degli interessi legali nel caso di inadempienza dell'amministrazione, la cui decorrenza,
pertanto, deve essere fatta risalire all'atto di messa in mora.
In punto di autorizzazione, la stessa può desumersi dalla stessa esistenza di ordini di servizio o di prospetti di turni – come nel caso di specie – vidimati dal dirigente preposto.
Per quanto esposto, deve pertanto ritenersi fondata la pretesa ad una retribuzione aggiuntiva secondo i principi giurisprudenziali della Suprema Corte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori minimi tenuto conto della natura e valore della causa.
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P.Q.M.
- rigetta l'opposizione e conferma i decreti ingiuntivi nn. 257/2023, 258/2023, 262/2023 e
131/2023 del Tribunale di Marsala;
- condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in €
1.030,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. De Angelis dichiaratosi antistatario.
Marsala, 19.11.2024
IL GIUDICE
-Cinzia Immordino
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice
Cinzia Immordino in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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