CASS
Sentenza 17 gennaio 2024
Sentenza 17 gennaio 2024
Massime • 1
La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 17/01/2024, n. 25437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25437 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SE ER AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY,, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
6L7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25437 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del 6 novembre 2018, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, con rito abbreviato, aveva condannato ES VA SE alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa per i seguenti reati, commessi il 3 giugno 2018: - detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi di genere pirotecnico illegale dal peso complessivo di 250 kg corrispondente ad una massa attiva di 70 kg circa (capo A: artt.
2-4 I. n. 895 del 1967); - ricettazione degli esplosivi di cui al capo A, essendo i materiali esplosivi di illecita provenienza in quanto privi di qualsiasi etichettatura e scheda di omologazione (capo B: art. 648 cod. pen.); - omessa custodia degli esplosivi di cui al capo A (capo C, art. 20-bis I. n. 110 del 1975). In sintonia con il primo giudice, la Corte di appello osservava che, alla stregua degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria, considerata la .micidialità del materiale sequestrato, dimostrata dalla quantità (circa 70 kg) e dalla qualità (tra cui anche la cd. polvere nera) del materiale esplosivo in sequestro nonché dal precario stato di conservazione e confezionamento (stipato in un ambiente angusto) in cui si trovava, la condotta dell'imputato non poteva inquadrarsi nella meno grave fattispecie contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti di cui all'art. 678 cod. pen., così come richiesto dalla difesa. La Corte di merito confermava, poi, la decisione appellata sia con riferimento al delitto ricettazione, rinvenendo in capo all'imputato l'elemento soggettivo, nella forma del dolo eventuale, sia in relazione al delitto di omessa custodia di armi, poiché, essendo un reato di mera condotta, la sua consumazione prescindeva dalla verificazione dell'evento descritto dalla norma incriminatrice (impossessamento dell'arma o delle munizioni da parte di minori, incapaci, inesperti o tossicodipendenti). 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 2 - 4 I. n. 895 del 1967, 678 cod. pen. e 20-bis I. n. 110 del 1975. La Corte di appello avrebbe errato nella qualificazione della condotta descritta sub capo A), in quanto il materiale oggetto di sequestro avrebbe dovuto considerarsi esplodente (non anche esplosivo) - così come confermato dal consulente tecnico di parte nel suo elaborato - e;
dunque, privo di quella micidialità richiesta dalla norma incriminatrice ai fini della consumazione del delitto: la condotta ascritta all'imputato, piuttosto, sarebbe stata riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. 2 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe riconosciuto il dolo in capo all'imputato senza fornire in merito adeguata motivazione e senza aver considerato i "verosimili profili di partecipazione" al reato presupposto, essendo egli esperto fuochista da decenni, già in possesso del certificato di idoneità alla fabbricazione e all'accensione dei fuochi artificiali. Nel caso concreto, era assente negli atti processuali la, prova positiva della estraneità dell'imputato al reato presupposto, condizione necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 20-bis I. n. 110 del 1975. I giudici del gravame avrebbero omesso cli considerare, nella vicenda in esame, sia che il materiale venne occultato "in alcuni scatoloni posti dietro dei cespugli" per l'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, sia che la zona nella quale esso venne rinvenuto (lontana, tra l'altro, da abitazioni e persone) consentiva l'accesso solo ai soggetti autorizzati all'accensione dei fuochi: nessun pericolo di impossessamento, dunque, sarebbe derivato, in concreto, ai soggetti indicati dalla norma incriminatrice (minori, incapaci, inesperti, tossicodipendenti). 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. nnod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarato inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere, quanto al primo motivo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, P.M. in proc. Salvi, Rv. 280857). È stato affermato che, ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi;
né tale 3 Tè.»• qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell'ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all'impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione (Sez. 1, n. 41193 del 26/03/2018, Fallanca, Rv. 274754). Di conseguenza, si è costantemente ritenuto che integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104; Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344). 2.1. Tanto premesso ., ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano correttamente operato la qualificazione giuridica della condotta ascritta al SE al capo A) della rubrica, escludendo la ravvisabilità della invocata fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. Sulla base della relazione tecnica redatta in data 3 giugno 2018 dal Nucleo Regionale artificieri della Questura di Catanzaro, si è evidenziato come il materiale sequestrato fosse caratterizzato da "spiccate caratteristiche deflagranti/detonanti". Tale materiale, costituito da plurimi prodotti esplosivi di genere pirotecnico, del peso complessivo di 250 kg corrispondente ad una massa attiva di 70 kg circa, privi di marchio ed etichettatura e marchio CE, occultati in modo promiscuo con altri materiali esplosivi, a elevato pòtenziale di rischio, classificati nella categoria CE F4, veniva descritto, all'atto del suo rinvenimento, "in condizioni precarie e in assenza di requisiti di sicurezza". Nell'occorso veniva individuata nei prodotti sequestrati la cd. "polvere nera", esplosivo classificato nella prima categoria di cui agli articoli 81 e 82 R.D. n. 633 del 1940 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), che, per la precarietà del confezionamento e dell'assemblaggio dei prodotti esaminati, presentava rischio di fuoriuscita e di perdita. A ciò doveva aggiungersi, si legge nella sentenza di secondo grado, l'elevato quantitativo di materiale esplosivo complessivo, come detto circa 70 kg, "stipato in un ambiente angusto - luogo in cui erano state riscontrate delle sterpaglie secche - con conseguente esposizione a rischio di accensione accidentale e di esplosione congiunta". Coerente con le descritte evidenze si rivela, dunque, l'approdo cui è pervenuta, conclusivamente, la Corte di appello, in sintonia con il primo giudice, nel ravvisare, nei prodotti in sequestro, il carattere della "micidialità", secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, giustificando, così, la sussunzione della condotta dell'imputato nel delitto di cui agli artt. 2 e 4 I. n. 895 del 1967. 4 La Corte di merito ha confutato, con adeguato ragionamento, le obiezioni difensive sulla effettiva micidialità del materiale de quo a motivo della loro certificazione CE F4, rilevando, sul punto, come la gran parte dei prodotti esplosivi fosse priva di idonea certificazione CE e fosse occultata in modo promiscuo, in assenza di condizioni di sicurezza, con materiale regolarmente registrato: situazione, quest'ultima, che accresceva il carattere di micidialità degli artifici rinvenuti, essendo stato acclarato che la polvere nera ivi contenuta potesse fuoriuscire all'esterno, con evidente rischio per la incolumità pubblica. A fronte di un argomentare scevro da vizi logici e giuridici, il ricorso non fa che riproporre le medesime censure avanzate in sede di appello, con approccio, ancora una volta, rivalutativo ed espresso, per lo più, in termini di mero dissenso. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai due residui motivi di ricorso. 3. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334). In conformità a tale principio, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, in capo all'imputato, valorizzando la stessa qualità del bene detenuto, il cui acquisto regolare avviene necessariamente attraverso specifici canali e con l'osservanza di determinate formalità, la cui mancanza, osservano i giudici del gravame, appare logicamente spiegabile solo con la consapevolezza di un acquisto in mala fede. Anche rispetto a tale insindacabile approdo, in quanto immune da vizi logico- giuridici, il ricorso oppone solo rilievi aspecifici, elusivi del confronto critico con la motivazione. 4. Lo stesso è a dirsi con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, afferente al capo sub C). Si rammenta che, ai fini dell'integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall'art. 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l'adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione - minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti - riescano ad impossessarsi delle armi (Sez. 1, n. 20192 del 27/04/2018, Meneguzzi, Rv. 273130). Trattandosi di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 29849 del 07/05/2019, non mass.). 5 La Corte distréttuale si è attenuta agli enunciati principi, ravvisando, del tutto correttamente, una situazione di fatto giustificante le cautele di cui si è detto nell'abbandono e occultamento promiscuo e precario dei prodotti esplosivi, collocati dietro alcuni cespugli, in un'area accessibile da c:hiunque. I rilievi in fatto opposti dalla difesa del ricorrente si infrangono contro le eloquenti risultanze documentali restituite dalle fotografie in atti, convenientemente apprezzate dai giudici di merito, che illustrano una situazione di fatto caratterizzata dalla vicinanza, all'area in questione, di case di abitazione con il conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 e succ. mod., con la quale il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale MARIA FRANCESCA LOY,, ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
6L7 Penale Sent. Sez. 1 Num. 25437 Anno 2024 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: CASA FILIPPO Data Udienza: 17/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro confermava la decisione del 6 novembre 2018, con la quale il Tribunale di Vibo Valentia, con rito abbreviato, aveva condannato ES VA SE alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e 1.200,00 euro di multa per i seguenti reati, commessi il 3 giugno 2018: - detenzione e porto in luogo pubblico di esplosivi di genere pirotecnico illegale dal peso complessivo di 250 kg corrispondente ad una massa attiva di 70 kg circa (capo A: artt.
2-4 I. n. 895 del 1967); - ricettazione degli esplosivi di cui al capo A, essendo i materiali esplosivi di illecita provenienza in quanto privi di qualsiasi etichettatura e scheda di omologazione (capo B: art. 648 cod. pen.); - omessa custodia degli esplosivi di cui al capo A (capo C, art. 20-bis I. n. 110 del 1975). In sintonia con il primo giudice, la Corte di appello osservava che, alla stregua degli accertamenti tecnici compiuti dalla polizia giudiziaria, considerata la .micidialità del materiale sequestrato, dimostrata dalla quantità (circa 70 kg) e dalla qualità (tra cui anche la cd. polvere nera) del materiale esplosivo in sequestro nonché dal precario stato di conservazione e confezionamento (stipato in un ambiente angusto) in cui si trovava, la condotta dell'imputato non poteva inquadrarsi nella meno grave fattispecie contravvenzionale di detenzione abusiva di materie esplodenti di cui all'art. 678 cod. pen., così come richiesto dalla difesa. La Corte di merito confermava, poi, la decisione appellata sia con riferimento al delitto ricettazione, rinvenendo in capo all'imputato l'elemento soggettivo, nella forma del dolo eventuale, sia in relazione al delitto di omessa custodia di armi, poiché, essendo un reato di mera condotta, la sua consumazione prescindeva dalla verificazione dell'evento descritto dalla norma incriminatrice (impossessamento dell'arma o delle munizioni da parte di minori, incapaci, inesperti o tossicodipendenti). 2. Ha proposto ricorso l'interessato, per il tramite del difensore, sviluppando tre motivi. 2.1. Con il primo, la difesa denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in relazione agli artt. 2 - 4 I. n. 895 del 1967, 678 cod. pen. e 20-bis I. n. 110 del 1975. La Corte di appello avrebbe errato nella qualificazione della condotta descritta sub capo A), in quanto il materiale oggetto di sequestro avrebbe dovuto considerarsi esplodente (non anche esplosivo) - così come confermato dal consulente tecnico di parte nel suo elaborato - e;
dunque, privo di quella micidialità richiesta dalla norma incriminatrice ai fini della consumazione del delitto: la condotta ascritta all'imputato, piuttosto, sarebbe stata riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. 2 2.2. Con il secondo motivo, si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 648 cod. pen. La Corte territoriale avrebbe riconosciuto il dolo in capo all'imputato senza fornire in merito adeguata motivazione e senza aver considerato i "verosimili profili di partecipazione" al reato presupposto, essendo egli esperto fuochista da decenni, già in possesso del certificato di idoneità alla fabbricazione e all'accensione dei fuochi artificiali. Nel caso concreto, era assente negli atti processuali la, prova positiva della estraneità dell'imputato al reato presupposto, condizione necessaria ai fini dell'integrazione del delitto di ricettazione. 2.3. Con il terzo motivo, la difesa lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 20-bis I. n. 110 del 1975. I giudici del gravame avrebbero omesso cli considerare, nella vicenda in esame, sia che il materiale venne occultato "in alcuni scatoloni posti dietro dei cespugli" per l'esecuzione di uno spettacolo pirotecnico, sia che la zona nella quale esso venne rinvenuto (lontana, tra l'altro, da abitazioni e persone) consentiva l'accesso solo ai soggetti autorizzati all'accensione dei fuochi: nessun pericolo di impossessamento, dunque, sarebbe derivato, in concreto, ai soggetti indicati dalla norma incriminatrice (minori, incapaci, inesperti, tossicodipendenti). 3. Il Procuratore generale di questa Corte, nella sua requisitoria redatta in forma scritta, in coerenza con la modalità prevista dall'art. 23 comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. nnod., in assenza di richieste di trattazione orale, ha concluso perché venga dichiarato inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Giova premettere, quanto al primo motivo, che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, P.M. in proc. Salvi, Rv. 280857). È stato affermato che, ai fini della qualificazione di un materiale, composto da più elementi, quale ordigno micidiale con effetti esplosivi, come tale rientrante nella categoria delle armi da guerra, è irrilevante la natura dei singoli componenti, che, isolatamente considerati, possono anche essere non offensivi, dovendosi avere, invece, riguardo alla unitaria complessità di funzione e di effetto degli stessi;
né tale 3 Tè.»• qualificazione può essere esclusa sulla base della semplicità di fabbricazione dell'ordigno, occorrendo solo che lo stesso sia atto all'impiego e, cioè, in condizione di poter essere usato secondo la sua naturale destinazione (Sez. 1, n. 41193 del 26/03/2018, Fallanca, Rv. 274754). Di conseguenza, si è costantemente ritenuto che integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità (Sez. 5, n. 15642 del 13/12/2019, dep. 2020, Morante, Rv. 279104; Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477; Sez. 1, n. 45614 del 14/10/2013, Persello, Rv. 257344). 2.1. Tanto premesso ., ritiene il Collegio che i giudici di merito abbiano correttamente operato la qualificazione giuridica della condotta ascritta al SE al capo A) della rubrica, escludendo la ravvisabilità della invocata fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 678 cod. pen. Sulla base della relazione tecnica redatta in data 3 giugno 2018 dal Nucleo Regionale artificieri della Questura di Catanzaro, si è evidenziato come il materiale sequestrato fosse caratterizzato da "spiccate caratteristiche deflagranti/detonanti". Tale materiale, costituito da plurimi prodotti esplosivi di genere pirotecnico, del peso complessivo di 250 kg corrispondente ad una massa attiva di 70 kg circa, privi di marchio ed etichettatura e marchio CE, occultati in modo promiscuo con altri materiali esplosivi, a elevato pòtenziale di rischio, classificati nella categoria CE F4, veniva descritto, all'atto del suo rinvenimento, "in condizioni precarie e in assenza di requisiti di sicurezza". Nell'occorso veniva individuata nei prodotti sequestrati la cd. "polvere nera", esplosivo classificato nella prima categoria di cui agli articoli 81 e 82 R.D. n. 633 del 1940 (regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S.), che, per la precarietà del confezionamento e dell'assemblaggio dei prodotti esaminati, presentava rischio di fuoriuscita e di perdita. A ciò doveva aggiungersi, si legge nella sentenza di secondo grado, l'elevato quantitativo di materiale esplosivo complessivo, come detto circa 70 kg, "stipato in un ambiente angusto - luogo in cui erano state riscontrate delle sterpaglie secche - con conseguente esposizione a rischio di accensione accidentale e di esplosione congiunta". Coerente con le descritte evidenze si rivela, dunque, l'approdo cui è pervenuta, conclusivamente, la Corte di appello, in sintonia con il primo giudice, nel ravvisare, nei prodotti in sequestro, il carattere della "micidialità", secondo i requisiti richiesti dalla giurisprudenza di legittimità, giustificando, così, la sussunzione della condotta dell'imputato nel delitto di cui agli artt. 2 e 4 I. n. 895 del 1967. 4 La Corte di merito ha confutato, con adeguato ragionamento, le obiezioni difensive sulla effettiva micidialità del materiale de quo a motivo della loro certificazione CE F4, rilevando, sul punto, come la gran parte dei prodotti esplosivi fosse priva di idonea certificazione CE e fosse occultata in modo promiscuo, in assenza di condizioni di sicurezza, con materiale regolarmente registrato: situazione, quest'ultima, che accresceva il carattere di micidialità degli artifici rinvenuti, essendo stato acclarato che la polvere nera ivi contenuta potesse fuoriuscire all'esterno, con evidente rischio per la incolumità pubblica. A fronte di un argomentare scevro da vizi logici e giuridici, il ricorso non fa che riproporre le medesime censure avanzate in sede di appello, con approccio, ancora una volta, rivalutativo ed espresso, per lo più, in termini di mero dissenso. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riferimento ai due residui motivi di ricorso. 3. Quanto al secondo motivo, occorre ricordare che il presupposto del delitto della ricettazione non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso (Sez. 1, n. 46419 del 18/09/2019, Failla, Rv. 277334). In conformità a tale principio, la Corte territoriale ha desunto la sussistenza dell'elemento soggettivo, in capo all'imputato, valorizzando la stessa qualità del bene detenuto, il cui acquisto regolare avviene necessariamente attraverso specifici canali e con l'osservanza di determinate formalità, la cui mancanza, osservano i giudici del gravame, appare logicamente spiegabile solo con la consapevolezza di un acquisto in mala fede. Anche rispetto a tale insindacabile approdo, in quanto immune da vizi logico- giuridici, il ricorso oppone solo rilievi aspecifici, elusivi del confronto critico con la motivazione. 4. Lo stesso è a dirsi con riferimento al terzo ed ultimo motivo di ricorso, afferente al capo sub C). Si rammenta che, ai fini dell'integrazione del reato di omessa custodia di armi, previsto dall'art. 20-bis, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, è necessario che l'agente possa rappresentarsi, in relazione a circostanze specifiche, l'esistenza di una concreta situazione di fatto tale da richiedere l'adozione di cautele volte ad impedire che uno dei soggetti contemplati dalla predetta disposizione - minori incapaci, persone inesperte o tossicodipendenti - riescano ad impossessarsi delle armi (Sez. 1, n. 20192 del 27/04/2018, Meneguzzi, Rv. 273130). Trattandosi di reato di pericolo e di mera condotta, esso si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dal fatto che una delle persone indicate dalla norma incriminatrice sia giunta a impossessarsi dell'arma o delle munizioni (Sez. 1, n. 29849 del 07/05/2019, non mass.). 5 La Corte distréttuale si è attenuta agli enunciati principi, ravvisando, del tutto correttamente, una situazione di fatto giustificante le cautele di cui si è detto nell'abbandono e occultamento promiscuo e precario dei prodotti esplosivi, collocati dietro alcuni cespugli, in un'area accessibile da c:hiunque. I rilievi in fatto opposti dalla difesa del ricorrente si infrangono contro le eloquenti risultanze documentali restituite dalle fotografie in atti, convenientemente apprezzate dai giudici di merito, che illustrano una situazione di fatto caratterizzata dalla vicinanza, all'area in questione, di case di abitazione con il conseguente potenziale pericolo per la pubblica incolumità. 5. Per le esposte considerazioni, il ricorso va, in conclusione, dichiarato inammissibile, dal che discende la condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di ipotesi di esonero, al versamento di un'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 gennaio 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente