Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
RG 1413 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti -Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1413 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. MARINO MARGHERITA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. DE CAPRIO ALESSANDRO presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22/01/2025 le parti e Parte_1 _1
chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto
[...]
in NAPOLI il 13/09/2014 (atto n. 135, P. II, S. A, sez. U, anno 2014), riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione, era intervenuta separazione in forza di sentenza resa nel procedimento rg. 25421/2023.
1
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza del decreto che disponeva ex art. 473 bis 51 co. cpc la comparizione figurata.
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
I ricorrenti coniugi continueranno a vivere presso le attuali abitazioni e precisamente la
Sig.ra presso la abitazione sita in Napoli alla Via Maria Malibran n.15 - Torre Controparte_1
4, - di proprietà del suo genitore sig. -, insieme alla IG OR ove Controparte_2 _1 entrambe già abitano e risiedono;
mentre il Sig. presso l'attuale domicilio e Parte_2
abitazione presso la casa del proprio genitore sig. , sita in Napoli al Viale Colli Persona_2
Aminei n. 34/F.
Qualora il predetto IU dovesse trovare altra e diversa sistemazione abitativa, ne darà preventivamente ogni informazione e/o comunicazione alla propria moglie e viceversa.
Per quanto attiene l'aspetto economico, i coniugi ricorrenti precisano di essere entrambi economicamente autosufficienti e di godere ognuno di un proprio reddito da lavoro, essendo il sig. dipendente con contratto full time a tempo indeterminato quale impiegato Parte_2
presso il negozio OVS sito in Portici al Piazzale Brunelleschi n. 27, mentre la sig.ra _1
è anch'ella dipendente con contratto full time a tempo indeterminato quale impiegata
[...]
presso il negozio OVS sito in Napoli alla via Nuova Poggioreale 19, e pertanto i coniugi ricorrenti rinunziano reciprocamente a qualsivoglia personale pretesa di natura economica, mentre riguardo il mantenimento della IG OR gli stessi coniugi istanti stabiliscono e _1
convengono che tale obbligo resta a carico del padre . Parte_2
Pertanto alla luce di quanto sopra il IU resta obbligato al Parte_2
mantenimento della IG OR , e pertanto a tal titolo provvederà a corrispondere alla _1 propria IU , l'importo mensile complessivo di euro 300,00- (trecento/00) Controparte_1 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici dell'
ISTAT.
Inoltre i ricorrenti coniugi convengono e stabiliscono che ogni spesa necessaria relativa sia alla salute e dunque per le prestazioni mediche e/o specialistiche non coperte dal S.S.N. e
2 quelle dentistiche, oltre a quelle per lo studio come le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la eventuale mensa scolastica, ed ancora quelle necessarie per attività ricreative e/ o sportive della IG , sarà ripartita nella _1
misura del 50% tra gli stessi coniugi, così come saranno regolate le ulteriori spese straordinarie purché concordate. Riguardo l'assegno Unico verrà diviso al 50% come per legge.
Per quanto concerne la IG OR , i coniugi ricorrenti, intendono Persona_3
confermare il dagli stessi predisposto e sottoscritto e depositato Controparte_3
telematicamente in atti di causa), che qui si riporta pedissequamente :
PIANO GENITORIALE:
Quanto all'affido della IG _1
La IG OR resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente _1
la responsabilità genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la IG relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, eccezion fatta per le quotidiane incombenze di ordinaria amministrazione che saranno prese dalla madre _1
, impegnandosi entrambi i coniugi a cooperare per la sua serena ed equilibrata crescita
[...]
psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Collocazione prevalente
La IG resta collocata prevalentemente con la madre con la quale _1 Controparte_1 già vive e risiede presso l'abitazione coniugale sita in Napoli alla Via Maria Malibran n.15 -
Torre 4, di proprietà del sig. , padre della ricorrente . Controparte_2 Controparte_1
Il padre attualmente domicilia e abita presso la casa del proprio genitore sig. Parte_2
, sita in Napoli al Viale Colli Aminei n. 34/F e, qualora dovesse trovare altra e Persona_2
diversa sistemazione abitativa, ne darà preventivamente ogni informazione e/o comunicazione alla propria IU.
Frequentazione scolastica
La OR frequenta con buona applicazione ed apprendimento il quarto anno presso la _1
scuola elementare sita in Volla (NA) alla via Manzoni. Osserva il seguente Persona_4
orario scolastico: dal lunedì al giovedì con ingresso a scuola alle ore 8,10 ed uscita alle ore 13,40 ed il venerdì con ingresso a scuola alle ore 8,10 ed uscita alle ore 13.10. Viene accompagnata dalla madre all'ingresso a scuola e viene prelevata all'uscita dalla scuola dalla madre o talvolta dal nonno materno sig. , per fare ritorno a casa, mentre il mercoledì viene Controparte_2
prelevata dal padre.
Attività sportive ed extrascolastiche:
3 Attualmente la OR svolge attività sportiva essendo iscritta al corso di Karate presso il _1
Palazzetto delle Sport sito in Napoli alla via Argine e qualora vi è indisponibilità della madre per motivi lavorativi, la stessa viene ivi accompagnata e prelevata per essere riaccompagnata a casa dai nonni materni e . Resta inteso che le decisioni relative alle Controparte_2 Persona_5
attività sportive ed extrascolastiche della IG saranno assunte di comune accordo tra i _1
genitori tenendo conto delle sue inclinazioni ed esigenze.
Altri impegni settimanali ricorrenti:
- Corso di catechismo per la preparazione alla prima comunione presso la chiesa San Pietro e
Paolo di via Attila Sallustro in Napoli. Tale corso si svolge ogni martedì dalle ore 17,30 alle ore
19,00 e, qualora vi è indisponibilità della madre per motivi lavorativi, viene ivi accompagnata e prelevata per essere riaccompagnata a casa dai nonni materni e Controparte_2 [...]
. Per_5
Salute della OR
La OR gode di buona salute, e viene periodicamente sottoposta a visite pediatriche di _1
controllo accompagnata dalla madre, sia presso il medico pediatra di base dott.ssa Persona_6
presso ASL Napoli 1 – distretto 32 Ponticelli, che presso il medico pediatra privato dott.
[...]
con studio in Napoli alla via Giacinto Gigante 172. Per_7
Inoltre dal marzo 2023 è sottoposta a visita semestrale di controllo endocrinologico presso la struttura ospedaliera pediatrica Santobono in Napoli, in quanto osserva una terapia ormonale per il controllo della crescita cd. “pubertà precoce centrale”, con assunzione mensile di una soluzione farmacologica decapeptyl 3.75 mg.
I genitori si impegnano a scambiarsi tempestivamente reciproche informazioni circa la salute della IG, le relative cure, ed ogni altra informazione utile a valutarne la condizione psicofisica e di benessere generale.
Diritto di visita del genitore Parte_2
Il padre avrà diritto di frequentare e stare in compagnia della propria figliola Parte_2
, compatibilmente rispettando gli impegni scolastici e/o ricreativi della stessa, alle seguenti _1
modalità e cadenze:
- nella giornata di mercoledì l'orario sarà dalle ore 13,40 avendo cura esclusiva il padre di prelevare la IG all'uscita di scuola, e sino alle ore 21.30 orario in cui il padre dovrà riaccompagnare la IG a casa della madre. Invece durante l'intero periodo di interruzione dell'attività scolastica per le ferie estive, in tale giornata di mercoledì l'orario di visita del padre sarà dalle ore 8,00 precise, prelevando la IG dall'abitazione materna ed avendo sempre cura di riaccompagnarla dalla madre alle ore 21,30.
4 - Ed ancora, qualora il sig. - oltre al mercoledì - dovesse godere di una ulteriore mezza Pt_2
giornata di riposo dal lavoro nel corso della settimana lavorativa, in tal caso ne darà comunicazione alla IU con preavviso di almeno sette giorni prima, indicando così il giorno in cui starà in compagnia della IG e comunque sempre nel rispetto degli orari e delle modalità di visita come sopra stabiliti, e ad esclusione del giovedì poiché giornata di riposo al lavoro della sig.ra . _1
- Inoltre, il padre avrà facoltà di stare in compagnia della IG , a Parte_2 _1
settimane alterne, nella giornata di sabato dalle ore 21,00 e sino alle ore 21,30 del giorno seguente di domenica;
In caso di concessione al sig. della giornata di riposo al lavoro di sabato, Pt_2
l'orario di visita alla IG sarà da questi anticipato dalle ore 11,00 del mattino di sabato sino alle ore 21,30 del giorno seguente di domenica.
- Resta fermo l'impegno del padre di avere cura esclusiva di prelevare la IG il sabato da casa e riaccompagnare la stessa a casa la domenica nel rispetto degli orari sopra indicati.
Festività natalizie e di capodanno:
Per il periodo delle festività natalizie i coniugi ricorrenti convengono che la IG , starà _1
ad anni alterni con uno dei due genitori e precisamente: dal Natale 2024 nei giorni 24, 25 e 26 dicembre starà con la madre;
mentre per le festività di Capodanno nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio starà con il padre.
Invece dal Natale 2025 sarà l'inverso e quindi starà con il padre a Natale nei giorni 24, 25 e 26 dicembre e con la madre per le festività di Capodanno nei giorni 31 dicembre e 1 gennaio;
e così di anno in anno in modo alternato e salvo diverse intese in comune accordo tra i coniugi.
Anche per la festività dell'epifania del giorno 6 gennaio i coniugi convengono che la OR
starà in compagnia di uno dei genitori ad anni alterni. _1
Festività pasquali
Il giorno della festività di Pasqua e Pasquetta ciascun genitore starà con la IG seguendo _1 il criterio dell'alternanza annuale.
Vacanze estive
Riguardo il periodo delle vacanze estive, i sottoscritti genitori convengono che le modalità di frequenza con la IG saranno concordate volta per volta, e comunque entro il giorno 1 _1
maggio di ogni anno, a seconda del piano ferie lavorativo di Agosto che viene annualmente predisposto dai rispettivi datori di lavoro.
I coniugi stabiliscono comunque sin da ora che nel mese di Agosto di ogni anno la OR _1
starà per le vacanze estive insieme al padre per una settimana continuativa e Parte_2
con la madre per due settimane continuative. Controparte_1
5 Lo stesso genitore potrà inoltre stare in compagnia della IG durante il Parte_2
periodo estivo per una ulteriore settimana continuativa, da scegliere o nel mese di giugno o nel mese di luglio di ogni anno, e previo avviso alla madre entro il predetto termine del giorno 1 maggio di ogni anno.
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse della OR, peraltro infradodicenne, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto della stessa in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti e Parte_1 _1
a NAPOLI il 13/09/2014 (atto n. 135, P. II, S. A, sez. U, reg. Atti Matrimonio
[...]
anno 2014);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 4/04/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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