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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/09/2025, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
Dott.ssa Erica Passalalpi Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2497/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 19.9.2025 e vertente
TRA
nata a [...], il [...], C.F.: e residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
corso NT Alighieri 227, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava (C.F.: , Fax: CodiceFiscale_2
0142 , PEC: , nonché elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via F.lli Caire n. 6, Email_1
presso lo Studio del predetto difensore giusta delega in atti ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a[...]
13/E, C.F. C.F._3
convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2025 parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate con foglio separato depositato in data 15.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto depositato in data 31/12/2024, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la medesima si troverebbe nella impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi a causa di grave infermità psichica di origine neurologica.
A sostegno delle proprie prospettazioni, la ricorrente ha precisato che la sig.ra è affetta, come da CP_1
certificato specialistico prodotto, da cadute ricorrenti a terra, calo cognitivo e depressione involutiva con turbe comportamentali e turbe dell'equilibrio, quadro che comporta una grave impossibilità a riconoscere la propria malattia ed il conseguente rifiuto totale di sottoporsi a qualsiasi tipo di cura medica, anche non relazionata direttamente alla salute psichica.
Secondo la ricorrente, per le sue condizioni di salute la resistente si è trovata coinvolta in un incidente automobilistico e, successivamente, in un incidente domestico.
Per la ricorrente la resistente sarebbe spesso sotto l'effetto di alcool.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame personale della resistente all'udienza del 28/03/2025 – che per completezza ivi si riporta – ha evidenziato che l'interdicenda ha risposto in modo sostanzialmente coerente alle domande ad essa rivolte:
CP_
“ adr : come si chiama ? ; mi chiamano;
CP_1 CP_1
adr : sono nata a CO , in [...] , [...] ; adr : sono a casa mia , abito qui, in Andora , Viale Olanda n. 13E; adr : vivo con la badante , sta con me notte e giorno , si chiama , è brava , mi Persona_1
trovo bene;
adr : ora è l'ora di pranzo , ho un po' fame;
adr : due mesi fa sono caduta mentre aprivo il cancello per far entrare l'ambulanza che soccorreva mio marito che è mancato , io mi sono fratturata il braccio sinistro;
Persona_2
adr : cammino bene ma esco con la badante perché mi fa male il braccio e non mi sento di uscire da sola;
adr : vado a fare la spesa con la badante accompagnate dal mio vicino di casa o da una amica che si Per_3
chiama ZI , scelgo io e la badante cosa comperare e pago con il bancomat;
adr : ho due figlie , e;
Persona_4 Pt_1
2 adr : non le vedo spesso perché sono impegnate per il lavoro , una abita in provincia di Alessandria e
l'altra in provincia di Asti;
adr : percepisco la pensione mensile di quasi di euro 1.000,00 ; adr : ho due c/c uno ad Intesa San Paolo ed uno in Fineco, rispettivamente con un saldo di euro
125.000,00 e non ricordo il saldo del secondo;
queste soldi li abbiamo messi da parte io e mio marito con il nostro lavoro , io avevo un negozio di casalinghi in Andora , Via Caboto n. 16 e mio marito costruiva mobili da bagno;
adr : ho anche un deposito su Intesa San Paolo di circa euro 49.000,00 e su Fineco non ricordo;
adr : sino a due mesi fa ci aiutava l' Avv. Scarone che era l'amministratore di sostegno di mio marito;
adr : la casa in cui vivo è di mia proprietà ;
adr : oggi è il 28 di marzo 2025 ;
adr : sono d'accordo che sa nominata l'amministratore di sostegno per aiutarmi , se potesse preferisco mia figlia ma comunque va bene anche l'Avv. Scarone “. Pt_1
Visto l'esito dell'esame personale, con ordinanza collegiale dell'08/04/2025, il Collegio “rilevato che la documentazione medica in atti non è esaustiva e che le ulteriori allegazioni di parte ricorrente non trovano nel materiale in atti puntuale riscontro;
rilevato che anche l'esame dell'interdicenda non pare confermare le allegazioni di parte ricorrente” ha ritenuto di licenziare CTU nominando all'uopo il Dott. Per_5
.
[...]
Con CTU depositata l'11/09/2025, il Dott. ha così risposto ai quesiti ad esso sottoposti: Persona_5
“a) La signora è affetta una infermità psichica e precisamente da: Disturbo neurocognitivo vascolare Pt_2
maggiore (di gravità lieve-moderata)- I deficit interferiscono con le attività della vita quotidiana.
b) L'infermità mentale è abituale.
c) La parte convenuta è in parte incapace di provvedere ai propri interessi.
d) E' grado di compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria amministrazione, senza l'assistenza di una terza persona.
e) Ha una ridotta consapevolezza di malattia e la capacità di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari risulta deficitaria;
attualmente assuma una blanda terapia farmacologica.
f) E' sufficientemente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano.”
Le risultanze della CTU dimostrano che in capo all'interdicenda residua un minimo di capacità, anche rispetto ad ambiti particolarmente rilevanti, quali la capacità di determinarsi in ordine al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del quotidiano, la capacità di compiere atti di ordinaria
3 amministrazione e finanche una sia pur minima capacità di esprimere un consenso informato in materia sanitaria (rispetto a quest'ultimo profilo viene certo riconosciuta una capacità deficitaria, ma non nulla).
Tanto chiarito, occorre valutare, ora, quale strumento risulti più opportuno a garantire un'adeguata protezione all'interdicenda in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di
Cassazione.
La Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la Corte
Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di "perimetrare" i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata), ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art. 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale), che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art. 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto
4 personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art. 591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile "presa in carico").
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp. att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 c.c., in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti i propri interessi.
Ritiene, pertanto, il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che, nella specie, non risulta necessario applicare la misura dell'interdizione, ma sia sufficiente sottoporre l'interessata alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Le spese di lite vanno compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2497/2024, così provvede:
5 DICHIARA la contumacia di , nata a [...] l'[...] C.F. ; Controparte_1 C.F._3
RIGETTA la domanda di interdizione di , nata a [...] l'[...] C.F. Controparte_1
per le motivazioni sopra meglio indicate;
C.F._3
DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente in Sede per l'apertura in favore di
[...]
di apposita amministrazione di sostegno;
CP_1
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA la compensazione delle spese. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SAVONA così composto:
Dott.ssa Erica Passalalpi Presidente rel.
Dott.ssa Daniela Mele Giudice
Dott. Giovanni Maria Sacchi Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2497/2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, assunta in decisione all'udienza del 19.9.2025 e vertente
TRA
nata a [...], il [...], C.F.: e residente in [...], Parte_1 CodiceFiscale_1
corso NT Alighieri 227, rappresentata e difesa dall'avv. Fabio Fava (C.F.: , Fax: CodiceFiscale_2
0142 , PEC: , nonché elettivamente domiciliata in Casale Monferrato, via F.lli Caire n. 6, Email_1
presso lo Studio del predetto difensore giusta delega in atti ricorrente
E
, nata a [...] il [...] e residente a[...]
13/E, C.F. C.F._3
convenuta contumace nonché con l'intervento della Procura della Repubblica – SEDE.
OGGETTO: interdizione.
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 19/09/2025 parte attrice ha concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate con foglio separato depositato in data 15.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con atto depositato in data 31/12/2024, l'odierna attrice ha chiesto al Tribunale di pronunciare l'interdizione della madre . Controparte_1
A tal fine ha esposto che la medesima si troverebbe nella impossibilità totale e permanente di provvedere ai propri interessi a causa di grave infermità psichica di origine neurologica.
A sostegno delle proprie prospettazioni, la ricorrente ha precisato che la sig.ra è affetta, come da CP_1
certificato specialistico prodotto, da cadute ricorrenti a terra, calo cognitivo e depressione involutiva con turbe comportamentali e turbe dell'equilibrio, quadro che comporta una grave impossibilità a riconoscere la propria malattia ed il conseguente rifiuto totale di sottoporsi a qualsiasi tipo di cura medica, anche non relazionata direttamente alla salute psichica.
Secondo la ricorrente, per le sue condizioni di salute la resistente si è trovata coinvolta in un incidente automobilistico e, successivamente, in un incidente domestico.
Per la ricorrente la resistente sarebbe spesso sotto l'effetto di alcool.
Instaurato il contraddittorio, l'interdicenda non si è costituita in giudizio e ne viene, pertanto, dichiarata la contumacia con la presente sentenza.
Proceduto all'esame della Sig.ra ed acquisita documentazione medica, la causa è stata Controparte_1
rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'esame personale della resistente all'udienza del 28/03/2025 – che per completezza ivi si riporta – ha evidenziato che l'interdicenda ha risposto in modo sostanzialmente coerente alle domande ad essa rivolte:
CP_
“ adr : come si chiama ? ; mi chiamano;
CP_1 CP_1
adr : sono nata a CO , in [...] , [...] ; adr : sono a casa mia , abito qui, in Andora , Viale Olanda n. 13E; adr : vivo con la badante , sta con me notte e giorno , si chiama , è brava , mi Persona_1
trovo bene;
adr : ora è l'ora di pranzo , ho un po' fame;
adr : due mesi fa sono caduta mentre aprivo il cancello per far entrare l'ambulanza che soccorreva mio marito che è mancato , io mi sono fratturata il braccio sinistro;
Persona_2
adr : cammino bene ma esco con la badante perché mi fa male il braccio e non mi sento di uscire da sola;
adr : vado a fare la spesa con la badante accompagnate dal mio vicino di casa o da una amica che si Per_3
chiama ZI , scelgo io e la badante cosa comperare e pago con il bancomat;
adr : ho due figlie , e;
Persona_4 Pt_1
2 adr : non le vedo spesso perché sono impegnate per il lavoro , una abita in provincia di Alessandria e
l'altra in provincia di Asti;
adr : percepisco la pensione mensile di quasi di euro 1.000,00 ; adr : ho due c/c uno ad Intesa San Paolo ed uno in Fineco, rispettivamente con un saldo di euro
125.000,00 e non ricordo il saldo del secondo;
queste soldi li abbiamo messi da parte io e mio marito con il nostro lavoro , io avevo un negozio di casalinghi in Andora , Via Caboto n. 16 e mio marito costruiva mobili da bagno;
adr : ho anche un deposito su Intesa San Paolo di circa euro 49.000,00 e su Fineco non ricordo;
adr : sino a due mesi fa ci aiutava l' Avv. Scarone che era l'amministratore di sostegno di mio marito;
adr : la casa in cui vivo è di mia proprietà ;
adr : oggi è il 28 di marzo 2025 ;
adr : sono d'accordo che sa nominata l'amministratore di sostegno per aiutarmi , se potesse preferisco mia figlia ma comunque va bene anche l'Avv. Scarone “. Pt_1
Visto l'esito dell'esame personale, con ordinanza collegiale dell'08/04/2025, il Collegio “rilevato che la documentazione medica in atti non è esaustiva e che le ulteriori allegazioni di parte ricorrente non trovano nel materiale in atti puntuale riscontro;
rilevato che anche l'esame dell'interdicenda non pare confermare le allegazioni di parte ricorrente” ha ritenuto di licenziare CTU nominando all'uopo il Dott. Per_5
.
[...]
Con CTU depositata l'11/09/2025, il Dott. ha così risposto ai quesiti ad esso sottoposti: Persona_5
“a) La signora è affetta una infermità psichica e precisamente da: Disturbo neurocognitivo vascolare Pt_2
maggiore (di gravità lieve-moderata)- I deficit interferiscono con le attività della vita quotidiana.
b) L'infermità mentale è abituale.
c) La parte convenuta è in parte incapace di provvedere ai propri interessi.
d) E' grado di compiere atti di ordinaria amministrazione, ma non di straordinaria amministrazione, senza l'assistenza di una terza persona.
e) Ha una ridotta consapevolezza di malattia e la capacità di esprimere un consenso informato ai trattamenti sanitari risulta deficitaria;
attualmente assuma una blanda terapia farmacologica.
f) E' sufficientemente in grado di determinarsi in merito al luogo in cui vivere e alle modalità di gestione del quotidiano.”
Le risultanze della CTU dimostrano che in capo all'interdicenda residua un minimo di capacità, anche rispetto ad ambiti particolarmente rilevanti, quali la capacità di determinarsi in ordine al luogo in cui vivere ed alle modalità di gestione del quotidiano, la capacità di compiere atti di ordinaria
3 amministrazione e finanche una sia pur minima capacità di esprimere un consenso informato in materia sanitaria (rispetto a quest'ultimo profilo viene certo riconosciuta una capacità deficitaria, ma non nulla).
Tanto chiarito, occorre valutare, ora, quale strumento risulti più opportuno a garantire un'adeguata protezione all'interdicenda in termini di assistenza, cura della persona e gestione patrimoniale.
Sul punto occorre richiamare i principi di diritto posti dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale e di
Cassazione.
La Corte di Cassazione (cfr. tra le altre, Cass. Civ., n. 13584\06 e Cass. Civ., n. 22332/2011) e la Corte
Costituzionale (sentenza n. 440\2005), hanno premesso l'assoluta necessità di "perimetrare" i tre istituti di protezione previsti al titolo XII del libro I del codice Civile: amministrazione di sostegno, inabilitazione, interdizione.
Non può omettersi una demarcazione tra le diverse figure al fine di evitare una confusione tra gli ambiti di operatività dei singoli strumenti laddove lo stesso Giudice Costituzionale (sentenza citata), ha ribadito che l'individuazione dello strumento della tutela in favore dell'inabile non possa essere lasciato, in assenza di chiari confini fra le diverse fattispecie, alla discrezionalità dell'organo giurisdizionale, in una materia potenzialmente lesiva della sfera di libertà e autodeterminazione dei singoli;
ne sarebbero altrimenti compromessi i valori costituzionali fissati agli artt. 2,3 e 4 della Costituzione nonché violate ulteriori garanzie del pieno dispiegarsi della personalità.
Affrontando la questione dei poteri sulla persona è doveroso richiamare i caratteri che identificano la figura del tutore al fine di delineare le diversità dalla figura dell'amministratore di sostegno e del curatore.
Il tutore (art. 357 c.c.) ha non solo la mera rappresentanza del tutelato (patrimoniale, di amministrazione), ma soprattutto ha l'obbligo di curarsi della cura della persona sul presupposto della totale incapacità di quest'ultima.
Quello del tutore è un ruolo eccezionale perché a nessun altro soggetto, nel nostro ordinamento, è consentito di sostituirsi ad un altro individuo con modalità così invasive. Tutto ciò può avvenire in quanto il tutore trae la sua legittimazione da una pronuncia giurisdizionale collegiale, assunta in presenza di una difesa tecnica, che acclara che il processo patologico (infermità), stabile (abituale), che interessa una data persona, ne inficia la sfera cognitiva e\o volitiva al punto che, anche ove il medesimo riesca ad esprimere una sua determinazione, questa debba ritenersi viziata a causa della patologia che lo affligge.
Da questa premessa discende che il tutore ha il dovere di prendersi cura del tutelato, di reperire un'adeguata collocazione (art. 371 c.c.) e di individuare modalità di assistenza (c.d. progetto
4 personalizzato) coinvolgendo il tutelato ma anche contro la volontà del soggetto (volontà che per quanto sopra detto deve ritenersi viziata).
È
per questi motivi
che il primo atto della tutela consiste nell'acquisire un progetto personalizzato dal quale ricavare le necessità di cura e indicazioni per la collocazione del tutelato (che non è in grado di fornirle). La gestione patrimoniale acquista un rilievo strumentale rispetto alla cura della persona;
il tutore deve operare nell'ambito di un quadro autorizzato e controllato dal Giudice Tutelare (si pensi alla scelta fra permanenza al domicilio o collocazione in struttura).
Il tutore non può non preoccuparsi di un soggetto dichiarato incapace di gestire i propri interessi perché ne ha, ex lege, la responsabilità finanche di natura penale (art. 591 c.p. abbandono di persona incapace).
L'interdizione patisce di molti handicap storici ed etimologici, ma sancisce una relazione particolare fra tutore (rappresentante) e tutelato (analogamente al genitore nei confronti del figlio minore), cioè di rendere giuridicamente rilevante il dovere di preoccuparsi di un altro soggetto (non soltanto con una generica e indefinibile "presa in carico").
Tutto ciò comporta l'individuazione di un potere\dovere del tutore in ordine alla collocazione del tutelato, disciplinata espressamente dagli artt. 371 c.c. e negli artt. 357 c.c. 44 disp. att. c.c., e costituisce il fondamento del potere dell'intervento sostitutivo del tutore nei confronti del rappresentato sino ad arrivare alla c.d. collocazione senza il consenso del tutelato (es. residenzialità protratte).
La tutela, quindi, è l'unico strumento che legittimi una collocazione protratta, anche contro la volontà dell'interessato e che legittimi una sostituzione al paziente nel consenso a terapie e trattamenti sanitari e chirurgici (art. 37 Codice Medico Deontologico 16.12.2006 ma nello stesso senso anche il precedente) ovvero nella scelta di modalità assistenziali. In ciò consiste il quid iuris di protezione che l'interdizione può assicurare, ai sensi dell'art 414 c.c., in presenza di una condizione di abituale infermità cui necessita una rappresentanza integrale nella gestione di tutti i propri interessi.
Ritiene, pertanto, il Collegio come proprio in applicazione dei criteri posti dalla Suprema Corte e di valutazioni in ordine alla conformità della misura alle suindicate esigenze debba concludersi che, nella specie, non risulta necessario applicare la misura dell'interdizione, ma sia sufficiente sottoporre l'interessata alla misura dell'amministrazione di sostegno.
Le spese di lite vanno compensate.
Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, vanno definitivamente poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 2497/2024, così provvede:
5 DICHIARA la contumacia di , nata a [...] l'[...] C.F. ; Controparte_1 C.F._3
RIGETTA la domanda di interdizione di , nata a [...] l'[...] C.F. Controparte_1
per le motivazioni sopra meglio indicate;
C.F._3
DISPONE la trasmissione degli atti al Giudice Tutelare competente in Sede per l'apertura in favore di
[...]
di apposita amministrazione di sostegno;
CP_1
MANDA alla Cancelleria per i conseguenti adempimenti;
DICHIARA la compensazione delle spese. Pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU.
Così deciso dal Tribunale di Savona, nella camera di consiglio del 19/09/2025.
Il Presidente rel.
Dott.ssa Erica Passalalpi
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