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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 22/05/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
V.G. n. 648/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 648/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1981 (C.F. ), residente in [...], Gorizia C.F._1
e
C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), residente in [...], Gorizia C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZA ROBERTO;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, e la IG.ra rilascerà l'abitazione coniugale, Controparte_1 sita in Gorizia, Via Favetti n.
3. I coniugi avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore;
1 2) Dichiarazione di separazione.
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario celebrato nel Comune di Mossa, e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, anno 2017, Parte II, Serie C), con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di Mossa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Affidamento condiviso della figlia minore.
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi. L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Nel caso che ci riguarda, la minore sarà, appunto, affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 paritario alternato, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, alla stregua di quanto disposto dall' art. 337-ter c.c. Quanto al diritto di visita/frequentazione della minore con i genitori, questi potranno averla e tenerla con sé quando desiderano, previo accordo con l'altro genitore ed in tendenziale pari misura a questo, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. A tal riguardo starà Per_1 con il genitore A (mamma) dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola.
Il genitore B (padre) andrà a prenderla da scuola il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il genitore A (madre) la andrà a prendere a scuola il venerdì
e trascorrerà con lei il fine settimana. Dopodichè si ricomincia il giro dal lunedì scambiando i turni, ovvero dal genitore B (padre). Le vacanze Pasquali, dal Giovedì Santo al Martedì successivo (o comunque in coincidenza della chiusura della scuola), saranno trascorse un anno presso l'abitazione della madre e quello successivo presso l'abitazione del padre, ad incominciare da quest'ultimo per l'anno 2025. In occasione delle festività Natalizie, nelle giornate che vanno dalla mattina del 23 Dicembre alla sera del 30 Dicembre e dalla sera del
30 Dicembre alla sera del 6 Gennaio la figlia starà alternativamente con uno dei due genitori.
Nello specifico, per l'anno corrente i coniugi hanno concordato che la figlia trascorri il primo periodo – in coincidenza con il Natale – con la madre ed il secondo periodo – coincidente col Capodanno – con il padre. Nel periodo estivo la figlia trascorrerà insieme con Per_1 ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo due consecutive, e la terza settimana separata, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno. Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi dove trascorreranno le vacanze e consentire i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore.
2 5. Obbligo di mantenimento dei figli minori.
Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari a Pt_1
150 €, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Il sig. si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie di cui al Pt_1 vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia”.
6. Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi.
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti in quanto svolgono rispettivamente la professione di Dipendente presso la Socomec S.r.l. e la professione di Fisioterapista.
7. Assegno Unico.
I coniugi chiedono che l'assegno Unico venga corrisposto per il 50% alla madre e 50% al padre.
8. Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della minore . Per_1
9. Spese del procedimento.
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2025, e Parte_1 [...] premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 17/06/2017 CP_1
a Mossa, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, anno 2017,
Parte II, Serie A, nel corso del quale è nata la figlia , hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/03/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate in udienza.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto come modificate in udienza e sopra riportate;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mossa, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Gorizia
Sezione Unica Civile
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Riccardo Merluzzi Presidente dott.ssa Laura Di Lauro Giudice dott.ssa Martina Ponzin Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 648/2025 V.G. avente ad oggetto: ricorso congiunto per la separazione personale dei coniugi promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
05.11.1981 (C.F. ), residente in [...], Gorizia C.F._1
e
C.F. ), nata a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
(C.F. ), residente in [...], Gorizia C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. MAZZA ROBERTO;
RICORRENTI nonché
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gorizia
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Per entrambi i ricorrenti:
1) Esenzione reciproca dell'obbligo della coabitazione.
I coniugi vivranno separati, e la IG.ra rilascerà l'abitazione coniugale, Controparte_1 sita in Gorizia, Via Favetti n.
3. I coniugi avranno facoltà di fissare dove credono la propria residenza, con l'obbligo del mutuo rispetto e con il dovere, altresì, di comunicarsi tempestivamente eventuali trasferimenti delle rispettive dimore;
1 2) Dichiarazione di separazione.
Dichiarare la separazione dei coniugi e (matrimonio Parte_1 Controparte_1 concordatario celebrato nel Comune di Mossa, e trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, anno 2017, Parte II, Serie C), con ordine alla cancelleria di trasmettere copia autentica dell'omologa all'Ufficiale di Stato Civile del medesimo Comune di Mossa, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) Affidamento condiviso della figlia minore.
Alla stregua del disposto dell'art. 155 c.c., modificato dalla legge 08/02/2006, n. 54, in caso di separazione dei genitori, i figli sono affidati ad entrambi e, soltanto come eccezione, ad uno di essi. L'affidamento condiviso comporta la condivisione della genitorialità, la ripartizione tra i genitori delle facoltà decisionali ed i relativi obblighi, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Nel caso che ci riguarda, la minore sarà, appunto, affidata ad entrambi i genitori, con collocamento Persona_1 paritario alternato, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, alla stregua di quanto disposto dall' art. 337-ter c.c. Quanto al diritto di visita/frequentazione della minore con i genitori, questi potranno averla e tenerla con sé quando desiderano, previo accordo con l'altro genitore ed in tendenziale pari misura a questo, compatibilmente agli impegni scolastici e sportivi della bambina. A tal riguardo starà Per_1 con il genitore A (mamma) dal lunedì all'uscita da scuola fino al mercoledì all'uscita da scuola.
Il genitore B (padre) andrà a prenderla da scuola il mercoledì e lo terrà con sé fino al venerdì quando la accompagnerà a scuola. Il genitore A (madre) la andrà a prendere a scuola il venerdì
e trascorrerà con lei il fine settimana. Dopodichè si ricomincia il giro dal lunedì scambiando i turni, ovvero dal genitore B (padre). Le vacanze Pasquali, dal Giovedì Santo al Martedì successivo (o comunque in coincidenza della chiusura della scuola), saranno trascorse un anno presso l'abitazione della madre e quello successivo presso l'abitazione del padre, ad incominciare da quest'ultimo per l'anno 2025. In occasione delle festività Natalizie, nelle giornate che vanno dalla mattina del 23 Dicembre alla sera del 30 Dicembre e dalla sera del
30 Dicembre alla sera del 6 Gennaio la figlia starà alternativamente con uno dei due genitori.
Nello specifico, per l'anno corrente i coniugi hanno concordato che la figlia trascorri il primo periodo – in coincidenza con il Natale – con la madre ed il secondo periodo – coincidente col Capodanno – con il padre. Nel periodo estivo la figlia trascorrerà insieme con Per_1 ciascun genitore tre settimane, di cui al massimo due consecutive, e la terza settimana separata, da concordarsi entro il 31.05 di ogni anno. Le parti si impegnano sin d'ora a comunicarsi i luoghi dove trascorreranno le vacanze e consentire i contatti telefonici tra la minore e l'altro genitore.
2 5. Obbligo di mantenimento dei figli minori.
Il sig. verserà a titolo di mantenimento della figlia minore un assegno mensile pari a Pt_1
150 €, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, da versarsi entro il giorno 15 di ogni mese. Il sig. si farà altresì carico del 100% delle spese straordinarie di cui al Pt_1 vigente protocollo in uso presso il Tribunale di Gorizia”.
6. Rinuncia a richieste economiche fra i coniugi.
I coniugi, essendo economicamente autosufficienti in quanto svolgono rispettivamente la professione di Dipendente presso la Socomec S.r.l. e la professione di Fisioterapista.
7. Assegno Unico.
I coniugi chiedono che l'assegno Unico venga corrisposto per il 50% alla madre e 50% al padre.
8. Reciproca autorizzazione al rilascio di documenti validi per l'espatrio.
I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio ovvero alla rinnovazione dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valide per l'espatrio, anche nell'interesse della minore . Per_1
9. Spese del procedimento.
Le spese del presente procedimento saranno ripartite al 50% fra le parti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18/02/2025, e Parte_1 [...] premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 17/06/2017 CP_1
a Mossa, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n. 7, anno 2017,
Parte II, Serie A, nel corso del quale è nata la figlia , hanno chiesto Persona_1 pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni sopra riportate.
Ciò posto, all'udienza del 20/03/2025, i coniugi hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, con conferma delle condizioni di cui al ricorso congiunto, come modificate in udienza.
Orbene, assicurato il contraddittorio con il P.M., ritiene il Tribunale che il ricorso sia meritevole di accoglimento, non essendo i suddetti patti contrari ad alcuna norma imperativa e conformi all'interesse della figlia.
Stante la domanda congiunta, nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gorizia, in composizione collegiale, così provvede:
- omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto come modificate in udienza e sopra riportate;
- dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
3 - manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Mossa, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Gorizia, nella Camera di Consiglio del 22.5.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Martina Ponzin dott. Riccardo Merluzzi
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