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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/11/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 365/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi - Presidente relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2025, promossa da:
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.1.2002, ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. SCHUSTER ALEXANDER del Foro di Trento, cod. fisc.
, PEC CodiceFiscale_2 Email_1
con studio in 38122 Trento, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale elegge domicilio, anche telematico, giusta procura con atto congiunto alla busta telematica di deposito del ricorso;
RICORRENTE/ATTRICE contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata a [...] il Parte_1
17.1.2002, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rovereto di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 10, Parte I, Serie A, Anno 2002, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di Persona_1
« », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di Pt_1 effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rovereto (TN); D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso dd. 4.06.2025, ritualmente notificato al P.M., Pt_2
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse disposta la
[...] rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da a ). A Pt_1 Persona_1 fondamento delle proprie richieste ha allegato: che non è coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana (doc. n. 2 allegato al ricorso); di sentire una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità; che fin dall'infanzia dimostrava una temperanza diversa da quella delle proprie coetanee, senza che però si manifestassero episodi tali da dimostrare un'incongruenza di genere;
- che a partire dalla fase della pubertà e dalle prime manifestazioni dei propri caratteri sessuali secondari, si riconosceva sempre meno nel proprio corpo, con conseguente crescita di un disagio psicologico;
che percepiva, a partire da quei momenti la necessità e il desiderio di sviluppare caratteri sessuali di tipo maschile;
che per superare tale disagio, già dalle scuole superiori iniziava a praticare sport quale il Kickboxing;
che, sempre più convinta della propria identità maschile, nel 2022 iniziava pag. 2/8 a esternare la sua scelta di genere dapprima con gli amici più stretti, e poi anche con la famiglia facendo coming out anche in ambito familiare;
che socialmente viene ormai riconosciuta come ragazzo;
che una volta divenuta maggiorenne, iniziava a informarsi sul percorso di transizione di genere;
che verso il mese di settembre del 2023, decideva di rivolgersi a uno psicologo e uno psichiatra, con cui iniziava un percorso di elaborazione della propria disforia di genere;
che la psicologa
[...]
redigeva relazione dd.
1.3.2024 in cui escludeva la sussistenza di Tes_1 evidenze cliniche, e concludeva nel senso che l'avvio di una terapia ormonale sostitutiva avrebbe influito positivamente sul benessere personale e sociale del paziente. (doc. n. 3 allegato al ricorso); che nel mese di aprile 2024 iniziava un percorso di visite psichiatriche presso l'A.P.S.S. di Trento, in cui in data 22.4.2024 la dott.ssa Parte_3 confermava l'affermazione di genere in corso e prevedeva “Conclusioni diagnostiche: Disforia di genere. Non acuzie psichiatriche in atto. .. si sostiene il percorso di affermazione di genere e l'inizio della terapia ormonale sostitutiva nonché il riconoscimento legale della sua identità di genere elettiva (maschile). Paziente informato e motivato rispetto a tale percorso. (doc. n. 4 allegato al ricorso); che il 19.06.2024 aveva avvio il primo piano terapeutico endocrinologico, con successiva assunzione di testosterone gel transdermico, come prescritto dal dott. Persona_2
(doc. n. 5 allegato al ricorso); che a distanza di sei mesi i valori ormonali confermavano gli effetti della terapia virilizzante. In particolare, nel referto di analisi ematiche del 9.12.2024 (doc. 6 allegato al ricorso) si attestava un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 8,89 ng/mL, laddove il range dei valori di riferimento per il corpo femminile indicati nella colonna di verifica sono pari per l'età della ricorrente a 0.08 - 0.48; che alla data odierna in ogni abito è riconosciuta e rispettata come e tanto nella Per_1 dimensione dei social network (doc. 7 allegato al ricorso) , come pure in quella familiare, sociale, scolastica/lavorativa (cfr. collage fotografico doc. 8 allegato al ricorso); che il percorso così condotto, così come il riconoscimento sociale della propria identità di genere, l'ha portata finalmente a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo;
che ciononostante, il malessere si ripresenta nel momento in cui le viene richiesto di esibire i documenti di identità, in quanto contrastanti con il proprio aspetto esteriore e la propria percezione di sé; di non escludere interventi di tipo chirurgico pag. 3/8 nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente. All'udienza del 29.10.2025, si procedeva all'interrogatorio libero della parte, la quale si riportava al contenuto del ricorso e confermava “ho iniziato il percorso con la terapia ormonale nel giugno 2024 e ora devo dire che mi sento molto meglio;
i connotati fisici che si sono trasformati mi aiutano molto nelle relazioni e in generale nella società ove mi sento riconosciuto per come mi sento in termini di genere. Attualmente lavoro in un piccolo ristorante e in ragione della trasformazione mi sento anche sul posto di lavoro molto meglio e più a mio agio”. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
2. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attrice vada accolta alla luce delle emergenze degli atti. E' infatti possibile procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011 conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138/2015 nella quale è affermato che:
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione pag. 4/8 congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al pag. 5/8 procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”. Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato. Nel caso in esame risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata
“disforia di genere” (doc. 4 allegato al ricorso ) e che ha intrapreso fin dall'anno 2024 una terapia ormonale (doc. 5 referto endocrinologico dott.
allegato al ricorso), i cui risultati sono immediatamente Persona_3 percepibili, tanto che il Giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha fattezze e voce maschili. L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità maschile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso. Si può, quindi, dire che l'attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso maschile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da femminile a maschile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica pag. 6/8 del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rovereto (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
3. Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso maschile, indicando a tal fine il nome di “ Per_1
“in luogo di “ . Anche tale domanda merita accoglimento.
[...] Pt_1
Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale. Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ ” ad ”. Va Pt_1 Persona_1 ricordato, infine, che la Corte costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione pag. 7/8 già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
4. Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, ordina all'ufficiale dello stato civile di Rovereto di rettificare l'atto di nascita di
, nata a [...] il [...] , nel senso che Parte_1 riporti l'indicazione del sesso “maschile” anziché “femminile” e quale prenome ” anziché “ . Persona_1 Pt_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giulio Adilardi
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovereto
CONTENZIOSO ORDINARIO
R.G. 365/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone di
Dott. Giulio Adilardi - Presidente relatore
Dott.ssa Mariateresa Dieni Giudice
Dott. Riccardo Dies Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 365/2025, promossa da:
C.F. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
il 17.1.2002, ivi residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. SCHUSTER ALEXANDER del Foro di Trento, cod. fisc.
, PEC CodiceFiscale_2 Email_1
con studio in 38122 Trento, Via Cesare Abba, n. 8, presso il quale elegge domicilio, anche telematico, giusta procura con atto congiunto alla busta telematica di deposito del ricorso;
RICORRENTE/ATTRICE contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROVERETO
RESISTENTE/CONVENUTO
OGGETTO: mutamento sesso
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE: “Voglia l'Ill.mo Tribunale, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: A. Accertare ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 1, legge n. 164/1982, il mutamento dei caratteri sessuali in senso maschile da parte di nata a [...] il Parte_1
17.1.2002, di cittadinanza italiana;
B. Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rovereto di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. 10, Parte I, Serie A, Anno 2002, nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome « » in luogo di Persona_1
« », provvedendo alle conferenti annotazioni, con estensione di Pt_1 effetti quanto a rettificazione anche alle conservatorie immobiliari e ad altri pubblici registri o archivi;
C. Disporre che la Cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza con attestazione di non impugnazione nei termini all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Rovereto (TN); D. Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.
PER PARTE CONVENUTA (P.M.): “Conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con ricorso dd. 4.06.2025, ritualmente notificato al P.M., Pt_2
ha adito l'intestato Tribunale chiedendo che venisse disposta la
[...] rettificazione degli atti dello stato civile nella parte relativa al sesso (da femminile a maschile) e al nome (da a ). A Pt_1 Persona_1 fondamento delle proprie richieste ha allegato: che non è coniugata, è priva di prole ed è di cittadinanza italiana (doc. n. 2 allegato al ricorso); di sentire una dissonanza tra il suo corpo e la sua identità; che fin dall'infanzia dimostrava una temperanza diversa da quella delle proprie coetanee, senza che però si manifestassero episodi tali da dimostrare un'incongruenza di genere;
- che a partire dalla fase della pubertà e dalle prime manifestazioni dei propri caratteri sessuali secondari, si riconosceva sempre meno nel proprio corpo, con conseguente crescita di un disagio psicologico;
che percepiva, a partire da quei momenti la necessità e il desiderio di sviluppare caratteri sessuali di tipo maschile;
che per superare tale disagio, già dalle scuole superiori iniziava a praticare sport quale il Kickboxing;
che, sempre più convinta della propria identità maschile, nel 2022 iniziava pag. 2/8 a esternare la sua scelta di genere dapprima con gli amici più stretti, e poi anche con la famiglia facendo coming out anche in ambito familiare;
che socialmente viene ormai riconosciuta come ragazzo;
che una volta divenuta maggiorenne, iniziava a informarsi sul percorso di transizione di genere;
che verso il mese di settembre del 2023, decideva di rivolgersi a uno psicologo e uno psichiatra, con cui iniziava un percorso di elaborazione della propria disforia di genere;
che la psicologa
[...]
redigeva relazione dd.
1.3.2024 in cui escludeva la sussistenza di Tes_1 evidenze cliniche, e concludeva nel senso che l'avvio di una terapia ormonale sostitutiva avrebbe influito positivamente sul benessere personale e sociale del paziente. (doc. n. 3 allegato al ricorso); che nel mese di aprile 2024 iniziava un percorso di visite psichiatriche presso l'A.P.S.S. di Trento, in cui in data 22.4.2024 la dott.ssa Parte_3 confermava l'affermazione di genere in corso e prevedeva “Conclusioni diagnostiche: Disforia di genere. Non acuzie psichiatriche in atto. .. si sostiene il percorso di affermazione di genere e l'inizio della terapia ormonale sostitutiva nonché il riconoscimento legale della sua identità di genere elettiva (maschile). Paziente informato e motivato rispetto a tale percorso. (doc. n. 4 allegato al ricorso); che il 19.06.2024 aveva avvio il primo piano terapeutico endocrinologico, con successiva assunzione di testosterone gel transdermico, come prescritto dal dott. Persona_2
(doc. n. 5 allegato al ricorso); che a distanza di sei mesi i valori ormonali confermavano gli effetti della terapia virilizzante. In particolare, nel referto di analisi ematiche del 9.12.2024 (doc. 6 allegato al ricorso) si attestava un valore dell'ormone S-Testosterone pari a 8,89 ng/mL, laddove il range dei valori di riferimento per il corpo femminile indicati nella colonna di verifica sono pari per l'età della ricorrente a 0.08 - 0.48; che alla data odierna in ogni abito è riconosciuta e rispettata come e tanto nella Per_1 dimensione dei social network (doc. 7 allegato al ricorso) , come pure in quella familiare, sociale, scolastica/lavorativa (cfr. collage fotografico doc. 8 allegato al ricorso); che il percorso così condotto, così come il riconoscimento sociale della propria identità di genere, l'ha portata finalmente a sentirsi a proprio agio nel proprio corpo;
che ciononostante, il malessere si ripresenta nel momento in cui le viene richiesto di esibire i documenti di identità, in quanto contrastanti con il proprio aspetto esteriore e la propria percezione di sé; di non escludere interventi di tipo chirurgico pag. 3/8 nel breve o medio periodo, senza che ciò, comunque, risulti un passo necessario per vivere in armonia con la propria identità e affermarsi socialmente, avendo già raggiunto tale stato stabilmente e irreversibilmente. All'udienza del 29.10.2025, si procedeva all'interrogatorio libero della parte, la quale si riportava al contenuto del ricorso e confermava “ho iniziato il percorso con la terapia ormonale nel giugno 2024 e ora devo dire che mi sento molto meglio;
i connotati fisici che si sono trasformati mi aiutano molto nelle relazioni e in generale nella società ove mi sento riconosciuto per come mi sento in termini di genere. Attualmente lavoro in un piccolo ristorante e in ragione della trasformazione mi sento anche sul posto di lavoro molto meglio e più a mio agio”. Alla medesima udienza le parti precisavano le proprie conclusioni come indicate in epigrafe.
2. Ritiene il Collegio che la domanda principale formulata dall'attrice vada accolta alla luce delle emergenze degli atti. E' infatti possibile procedere alla rettifica dei dati anagrafici in assenza del trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali ai sensi della legge n. 164/82, come modificata dal d.lgs n. 150 del 2011 conformemente a quanto ritenuto dalla Suprema Corte con sentenza n. 15138/2015 nella quale è affermato che:
“Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” Nello stesso senso si è espressa la Corte Costituzionale con arresto n. 221/2015: dopo aver ripreso quanto già affermato nella propria precedente sentenza n. 161/1985 circa la nozione d'identità sessuale, ha affermato “Interpretata alla luce dei diritti della persona ‒ ai quali il legislatore italiano, con l'intervento legislativo in esame, ha voluto fornire riconoscimento e garanzia − la mancanza di un riferimento testuale alle modalità (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione pag. 4/8 congenita), attraverso le quali si realizzi la modificazione, porta ad escludere la necessità, ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali.”[….] È questa la strada già indicata nella sentenza n. 161 del 1985, laddove si afferma che la disposizione in esame «riguarda tutte le ipotesi di rettificazione giudiziale dell'attribuzione di sesso, in quanto accertato diverso da quello enunciato nell'atto di nascita, a seguito di intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'interessato, senza, peraltro, che il disposto in esame prenda in considerazione il modo in cui le modificazioni medesime si sono verificate, se naturalmente ovvero a seguito di intervento medico-chirurgico». L'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che − in coerenza con supremi valori costituzionali − rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto a esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisito per accedere al pag. 5/8 procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente −, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”. Alla luce dei predetti arresti può dunque affermarsi che non è necessario, ai fini della rettifica degli atti di stato civile, il preventivo intervento chirurgico sui caratteri sessuali primari, essendo questo solo una delle tante modalità percorribili per adeguamento dei medesimi caratteri all'identità sessuale. Risulta però necessario che il giudice accerti la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale, e ciò necessariamente nel rispetto del diritto alla salute e delle modalità e tempi scelti dal singolo individuo per affermare la propria identità di genere (determinata da fattori psicologici, fisici, comportamentali) e, quindi, del diritto all'autodeterminazione, il che postula necessariamente riconoscere rilievo, insieme agli altri fattori, alla volontà, libera, manifestata dall'interessato. Nel caso in esame risulta provato che all'attrice è stata diagnosticata
“disforia di genere” (doc. 4 allegato al ricorso ) e che ha intrapreso fin dall'anno 2024 una terapia ormonale (doc. 5 referto endocrinologico dott.
allegato al ricorso), i cui risultati sono immediatamente Persona_3 percepibili, tanto che il Giudice ha dato atto nel corso dell'interrogatorio della ricorrente che la stessa ha fattezze e voce maschili. L'interrogatorio ha dato, altresì, pieno riscontro della maturità psichica raggiunta in relazione al mutamento di sesso e della condizione di armonia tra l'identità maschile - da sempre percepita - e quella fisica raggiunta in seguito alle terapie farmacologiche che hanno modificato i caratteri sessuali secondari dell'attrice, nonché la volontà di portare a termine il percorso intrapreso. Si può, quindi, dire che l'attrice ha già intrapreso un percorso serio e inequivoco di transizione verso il sesso maschile e che il suo diritto al riconoscimento dell'identità di genere vada tutelato nel senso di permettere la corrispondenza del sesso attribuitole nei registri anagrafici con quello soggettivamente percepito e vissuto. In conclusione, considerato il percorso di transizione dell'identità di genere da femminile a maschile unitamente all'intento manifestato, si accoglie la domanda di rettificazione anagrafica pag. 6/8 del sesso e si ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di Rovereto (TN) di provvedere in tal senso, con la precisazione di cui nel proseguo in riferimento al nome.
3. Parte ricorrente chiede contestualmente alla rettificazione dell'attribuzione di sesso anagrafico il cambiamento del proprio nome, onde adeguarlo al sesso maschile, indicando a tal fine il nome di “ Per_1
“in luogo di “ . Anche tale domanda merita accoglimento.
[...] Pt_1
Preso atto della necessità che al mutamento di sesso corrisponda un nome compatibile alla nuova identità sessuale e a fronte del silenzio legislativo sulla procedura da seguire, aderisce il Collegio a quell'orientamento giurisprudenziale maggioritario - si veda da ultimo Tribunale di Napoli Nord 17.11. 2016 - secondo il quale il mutamento del nome va pronunciato con la medesima sentenza con cui si definisce la nuova identità di genere, e questo anche quando la modifica del nome sia radicale. Nel caso di specie, si riconosce il diritto dell'attrice, conseguente alla rettifica anagrafica del sesso, a modificare il proprio nome da “ ” ad ”. Va Pt_1 Persona_1 ricordato, infine, che la Corte costituzionale (sentenza n. 143/2024) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso. La Corte ha infatti osservato che, potendo il percorso di transizione di genere «compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico - comportamentale, quindi anche senza un intervento di adeguamento chirurgico», la prescrizione dell'autorizzazione giudiziale di cui alla norma censurata denuncia una palese irragionevolezza, nella misura in cui sia relativa a un trattamento chirurgico che «avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione». In questi casi, il regime autorizzatorio, non essendo funzionale a determinare i presupposti della rettificazione, già verificatisi a prescindere dal trattamento chirurgico, viola l'art. 3 Cost., in quanto «non corrisponde più alla ratio legis». Poiché nel caso di specie appare inequivoca e seria la volontà dell'attrice, nonostante la giovane età della stessa e, parimenti, il percorso di transizione già intrapreso mediante cura ormonale, può ritenersi provato che abbia già realizzato «un percorso individuale irreversibile di transizione» ovvero un «percorso di transizione pag. 7/8 già sufficientemente avanzato», e pertanto non vi è spazio né per domandare, né per concedere alcuna autorizzazione chirurgica.
4. Con riferimento alle spese di giudizio, attesa la particolare natura della controversia, deve escludersi che possa configurarsi la soccombenza di una delle parti e che quindi sussista l'esigenza di regolamentazione delle medesime.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovereto, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento delle domande formulate da parte ricorrente, ordina all'ufficiale dello stato civile di Rovereto di rettificare l'atto di nascita di
, nata a [...] il [...] , nel senso che Parte_1 riporti l'indicazione del sesso “maschile” anziché “femminile” e quale prenome ” anziché “ . Persona_1 Pt_1
Così è deciso in Rovereto nella camera di consiglio dell'11.11.2025
Il Presidente estensore
Dott. Giulio Adilardi
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