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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/02/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5869/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5869/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PREVITI CARLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALBERICI CP_1 C.F._2
FABIO
RESISTENTE
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da entrambe le parti in data 4-14.2.2025 e da accordo sottoscritto dalle parti in data 30.1.2025: “Le parti assistite dai sottoscritti avvocati, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, previa revoca del mantenimento disposto a carico del padre in favore del figlio e della figlia , venga Per_1 Per_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e contraevano matrimonio concordatario in Frascato il Parte_2 CP_1
26.10.1995. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (atto n. 2 parte II serie C1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 25.3.1996) e (n. 23.1.1999). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1330/2012 dell'11.7.2012 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato in data 4.10.2021 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55. Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di divorzio e formulando le proprie conclusioni.
Avanti al Presidente delegato il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Presidente, con ordinanza del 29.3.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 17.10.2022, avanti al Giudice istruttore, le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con sentenza n. 1953/2022 del 17.10.2022 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e rimetteva la causa in istruttoria per la valutazione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Il Tribunale ritiene che di poter aderire alle conclusioni concordate, non essendovi condizioni pregiudizievoli di alcun genere e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto. I coniugi hanno infatti raggiunto un accordo con riferimento alle questioni economiche. I figli sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti.
Non sussistono invero i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Attesa la presentazione di conclusioni congiunte le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità alle condizioni specificate nell'intestazione della presente decisione, che si intendono qui integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 21/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Marco Valecchi presidente dott. Prisca Picalarga giudice dott. Carlotta Bruno giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5869/2021 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. PREVITI CARLA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. ALBERICI CP_1 C.F._2
FABIO
RESISTENTE
OGGETTO: DIVORZIO CONTENZIOSO - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate da entrambe le parti in data 4-14.2.2025 e da accordo sottoscritto dalle parti in data 30.1.2025: “Le parti assistite dai sottoscritti avvocati, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue:
1. Le premesse formano parte integrante del presente accordo.
2. Essendo già stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio, previa revoca del mantenimento disposto a carico del padre in favore del figlio e della figlia , venga Per_1 Per_2 dichiarata la cessazione della materia del contendere”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi e contraevano matrimonio concordatario in Frascato il Parte_2 CP_1
26.10.1995. L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Frascati (atto n. 2 parte II serie C1 del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1995).
Dal matrimonio sono nati due figli, (n. 25.3.1996) e (n. 23.1.1999). Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza n. 1330/2012 dell'11.7.2012 del
Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato in data 4.10.2021 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55. Si costituiva la resistente aderendo alla domanda di divorzio e formulando le proprie conclusioni.
Avanti al Presidente delegato il tentativo di conciliazione aveva esito negativo e il Presidente, con ordinanza del 29.3.2022, adottava i provvedimenti provvisori e urgenti disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
All'udienza del 17.10.2022, avanti al Giudice istruttore, le parti chiedevano che venisse pronunciata sentenza parziale in ordine alla cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
Con sentenza n. 1953/2022 del 17.10.2022 questo Tribunale pronunciava sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario e rimetteva la causa in istruttoria per la valutazione delle ulteriori questioni pendenti tra le parti.
Le parti depositavano le memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. e la causa veniva successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.2.2025 le parti precisavano conclusioni congiunte e la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Dai documenti acquisiti risulta che dalla separazione personale al momento del deposito del ricorso per divorzio sono decorsi i termini di legge.
Il Tribunale ritiene che di poter aderire alle conclusioni concordate, non essendovi condizioni pregiudizievoli di alcun genere e non ostandovi altre circostanze di fatto o di diritto. I coniugi hanno infatti raggiunto un accordo con riferimento alle questioni economiche. I figli sono entrambi maggiorenni ed autosufficienti.
Non sussistono invero i presupposti per la richiesta pronuncia di cessazione della materia del contendere.
La comune volontà delle parti può dunque venire trasfusa nella sentenza.
Attesa la presentazione di conclusioni congiunte le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità alle condizioni specificate nell'intestazione della presente decisione, che si intendono qui integralmente richiamate;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 D.P.R. 3/11/2000 n. 396.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 21/02/2025.
Il giudice estensore Il presidente
Carlotta Bruno Marco Valecchi