Articolo 1 della Legge 19 maggio 1960, n. 518
Articolo 2
Versione
26 giugno 1960
Art. 1.
E' autorizzato il rimborso, in unica soluzione, al Fondo massa del Corpo della guardia di finanza, del residuo credito derivante dalle anticipazioni concesse dal Fondo massa medesimo allo Stato, ai sensi delle leggi 22 giugno 1913, n. 644, e 2 aprile 1922, n. 388 , e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 749 , per la costruzione di una caserma, per la Guardia di finanza in Roma.
Entrata in vigore il 26 giugno 1960