Articolo 15 della Legge 10 febbraio 1992, n. 152
Articolo 14
Versione
10 marzo 1992
Art. 15. 1. Il Governo della Repubblica, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le eventuali modificazioni ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 7 gennaio 1976, n. 3 , approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1981, n. 350 , conseguenti alle modificazioni ed integrazioni apportate dalla presente legge alla citata legge n. 3 del 1976 .

Entrata in vigore il 10 marzo 1992