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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 11.06.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 5777/2016 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Giannetto;
e
(c.f. ), resistente, rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Francesco Fiorillo.
e nei confronti di
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente contumace. CP_2 P.IVA_1
Oggetto: differenze retributive e contributi previdenziali.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 29 novembre 2016, premesso di aver Parte_1 prestato la propria attività lavorativa come assistente agli anziani in favore di Controparte_1
dal 20.10.2015 al 20.12.2015 e successivamente dal 04.01.2016 al 16.02.2016, data in cui
[...] veniva ingiustamente licenziata senza alcun preavviso, deduceva di aver svolto, senza mai essere stata messa in regola, la propria attività lavorativa tutti i giorni 24 ore su 24 con retribuzione mensile di euro 600,00. Riferiva che in data 31.01.2016 aveva accompagnato la , con la figlia di CP_1 quest'ultima, a Milano presso una struttura ospedaliera per poi fare rientro a Messina il giorno dopo per occuparsi dell'abitazione. Lamentava che il rapporto di lavoro si era interrotto bruscamente a far data dal 16.02.2016, senza alcun preavviso e che le era stato corrisposto solo l'importo di euro
1.800,00 per l'attività svolta senza che le venissero pagati i giorni di lavoro prestati durante il mese di febbraio. Rappresentava, infine, di non essere stata messa in regola, che non le era stata corrisposta la retribuzione prevista dal c.c.n.l. Colf e Badanti né quanto dovuto a titolo di indennità per festività, presenze notturne, ferie non godute, tfr e indennità per mancato preavviso di licenziamento. Chiedeva pertanto che venisse dichiarato che la ricorrente aveva lavorato alle dipendenze di 24 ore su 24 ore dal 20.10.2015 al 20.12.2015 e Controparte_1 successivamente dal 04.01.2016 al 16.02.2016, data in cui veniva ingiustamente licenziata senza alcun preavviso, svolgendo le mansioni di assistente e occupandosi della igiene personale della resistente, della pulizia della casa, preparazione dei pasti;
che venisse dichiarato che alla ricorrente spettavano le somme a titolo di differenze retributive maturate, tredicesima mensilità, indennità per festività, presenze notturne, ferie non godute, indennità di fine rapporto, indennità per mancato preavviso, contributi non versati, retribuzione per i dodici giorni del mese di febbraio 2016 per un importo non inferiore a euro 3.000,00, oltre interessi e rivalutazione;
per l'effetto che venisse condannata la al pagamento in favore della ricorrente della somma richiesta o quella CP_1 maggiore o minore determinata a mezzo disponenda ctu, oltre interessi e rivalutazioni. Con vittoria di spese e compensi del giudizio da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Con memoria depositata in data 05.01.2018 si costituiva in giudizio Controparte_1 contestando la fondatezza delle domande ex adverso proposte. In particolare, la resistente rappresentava che, a seguito di un incidente occorso nell'ottobre 2015 che le aveva provocato la rottura del femore, assumeva la al fine di garantirsi temporaneamente una presenza Pt_1 notturna dal lunedì al venerdì (escluso sabato e domenica che veniva assistita anche durante la notte dalla figlia con una retribuzione mensile concordata in complessivi euro 700,00, oltre Persona_1 alloggio e spese di vitto. Precisava che le prestazioni fornite dalla non erano state costanti Pt_1 per 24 ore giornaliere in quanto la stessa aveva prestato la propria attività dalle ore 21 circa sino alle ore 8 del mattino e dal lunedì al venerdì. Evidenziava che la era stata ricoverata dal 1 CP_1 al 22 novembre 2015 presso l'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano per un intervento chirurgico ove aveva ricevuto le cure dalla propria famiglia;
che la resistente dal 20.12.2015 al 05.01.2016 non aveva usufruito della presenza in casa della ricorrente essendosi questa presa un periodo di vacanza in assoluta autonomia;
di aver appreso da soggetti terzi che dal 30.01.2016, la , dopo essersi Pt_1 fatta accompagnare a Milano, aveva deciso sua sponte e senza alcun tipo di preavviso di troncare il rapporto di lavoro prestando le proprie dimissioni volontarie. Precisava, pertanto, che la Pt_1 si era limitata a prestare una convivenza notturna al fine di garantire un aiuto in caso di necessità dalle 21 circa alle 8 del mattino e che i periodi di lavoro non erano stati continuativi ma che la convivenza era avvenuta dal 20.10.2015 al 31.102015, dal 23.11.2015 al 18.12.2015 e dal 06.01.2016
2 al 29.01.2016, sabati e domeniche escluse. Rappresentava, inoltre, che le mansioni svolte dalla non erano quelle indicate in ricorso in quanto la ricorrente non si era mai occupata Pt_1 dell'igiene personale della in quanto quest'ultima era autosufficiente e che della pulizia CP_1 della casa e della preparazione dei pasti se ne occupavano i familiari, in particolare la figlia Per_1
Infine, affermava che la ricorrente percepiva una retribuzione di euro 700,00 (comprensiva
[...] di quota tredicesima e tfr) e che per tali somme non aveva mai rilasciato la relativa fattura. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande in quanto inammissibili e infondate.
All'udienza del 10.02.2021 veniva disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell' CP_2
L'udienza del 11.06.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
2. Preliminarmente va dichiarata la contumacia dell che sebbene regolarmente citato non si CP_2
è costituito in giudizio.
3. Nel merito occorre premettere che, in virtù del principio generale desumibile dall'art. 2697 c.c., il lavoratore che agisce per il pagamento della retribuzione deve fornire solo la prova del fatto costitutivo della pretesa azionata in giudizio, ossia la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, nella specie l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato nei parametri necessari e sufficienti per la determinazione del sinallagma contrattuale (ossia orario, durata e livello retributivo), mentre spetta al datore di lavoro dimostrare l'adempimento oppure un altro fatto modificativo o estintivo della pretesa (v. da ultimo Cass. n. 15677/2009). Inoltre, laddove domandi il compenso per il lavoro straordinario il lavoratore ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto, senza che eventuali
- ma non decisive - ammissioni del datore di lavoro siano idonee a determinare una inversione dell'onus probandi (v. Cass. n. 16150/2018).
Nella fattispecie in esame l'esistenza del rapporto di lavoro dedotto in ricorso non è stato contestato dalla resistente, la quale ha invece eccepito che nessuna prestazione è stata resa dalla ricorrente oltre l'orario pattuito (dalle 21 circa alle 8 del mattino) e che ella si era limitata a prestare una convivenza notturna senza ulteriore attività come quella relativa alla igiene personale, alla pulizia della casa e alla preparazione dei pasti;
ha assunto inoltre di avergli corrisposto una retribuzione di euro 700,00 comprensiva di quota tredicesima e TFR di cui non ha mai rilasciato la relativa ricevuta.
3 Orbene dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi escussi non risulta provato l'orario di lavoro così come indicato in ricorso.
Il teste ha riferito “Ricordo che quando andavo a fare visita, la resistente era sola e circa Testimone_1 due volte a settimana, ogni tanto vedevo la ricorrente. .. Non ricordo per quanto tempo ha lavorato ma si è trattato di un breve periodo;
ricordo di averla vista circa una decina di volte solo la sera, poiché il pomeriggio, quando andavo
a trovare la Sig.ra non la vedevo perché ricordo che nel pomeriggio insieme alla c'era la figlia che CP_1 CP_1
l'assisteva. Quando vedevo la ricorrente dalla Sig.ra ricordo che erano intente a chiacchierare, la ricorrente
CP_1 faceva compagnia alla non l'ho mai vista lavorare, impegnata in lavori domestici, né alla preparazione dei
CP_1 pasti, mi fermavo tra 10 minuti e circa un'ora…Quando andavo la sera a trovare la Sig.ra ciò avveniva
CP_1 intorno alle 21:00. Ricordo che i pasti della Sig.ra venivano preparati dalla figlia e talvolta incontravo la
CP_1 figlia anche quando andavo dalla la sera. Ricordo che qualche volta la ricorrente arrivava, accompagnata
CP_1 dal Sig. dopo le 21:00; in quei casi io e la figlia aprivamo la porta. Ricordo che talvolta la Sig.ra Persona_2
in mia presenza, si accordava con la figlia circa la cura della propria igiene personale chiedendole di restare CP_1 per aiutarla o di ritornare la mattina successiva”.
Il teste fidanzato della ricorrente ha genericamente dichiarato di andare presso la Testimone_2 casa della resistente dopo le 18.00.
La teste ha dichiarato di aver conosciuto la ricorrente poiché aveva lavorato per la Persona_1 madre per circa un mese. La stessa ha precisato di non ricordare se la ricorrente avesse lavorato per un mese o più di un mese tra novembre e febbraio ma non nel periodo natalizio. La teste ha precisato che la ricorrente lavorava tutte le notti della settimana compresi i festivi e che la madre aveva bisogno di assistenza continua e che la ricorrente provvedeva a far andare in bagno la notte sua madre la preparava per la notte, non si occupava delle sue esigenze personali, preparava la prima colazione.
Va quindi rilevato che la resistente in sede di interrogatorio formale ha dichiarato “Voglio precisare che la ricorrente ha iniziato a lavorare intorno al 20 ottobre 2015 e fino al 31 ottobre 2015 poiché l'1 novembre
2015 io sono partita per Milano e sono rientrata il 22 novembre 2015. La ricorrente ha lavorato dal 22 novembre
2015 al 20 dicembre 2015. Poi dal 6 gennaio 2016 fino al 31 gennaio 2016 …. Veniva alle 20 per andare via alle 8 o 9 circa dopo aver fatto colazione.”
Alla luce delle dichiarazione rese dai testi escussi e dell'interrogatorio formale reso dalla resistente va riconosciuto lo svolgimento di attività lavorativa della ricorrente nei periodi dal 20.10.2015 al
31.10.2015, dal 22.11.2015 al 20.12.2015 e dal 6.1.2016 al 31.1.2016, tutti i giorni compresi i festivi dalle 20 alle 8 del mattino seguente. Risulta inoltre provato che la resistente non era autosufficiente.
4 Va pertanto riconosciuto il diritto delle differenze retributive dovute.
Non risulta invece provato il licenziamento intimato dalla resistente con la conseguenza che va rigettata la domanda di indennità per mancato preavviso.
5. Per la determinazione delle somme è possibile utilizzare l'elaborato redatto dal nominato ctu, che risulta sorretto da persuasiva motivazione, adeguatamente illustrata da tabelle riepilogative facilmente verificabili, oltre che coerenti con le previsioni del c.c.n.l. di settore applicato.
Va pertanto riconosciuto il diritto della ricorrente al pagamento della somma pari ad euro 2902,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
Infatti, tenuto conto che alcuna prova la datrice di lavoro ha fornito circa l'importo mensile effettivamente corrisposto alla appare opportuno tenere in considerazione il prospetto Pt_1 relativo alla retribuzione mensile di euro 600,00 per come dichiarato dalla ricorrente.
6. Quanto ai contributi previdenziali dovuti alla , la resistente va condannata a pagare Pt_1
all' i contributi non versati relativamente ai periodi oggetto di accertamento che non risultano CP_2
prescritti attesa la data di notifica del ricorso al datore di lavoro.
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un terzo e la restate quota viene posta a carico di così come liquidata in dispositivo in favore della Controparte_1 ricorrente.Nulla per le spese in favore dell' attesa la contumacia. Le spese di ctu, liquidate CP_2 separatamente, sono poste a carico di Controparte_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara la contumacia dell' CP_2
- condanna a corrispondere a l'importo di euro Controparte_1 Parte_1
2902,76 a titolo di differenze retributive e tfr, oltre interessi e rivalutazione;
- condanna al versamento in favore dell' dei contributi dovuti Controparte_1 CP_2 sulle differenze retributive spettanti alla;
Pt_1
- compensa le spese in ragione di un terzo e condanna al pagamento Controparte_3 della restante quota che si liquida in euro 1750,67 oltre spese generali iva e cpa con distrazione ex art. 93 c.p.c.;
- nulla per le spese in favore dell' CP_2
- pone a carico di le spese di ctu separatamente liquidate. Controparte_1
Messina, lì 12.6.2025
Il Giudice del lavoro
5
Dott.ssa Graziella Bellino
6