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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 22/10/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3906/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3906/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “morte”.
Vertente tra
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e , rappresentato e difeso dall' avv. Edoardo Cappellini ed Per_1 Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Lodovico Cristofani
Mencacci, giusta procura in calce all'atto di costituzione volontaria ex artt. 300 e 302
c.p.c.;
- ATTORE
e
(P. IVA e C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi e Elisa
Franceschi, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma 67, come da procura allegata comparsa di costituzione;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità della per il decesso della Controparte_1 SI.ra , per le ragioni enunciate nelle premesse;
- condannare Persona_1
l' a risarcire in favore dei SI.ri Controparte_1 Parte_2
e tutti i danni subiti iure proprio per i fatti di cui alle premesse, sia
[...] Parte_3 patrimoniali che non patrimoniali, quantificati nella somma di € 323.621,00 per danni non patrimoniali in favore del SI. € 300.000,00 per danni non Parte_2 patrimoniali in favore del SI. € 15.651,00 per danni patrimoniali in favore Parte_3 del SI. , o in quelle somme maggiori o minori risultanti di giustizia, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare l'
[...]
a risarcire in favore dei SI.ri e Controparte_1 Parte_2 Pt_3
in qualità di eredi della de cuius SI.ra , tutti i danni non
[...] Persona_1 patrimoniali da quest'ultima subiti per i fatti di cui alle premesse, da quantificarsi in via equitativa mediante ricorso all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, compresa la fase relativa alla mediazione.”
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del cado e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa per i motivi e le causali esposte in narrativa: - nel merito in via principale accertare e dichiarare che nella fattispecie de qua nessun comportamento colposo, omissivo e/o commissivo sia da imputare al personale medico dell' né alla e, per l'effetto, respingere le CP_2 CP_2 domande avanzate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità della per i fatti di causa, Controparte_3
Voglia limitare la quantificazione del danno a quella che risulterà accertata in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria e spese del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 19.09.2019, e hanno Parte_2 Parte_4 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa l' Controparte_3
per sentirne accertare la responsabilità per il decesso di
[...] Persona_1 avvenuto in data 14.03.2016 per avvelenamento da farmaci anti-neoplastici ed immuno- soppressori e, conseguentemente, ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che in data 05.01.2016 , reduce da un trapianto di fegato avvenuto Persona_1 nel 2005 per cirrosi HCV-correlata, si presentò al PS dell'Ospedale di Careggi di
Firenze manifestando dolore addominale ed altri sintomi;
- che lo stesso giorno è stata ricoverata con diagnosi di “ittero ed ascite in trapiantata epatica” presso il reparto di Medicina Interna ed Epatologia del medesimo ospedale, dove rimase sino alla dimissione del 21/01/2016;
- che in data 28.01.2016 la paziente si recò a visita ambulatoriale presso la U.O.
Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato dell' dalla quale venne presa in CP_2 cura;
- che in data 03.02.2016 la Dott.ssa diagnosticò un rigetto del trapianto di Per_2 fegato e la paziente vene quindi avviata ad una terapia immuno-soppressione
(RO + AC. Micofenolico + steroidi) e ad una valutazione preliminare di eleggibilità per un nuovo trapianto di fegato;
- che la prescrizione medica prevedeva l'acquisto del farmaco RO in pasticche da 0,5 mg, 1 mg e 5 mg, mentre il numero di dosi che la paziente doveva assumere nell'arco di 24 ore era: “0,5 mg ore 8 + 0,5 mg ore 20 (dosaggio modificabile in base ai valori emato-chimici)”;
- che in data 10.02.2016 la paziente effettuò presso la UO di Chirurgia Epatica e del
Trapianto del Fegato dell'AOUP una biopsia dove nella relazione clinica fu annotato “Tp consigliata: Prograf [RO] 1mg ore 8 (…) mg 20”;
- che in data 16.02.2016 la paziente si sottopose a visita di controllo e in tale occasione venne fissata una nuova visita ambulatoriale per la data del 01.03.016 e deciso di avviare il percorso di valutazione pre-trapianto dal 07.03.2016;
- che in data 26.02.2016 venne contattata telefonicamente dall'infermiera Per_3 su indicazione del Dott. dell' che le comunicò di
[...] Persona_4 CP_2 aumentare il dosaggio del farmaco RO a 2 mg due volte al giorno;
- che non si è presentata alla visita del 01.03.2016 e il suo medico di base ha informato l' che la paziente aveva manifestato nausea e vomito e il timore CP_2 che potesse aver assunto un dosaggio errato del farmaco;
- che in data 03.03.2016 la paziente si recò all' dove venne inviata CP_2 immediatamente al PS dove fu annotato “la pz giunge in DEA inviata dall'ambulatorio dei trapianti di fegato per intossicazione da RO, che la pz ha assunto dosaggio di 5 mg x 2, anziché 1.5 mg x 2. La pz ha presentato malessere
e nausee ed oggi ha effettuato esami ematici con riscontro di Tacrolemia > 60 e tossicità renale”;
- che lo stesso giorno venne ricoverata presso la UO di Anestesia e Rianimazione del
Pronto Soccorso con diagnosi “sovradosaggio di RO” e il giorno successivo spostata nel reparto di Anestesia e Rianimazione Trapianti con diagnosi
“monitoraggio ed assistenza intensiva in pz con sovradosaggio di RO”;
- che in data 14.03.2016 venne constatato il decesso della paziente , ascritto ad Per_1
“avvelenamento da farmaci anti-neoplastici e immuno-soppressori – malattia cardio-vascolare non specificata – patologia non specificata del rene e dell'uretere
– insufficienza respiratoria acuta – altri disturbi epatici specificati”;
- che in conseguenza del decesso venne inizialmente aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pisa;
- che si sono succedute diverse perizie medico-legali, compresa la ricostruzione effettuata dal Prof. dell' da cui sono emerse le gravi responsabilità Per_5 CP_2 in cui sono incorsi i medici della convenuta;
- che è stato esperito procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo;
- che è pacifico o comunque dimostrato che la causa della morte sia da attribuire ad una sovraesposizione al farmaco RO, con ogni probabilità determinata da una sua errata assunzione, errore che avrebbe potuto essere scongiurato ove i medici avessero rispettato le più elementari regole di diligenza, prudenza e perizia,
- che il RO è un farmaco immuno-soppressivo altamente pericoloso per questo deve essere prescritto osservando un determinato protocollo e, nel caso di specie, alla paziente venne prescritto in 3 formulazioni: da 0,5 mg, da 1 mg e da
5mg;
- che la prescrizione delle pasticche con dosaggio da 5 mg deve ritenersi un grave errore medico, essendo prevedibile ed evitabile il rischio di un'errata assunzione del farmaco da parte di una persona con ridotto livello di coscienza;
- che il rischio di un errato dosaggio è stato aumentato dalla confusione con riferimento alla posologia terapeutica prescritta alla paziente;
- che la comunicazione telefonica della variazione nel dosaggio di un farmaco potenzialmente letale deve ritenersi contraria ad ogni buona prassi medica, inoltre, la comunicazione non è stata fatta dal medico specialista ma da una infermiera;
- che vi è stato un ritardo nel monitoraggio della tacrolemia;
- che gli attori, marito e figlio nonché unici eredi della de cuius, hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio quantificato rispettivamente in € 323.621,10 per il marito e € 300.000,00 per il figlio;
- che spetta, altresì, il risarcimento iure hereditatis;
- che dovranno essere risarcite anche tutte le spese sostenute pari a € 15.651,00.
Si è costituita l' contestando tutto quando Controparte_4 dedotto, eccepito e prodotto da controparte. Nello specifico, ha sostenuto:
- che la paziente era stata sottoposta a trapianto ortotopico di fegato preso la in CP_2 data 05.01.2005 per cirrosi epatica correlata a infezione da virus C (HCV);
- che il decorso post-trapianto era stato caratterizzato da recidiva di infezione HCV- correlata del fegato trapiantato, infezione sottoposta a trattamento con interferone peghilato e ribavirina secondo gli schemi terapeutici in uso all'epoca;
- che successivamente la paziente aveva proseguito i controlli annuali;
- che nel corso di uno dei controlli eseguiti presso la era emersa la necessità CP_2 di eventuale procedura endoscopica di esplorazione della via biliare principale
(ERCP), tuttavia, la paziente aveva richiesto di poter differire vista la modesta sintomaticità e della mancata assunzione dei farmaci immunosoppressivi, alla cui regolare osservanza era stata più volte invitata;
- che fino al controllo ambulatoriale del 27.01.2015 le condizioni della paziente erano ben conservate e gli esami di funzionalità epatica nella norma;
- che in data 05.01.2016 la paziente si presentò al pronto soccorso dell'Ospedale di
Careggi per “dolore addominale ad ittero, astenia e disappetenza negli ultimi dieci giorni. Riferito aumento ponderale di circa 4 kg e contrazione della diuresi”;
- che i sanitari della UO Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato della CP_2 sono stati contattati telefonicamente dal prof. con il quale hanno concordato Per_6 di procedere alla sospensione temporanea della ciclosporina e introduzione del micofenolato mofetile con l'intento di proteggere la funzionalità renale deteriorata;
- che la paziente è stata ricoverata presso il medesimo nosocomio fino al 21.01.2016;
- che in data 28.01.2016, durante visita ambulatoriale, è stata avanzata l'ipotesi di un sopraggiunto danno immunologico dell'organo trapiantato, quindi, i sanitari hanno optato per eseguire campionamento bioptico del fegato trapiantato mediante biopsia epatica trans-giugulare da effettuare in regime di ricovero e procedere, successivamente, all'introduzione di un più potente regime immunosoppressivo
(RO);
- che la paziente ha acconsentito ad entrambe le opzioni;
- che in data 10.02.2016 è stata eseguita la biopsia e, due giorni dopo, la paziente è stata dimessa senza complicanze con le ricette necessarie per ottenere le confezioni di RO (Prograf) nella formulazione 0,5 mg – 1 mg – 5mg;
- che ciò è stato necessario per consentire alla paziente di disporre delle formulazioni necessarie per gli aggiustamenti posologici successivi, in conformità alla procedura aziendale e tenuto conto che la posologia varia in funzione dei dati clinici derivanti dagli esami laburistici successivi;
- che tale evenienza è stata spiegata alla paziente;
- che, all'atto delle dimissioni, la paziente doveva assumere il farmaco prescritto al dosaggio di 1 mg bis in die;
- che il risultato della biopsia non era dirimente ai fini diagnostici “minuti frammenti costituiti da tessuto fibroso e alcuni epatociti. Materiale insufficiente per giudizio diagnostico”;
- che in data 16.02.2016, vista la persistenza di condizioni di ridotta funzionalità epatica e della esclusione di recidiva di infezione virale, è stata presentata alla paziente l'opzione di un re-trapianto di fegato, spiegandole vantaggi e rischi, a cui la paziente ha acconsentito;
- che sulla scorta dei risultati degli esami ematochimici, è stata fornita alla paziente nuova scheda terapeutica che prevedeva l'assunzione di Prograf 1 mg + 1mg;
- che in data 26.02.2016, nell'ambito del controllo dei dati clinici tramite gli esami di laboratorio, è emersa la necessità di variazione della posologia sulla scorta dei valori subterapeutici di tacrolemia a valle (3.0 ng/mL), pertanto, il prof. ha Per_4 variato la posologia da 1 mg a 2 mg due volte il giorno e ha dato indicazione all'infermiera di contattare telefonicamente la paziente;
Persona_3
- che la paziente non si è presentata alla visita di controllo del 01.03.2016, così il suo medico di base ha contattato telefonicamente il prof. al quale ha riferito Per_4 che “la paziente ha mescolato le capsule di Prograf da 1 mg e 5 mg e verosimilmente ha assunto 10 mg + 10 mg.”;
- che in tale colloquio telefonico il prof. ha consigliato di sospendere ipso Per_4 facto la somministrazione del Prograf e di presentarsi il giorno successivo presso la
UO Chirurgia Epatica e del Trapianto di fegato per eseguire esami ematochimici urgenti e visita medica;
- che la paziente si è presentata presso la struttura senza aver previamente eseguito gli esami, quindi, è stata invitata a recarsi presso il laboratorio e, una volta ottenuti i risultati, è stato riscontrato un elevato livello di tacrolimus ematico (>60 ng/ml);
- che la paziente, su invito dei sanitari, si è rivolta al PS della alle ore 14:56 CP_2 del 03.03.2016, e successivamente dal PS è stata trasferita presso la UO Anestesia e
Rianimazione Trapianti;
- che all'ingresso in reparto i sanitari hanno segnalato “Pz vigile, orientata e collaborante in respiro spontaneo”;
- che in data 05.03.2016 è stata effettuata una paracentesi con prelievo di alcuni campioni per successivi esami colturali, risultati positivi per Staphylococcus
Pettenkoferi meticillino resistente;
- che dal 06.03.2016 “scambi respiratori in peggioramento” per cui alle ore 18.30
“inizio NIV con casco”;
- che in data 07.03.2016 è stata eseguita urinocoltura risultata positiva per
Enterococcus Faecalis (30000 CFU /ml), ed EEG che ha rilevato la presenza di
“anomalie lente” in assenza di focolai epilettiformi;
- che in data 08.03.2016 “Paziente soporosa, poco contattabile in RS con NIV”, alle ore 09.45 è stata intubata e posizionato ventilatore meccanico;
- che nei giorni 8-9-10.03.2016 sono state effettuate procedure di eritrocitoaferesi;
- che in data 11.03.2016 la paziente è stata sottoposta a potenziali evocati somatosensitivi degli arti superiori che risultavano nella norma e, lo stesso giorno, è stato effettuato un EEG “Conclusioni: anomalie elettriche di severa entità prevalenti sulle regioni emisferiche di sinistra in tracciato diffusamente rallentato nel ritmo di fondo (compatibili con quadro di encefalopatia dismetabolica, anche se non è possibile escludere altre cause)…”;
- che in data 11.03.2016 i sanitari hanno iniziato la procedura di plasma exchange per sostenere la funzionalità epatica e renale;
- che in data 12.03.2016 dagli esami ematochimici è risultata una ammoniemia di
124ug/dL (v.n. <87);
- che in data 13-14.03.2016 la paziente era sottoposta a procedure di plasmaexchange senza complicanze;
- che in data 14.03.2016 la paziente era sedata e ventilata, emodinamica sostenuta da anime a valori elevati nonostante i quali in cartella è riportata “emodinamica instabile”;
- che alle ore 17.00 vi è stato un peggioramento del quadro clinico e l'insorgere di complicanze renali e successivamente ventilatorie, cardiocircolatorie e neurologiche hanno condotto la paziente ad exitus;
- che per i fatti riportati gli attori hanno presentato un esposto alla procura e aperto un procedimento penale nei confronti del prof. e del Dott. Per_4 Per_7
;
[...]
- che con decreto del 05.11.2019 il GIP del Tribunale di Pisa ha disposto l'archiviazione del procedimento penale in quanto “fatto non ascrivibile in nessun modo al sanitario che l'ha avuta in cura”;
- che non è possibile stabilire con certezza la causa della morte;
- che la terapia immunosoppressiva orale è, per definizione, autosomministrata dal paziente stesso sulla base delle indicazioni ricevute;
- che la non corretta gestione del farmaco emerge sia da quanto riferito dal medico di base della paziente, sia da quanto riportato nell'esposto dai familiari;
- che tutte le informazioni relative al farmaco sono costantemente fornite dal personale sanitario e, ai sensi della vigente normativa, sono contenute nel foglietto illustrativo che il paziente ha il dovere di leggere attentamente;
- che è impossibile stabilire se i livelli ematici di tacrolimus siano aumentati per effetto della prescrizione, dal momento che alcune sostanze alimentari possono interferire con il corretto assorbimento del farmaco;
- che i farmaci immunosoppressori orali disponibili per la profilassi del rigetto d'organo hanno una grande variabilità intra e inter-individuale, e la distanza tra la soglia d'efficacia e la soglia di tossicità è molto ristretta;
- che non vi è la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente;
- che la posologia 5 mg prescritta unitamente a quella 0,5 e 1 mg era guidata dalla necessità di consentire alla paziente di poter disporre delle formulazioni necessarie per gli aggiustamenti posologici successivi;
- che non è dimostrato che la paziente fosse affetta da un ridotto livello di coscienza;
- che la paziente ha assunto una posologia errata perché, come riferito dal medico di base, aveva mescolato le compresse di Profag da 1 mg e quelle da 5 mg;
- che la variazione posologica deve essere comunicata direttamente al paziente con tempestività; - che la documentazione clinica dimostra il rispetto delle regole di buona pratica clinica nelle prescrizioni fornite alla paziente;
- che gli attori non hanno depositato la documentazione attestante la loro qualità di eredi e/o prossimi congiunti di;
Persona_1
- che in merito al risarcimento del danno iure proprio difetta l'allegazione di quei fatti precisi e specifici nei quali si sostanzia il radicale cambiamento di vita;
- che quanto al risarcimento iure hereditatis, nel caso in cui la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, l'unico danno risarcibile sarà quello correlato alla inabilità temporanea non essendo in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente;
- che quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sono contestate tutte le somme richieste in quanto non rimborsabili o non dovute.
Con atto di costituzione volontaria ex art 300 e 302 c.p.c si è costituito in Parte_4 proprio e nella qualità di erede di e di , dando atto Persona_1 Parte_2 dell'intervenuto decesso di quest'ultimo e facendo proprie anche le di lui richieste risarcitorie.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante disposizione di CTU.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, il Giudice ha disposto prova per testi e, con ordinanza del 31.05.2024, la rinnovazione della CTU medico legale.
Con provvedimento del 28.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.06.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Parte attrice invoca, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento dei danni derivanti dal decesso della di lui madre , denunciando la violazione, Persona_1 da parte della struttura sanitaria convenuta, delle regole di perizia e di diligenza nella gestione del caso clinico, a seguito della diagnosi di rigetto di trapianto di fegato in data
3.2.2016, che ha portato al decesso per avvelenamento da farmaci anti-neoplastici e immuno-soppressori.
In particolare, sono contestati tre diversi profili di negligenza e imperizia: l'errore nella prescrizione, in 3 diverse formulazioni, del farmaco immuno-soppressivo “RO”; la modalità confusionaria delle annotazioni e nelle comunicazioni della posologia del farmaco, variate nel tempo, nonostante i suoi noti effetti collaterali;
l'inidoneità della comunicazione telefonica, peraltro a mezzo di infermiera, della variazione del dosaggio del farmaco, tenuto conto del ridotto stato di coscienza in cui versava la paziente;
il ritardato monitoraggio della tacrolemia, a seguito della mancata presentazione della paziente alla visita programmata per il 1.3.2016.
Incontestati i presupposti fattuali di operatività delle fattispecie di responsabilità, ossia le prestazioni sanitarie allegate e documentate da parte attrice, la controversia attiene ai due profili, concettualmente autonomi, di individuazione di condotte colpose in capo al personale intervenuto nella sequela di accadimenti indicati, e della relazione di
(con)causalità delle suddette condotte rispetto all'evento dannoso che ha colpito il paziente e cagionandone, in tesi attorea, il decesso.
Il titolo della responsabilità, come noto, varia in ragione della tipologia di pregiudizio lamentato, ossia a seconda che il danneggiato agisca nella qualità di erede del paziente oppure iure proprio, con ogni portato applicativo, anche in tema di regime dell'onere della prova.
Se nel primo caso il danneggiato può limitarsi a fornire la prova del rapporto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le altre, Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 21177/2015), quando agisce iure proprio il congiunto – salve le fattispecie, circoscritte, in cui opera la teoria degli effetti protettivi del contratto verso i terzi – soggiace alle comuni regole della responsabilità aquiliana.
Ciò rammentato, le emergenze istruttorie non consentono di ascrivere al personale sanitario della struttura convenuta alcuna responsabilità rispetto all'evento di danno lamentato, escludendosi, pertanto, la spettanza delle voci di risarcimento richieste ad entrambi i titoli.
In tema, il Tribunale fa riferimento alla seconda CTU disposta, la quale si fa preferire per impostazione e, soprattutto, per il doveroso discrimine attuato tra i fatti pacifici e quelli oggetto di contestazione, anche all'esito della prova orale, e le cui asserzioni appaiono condivisibili, siccome adeguatamente motivata e immuni da censure di logicità, salve alcune valutazioni in ordine alle modalità del follow up.
In particolare, deve ritenersi appurato che la diagnosi fu corretta e tempestiva e la prescrizione farmacologica adeguata, al riguardo i CTU affermando che è “comune pratica clinica prescrivere diversi dosaggi della stessa formulazione perché la posologia orale prescritta dipende dai livelli di tacrolemia a valle e potrebbero essere necessari dosaggi con posologie combinate (sempre della stessa formulazione)” (cfr. pag 21 CTU in data 23.1.2025).
È sconfessata, altresì, la tesi attorea di un ritardato monitoraggio della , sul Parte_5 punto affermando il collegio peritale “non si ritiene che vi sia stato un ritardo a seguito del fatto che su una modifica del 26/02/2016 il dosaggio sia stato ripetuto anziché in data 01/03/2016 in data 03/03/2016 (d'altronde non essendosi presentata la paziente all'appuntamento prefissato senza peraltro avvisare ed essendo stati contattati il giorno Parte_ successivo dal il 3/3 era il primo momento utile per fare il prelievo dovendo dosare la concentrazione a valle).”
Il punto critico, per quanto concluso dal collegio peritale, è quello legato alle modalità di monitoraggio dell'assunzione del farmaco, definito “discutibile” anche se successivamente viene affermato che “Di fatto non possiamo qui parlare di discostamento dalle linee guida internazionali” (pag. 22 CTU). Sul punto, i CCTTUU affermano;
“In realtà è stata sostenuta da parte convenuta una scarsa compliance della paziente ed al contempo una difficoltà di contatto con lei e la sua rete famigliare, è stata anche evidenziato il carico di lavoro della struttura e la necessità di potere fornire alla paziente diversi dosaggi del farmaco, proprio per rendere più agevole ed adeguata, anche nel tempo, la cura.
In questo senso, pure comprendendo le ragione addotte, non si può sottacere che una siffatta situazione avrebbe richiesto una particolare attenzione in una paziente quale era la SI.ra , o rendendo più stringenti i controlli o pretendendo un contatto più Per_1 costante con la paziente ovvero, in una situazione di difficile gestione, organizzando una tipologia di controlli e visite che impedissero quanto poi si è verificato, anche semplicemente dando indicazioni scritte e non telefoniche, che fossero chiare per la paziente e tracciabili, ciò a tutela della paziente e della struttura”. In ogni caso, circa l'eziologia, precisa il collegio peritale che “non esiste prova che la sovra esposizione sia stata conseguenza di erronea prescrizione posologica” (cfr. pag. 18). Osserva il Tribunale che in difetto di guidelines rispetto alle quali potersi apprezzare una divergenza (ingiustificata) di trattamento terapeutico, occorre valutare se vi siano buone prassi. I CTP e i CCTTUU non hanno, tuttavia, indicato delle prassi condivise in termini di comunicazione delle variazioni di dosaggi di farmaci, in casi analoghi o simili.
Ne consegue che in un quadro essenzialmente privo di direttive specifiche, entrano in gioco le valutazioni legate all'adeguatezza rispetto al caso concreto, cui del resto si richiamano i CTU nella misura in cui evidenziano, in sostanza, la preferibilità di un sistema di comunicazione (anche) in forma scritta, a maggior ragione a fronte di situazioni contraddistinte da scarsa compliance del paziente e/o condizionate dall'inidoneità dello stesso (anche per ragioni contingenti e transitorie di salute) di recepire correttamente le variazioni della posologia.
Orbene, reputa il Tribunale che non vi siano elementi per concludere nel senso dell'esigibilità da parte della struttura sanitaria, nel caso in esame, di un comportamento diverso in ordine alla modalità di comunicazione della variazione di posologia, trattandosi, peraltro, di attività urgente.
L'attore e, in certa misura i CTU, muovono dall'assunzione tacita che la paziente fosse in condizioni psicofisiche tali da non potersi autoregolare con la somministrazione del farmaco prescrittole: trattasi tuttavia di circostanza non dimostrata, né desumibile in base ad elementi presuntivi, apparendo anzi smentita nella documentazione medica.
In altri termini, non vi sono evidenze che inducono a ritenere che la paziente non fosse in grado, neppure transitoriamente, di regolarsi in autonomia nell'assunzione di farmaci, tenuto peraltro conto che per anni aveva seguito varie terapie proprio per le sue problematiche al fegato.
Appare inoltre contraddittoria, come evidenziato dalla e nel decreto che ha CP_2 disposto l'archiviazione nel procedimento penale n. 868/2017 Tribunale di Pisa (doc. 11 convenuta), la posizione assunta dagli originari attori, che da un lato sostengono che la loro cara non fosse in grado di autoregolarsi con il farmaco prescrittole, e dall'altro affermano che la stessa assumeva i farmaci in autonomia, quindi senza una collaborazione/supervisione da parte del marito e/o del figlio o, ancora, del medico curante (a prescindere dall'esigibilità di una supervisione da parte di quest'ultimo).
Ma è sul piano della causalità che non si apprezzano elementi idonei, avuto riguardo ai criteri civilistici, per imputare l'evento alla condotta – in tesi attorea, sconfessata, colpevole – dei sanitari. È processualmente emerso che la verosimile causa del sovradosaggio, che a sua volta ha ragionevolmente portato all'intossicazione e poi all'exitus, sia da imputarsi ad un errore commesso dalla stessa paziente, ossia ad un fattore estraneo privo di connessione con le comunicazioni pervenute dalla CP_2
Infatti, nel diario clinico ambulatoriale il dott. ha annotato il colloquio Per_4 telefonico che ebbe con il Dott. medico curante della de cuius, da cui risulta: Per_8
“Il MMG riferisce che la paziente ha mescolato le capsule di Prograf da 1 e 5 mg e verosimilmente ha assunto 10 mg + 10 mg” (doc. 2 convenuta). Ancora, nella consulenza chirurgica in Pronto Soccorso del 03/03/2016 i sanitari all'esito del colloquio della paziente annotavano “è presente ipertacrolemiaa valle (>60ng/mL) da verosimile errore involontario di assunzione” (cfr. doc. 6 convenuta). Da ultimo, ma non per importanza, il medico curante, sentito come testimone, sul capitolo “DCV che recandovi al domicilio della avete constatato che la paziente aveva conservato Per_1 blister di differenti posologia, ovvero da 1 e da 5 mg, nella stessa confezione” ha risposto: “Si, confermo di aver visto un contenitore dove c'erano diversi blister di posologia diverse dello stesso farmaco” (cfr. verbale di udienza del 7/5/2024).
In definitiva, deve ritenersi che a cagionare il sovradosaggio di medicinale sia stata un'accidentale, errata, assunzione da parte della paziente, agevolata dalle modalità di conservazione dei blister, elemento che assurge a causa autonoma dell'evento.
Ogni profilo ulteriore, concernente i profili funzionali della responsabilità, è assorbito.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., alla compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità del quadro fattuale all'origine della causa, della complessità degli accertamenti svolti, del resto confermati anche dalle CTU disposte (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost.).
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.
Pisa, 20 ottobre 2025 Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luca Pruneti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3906/2019 degli Affari Contenziosi Civili, avente ad oggetto: “morte”.
Vertente tra
(C.F. ), in proprio e in qualità di erede di Parte_1 C.F._1 [...]
e , rappresentato e difeso dall' avv. Edoardo Cappellini ed Per_1 Parte_2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Paolo Lodovico Cristofani
Mencacci, giusta procura in calce all'atto di costituzione volontaria ex artt. 300 e 302
c.p.c.;
- ATTORE
e
(P. IVA e C.F. Controparte_1
), in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Carla Fiaschi e Elisa
Franceschi, elettivamente domiciliata in Pisa, via Roma 67, come da procura allegata comparsa di costituzione;
- CONVENUTA
Conclusioni delle parti
Attore:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, - accertare e dichiarare la responsabilità della per il decesso della Controparte_1 SI.ra , per le ragioni enunciate nelle premesse;
- condannare Persona_1
l' a risarcire in favore dei SI.ri Controparte_1 Parte_2
e tutti i danni subiti iure proprio per i fatti di cui alle premesse, sia
[...] Parte_3 patrimoniali che non patrimoniali, quantificati nella somma di € 323.621,00 per danni non patrimoniali in favore del SI. € 300.000,00 per danni non Parte_2 patrimoniali in favore del SI. € 15.651,00 per danni patrimoniali in favore Parte_3 del SI. , o in quelle somme maggiori o minori risultanti di giustizia, Parte_2 oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- condannare l'
[...]
a risarcire in favore dei SI.ri e Controparte_1 Parte_2 Pt_3
in qualità di eredi della de cuius SI.ra , tutti i danni non
[...] Persona_1 patrimoniali da quest'ultima subiti per i fatti di cui alle premesse, da quantificarsi in via equitativa mediante ricorso all'art. 1226 c.c., oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
- in ogni caso, con condanna della parte convenuta al pagamento delle spese di giustizia del presente giudizio, compresa la fase relativa alla mediazione.”
Convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del cado e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa per i motivi e le causali esposte in narrativa: - nel merito in via principale accertare e dichiarare che nella fattispecie de qua nessun comportamento colposo, omissivo e/o commissivo sia da imputare al personale medico dell' né alla e, per l'effetto, respingere le CP_2 CP_2 domande avanzate dagli attori perché infondate in fatto ed in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta una qualche responsabilità della per i fatti di causa, Controparte_3
Voglia limitare la quantificazione del danno a quella che risulterà accertata in corso di causa;
- in ogni caso con vittoria e spese del presente giudizio.”
Premesso
Con atto di citazione del 19.09.2019, e hanno Parte_2 Parte_4 convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Pisa l' Controparte_3
per sentirne accertare la responsabilità per il decesso di
[...] Persona_1 avvenuto in data 14.03.2016 per avvelenamento da farmaci anti-neoplastici ed immuno- soppressori e, conseguentemente, ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni dagli stessi subiti, iure proprio e iure hereditatis.
A sostegno della domanda, hanno allegato:
- che in data 05.01.2016 , reduce da un trapianto di fegato avvenuto Persona_1 nel 2005 per cirrosi HCV-correlata, si presentò al PS dell'Ospedale di Careggi di
Firenze manifestando dolore addominale ed altri sintomi;
- che lo stesso giorno è stata ricoverata con diagnosi di “ittero ed ascite in trapiantata epatica” presso il reparto di Medicina Interna ed Epatologia del medesimo ospedale, dove rimase sino alla dimissione del 21/01/2016;
- che in data 28.01.2016 la paziente si recò a visita ambulatoriale presso la U.O.
Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato dell' dalla quale venne presa in CP_2 cura;
- che in data 03.02.2016 la Dott.ssa diagnosticò un rigetto del trapianto di Per_2 fegato e la paziente vene quindi avviata ad una terapia immuno-soppressione
(RO + AC. Micofenolico + steroidi) e ad una valutazione preliminare di eleggibilità per un nuovo trapianto di fegato;
- che la prescrizione medica prevedeva l'acquisto del farmaco RO in pasticche da 0,5 mg, 1 mg e 5 mg, mentre il numero di dosi che la paziente doveva assumere nell'arco di 24 ore era: “0,5 mg ore 8 + 0,5 mg ore 20 (dosaggio modificabile in base ai valori emato-chimici)”;
- che in data 10.02.2016 la paziente effettuò presso la UO di Chirurgia Epatica e del
Trapianto del Fegato dell'AOUP una biopsia dove nella relazione clinica fu annotato “Tp consigliata: Prograf [RO] 1mg ore 8 (…) mg 20”;
- che in data 16.02.2016 la paziente si sottopose a visita di controllo e in tale occasione venne fissata una nuova visita ambulatoriale per la data del 01.03.016 e deciso di avviare il percorso di valutazione pre-trapianto dal 07.03.2016;
- che in data 26.02.2016 venne contattata telefonicamente dall'infermiera Per_3 su indicazione del Dott. dell' che le comunicò di
[...] Persona_4 CP_2 aumentare il dosaggio del farmaco RO a 2 mg due volte al giorno;
- che non si è presentata alla visita del 01.03.2016 e il suo medico di base ha informato l' che la paziente aveva manifestato nausea e vomito e il timore CP_2 che potesse aver assunto un dosaggio errato del farmaco;
- che in data 03.03.2016 la paziente si recò all' dove venne inviata CP_2 immediatamente al PS dove fu annotato “la pz giunge in DEA inviata dall'ambulatorio dei trapianti di fegato per intossicazione da RO, che la pz ha assunto dosaggio di 5 mg x 2, anziché 1.5 mg x 2. La pz ha presentato malessere
e nausee ed oggi ha effettuato esami ematici con riscontro di Tacrolemia > 60 e tossicità renale”;
- che lo stesso giorno venne ricoverata presso la UO di Anestesia e Rianimazione del
Pronto Soccorso con diagnosi “sovradosaggio di RO” e il giorno successivo spostata nel reparto di Anestesia e Rianimazione Trapianti con diagnosi
“monitoraggio ed assistenza intensiva in pz con sovradosaggio di RO”;
- che in data 14.03.2016 venne constatato il decesso della paziente , ascritto ad Per_1
“avvelenamento da farmaci anti-neoplastici e immuno-soppressori – malattia cardio-vascolare non specificata – patologia non specificata del rene e dell'uretere
– insufficienza respiratoria acuta – altri disturbi epatici specificati”;
- che in conseguenza del decesso venne inizialmente aperto un procedimento penale presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Pisa;
- che si sono succedute diverse perizie medico-legali, compresa la ricostruzione effettuata dal Prof. dell' da cui sono emerse le gravi responsabilità Per_5 CP_2 in cui sono incorsi i medici della convenuta;
- che è stato esperito procedimento di mediazione, conclusosi con verbale negativo;
- che è pacifico o comunque dimostrato che la causa della morte sia da attribuire ad una sovraesposizione al farmaco RO, con ogni probabilità determinata da una sua errata assunzione, errore che avrebbe potuto essere scongiurato ove i medici avessero rispettato le più elementari regole di diligenza, prudenza e perizia,
- che il RO è un farmaco immuno-soppressivo altamente pericoloso per questo deve essere prescritto osservando un determinato protocollo e, nel caso di specie, alla paziente venne prescritto in 3 formulazioni: da 0,5 mg, da 1 mg e da
5mg;
- che la prescrizione delle pasticche con dosaggio da 5 mg deve ritenersi un grave errore medico, essendo prevedibile ed evitabile il rischio di un'errata assunzione del farmaco da parte di una persona con ridotto livello di coscienza;
- che il rischio di un errato dosaggio è stato aumentato dalla confusione con riferimento alla posologia terapeutica prescritta alla paziente;
- che la comunicazione telefonica della variazione nel dosaggio di un farmaco potenzialmente letale deve ritenersi contraria ad ogni buona prassi medica, inoltre, la comunicazione non è stata fatta dal medico specialista ma da una infermiera;
- che vi è stato un ritardo nel monitoraggio della tacrolemia;
- che gli attori, marito e figlio nonché unici eredi della de cuius, hanno diritto al risarcimento del danno iure proprio quantificato rispettivamente in € 323.621,10 per il marito e € 300.000,00 per il figlio;
- che spetta, altresì, il risarcimento iure hereditatis;
- che dovranno essere risarcite anche tutte le spese sostenute pari a € 15.651,00.
Si è costituita l' contestando tutto quando Controparte_4 dedotto, eccepito e prodotto da controparte. Nello specifico, ha sostenuto:
- che la paziente era stata sottoposta a trapianto ortotopico di fegato preso la in CP_2 data 05.01.2005 per cirrosi epatica correlata a infezione da virus C (HCV);
- che il decorso post-trapianto era stato caratterizzato da recidiva di infezione HCV- correlata del fegato trapiantato, infezione sottoposta a trattamento con interferone peghilato e ribavirina secondo gli schemi terapeutici in uso all'epoca;
- che successivamente la paziente aveva proseguito i controlli annuali;
- che nel corso di uno dei controlli eseguiti presso la era emersa la necessità CP_2 di eventuale procedura endoscopica di esplorazione della via biliare principale
(ERCP), tuttavia, la paziente aveva richiesto di poter differire vista la modesta sintomaticità e della mancata assunzione dei farmaci immunosoppressivi, alla cui regolare osservanza era stata più volte invitata;
- che fino al controllo ambulatoriale del 27.01.2015 le condizioni della paziente erano ben conservate e gli esami di funzionalità epatica nella norma;
- che in data 05.01.2016 la paziente si presentò al pronto soccorso dell'Ospedale di
Careggi per “dolore addominale ad ittero, astenia e disappetenza negli ultimi dieci giorni. Riferito aumento ponderale di circa 4 kg e contrazione della diuresi”;
- che i sanitari della UO Chirurgia Epatica e del Trapianto di Fegato della CP_2 sono stati contattati telefonicamente dal prof. con il quale hanno concordato Per_6 di procedere alla sospensione temporanea della ciclosporina e introduzione del micofenolato mofetile con l'intento di proteggere la funzionalità renale deteriorata;
- che la paziente è stata ricoverata presso il medesimo nosocomio fino al 21.01.2016;
- che in data 28.01.2016, durante visita ambulatoriale, è stata avanzata l'ipotesi di un sopraggiunto danno immunologico dell'organo trapiantato, quindi, i sanitari hanno optato per eseguire campionamento bioptico del fegato trapiantato mediante biopsia epatica trans-giugulare da effettuare in regime di ricovero e procedere, successivamente, all'introduzione di un più potente regime immunosoppressivo
(RO);
- che la paziente ha acconsentito ad entrambe le opzioni;
- che in data 10.02.2016 è stata eseguita la biopsia e, due giorni dopo, la paziente è stata dimessa senza complicanze con le ricette necessarie per ottenere le confezioni di RO (Prograf) nella formulazione 0,5 mg – 1 mg – 5mg;
- che ciò è stato necessario per consentire alla paziente di disporre delle formulazioni necessarie per gli aggiustamenti posologici successivi, in conformità alla procedura aziendale e tenuto conto che la posologia varia in funzione dei dati clinici derivanti dagli esami laburistici successivi;
- che tale evenienza è stata spiegata alla paziente;
- che, all'atto delle dimissioni, la paziente doveva assumere il farmaco prescritto al dosaggio di 1 mg bis in die;
- che il risultato della biopsia non era dirimente ai fini diagnostici “minuti frammenti costituiti da tessuto fibroso e alcuni epatociti. Materiale insufficiente per giudizio diagnostico”;
- che in data 16.02.2016, vista la persistenza di condizioni di ridotta funzionalità epatica e della esclusione di recidiva di infezione virale, è stata presentata alla paziente l'opzione di un re-trapianto di fegato, spiegandole vantaggi e rischi, a cui la paziente ha acconsentito;
- che sulla scorta dei risultati degli esami ematochimici, è stata fornita alla paziente nuova scheda terapeutica che prevedeva l'assunzione di Prograf 1 mg + 1mg;
- che in data 26.02.2016, nell'ambito del controllo dei dati clinici tramite gli esami di laboratorio, è emersa la necessità di variazione della posologia sulla scorta dei valori subterapeutici di tacrolemia a valle (3.0 ng/mL), pertanto, il prof. ha Per_4 variato la posologia da 1 mg a 2 mg due volte il giorno e ha dato indicazione all'infermiera di contattare telefonicamente la paziente;
Persona_3
- che la paziente non si è presentata alla visita di controllo del 01.03.2016, così il suo medico di base ha contattato telefonicamente il prof. al quale ha riferito Per_4 che “la paziente ha mescolato le capsule di Prograf da 1 mg e 5 mg e verosimilmente ha assunto 10 mg + 10 mg.”;
- che in tale colloquio telefonico il prof. ha consigliato di sospendere ipso Per_4 facto la somministrazione del Prograf e di presentarsi il giorno successivo presso la
UO Chirurgia Epatica e del Trapianto di fegato per eseguire esami ematochimici urgenti e visita medica;
- che la paziente si è presentata presso la struttura senza aver previamente eseguito gli esami, quindi, è stata invitata a recarsi presso il laboratorio e, una volta ottenuti i risultati, è stato riscontrato un elevato livello di tacrolimus ematico (>60 ng/ml);
- che la paziente, su invito dei sanitari, si è rivolta al PS della alle ore 14:56 CP_2 del 03.03.2016, e successivamente dal PS è stata trasferita presso la UO Anestesia e
Rianimazione Trapianti;
- che all'ingresso in reparto i sanitari hanno segnalato “Pz vigile, orientata e collaborante in respiro spontaneo”;
- che in data 05.03.2016 è stata effettuata una paracentesi con prelievo di alcuni campioni per successivi esami colturali, risultati positivi per Staphylococcus
Pettenkoferi meticillino resistente;
- che dal 06.03.2016 “scambi respiratori in peggioramento” per cui alle ore 18.30
“inizio NIV con casco”;
- che in data 07.03.2016 è stata eseguita urinocoltura risultata positiva per
Enterococcus Faecalis (30000 CFU /ml), ed EEG che ha rilevato la presenza di
“anomalie lente” in assenza di focolai epilettiformi;
- che in data 08.03.2016 “Paziente soporosa, poco contattabile in RS con NIV”, alle ore 09.45 è stata intubata e posizionato ventilatore meccanico;
- che nei giorni 8-9-10.03.2016 sono state effettuate procedure di eritrocitoaferesi;
- che in data 11.03.2016 la paziente è stata sottoposta a potenziali evocati somatosensitivi degli arti superiori che risultavano nella norma e, lo stesso giorno, è stato effettuato un EEG “Conclusioni: anomalie elettriche di severa entità prevalenti sulle regioni emisferiche di sinistra in tracciato diffusamente rallentato nel ritmo di fondo (compatibili con quadro di encefalopatia dismetabolica, anche se non è possibile escludere altre cause)…”;
- che in data 11.03.2016 i sanitari hanno iniziato la procedura di plasma exchange per sostenere la funzionalità epatica e renale;
- che in data 12.03.2016 dagli esami ematochimici è risultata una ammoniemia di
124ug/dL (v.n. <87);
- che in data 13-14.03.2016 la paziente era sottoposta a procedure di plasmaexchange senza complicanze;
- che in data 14.03.2016 la paziente era sedata e ventilata, emodinamica sostenuta da anime a valori elevati nonostante i quali in cartella è riportata “emodinamica instabile”;
- che alle ore 17.00 vi è stato un peggioramento del quadro clinico e l'insorgere di complicanze renali e successivamente ventilatorie, cardiocircolatorie e neurologiche hanno condotto la paziente ad exitus;
- che per i fatti riportati gli attori hanno presentato un esposto alla procura e aperto un procedimento penale nei confronti del prof. e del Dott. Per_4 Per_7
;
[...]
- che con decreto del 05.11.2019 il GIP del Tribunale di Pisa ha disposto l'archiviazione del procedimento penale in quanto “fatto non ascrivibile in nessun modo al sanitario che l'ha avuta in cura”;
- che non è possibile stabilire con certezza la causa della morte;
- che la terapia immunosoppressiva orale è, per definizione, autosomministrata dal paziente stesso sulla base delle indicazioni ricevute;
- che la non corretta gestione del farmaco emerge sia da quanto riferito dal medico di base della paziente, sia da quanto riportato nell'esposto dai familiari;
- che tutte le informazioni relative al farmaco sono costantemente fornite dal personale sanitario e, ai sensi della vigente normativa, sono contenute nel foglietto illustrativo che il paziente ha il dovere di leggere attentamente;
- che è impossibile stabilire se i livelli ematici di tacrolimus siano aumentati per effetto della prescrizione, dal momento che alcune sostanze alimentari possono interferire con il corretto assorbimento del farmaco;
- che i farmaci immunosoppressori orali disponibili per la profilassi del rigetto d'organo hanno una grande variabilità intra e inter-individuale, e la distanza tra la soglia d'efficacia e la soglia di tossicità è molto ristretta;
- che non vi è la prova del nesso causale tra la condotta dei sanitari e il decesso della paziente;
- che la posologia 5 mg prescritta unitamente a quella 0,5 e 1 mg era guidata dalla necessità di consentire alla paziente di poter disporre delle formulazioni necessarie per gli aggiustamenti posologici successivi;
- che non è dimostrato che la paziente fosse affetta da un ridotto livello di coscienza;
- che la paziente ha assunto una posologia errata perché, come riferito dal medico di base, aveva mescolato le compresse di Profag da 1 mg e quelle da 5 mg;
- che la variazione posologica deve essere comunicata direttamente al paziente con tempestività; - che la documentazione clinica dimostra il rispetto delle regole di buona pratica clinica nelle prescrizioni fornite alla paziente;
- che gli attori non hanno depositato la documentazione attestante la loro qualità di eredi e/o prossimi congiunti di;
Persona_1
- che in merito al risarcimento del danno iure proprio difetta l'allegazione di quei fatti precisi e specifici nei quali si sostanzia il radicale cambiamento di vita;
- che quanto al risarcimento iure hereditatis, nel caso in cui la morte segua dopo un apprezzabile lasso di tempo dall'evento lesivo, l'unico danno risarcibile sarà quello correlato alla inabilità temporanea non essendo in questo caso concepibile un danno biologico da invalidità permanente;
- che quanto al risarcimento del danno patrimoniale, sono contestate tutte le somme richieste in quanto non rimborsabili o non dovute.
Con atto di costituzione volontaria ex art 300 e 302 c.p.c si è costituito in Parte_4 proprio e nella qualità di erede di e di , dando atto Persona_1 Parte_2 dell'intervenuto decesso di quest'ultimo e facendo proprie anche le di lui richieste risarcitorie.
Concessi i termini ex art. 183, comma VI, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie, la causa è stata istruita mediante disposizione di CTU.
Medio tempore assegnato a questo giudice il fascicolo, il Giudice ha disposto prova per testi e, con ordinanza del 31.05.2024, la rinnovazione della CTU medico legale.
Con provvedimento del 28.04.2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 19.06.2025, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Parte attrice invoca, iure proprio e iure hereditatis, il risarcimento dei danni derivanti dal decesso della di lui madre , denunciando la violazione, Persona_1 da parte della struttura sanitaria convenuta, delle regole di perizia e di diligenza nella gestione del caso clinico, a seguito della diagnosi di rigetto di trapianto di fegato in data
3.2.2016, che ha portato al decesso per avvelenamento da farmaci anti-neoplastici e immuno-soppressori.
In particolare, sono contestati tre diversi profili di negligenza e imperizia: l'errore nella prescrizione, in 3 diverse formulazioni, del farmaco immuno-soppressivo “RO”; la modalità confusionaria delle annotazioni e nelle comunicazioni della posologia del farmaco, variate nel tempo, nonostante i suoi noti effetti collaterali;
l'inidoneità della comunicazione telefonica, peraltro a mezzo di infermiera, della variazione del dosaggio del farmaco, tenuto conto del ridotto stato di coscienza in cui versava la paziente;
il ritardato monitoraggio della tacrolemia, a seguito della mancata presentazione della paziente alla visita programmata per il 1.3.2016.
Incontestati i presupposti fattuali di operatività delle fattispecie di responsabilità, ossia le prestazioni sanitarie allegate e documentate da parte attrice, la controversia attiene ai due profili, concettualmente autonomi, di individuazione di condotte colpose in capo al personale intervenuto nella sequela di accadimenti indicati, e della relazione di
(con)causalità delle suddette condotte rispetto all'evento dannoso che ha colpito il paziente e cagionandone, in tesi attorea, il decesso.
Il titolo della responsabilità, come noto, varia in ragione della tipologia di pregiudizio lamentato, ossia a seconda che il danneggiato agisca nella qualità di erede del paziente oppure iure proprio, con ogni portato applicativo, anche in tema di regime dell'onere della prova.
Se nel primo caso il danneggiato può limitarsi a fornire la prova del rapporto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico della struttura la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (fra le altre, Cass. n. 18392/2017; Cass. n. 21177/2015), quando agisce iure proprio il congiunto – salve le fattispecie, circoscritte, in cui opera la teoria degli effetti protettivi del contratto verso i terzi – soggiace alle comuni regole della responsabilità aquiliana.
Ciò rammentato, le emergenze istruttorie non consentono di ascrivere al personale sanitario della struttura convenuta alcuna responsabilità rispetto all'evento di danno lamentato, escludendosi, pertanto, la spettanza delle voci di risarcimento richieste ad entrambi i titoli.
In tema, il Tribunale fa riferimento alla seconda CTU disposta, la quale si fa preferire per impostazione e, soprattutto, per il doveroso discrimine attuato tra i fatti pacifici e quelli oggetto di contestazione, anche all'esito della prova orale, e le cui asserzioni appaiono condivisibili, siccome adeguatamente motivata e immuni da censure di logicità, salve alcune valutazioni in ordine alle modalità del follow up.
In particolare, deve ritenersi appurato che la diagnosi fu corretta e tempestiva e la prescrizione farmacologica adeguata, al riguardo i CTU affermando che è “comune pratica clinica prescrivere diversi dosaggi della stessa formulazione perché la posologia orale prescritta dipende dai livelli di tacrolemia a valle e potrebbero essere necessari dosaggi con posologie combinate (sempre della stessa formulazione)” (cfr. pag 21 CTU in data 23.1.2025).
È sconfessata, altresì, la tesi attorea di un ritardato monitoraggio della , sul Parte_5 punto affermando il collegio peritale “non si ritiene che vi sia stato un ritardo a seguito del fatto che su una modifica del 26/02/2016 il dosaggio sia stato ripetuto anziché in data 01/03/2016 in data 03/03/2016 (d'altronde non essendosi presentata la paziente all'appuntamento prefissato senza peraltro avvisare ed essendo stati contattati il giorno Parte_ successivo dal il 3/3 era il primo momento utile per fare il prelievo dovendo dosare la concentrazione a valle).”
Il punto critico, per quanto concluso dal collegio peritale, è quello legato alle modalità di monitoraggio dell'assunzione del farmaco, definito “discutibile” anche se successivamente viene affermato che “Di fatto non possiamo qui parlare di discostamento dalle linee guida internazionali” (pag. 22 CTU). Sul punto, i CCTTUU affermano;
“In realtà è stata sostenuta da parte convenuta una scarsa compliance della paziente ed al contempo una difficoltà di contatto con lei e la sua rete famigliare, è stata anche evidenziato il carico di lavoro della struttura e la necessità di potere fornire alla paziente diversi dosaggi del farmaco, proprio per rendere più agevole ed adeguata, anche nel tempo, la cura.
In questo senso, pure comprendendo le ragione addotte, non si può sottacere che una siffatta situazione avrebbe richiesto una particolare attenzione in una paziente quale era la SI.ra , o rendendo più stringenti i controlli o pretendendo un contatto più Per_1 costante con la paziente ovvero, in una situazione di difficile gestione, organizzando una tipologia di controlli e visite che impedissero quanto poi si è verificato, anche semplicemente dando indicazioni scritte e non telefoniche, che fossero chiare per la paziente e tracciabili, ciò a tutela della paziente e della struttura”. In ogni caso, circa l'eziologia, precisa il collegio peritale che “non esiste prova che la sovra esposizione sia stata conseguenza di erronea prescrizione posologica” (cfr. pag. 18). Osserva il Tribunale che in difetto di guidelines rispetto alle quali potersi apprezzare una divergenza (ingiustificata) di trattamento terapeutico, occorre valutare se vi siano buone prassi. I CTP e i CCTTUU non hanno, tuttavia, indicato delle prassi condivise in termini di comunicazione delle variazioni di dosaggi di farmaci, in casi analoghi o simili.
Ne consegue che in un quadro essenzialmente privo di direttive specifiche, entrano in gioco le valutazioni legate all'adeguatezza rispetto al caso concreto, cui del resto si richiamano i CTU nella misura in cui evidenziano, in sostanza, la preferibilità di un sistema di comunicazione (anche) in forma scritta, a maggior ragione a fronte di situazioni contraddistinte da scarsa compliance del paziente e/o condizionate dall'inidoneità dello stesso (anche per ragioni contingenti e transitorie di salute) di recepire correttamente le variazioni della posologia.
Orbene, reputa il Tribunale che non vi siano elementi per concludere nel senso dell'esigibilità da parte della struttura sanitaria, nel caso in esame, di un comportamento diverso in ordine alla modalità di comunicazione della variazione di posologia, trattandosi, peraltro, di attività urgente.
L'attore e, in certa misura i CTU, muovono dall'assunzione tacita che la paziente fosse in condizioni psicofisiche tali da non potersi autoregolare con la somministrazione del farmaco prescrittole: trattasi tuttavia di circostanza non dimostrata, né desumibile in base ad elementi presuntivi, apparendo anzi smentita nella documentazione medica.
In altri termini, non vi sono evidenze che inducono a ritenere che la paziente non fosse in grado, neppure transitoriamente, di regolarsi in autonomia nell'assunzione di farmaci, tenuto peraltro conto che per anni aveva seguito varie terapie proprio per le sue problematiche al fegato.
Appare inoltre contraddittoria, come evidenziato dalla e nel decreto che ha CP_2 disposto l'archiviazione nel procedimento penale n. 868/2017 Tribunale di Pisa (doc. 11 convenuta), la posizione assunta dagli originari attori, che da un lato sostengono che la loro cara non fosse in grado di autoregolarsi con il farmaco prescrittole, e dall'altro affermano che la stessa assumeva i farmaci in autonomia, quindi senza una collaborazione/supervisione da parte del marito e/o del figlio o, ancora, del medico curante (a prescindere dall'esigibilità di una supervisione da parte di quest'ultimo).
Ma è sul piano della causalità che non si apprezzano elementi idonei, avuto riguardo ai criteri civilistici, per imputare l'evento alla condotta – in tesi attorea, sconfessata, colpevole – dei sanitari. È processualmente emerso che la verosimile causa del sovradosaggio, che a sua volta ha ragionevolmente portato all'intossicazione e poi all'exitus, sia da imputarsi ad un errore commesso dalla stessa paziente, ossia ad un fattore estraneo privo di connessione con le comunicazioni pervenute dalla CP_2
Infatti, nel diario clinico ambulatoriale il dott. ha annotato il colloquio Per_4 telefonico che ebbe con il Dott. medico curante della de cuius, da cui risulta: Per_8
“Il MMG riferisce che la paziente ha mescolato le capsule di Prograf da 1 e 5 mg e verosimilmente ha assunto 10 mg + 10 mg” (doc. 2 convenuta). Ancora, nella consulenza chirurgica in Pronto Soccorso del 03/03/2016 i sanitari all'esito del colloquio della paziente annotavano “è presente ipertacrolemiaa valle (>60ng/mL) da verosimile errore involontario di assunzione” (cfr. doc. 6 convenuta). Da ultimo, ma non per importanza, il medico curante, sentito come testimone, sul capitolo “DCV che recandovi al domicilio della avete constatato che la paziente aveva conservato Per_1 blister di differenti posologia, ovvero da 1 e da 5 mg, nella stessa confezione” ha risposto: “Si, confermo di aver visto un contenitore dove c'erano diversi blister di posologia diverse dello stesso farmaco” (cfr. verbale di udienza del 7/5/2024).
In definitiva, deve ritenersi che a cagionare il sovradosaggio di medicinale sia stata un'accidentale, errata, assunzione da parte della paziente, agevolata dalle modalità di conservazione dei blister, elemento che assurge a causa autonoma dell'evento.
Ogni profilo ulteriore, concernente i profili funzionali della responsabilità, è assorbito.
Sussistono eccezionali ragioni per procedere, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
c.p.c., alla compensazione delle spese di lite, vista la peculiarità del quadro fattuale all'origine della causa, della complessità degli accertamenti svolti, del resto confermati anche dalle CTU disposte (cfr. sentenza n. 77/2018 Corte Cost.).
P.Q.M
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione o istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta la domanda di parte attrice;
- compensa le spese di lite;
- pone definitivamente a carico di ciascuna parte per la metà le spese di CTU.
Pisa, 20 ottobre 2025 Il Giudice Luca Pruneti
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.