Sentenza breve 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 04/02/2026, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00349/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02364/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2364 del 2025, proposto da
Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. o, in Forma Abbreviata, IT Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Edoardo Giardino, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Adelaide Ristori n. 42;
contro
Comune di LT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Federico Cappella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Città Metropolitana di Catania, Regione LIna, Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità, Assessorato dei Beni Culturali e dell'Identità LIna, Dipartimento Regionale dei Beni Cult. e dell'Identità LIna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
previa misura cautelare collegiale
- dell'atto del Comune di LT Ufficio: Area 1//Sviluppo Economico// Suap del 12.8.2025 avente ad oggetto “Istanza unica (…) ex art. 43, art. 44, art. 49 del D.lgs. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di LT via Gaetano Aurichiella, snc F. 159 - p.lla 306 - Nome sito IT LT SA Codice sito I662CT - Conclusione archiviazione procedimento”;
- e, ove occorrer possa, dell'atto del Comune di LT Ufficio: Area 1//Sviluppo Economico// Suap del 26.6.2025 avente ad oggetto “(…) Richiesta integrazioni” nonché dell'atto dell'1.7.2025 prot. n. 31487;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di LT;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 la dott.ssa AG RI DU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Con ricorso notificato il 28 ottobre 2025 la società ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe con cui il Comune di LT ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo all’“Istanza unica (…) ex art. 43, art. 44, art. 49 del D.lgs. 259/03 e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di LT via Gaetano Aurichiella, snc F. 159 – p.lla 306 – Nome sito IT LT SA Codice sito I662CT”.
Espone parte ricorrente:
- di aver presentato, in data 9 maggio 2025, un’istanza autorizzatoria, ex artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003, per la realizzazione di una nuova infrastruttura per telecomunicazioni nel Comune di LT in via Gaetano Aurichiella snc F. 159 – P.lla 306;
- detto intervento risulta indefettibilmente necessario al fine di garantire le inderogabili esigenze di funzionalità della rete e, soprattutto, assicurare alla collettività i nuovi servizi di comunicazione elettronica;
- il sito individuato è l’unico che possa tecnicamente assicurare una completa erogazione del servizio pubblico telefonico sul territorio comunale;
- il 26 giugno 2025 il Comune ha richiesto una integrazione documentale pur essendo trascorso il termine di 15 giorni dalla presentazione dell’istanza, previsto dall’art. 44 comma 6 del D.lgs. n. 259/2003;
- trattandosi di integrazione non dovuta, in data 11 luglio 2025, decorso il termine di sessanta giorni previsto dall’art. 44 comma 10 del d.lgs. n. 259/2003, la società ha attestato l’avvenuta formazione del titolo autorizzatorio per silenzio assenso.
Con atto del 12 agosto 2025, il Comune ha archiviato il procedimento in mancanza della richiesta integrazione documentale, sostenendo l’irricevibilità della suddetta autocertificazione.
2. Ciò premesso la IT lamenta la illegittimità dell’atto impugnato e della presupposta nota con cui era stata richiesta l’integrazione documentale, sotto i seguenti profili:
Violazione degli artt. 2-3-43-44-45-49 del d.lgs. N. 259/2003. Violazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. N. 241/1990. Eccesso di potere per errata valutazione dei fatti, contraddittorietà motivazionale, difetto di istruttoria, irragionevolezza ed illogicità decisionale, disparità di trattamento, ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di proporzionalità e di ragionevolezza amministrativa.
Il rilascio del titolo autorizzatorio richiesto per silenzio assenso, per giurisprudenza consolidata, prescinde dalla completezza della documentazione allegata all’istanza e, dunque, in mancanza di un espresso provvedimento di diniego entro il termine perentorio di cui all’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003, deve ritenersi formato il silenzio assenso.
A nulla vale al riguardo la richiesta di integrazione documentale del 26 giugno 2025 in quanto formulata tardivamente, ovvero ben oltre il termine di quindici giorni previsto dal comma 6 del richiamato art. 44.
Contesta, inoltre, parte ricorrente la pretestuosità della integrazione documentale richiesta, trattandosi di documenti non previsti dall’art. 12 bis del D.lgs. n. 259/2003. Tali documenti sarebbero stati, peraltro, trasmessi.
Non varrebbe infine rilevare che il Comune, “per mero errore tecnico”, avrebbe ricevuto l’istanza in data 26 giugno 2025, non potendo tale preteso errore tecnico precludere l’inverato silenzio assenso.
3. Si è costituito il Comune di LT insistendo per il rigetto del ricorso rilevando che, con nota del 26 giugno 2025, l’amministrazione aveva rappresentato la necessità di acquisire dalla ditta, al fine di procedere all’indizione della conferenza asincrona, i seguenti documenti:
- Dichiarazione di assenso da parte di tutti i comproprietari dell’area in questione;
- Attestazione di avvenuta presentazione del progetto per la realizzazione delle opere strutturali sul portale SM LI (Genio Civile);
- Dichiarazione sull’eventuale presenza o meno di vincoli presenti in corrispondenza dell’area di che trattasi .
Nella nota era stato puntualizzato che il termine per la conclusione del procedimento sarebbe rimasto sospeso sino all’invio della documentazione e che “In assenza di comunicazioni/regolarizzazioni entro 10 giorni dal ricevimento della presente, l’istanza sarà archiviata”.
La IT, pur non avendo riscontrato suddetta richiesta, con nota dell’11 luglio 2025 ha autocertificato la formazione del titolo asseritamente formatosi per silenzio.
Il 12 agosto 2025 il Comune ha archiviato il procedimento in quanto “nessuna integrazione documentale è mai pervenuta allo scrivente Ufficio nel prescritto termine di 10 giorni”.
Nella stessa nota il Comune ha, altresì, precisato che « la "Comunicazione in autocertificazione dell'avvenuta autorizzazione unica per decorrenza dei termini" formulata da codesta ditta e qui pervenuta in data 15.07.2025 ed acquisita al prot. n. 34309 non è ricevibile in quanto manchevole dei necessari presupposti, sia temporali sia per il difetto della documentazione minima necessaria ai fini del procedimento» e che «Conseguentemente codesta Ditta, ove ancora interessata prima di avviare i lavori, dovrà presentare una nuova istanza ai sensi ex. art 43, art 44, art 49 del D.Lgs. 259/03 e s.m.i. completa della relativa necessaria documentazione ed attendere gli esiti della relativa istruttoria».
Solo il 21 agosto 2025, la IT, pur contestando la pretestuosità dell’integrazione documentale richiesta, ha provveduto a trasmettere: - l’asseverazione sulla presenza o meno di vincoli; - l’attestazione di presentazione del progetto al Genio Civile; - il contratto di locazione dell'immobile privo di registrazione.
L’amministrazione comunale deduce l’infondatezza dell’unico motivo di ricorso osservando quanto segue:
- la formazione del silenzio assenso ai sensi dell’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003 presuppone la completezza della documentazione;
- nel caso di specie, l’istanza era corredata dalla dichiarazione di assenso di uno solo dei soggetti proprietari dell’area in cui doveva essere realizzata l’infrastruttura;
- non era stata, inoltre, allegata all’istanza la dichiarazione sull’eventuale presenza di vincoli sull’area;
- l’istanza non era corredata, infine, dall’attestazione di avvenuta presentazione del progetto per la realizzazione delle opere strutturali sul portale SM LI (Genio Civile).
4. Con memoria del 29 novembre 2025 la IT ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
5. All’udienza in camera di consiglio del 3 dicembre 2025, previo avviso alle parti circa la possibilità di definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cpa, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
6. Il ricorso è fondato.
7. Ai sensi dell’art. 44 comma 6 del d.lgs. 259/2003 “Il responsabile del procedimento può richiedere, per una sola volta, entro quindici giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e l'integrazione della documentazione prodotta. Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale”.
La giurisprudenza ha in più occasioni sottolineato la natura speciale di tale disciplina “che risponde a particolari esigenze di celerità” sicché, ove l’amministrazione intenda richiedere documentazione integrativa, può farlo “solo con una tempestiva richiesta di integrazioni istruttorie … pertanto, le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6 …, con l’ulteriore precisazione che una richiesta di integrazione istruttoria tardiva non può sortire l’effetto sospensivo del termine del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2955 del 7 aprile 2025).
L’orientamento sostanzialmente prevalente presso la giurisprudenza amministrativa di primo e secondo grado interpreta in modo rigoroso le disposizioni che consentono/impongono all’Amministrazione procedente di richiedere “una sola volta”, entro 15 giorni dalla data di ricezione dell'istanza, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica od integrazione della documentazione prodotta .
Il Consiglio di Stato ha avuto modo di ribadire, anche recentemente, che « solo quando sia stata fatta una richiesta di integrazione istruttoria tempestiva, il termine di formazione del silenzio-assenso di fatto si allunga, poiché solo in questo caso “Il termine di cui al comma 10 riprende a decorrere dal momento dell'avvenuta integrazione documentale.”; ne consegue che le esigenze proprie dell’amministrazione procedente debbono essere valutate immediatamente dal responsabile del procedimento e fatte valere mediante richiesta di integrazione ai sensi dell’art. 44, comma 6 (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2955 del 7 aprile 2025) » (Cons. Stato, sez. VI, 30 aprile 2025, n. 3657).
È stato, altresì, precisato che le ragioni di celerità che ispirano, in generale, la disciplina del d.lgs. n. 259 del 2003 relativa al rilascio delle autorizzazioni e concessioni, inducono ad affermare che le richieste di integrazione istruttoria ai sensi dell’art. 44 possono avere efficacia sospensiva del termine di definizione del procedimento – e di formazione del silenzio-assenso – solo se abbiano ad oggetto documentazione che il Comune possa legittimamente richiedere.
Come sottolineato anche in altre decisioni, « la documentazione che l’istante è tenuto a presentare è solo quella richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 02 gennaio 2024, n. 15, a cui dire nell'ipotesi di installazione di un impianto di telecomunicazioni l’Amministrazione non può esigere documenti diversi da quelli di cui all'Allegato 13, modello A o B, del d.lgs. n. 259/2003, attese le finalità acceleratorie e semplificatorie del procedimento e l'esigenza di evitare ogni forma di aggravamento procedimentale da parte del Comune, tramite richiesta di ulteriore documentazione non prevista dalla normativa) (ex multis: Cons. Stato, Sez. VI, n. 898 del 5 febbraio 2025 e n. 8500 del 23 ottobre 2024) » (Cons. Stato, sentenza n. 2955/2025 cit.).
Come da ultimo chiarito (cfr. Tar Salerno, sez. I, sentenza n. 342 del 19 febbraio 2025) la giurisprudenza formatasi nel vigore del vecchio articolo 87 - ora art. 44 – d.lgs. n. 259/2003 e dell'ivi richiamato modello A dell'allegato n. 13 del medesimo testo normativo, si ritiene, infatti, applicabile, mutatis mutandis , anche nel vigore dell'art. 44 d. lgs. n. 259/2003 che, al comma 3, semplificando ulteriormente la materia e senza più fare rinvio ad alcuna modulistica per la predisposizione dell'istanza in questione, così dispone: " l'istanza, redatta al fine della sua acquisizione su supporti informatici, deve essere corredata della documentazione atta a comprovare, il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità, relativi alle emissioni elettromagnetiche, di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi provvedimenti di attuazione, attraverso l'utilizzo di modelli predittivi conformi alle prescrizioni della CEI. Tale documentazione è esclusa per l'installazione delle infrastrutture, quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici di cui al comma 1. In caso di pluralità di domande, viene data precedenza a quelle presentate congiuntamente da più operatori. Nel caso di installazione di impianti, con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt, fermo restando il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità sopra indicati, è sufficiente la segnalazione certificata di inizio attività "; sicché, ai fini del rilascio dell'autorizzazione ex art. 44, si ritiene che non sia necessario che l'istante produca documentazione non prescritta, né dalla norma, né dal modello di domanda di cui al previgente Allegato 13, modello A, del d.lgs. n. 259/2003 (oggi, allegato 12-bis, modelli a) e b), del d.lgs. n. 259 del 2003 in forza di quanto disposto dall'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, richiamato dall'art. 44, comma 2, del d.lgs. n. 259 cit.).
La richiesta di integrazione documentale formulata dall’amministrazione comunale, pertanto, oltre ad essere tardiva (in quanto successiva allo scadere del termine di quindi giorni di cui al richiamato art. 44 comma 6) atteneva a documenti non richiesti dal citato comma 3 dell’art. 44 e non era, pertanto, idonea a sospendere il decorso del termine di cui al successivo comma 10 per la formazione del silenzio assenso.
Quanto, in particolare, all’atto di assenso dei proprietari dell’area, che dimostri la disponibilità della stessa in capo all’operatore, la giurisprudenza ha in più occasioni avuto modo di precisare che una richiesta di integrazione relativa al titolo di proprietà o altro diritto reale non è idonea a interrompere i termini procedurali, proprio perché si tratta di documentazione non prevista dalla normativa di settore.
Sul punto, il Consiglio di Stato ha di recente chiarito “ che la dimostrazione della piena proprietà/disponibilità dell’area non è richiesta dal Codice delle Comunicazioni Elettroniche nella fase di presentazione dell’istanza per ottenere l’autorizzazione alla installazione dell’impianto ” (Consiglio. di Stato, Sez. VI, sentenza n. 8500 del 23 ottobre 2024).
Né l'articolo 44 del D.lgs. 259/2003, come modificato dal D.lgs. 207/2021, né la modulistica ufficiale (in passato l'Allegato 13, oggi l'Allegato 12-bis) prevedono l'obbligo di allegare il titolo che comprovi la disponibilità giuridica dell'area (Tar Milano, sez. II, sentenza n. 3461 del 3 dicembre 2024). Qualsiasi richiesta in tal senso da parte del Comune costituisce un illegittimo aggravamento del procedimento.
Imporre all'operatore di munirsi del titolo di disponibilità (es. contratto di locazione) prima ancora di avere la certezza dell'autorizzabilità dell'intervento sarebbe, invero, contrario alle finalità di celerità e semplificazione che ispirano l'intera disciplina.
Né può considerarsi carente l’istanza cui non sia allegata la dichiarazione sull’eventuale presenza di vincoli sull’area o l’attestazione di avvenuta presentazione del progetto al Genio Civile, non previste dalle vigenti disposizioni normative ai fini della completezza della stessa.
Deve, peraltro, evidenziarsi in proposito come, ai sensi del comma 7 dell’art. 44 (richiamato dalla stessa difesa del Comune di LT), “Quando l'installazione dell'infrastruttura è subordinata all'acquisizione di uno o più provvedimenti, determinazioni, pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di concessione, autorizzazione o assenso, comunque denominati, ivi comprese le autorizzazioni previste dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da adottare a conclusione di distinti procedimenti di competenza di diverse amministrazioni o enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, il responsabile del procedimento convoca, entro cinque giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, una conferenza di servizi, alla quale prendono parte tutte le amministrazioni, gli enti e i gestori comunque coinvolti nel procedimento ed interessati dalla installazione, ivi inclusi le agenzie o i rappresentanti dei soggetti preposti ai controlli di cui all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n.36”.
È solo nell’ambito della conferenza di servizi tempestivamente indetta (e conclusa nei termini di cui all’art. 44 comma 10 del D.lgs. n. 259/2003) che avrebbero dovuto essere, pertanto, acquisiti eventuali pareri, nulla osta e autorizzazioni.
8. In conclusione, alla luce di quanto rilevato, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza nei confronti del Comune di LT e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo; devono essere, invece, compensate nei confronti delle altre amministrazioni intimate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna il Comune di LT al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori se dovuti e refusione del contributo unificato ove versato.
Compensa le spese tra la parte ricorrente e le altre amministrazioni intimate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ZI RI ST, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario
AG RI DU, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AG RI DU | ZI RI ST |
IL SEGRETARIO