Art. 25.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonomia delle ferrovie dello Stato.
Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, la presente legge si applica anche al personale delle Aziende autonome dello Stato, escluso quello dell'Amministrazione autonomia delle ferrovie dello Stato.