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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/11/2025, n. 10277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10277 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 11699 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Toledo 156, presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/10/2025, la difesa di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso e chiedendo l'accoglimento delle domande di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome da in . Pt_1 Per_1
Il PM, in data 30/10/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 rettificazione del sesso, da maschile a femminile, con la sostituzione del nome in luogo di Per_1
nei registri dello stato civile;
in particolare, parte ricorrente deduceva che, sin dall'infanzia, Pt_1 aveva sempre vissuto una discrepanza tra il sesso biologico maschile stabilito alla nascita e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
che tale discrepanza gli aveva sempre causato
1 enorme sofferenza sia negli ambiti sociali che, inizialmente, in quello familiare, soprattutto in epoca adolescenziale;
che in periodo adolescenziale questa sofferenza si era acuita, anche a causa della mancanza di strumenti idonei a dare una identificazione a quanto stava vivendo;
che il cambiamento del corpo, che da bambino era divenuto il corpo di un maschio, aveva portato nel ricorrente una maggiore sofferenza e difficoltà a rapportarsi con i suoi pari;
che nel 2019, all'età di 12 anni, aveva iniziato un percorso di psicoterapia privata e gli era stata diagnosticata la Disforia di Genere;
che era stato quindi preso in carico dal team multidisciplinare del Controparte_1
dell'AOU IC II di Napoli;
che dal luglio 2024 aveva intrapreso
[...] specifica terapia ormonale femminilizzante con somministrazione di estrogeni femminilizzanti;
che la propria vita era ormai declinata al femminile, con abbigliamento tipicamente femminile, ed aveva scelto di farsi chiamare che, pertanto, sussisteva una discordanza tra le risultanze Per_1 anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nel ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio.
All'udienza del 27/10/2025, si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente;
preliminarmente, il Giudice dava atto che l'istante si presentava con i capelli lunghi, con trucco tipicamente femminile e all'aspetto esteriore non presentava alcun carattere maschile. Veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento; il mio percorso è cominciato all'età di 12 anni, quando ho detto ai miei genitori che non mi riconoscevo nel mio corpo. Sin dall'infanzia mi sono sempre sentita non a mio agio nel mio corpo. Ho cominciato la terapia ormonale a luglio
2024, ma non mi sono ancora sottoposta ad interventi chirurgici;
in futuro vorrei sottopormi all'intervento di vaginoplastica, sto già prendendo informazioni sull'intervento. Non ho intenzione di sottopormi alla mastoplastica additiva perché la terapia ormonale ha già comportato un aumento del seno, e a me va bene così. Abito con mia madre, io sono figlia unica;
i miei genitori sono separati sin dalla mia nascita e mio padre sulla mia decisione non si sbilancia più di tanto. Ho in corso il trattamento laser medico per la depilazione definitiva. Sono iscritta all'Università, sono al primo anno di filosofia. Ho deciso di chiamarmi perché era la scelta più semplice e poi, negli anni, Per_1
l'ho sentito sempre più mio.”
A questo punto, la difesa di parte ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni. Il Giudice relatore invitava alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva accogliersi il ricorso e, quindi, disporsi la rettifica del sesso e del nome.
Il Giudice relatore riservava la causa in decisione, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
2 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e
3 sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'AOU IC
II, D.A.I. Materno Infantile, si evidenzia in PERSICO HE una condizione di Disforia di
Genere in soggetto maschio adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della
Differenziazione Sessuale.
In particolare, dalla consulenza del 17/03/2025, a firma delle dottoresse e Persona_2
le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente Parte_2 motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche
e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui è possibile porre diagnosi di Disforia di Genere in soggetto maschio adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della
4 Differenziazione Sessuale. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del percorso di assessment psicologico effettuato, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività
e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata possa derivarle dalla modifica dei propri dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità.
Sulla base del profilo di personalità dell'interessata, inoltre, si ritiene che gli interventi chirurgici cui ella intende sottoporsi, aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità della vita.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del
27/10/2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare seguito al Parte_1 procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di Pt_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale e gli interventi ai quali si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essi connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
5 Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome ” in luogo del nome . Per_1 Pt_1
Va pertanto accolta la domanda, con dichiarazione di non spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
, nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in Parte_1 sesso femminile e l'indicazione del nome debba essere modificata in ” Pt_1 Per_1
(Atto N. 6 parte II serie B - anno 2007 – Comune di Napoli)
Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice est. il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo
dott.ssa Eva Scalfati
6 7
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli – Sezione I civile – riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Eva Scalfati Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Giudice rel.
Dott.ssa Nadia Zampogna Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella procedura iscritta al n. 11699 del R.G. dell'anno 2025, proposta
DA
, nato a [...] il [...], C.F. , ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato in Napoli alla Via Toledo 156, presso lo studio dell'Avv. Mara Biancamano che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
NONCHÉ
Il PM presso il Tribunale di Napoli,
INTERVENTORE NECESSARIO
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/10/2025, la difesa di parte ricorrente concludeva riportandosi al proprio ricorso e chiedendo l'accoglimento delle domande di rettificazione di sesso anagrafico, da maschile a femminile, e di cambio del nome da in . Pt_1 Per_1
Il PM, in data 30/10/2025, concludeva per l'accoglimento del ricorso.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/05/2025, adiva il Tribunale chiedendo la Parte_1 rettificazione del sesso, da maschile a femminile, con la sostituzione del nome in luogo di Per_1
nei registri dello stato civile;
in particolare, parte ricorrente deduceva che, sin dall'infanzia, Pt_1 aveva sempre vissuto una discrepanza tra il sesso biologico maschile stabilito alla nascita e il suo vissuto di appartenenza al genere sessuale femminile;
che tale discrepanza gli aveva sempre causato
1 enorme sofferenza sia negli ambiti sociali che, inizialmente, in quello familiare, soprattutto in epoca adolescenziale;
che in periodo adolescenziale questa sofferenza si era acuita, anche a causa della mancanza di strumenti idonei a dare una identificazione a quanto stava vivendo;
che il cambiamento del corpo, che da bambino era divenuto il corpo di un maschio, aveva portato nel ricorrente una maggiore sofferenza e difficoltà a rapportarsi con i suoi pari;
che nel 2019, all'età di 12 anni, aveva iniziato un percorso di psicoterapia privata e gli era stata diagnosticata la Disforia di Genere;
che era stato quindi preso in carico dal team multidisciplinare del Controparte_1
dell'AOU IC II di Napoli;
che dal luglio 2024 aveva intrapreso
[...] specifica terapia ormonale femminilizzante con somministrazione di estrogeni femminilizzanti;
che la propria vita era ormai declinata al femminile, con abbigliamento tipicamente femminile, ed aveva scelto di farsi chiamare che, pertanto, sussisteva una discordanza tra le risultanze Per_1 anagrafiche e l'identità sessuale psicologica che produceva nel ricorrente un inevitabile senso di frustrazione e disagio.
All'udienza del 27/10/2025, si procedeva al libero interrogatorio di parte ricorrente;
preliminarmente, il Giudice dava atto che l'istante si presentava con i capelli lunghi, con trucco tipicamente femminile e all'aspetto esteriore non presentava alcun carattere maschile. Veniva sentito il ricorrente, il quale dichiarava: “Mi riporto al ricorso e ne chiedo l'accoglimento; il mio percorso è cominciato all'età di 12 anni, quando ho detto ai miei genitori che non mi riconoscevo nel mio corpo. Sin dall'infanzia mi sono sempre sentita non a mio agio nel mio corpo. Ho cominciato la terapia ormonale a luglio
2024, ma non mi sono ancora sottoposta ad interventi chirurgici;
in futuro vorrei sottopormi all'intervento di vaginoplastica, sto già prendendo informazioni sull'intervento. Non ho intenzione di sottopormi alla mastoplastica additiva perché la terapia ormonale ha già comportato un aumento del seno, e a me va bene così. Abito con mia madre, io sono figlia unica;
i miei genitori sono separati sin dalla mia nascita e mio padre sulla mia decisione non si sbilancia più di tanto. Ho in corso il trattamento laser medico per la depilazione definitiva. Sono iscritta all'Università, sono al primo anno di filosofia. Ho deciso di chiamarmi perché era la scelta più semplice e poi, negli anni, Per_1
l'ho sentito sempre più mio.”
A questo punto, la difesa di parte ricorrente chiedeva di poter precisare le conclusioni. Il Giudice relatore invitava alla discussione orale della causa.
Il difensore chiedeva accogliersi il ricorso e, quindi, disporsi la rettifica del sesso e del nome.
Il Giudice relatore riservava la causa in decisione, con trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
2 Con riferimento alla domanda di rettifica anagrafica ritiene il Tribunale di confermare l'orientamento adottato in precedenti decisioni emesse dalla sezione, secondo cui, in caso di accertato transessualismo, il trattamento medico-chirurgico previsto dalla legge n. 164 del 1982 è necessario nel solo caso in cui occorra assicurare al soggetto uno stabile equilibrio psicofisico, ossia allorquando la discrepanza tra il sesso anatomico e la psico-sessualità determini un atteggiamento conflittuale di rifiuto dei propri organi sessuali, con la conseguenza che, nell'ipotesi inversa, non occorre addivenire prima all'intervenuto chirurgico per consentire la rettifica dell'atto di nascita.
Al riguardo, la S.C., con una recente e condivisibile pronuncia, ha offerto un'interpretazione degli artt. 1 e 3 della L. 164/1982 che, valorizzando la formula normativa “quando necessario”, non impone l'intervento chirurgico demolitorio o modificativo dei caratteri sessuali primari in presenza di un approdo certo ad una nuova identità di genere (Cass. 15138/2015).
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che la percezione di una "disforia di genere" determina l'esigenza di un percorso individuale di riconoscimento della propria identità personale né breve, né privo d'interventi modificativi delle caratteristiche somatiche ed ormonali originarie.
In questa prospettiva, "il profilo diacronico e dinamico ne costituisce una caratteristica ineludibile e la conclusione del processo di ricongiungimento tra "soma e psiche" non può, attualmente, essere stabilito in via predeterminata e generale soltanto mediante il verificarsi della condizione dell'intervento chirurgico" (Cass. 15138/2015).
Invero, nel sistema delineato dalla L. 162/1984 la correzione chirurgica non è imposta dal testo delle norme, essendo sufficiente procedere ad un'interpretazione di esse che si fondi sull'esatta collocazione del diritto all'identità di genere all'interno dei diritti inviolabili che compongono il profilo personale e relazionale della dignità personale e che contribuiscono allo sviluppo equilibrato della personalità degli individui, mediante un adeguato bilanciamento con l'interesse di natura pubblicistica alla chiarezza nella identificazione dei generi sessuali e delle relazioni giuridiche.
In altri termini, alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della Cedu, dell'art. l della L. 164/1982, nonché del successivo art.3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma quattro, del d.lgs. 150 del 2011, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.
Tale interpretazione si impone anche alla luce degli argomenti esposti dalla pronuncia della Corte
Costituzionale n. 161/1985, nell'ambito della quale viene affermata una nozione di identità sessuale che tiene conto non solo dei caratteri sessuali esterni, ma anche di elementi di carattere psicologico e
3 sociale, derivandone una concezione del sesso come dato complesso della personalità, determinato da un insieme di fattori, dei quali deve essere agevolato o ricercato l'equilibrio, privilegiandone quelli dominanti.
D'altra parte, la lettura fornita dalla Cassazione ha ricevuto l'avallo della Corte Costituzionale, che con sentenza interpretativa di rigetto (n. 221/2015), ha respinto la questione di legittimità costituzionale dell'art.1, comma uno, della L. 164/1982, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 32 e
117, comma uno, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, affermando che “l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che, in coerenza con supremi valori costituzionali, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma uno, della legge 164/1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive.”
Discende da tali rilievi giuridici che il bene primario a cui si ispirano le norme di riferimento è la tutela della salute psicofisica del soggetto ai sensi dell'art. 32 della Costituzione, con la conseguenza che, ai fini della modifica del nome è sufficiente l'accertamento di un disturbo di identità di genere e di un adeguato livello di identificazione con l'altro sesso, coerente alla modifica di parte dei caratteri sessuali originari, non potendosi imporre interventi chirurgici demolitori o ricostruttivi che possano risultare pregiudizievoli per la salute e l'equilibrio della persona in soggetti che hanno raggiunto un accettabile livello di identificazione della propria immagine corporea con quella del sesso desiderato.
Il ricorrente sin dalla sua infanzia presentava vissuti di incongruenza tra il Parte_1 genere esperito e quello stabilito alla nascita.
Dagli approfondimenti clinici e dai colloqui realizzati con personale sanitario presso l'AOU IC
II, D.A.I. Materno Infantile, si evidenzia in PERSICO HE una condizione di Disforia di
Genere in soggetto maschio adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della
Differenziazione Sessuale.
In particolare, dalla consulenza del 17/03/2025, a firma delle dottoresse e Persona_2
le cui conclusioni sono condivise da questo Collegio, in quanto ampiamente Parte_2 motivate ed immuni da vizi logici e metodologici, emerge che: “Sulla base delle osservazioni cliniche
e di quanto riferito dall'utente nel corso dei colloqui è possibile porre diagnosi di Disforia di Genere in soggetto maschio adulto, in fase di post transizione ed in assenza di un Disordine della
4 Differenziazione Sessuale. Sulla base del profilo psicopatologico e di personalità osservato nel corso del percorso di assessment psicologico effettuato, del riscontrato pieno raggiungimento, allo stato, dell'equilibrio tra soma e psiche e della piena consapevolezza espressa dal soggetto della definitività
e della irreversibilità della scelta di modifica dei propri dati anagrafici, si ritiene che un sostanziale miglioramento delle condizioni psicologiche e sociali dell'interessata possa derivarle dalla modifica dei propri dati anagrafici. La risoluzione della discordanza ad oggi esistente tra la propria identità di genere femminile ed i propri dati anagrafici, potrebbe, infatti, consentire all'utente di ridurre in maniera sostanziale quei vissuti di disagio anche marcati che, a suo dire, verrebbero ad essere oggi elicitati da quei contesti e da quelle situazioni in cui debba esibire i propri documenti di identità.
Sulla base del profilo di personalità dell'interessata, inoltre, si ritiene che gli interventi chirurgici cui ella intende sottoporsi, aventi esclusivamente una motivazione di ordine estetico, possano anch'essi contribuire sensibilmente al miglioramento del proprio benessere psicologico e della qualità della vita.”
Significativa rilevanza assumono, sul punto, le dichiarazioni rese dall'istante all'udienza del
27/10/2025. Nell'occasione ha confermato di voler dare seguito al Parte_1 procedimento volto ad ottenere la modifica delle sue generalità anagrafiche, sentendo egli di appartenere al genere femminile.
Nel caso in esame, come sopra ampiamente illustrato, dalle relazioni mediche in atti emerge la prova della serietà ed univocità del percorso scelto dal e della conseguente possibilità di Pt_1 riconoscere a quest'ultimo il carattere dell'irreversibilità, nei termini indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la diagnosi di disforia di genere, l'esito del percorso di transizione, il raggiunto equilibrio tra soma e psiche e l'assenza di ripensamenti e paure, nonché il rafforzamento del desiderio di rendere effettiva l'identità del sesso psicologico, dimostrano la già consolidata convinzione del ricorrente di appartenenza al genere nel quale si chiede giudizialmente la rettificazione.
La stessa esperienza di vita, sin dall'adolescenza, la terapia ormonale e gli interventi ai quali si è sottoposto, pur nella consapevolezza dei rischi a essi connessi, testimoniano come l'istante abbia avvertito di appartenere ad un sesso diverso e, identificandosi in tale diverso genere, abbia conseguito, con il trascorrere del tempo, una sua armonia ed il raggiungimento di un equilibrio psichico che si è consolidato negli anni, fino a giungere ad un percorso univoco e diretto al mutamento del sesso.
È, quindi, rimasto accertato che l'istante ha conseguito un soddisfacente livello di integrazione dei propri organi genitali con la immagine corporea, tale da poter vivere in modo sereno e appagante sia a livello personale, sia nelle relazioni con gli altri.
5 Sulla base delle anzidette considerazioni va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da maschile a femminile, con l'assunzione da parte dell'istante del nome ” in luogo del nome . Per_1 Pt_1
Va pertanto accolta la domanda, con dichiarazione di non spese di lite, dovendosi escludere la configurabilità della soccombenza di alcuna parte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di NAPOLI di procedere alla rettifica dell'atto di nascita di
, nel senso che l'indicazione del sesso maschile debba essere modificata in Parte_1 sesso femminile e l'indicazione del nome debba essere modificata in ” Pt_1 Per_1
(Atto N. 6 parte II serie B - anno 2007 – Comune di Napoli)
Spese irripetibili
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4/11/2025
Il Giudice est. il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo
dott.ssa Eva Scalfati
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